CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) MOSCA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) NATELLA Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/06/2021 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in data 14/10/2019, con la quale MOSCA [OSCURATO:PERSONA] e NATELLA Giovanni erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di occultamento delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] & SERVICES s.r.I., loro ascritto in concorso nelle qualità di legali rappresentanti pro-tempore (il NATELLA anche liquidatore) della predetta società. 2. Ricorrono per cassazione con unico atto gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione, ritenuta apparente, in ordine alla prova della condotta del reato contestato. Si censura la sentenza impugnata per aver ignorato i rilievi svolti in appello con riferimento alla valorizzazione del mancato ritiro, da parte del MOSCA, della raccomandata di convocazione della Agenzia delle Entrate, alla equiparazione delle posizioni (posto che al NATELLA nulla era mai stato spedito) e al rilievo solo amministrativo della omessa tenuta delle scritture. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di prova della volontarietà della mancata consegna della documentazione. Si censura il carattere meramente presuntivo delle argomentazioni adottate dalla Corte, che non aveva tenuto conto della totale mancanza di prove circa la condotta di occultamento contestata (condotta accertata presumendo erroneamente la conoscenza della convocazione). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Pur avendo espressamente richiamato la necessità di distinguere l'ipotesi (penalmente irrilevante) della omessa tenuta o istituzione delle scritture contabili, da quella (presa in considerazione dall'art. 10 d.l.vo n. 74 del 2000) della distruzione o dell'occultamento delle scritture medesime, la Corte d'Appello ha ritenuto provata l'ipotesi accusatoria con riferimento alla "omessa conservazione in copia delle scritture passive, ricevute in copia dagli imputati in relazione a cessioni di beni effettuare nei loro confronti dalla fornitrice ESPRINET" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte d'Appello ha quindi ritenuto senz'altro provata l'avvenuta consegna delle fatture agli odierni ricorrenti, che costituisce evidentemente un presupposto indefettibile per poter ipotizzare un occultamento o una distruzione penalmente rilevanti (cfr. ad es. Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017, dep. 2018, Andriola, Rv. 272034 - 01, secondo la quale «il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471»). Si tratta peraltro di una circostanza che è stata contestata dalla difesa, e che - dalla lettura della sentenza impugnata - non sembra aver trovato alcun concreto riscontro: la Corte territoriale ha infatti conferito rilievo decisivo al rinvenimento di una copia delle fatture presso la società emittente, richiamando un precedente giurisprudenziale che in realtà si riferisce all'ipotesi opposta, ovvero quella del 2 rinvenimento delle fatture presso il destinatario (circostanza ritenuta idonea a far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente dipenda dalla sua distruzione o dal suo occultamento da parte di quest'ultimo: cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862). Si ritiene peraltro, in assenza di altri apprezzabili elementi indicativi della ricezione delle fatture da parte del MOSCA o del NATELLA (oltre che, più in generale, della effettiva tenuta delle scritture contabili da parte della società), che alla presenza delle fatture presso l'emittente non possa attribuirsi la medesima dirimente rilevanza, quanto alla prova dell'avvenuta effettiva consegna al destinatario e alla conseguente possibilità di ricondurre il mancato rinvenimento ad una condotta di distruzione o di occultamento prevista e punita dall'art. 10. 3. Quanto fin qui esposto assume rilievo assorbente delle altre censure prospettate dalla difesa con riferimento alla mancata conoscenza della convocazione dell'Agenzia delle Entrate da parte degli imputati, ed impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad