CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39378/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIORGIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in preambolo il Tribunale di Imperia ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere la cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale inerenti alla recidiva annotata ai na.11 e 12 del casellario, rispettivamente riferentEisi alle sentenze di patteggiamento in data 7 luglio 2014, irrevocabile il 22 luglio 2016 e in data 7 luglio 2014, irrevocabile il 18 ottobre 2016. A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha osservato in primo luogo che, con riferimento ad entrambe le sentenze, la recidiva era stata correttamente contestata e non esclusa dal giudice di merito. In secondo luogo, ha posto in rilievo che, successivamente alle menzionate pronunce, era intervenuta ulteriore sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Sanremo, in data 25 ottobre 2002, irrevocabile il 9 gennaio 2003, e che detta sentenza era precedente ai fatti oggetto delle due sentenze del 7 luglio 2014. Concludeva, pertanto, nel senso dell'impossibilità di procedere all'invocata cancellazione delle iscrizioni afferenti alla recidiva poiché i fatti «sono stati realizzati dopo il passaggio in giudicato della sentenza del 25 ottobre 2002 (definitiva il 9 gennaio 2003), i cui effetti penali non sono stati eliminati dall'esito positivo dell'affidamento in prova», beneficio concesso precedentemente. 2. Avverso detto provvedimento ricorre Salvadè per cassazione, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico, articolato motivo con il quale insiste sulla doverosità della cancellazione, rilevando l'irrilevanza del richiamo svolto alla sentenza del Tribunale di Sanremo in data 25 ottobre 2002 (trattandosi di fatti commessi precedentemente al quinquennio, non della stessa indole, per i quali era stata irrogata la pena pecuniaria ed eseguita la pena pecuniaria sostitutiva). Avversa, inoltre, l'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo cui la recidiva non era stata esclusa dai giudici di merito, osservando in primo luogo come, in entrambi i dispositivi delle citate sentenze del 7 luglio 2014, la locuzione «applicata l'equivalenza della contestata aggravante rispetto alle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.» dovesse pacificamente riferirsi all'aggravante del danno di rilevante gravità e non alla recidiva. Evidenzia, inoltre, che di tanto sarebbe ulteriore conferma la circostanza che la pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen. nei due processi è identica per entrambi i coimputati, anche se al solo Salvadè era stata contestata la recidiva; ciò a ulteriore riprova della sua avvenuta esclusione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è fondata e va, di conseguenza, accolta. 2. Per l'esame dell'unico motivo, considerata la natura della doglianza, è determinante l'esame degli atti, ivi inclusg il certificato del casellario giudiziale e le due sentenze di patteggiamento in data 7 luglio 2014, dalla cui piana lettura si evince che - come rilevato dal ricorrente - l'accordo tra le parti ha implicitamente ratificato l'esclusione della recidiva. E, invero, in primo luogo va rilevato che i fatti oggetto di ciascuna delle suindicate sentenze, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione, erano divenuti reati-satellite del delitto di truffa oggetto della sentenza di patteggiamento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma in data 10 ottobre 2012, irrevocabile il 5 dicembre 2012. [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso la recidiva per l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. In secondo luogo, militano nel senso dell'avvenuta esclusione della recidiva le circostanze indicate nel ricorso riguardanti il riferimento, contenuto in entrambi i dispositivi delle due sentenze del 7 luglio 2014, al giudizio di valenza certamente operato tra la contestata e ritenuta aggravante della rilevante gravità del danno e le circostanze attenuanti generiche che non potrebbe in alcun modo riferirsi alla recidiva, alla luce dell'identità di pena applicata ad entrambi i coimputati, pur in presenza della contestazione di detta aggravante al solo Salvadè. Pertinenti si reputano, al riguardo, gli arresti di questa Corte concernenti il rapporto intercorrente tra l'accordo sulla pena in cui si sostanzia il rito premiale del cd. patteggiamento e le censure in tema di recidiva. E' stato invero chiarito che «una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale; illegalità che va esclusa quando, pur a fronte di rituale contestazione della recidiva, non sia stato applicato un corrispondente aumento di pena, posto che si tratta di circostanza ad applicazione facoltativa, la cui esclusione può considerarsi implicitamente compresa nel negozio intervenuto tra le parti e ratificato dal giudice» (Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003, Conciatori, Rv. 227781).Conseguentemente «È inammissibile il ricorso per cassazione del procuratore generale contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per mancata applicazione della recidiva, sostanziandosi tale motivo di ricorso in un recesso dall'accordo e non imponendo la sentenza di patteggiamento una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva e del conseguente aumento di pena in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che il giudice abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti» (Sez. 6, n. 10435 del 15/02/2018, Berciu, Rv. 272245). La recidiva non può, pertanto, essere desunta dal giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen., sulla base dei precedenti penali del condannato, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione (Sez. 5, n. 46804 del 14/1012, Occhipinti, Rv. 282383. In motivazione, la Corte ha precisato che la recidiva non è un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. 3. Sulla scorta delle esposte considerazioni l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio al Tribunale di Imperia per nuovo giudizio, libero negli esiti, ma ossequiante dei suindicati principi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia.