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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 46961/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 172 del 22 gennaio 2021 la Corte di appello dell'Aquila, parzialmente riformando la sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati, riuniti ex art 81, comma 2, cod. pen., di detenzione nella sua abitazione a fine di vendita di diversi tipi di sostanze stupefacenti (capo 1) e di resistenza a pubblico ufficiale attuata in occasione della perquisizione compiuta dai Carabinieri nel suo domicilio (capo 2), ha riqualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre p 1990 n. 309 il fatto descritto nel capo 1) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha ridotto la pena.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) violazione dell'art. 337 cod. pen. e mancanza di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato anche circa il dolo specifico del reato di resistenza a pubblico ufficiale considerando che la perquisizione nel domicilio del ricorrente fu compiuta da diversi carabinieri così da doversi escludere che condotta aggressiva a lui attribuitqfosse idonea a opporsi validamente all'azione dei militari; b) violazione dell'art. 133 cod. pen. e carenza di motivazione circa la determinazione della pena in misura notevolmente distante dal minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Relativamente al primo motivo di ricorso (che anche se non risulta dal testo della sentenza impugnata ha costituito il secondo motivo nell'atto di appello) può rilevarsi che la sentenza impugnata rimarca, seppure in termini stringati, che [OSCURATO:PERSONA] si oppose all'attività di perquisizione in corso con un comportamento violento che dal capo di imputazione si desume essere consistito nello spintonare il carabiniere [OSCURATO:PERSONA], mentre con altri colleghi procedeva alla perquisizione domiciliare, e nello sferrare un pungo contro di lui così inducendo altri carabinieri a intervenire e a ammanettare [OSCURATO:PERSONA].

Risulta evidente, pertanto, che non si trattò di una condotta meramente passiva e, per quanto riguarda il dolo specifico, deve ribadirsi che nel reato ex art.337 cod. pen. esso si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato e i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166; Sez. 6, n. 38786 del 17/09/2014, Eki, Rv. 260469).

Né per integrare il delitto è necessario che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, ma basta che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207; Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257512).Ne deriva che il motivo risulta manifestamente infondato.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Nella determinazione della pena, quanto più il giudice si discosta dal minimo edittale, tanto più deve motivare la sua decisione indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).

Invece, la sentenza impugnata ha fissato la pena-base 6ell'arco edittale da sei mesi a quattro anni di reclusione e da euro 1032 a euro 10329 di multa) in due anni di reclusione e euro 3000 di multa, misura che è significativamente distante dal minimo edittale e anche prossima alla media edittale (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) in termini del tutto apodittici poiché il generico richiamo al comportamento violento dell'imputato non vale a delineare una particolare connotazione della sua condotta se si considera che la violenza è (in alternativa non escludente con la minaccia) elemento costitutivo del reato di resistenza.

Ne deriva l'annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto da effettuarsi secondo il principio di diritto sopra rischiato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Perugia.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e definitivo l'accertamento della responsabilità Così deciso il 20/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] stanzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 172 del 22 gennaio 2021 la Corte di appello dell'Aquila, parzialmente riformando la sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati, riuniti ex art 81, comma 2, cod. pen., di detenzione nella sua abitazione a fine di vendita di diversi tipi di sostanze stupefacenti (capo 1) e di resistenza a pubblico ufficiale attuata in occasione della perquisizione compiuta dai Carabinieri nel suo domicilio (capo 2), ha riqualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre p 1990 n. 309 il fatto descritto nel capo 1) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha ridotto la pena. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) violazione dell'art. 337 cod. pen. e mancanza di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato anche circa il dolo specifico del reato di resistenza a pubblico ufficiale considerando che la perquisizione nel domicilio del ricorrente fu compiuta da diversi carabinieri così da doversi escludere che condotta aggressiva a lui attribuitqfosse idonea a opporsi validamente all'azione dei militari; b) violazione dell'art. 133 cod. pen. e carenza di motivazione circa la determinazione della pena in misura notevolmente distante dal minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Relativamente al primo motivo di ricorso (che anche se non risulta dal testo della sentenza impugnata ha costituito il secondo motivo nell'atto di appello) può rilevarsi che la sentenza impugnata rimarca, seppure in termini stringati, che [OSCURATO:PERSONA] si oppose all'attività di perquisizione in corso con un comportamento violento che dal capo di imputazione si desume essere consistito nello spintonare il carabiniere [OSCURATO:PERSONA], mentre con altri colleghi procedeva alla perquisizione domiciliare, e nello sferrare un pungo contro di lui così inducendo altri carabinieri a intervenire e a ammanettare [OSCURATO:PERSONA]. Risulta evidente, pertanto, che non si trattò di una condotta meramente passiva e, per quanto riguarda il dolo specifico, deve ribadirsi che nel reato ex art.337 cod. pen. esso si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato e i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166; Sez. 6, n. 38786 del 17/09/2014, Eki, Rv. 260469). Né per integrare il delitto è necessario che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, ma basta che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207; Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257512).Ne deriva che il motivo risulta manifestamente infondato. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Nella determinazione della pena, quanto più il giudice si discosta dal minimo edittale, tanto più deve motivare la sua decisione indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Invece, la sentenza impugnata ha fissato la pena-base 6ell'arco edittale da sei mesi a quattro anni di reclusione e da euro 1032 a euro 10329 di multa) in due anni di reclusione e euro 3000 di multa, misura che è significativamente distante dal minimo edittale e anche prossima alla media edittale (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) in termini del tutto apodittici poiché il generico richiamo al comportamento violento dell'imputato non vale a delineare una particolare connotazione della sua condotta se si considera che la violenza è (in alternativa non escludente con la minaccia) elemento costitutivo del reato di resistenza. Ne deriva l'annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto da effettuarsi secondo il principio di diritto sopra rischiato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e definitivo l'accertamento della responsabilità Così deciso il 20/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] stanzo [OSCURATO:PERSONA]
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