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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25551/2024

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ul ricorso iscritto al n. 27650/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2302/14/17 depositata il 26 aprile 2017 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 settembre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale stabiliva in 246.182 euro l’ammontare del reddito di lavoro autonomo dalla stessa prodotto nell’anno 2009 nell’esercizio della propria attività professionale, rettificando la dichiarazione presentata dalla contribuente e recuperando a tassazione, ai fini dell’IRPEF e dell’IVA, il maggior imponibile così determinato. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva, per quanto di ragione, il suo ricorso, dichiarando legittima la ripresa fiscale limitatamente a una parte dei componenti negativi ritenuti dall’Ufficio indeducibili, quantificata in 11.913,44 euro; per l’effetto, rideterminava in 98.515,44 euro il reddito di lavoro autonomo imponibile e in 1.133,33 euro la maggior IVA dovuta.

La decisione veniva in sèguito parzialmente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che con sentenza n. 2302/14/17 del 26 aprile 2017 accoglieva, per quanto di ragione, l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], rideterminando il reddito imponibile in complessivi 167.272,00 euro.

A fondamento della decisione adottata, per quanto in questa sede ancora interessa, il collegio regionale osservava che: - l’Ufficio aveva offerto «ampia e copiosa documentazione» giustificativa della ripresa a tassazione degli elementi positivi di reddito, determinati in 62.201,00 euro; - nella «memoria illustrativa» la contribuente non si era «oppo(sta) al mancato riconoscimento dei costi non documentati per Euro 54.760,00 ….(costi inerenti alla fattura n. 197 dell’8.4.09 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA])», sicchè doveva ritenersi corretto il recupero di tale somma; - andava, invece, affermata «l’illegittimità del recupero dei costi di Euro 7.740,00 effettuato in relazione alle fatture n. 235 e n. 307 del 2009, con le quali la Soc.

CSI aveva ceduto alla ricorrente attrezzature per un valore di Euro 23.000,00, totalmente ammortizzate con valore azzerato nello stato patrimoniale»; - infine, «con riguardo alla posta di componente negativo di Euro 23.066,00», relativa al rimborso delle spese risultanti dalla fattura n. 198 del 30 aprile 2009 emessa dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA]., trattavasi di costi da questa sostenuti «e poi riaddebitati alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna valida ragione, peraltro non rappresentata né in primo grado, né nella memoria di appello».

Avverso questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c.. 1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità, essendo ravvisabile un’evidente discrasia tra la propria motivazione ed il proprio dispositivo, essendo in quest’ultimo individuato un valore di reddito imputabile alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per il 2009 che non presenta alcuna corrispondenza logico-matematica con le valutazioni della motivazione . 1.2 Viene, al riguardo, evidenziato che, avendo la CTR laziale, in riforma dell’impugnata sentenza, riconosciuto legittima la ripresa a tassazione di componenti positivi per 62.201 euro e di ulteriori costi indeducibili per complessivi 77.826 euro (54.760 + 23.066), il reddito di lavoro imponibile stabilito dal primo giudice (98.515,44 euro) andava correttamente rideterminato in 238.541,44 euro (recte: 238.542,44 euro -n.d.r.). 1.3 Per contro, nel dispositivo finale il collegio d’appello ha inspiegabilmente quantificato il «reddito complessivo IRPEF» in 167.272 euro, rendendo in tal modo impossibile «l’individuazione del concreto comando giudiziale».

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, soltanto il contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo non può essere eliminato con il rimedio della correzione di errore materiale e determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle confliggenti affermazioni contenute nella decisione (cfr. Cass. n. 20977/2023, Cass. n. 37079/2022, Cass. n. 6521/2019, Cass. n. 5939/2018). 2.2 La descritta situazione non ricorre nella fattispecie in esame, atteso che, a fronte degli accertamenti di merito contenuti nella motivazione della sentenza, implicanti il riconoscimento della fondatezza delle ragioni invocate dall’[OSCURATO:PERSONA] a sostegno della dedotta legittimità della ripresa a tassazione di componenti positivi per 62.201 euro e di ulteriori costi indeducibili per complessivi 77.826 euro (54.760 + 23.066), il susseguente dispositivo sancisce la rideterminazione del reddito di lavoro autonomo imponibile ai fini dell’IRPEF in un importo (167.272 euro) di gran lunga superiore a quello stabilito dalla pronuncia resa dalla CTP (98.515,44 euro), in coerenza con la volontà decisionale (di parziale riforma del dictum di prime cure) esplicitata dal collegio d’appello (ben diverso sarebbe stato il caso in cui, nonostante quanto acclarato nella superiore motivazione, il dispositivo fosse stato di rigetto dell’esperito gravame). 2.3 È pur vero che la suindicata cifra di 167.272 euro non corrisponde, in termini aritmetici, al risultato dell’addizione dell’imponibile determinato dai primi giudici (98.515,44 euro) con il totale delle ulteriori riprese riconosciute legittime dalla Commissione di secondo grado, ammontanti a complessivi 140.027 euro (62.201 + 54.760 + 23.066). 2.4 Sennonchè, in assenza di enunciati motivazionali suscettibili di ingenerare dubbi circa l’oggettiva e reale portata degli accertamenti di fatto operati dalla Commissione regionale, il rilevato contrasto non può ritenersi insanabile, nel senso di non consentire l’individuazione dell’effettivo comando giudiziale mediante una valutazione di prevalenza di una delle affermazioni fra loro confliggenti, e si presta, pertanto, ad essere emendato con la speciale procedura di cui agli artt. 287 e seguenti c.p.c.. 2.5 Giova, al riguardo, precisare che la correzione della sentenza di merito non può essere disposta da questa Corte, alla quale è devoluto un sindacato di mera legittimità, e va, pertanto, richiesta al giudice che l’ha pronunciata, anche a sèguito dell’avvenuta presentazione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 19890/2023, Cass. n. 13629/2021, Cass. n. 1348/1995; sull’argomento vedasi pure Cass. n. 1420/2016, secondo cui «l’errore materiale contenuto nella decisione impugnata con ricorso per cassazione, pur non suscettibile di correzione da parte del giudice di legittimità, può essere rilevato ed accertato dalla Corte medesima, al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività, devoluto al suo sindacato»).

3. Per quanto precede, il ricorso va incontro a una declaratoria di inammissibilità.

4. Nulla è da statuire in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

5. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia), in quanto: -a norma dell’art. 158, comma 1, del citato decreto, «nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione: a)il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario (…)»; -ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, nel testo, applicabile «ratione temporis», vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 34 del 2023, convertito in L. n. 56 del 2023, «le disposizioni di cui all’articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio».

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso iscritto al n. 27650/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2302/14/17 depositata il 26 aprile 2017 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 settembre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale stabiliva in 246.182 euro l’ammontare del reddito di lavoro autonomo dalla stessa prodotto nell’anno 2009 nell’esercizio della propria attività professionale, rettificando la dichiarazione presentata dalla contribuente e recuperando a tassazione, ai fini dell’IRPEF e dell’IVA, il maggior imponibile così determinato. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva, per quanto di ragione, il suo ricorso, dichiarando legittima la ripresa fiscale limitatamente a una parte dei componenti negativi ritenuti dall’Ufficio indeducibili, quantificata in 11.913,44 euro; per l’effetto, rideterminava in 98.515,44 euro il reddito di lavoro autonomo imponibile e in 1.133,33 euro la maggior IVA dovuta. La decisione veniva in sèguito parzialmente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che con sentenza n. 2302/14/17 del 26 aprile 2017 accoglieva, per quanto di ragione, l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], rideterminando il reddito imponibile in complessivi 167.272,00 euro. A fondamento della decisione adottata, per quanto in questa sede ancora interessa, il collegio regionale osservava che: - l’Ufficio aveva offerto «ampia e copiosa documentazione» giustificativa della ripresa a tassazione degli elementi positivi di reddito, determinati in 62.201,00 euro; - nella «memoria illustrativa» la contribuente non si era «oppo(sta) al mancato riconoscimento dei costi non documentati per Euro 54.760,00 ….(costi inerenti alla fattura n. 197 dell’8.4.09 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA])», sicchè doveva ritenersi corretto il recupero di tale somma; - andava, invece, affermata «l’illegittimità del recupero dei costi di Euro 7.740,00 effettuato in relazione alle fatture n. 235 e n. 307 del 2009, con le quali la Soc. CSI aveva ceduto alla ricorrente attrezzature per un valore di Euro 23.000,00, totalmente ammortizzate con valore azzerato nello stato patrimoniale»; - infine, «con riguardo alla posta di componente negativo di Euro 23.066,00», relativa al rimborso delle spese risultanti dalla fattura n. 198 del 30 aprile 2009 emessa dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA]., trattavasi di costi da questa sostenuti «e poi riaddebitati alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna valida ragione, peraltro non rappresentata né in primo grado, né nella memoria di appello». Avverso questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c.. 1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità, essendo ravvisabile un’evidente discrasia tra la propria motivazione ed il proprio dispositivo, essendo in quest’ultimo individuato un valore di reddito imputabile alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per il 2009 che non presenta alcuna corrispondenza logico-matematica con le valutazioni della motivazione . 1.2 Viene, al riguardo, evidenziato che, avendo la CTR laziale, in riforma dell’impugnata sentenza, riconosciuto legittima la ripresa a tassazione di componenti positivi per 62.201 euro e di ulteriori costi indeducibili per complessivi 77.826 euro (54.760 + 23.066), il reddito di lavoro imponibile stabilito dal primo giudice (98.515,44 euro) andava correttamente rideterminato in 238.541,44 euro (recte: 238.542,44 euro -n.d.r.). 1.3 Per contro, nel dispositivo finale il collegio d’appello ha inspiegabilmente quantificato il «reddito complessivo IRPEF» in 167.272 euro, rendendo in tal modo impossibile «l’individuazione del concreto comando giudiziale». 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, soltanto il contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo non può essere eliminato con il rimedio della correzione di errore materiale e determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle confliggenti affermazioni contenute nella decisione (cfr. Cass. n. 20977/2023, Cass. n. 37079/2022, Cass. n. 6521/2019, Cass. n. 5939/2018). 2.2 La descritta situazione non ricorre nella fattispecie in esame, atteso che, a fronte degli accertamenti di merito contenuti nella motivazione della sentenza, implicanti il riconoscimento della fondatezza delle ragioni invocate dall’[OSCURATO:PERSONA] a sostegno della dedotta legittimità della ripresa a tassazione di componenti positivi per 62.201 euro e di ulteriori costi indeducibili per complessivi 77.826 euro (54.760 + 23.066), il susseguente dispositivo sancisce la rideterminazione del reddito di lavoro autonomo imponibile ai fini dell’IRPEF in un importo (167.272 euro) di gran lunga superiore a quello stabilito dalla pronuncia resa dalla CTP (98.515,44 euro), in coerenza con la volontà decisionale (di parziale riforma del dictum di prime cure) esplicitata dal collegio d’appello (ben diverso sarebbe stato il caso in cui, nonostante quanto acclarato nella superiore motivazione, il dispositivo fosse stato di rigetto dell’esperito gravame). 2.3 È pur vero che la suindicata cifra di 167.272 euro non corrisponde, in termini aritmetici, al risultato dell’addizione dell’imponibile determinato dai primi giudici (98.515,44 euro) con il totale delle ulteriori riprese riconosciute legittime dalla Commissione di secondo grado, ammontanti a complessivi 140.027 euro (62.201 + 54.760 + 23.066). 2.4 Sennonchè, in assenza di enunciati motivazionali suscettibili di ingenerare dubbi circa l’oggettiva e reale portata degli accertamenti di fatto operati dalla Commissione regionale, il rilevato contrasto non può ritenersi insanabile, nel senso di non consentire l’individuazione dell’effettivo comando giudiziale mediante una valutazione di prevalenza di una delle affermazioni fra loro confliggenti, e si presta, pertanto, ad essere emendato con la speciale procedura di cui agli artt. 287 e seguenti c.p.c.. 2.5 Giova, al riguardo, precisare che la correzione della sentenza di merito non può essere disposta da questa Corte, alla quale è devoluto un sindacato di mera legittimità, e va, pertanto, richiesta al giudice che l’ha pronunciata, anche a sèguito dell’avvenuta presentazione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 19890/2023, Cass. n. 13629/2021, Cass. n. 1348/1995; sull’argomento vedasi pure Cass. n. 1420/2016, secondo cui «l’errore materiale contenuto nella decisione impugnata con ricorso per cassazione, pur non suscettibile di correzione da parte del giudice di legittimità, può essere rilevato ed accertato dalla Corte medesima, al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività, devoluto al suo sindacato»). 3. Per quanto precede, il ricorso va incontro a una declaratoria di inammissibilità. 4. Nulla è da statuire in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 5. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia), in quanto: -a norma dell’art. 158, comma 1, del citato decreto, «nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione: a)il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario (…)»; -ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, nel testo, applicabile «ratione temporis», vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 34 del 2023, convertito in L. n. 56 del 2023, «le disposizioni di cui all’articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio». P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il
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