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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22119/2026

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mento con rinvio dell’ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Catania, rigettaval’istanza di differimento dell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare per motivi dis a l u t e , p r e s e n t a t o n e l l ’ i n t e r e s s e d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ritenendo la suacondizione compatibile con lo stato detentivo in carcere anche in base all’ausilio ricevuto daun altro detenuto a ciò preposto per due ore al giorno, dopo che il magistrato di sorveglianzaaveva disposto il suo trasferimento in una struttura attrezzata per tale handicap, rimastoineseguito per l’assenza di strutture carcerarie idonee.2 .

Avverso ta le p rovved imento ha p ropos to r i co rso per cassaz ioneXXXXXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, sviluppando due motivi.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 47-ter,comma primo, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

In particolare, si afferma che ilTribunale di sorveglianza avrebbe deciso in dispregio al diritto alla salute e al senso diumanità a cui deve essere improntato il trattamento dei detenuti.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in relazione aipresupposti per l’applicazione della detenzione domiciliare per gravi ragioni di salute e per iltravisamento delle prove addotte con i certificati e le relazioni depositate in atti, nonché lamancata considerazione della sentenza Sez. 1, n. 33622 del 2024 la quale aveva annullatocon rinvio un precedente rigetto con l’indicazione dei principi di diritto a cui attenersi e ildiverso esito di un’altra simile richiesta da parte di un altro ipovedente con fine pena piùremoto.3.

Il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, pertanto, da accogliere.2.

Come già affermato nella precedente sentenza, indicata in ricorso, Sez. 1, n. 33622del 2024 la quale aveva annullato con rinvio un precedente rigetto con l’indicazione deiprincipi di diritto a cui attenersi e che qui vanno ribaditi, il giudice chiamato a pronunciarsisulla richiesta di differimento dell’esecuzione della pena o, in via subordinata,sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute, è tenuto a operare unbilanciamento tra le esigenze di tutela sociale, connesse alla pericolosità del condannato, ele sue condizioni complessive di salute, valutando tanto l’idoneità in astratto dei presidisanitari disponibili, quanto la concreta adeguatezza delle cure e dell’assistenza praticabili nelcaso specifico, nonché le possibili ricadute del mantenimento del regime carcerario in terminidi aggravamento del quadro clinico.In tale prospettiva, il tribunale di sorveglianza è chiamato a svolgere un dupliceaccertamento: dapprima deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge per ildifferimento della pena e, successivamente, può disporre, in alternativa alla sospensionedell’esecuzione, la detenzione domiciliare, ove ricorrano specifiche ragioni giustificative.In assenza di parametri normativi puntuali, la valutazione deve fondarsi su elementi diconcreta rilevanza attinenti alle caratteristiche del soggetto e alle sue condizioni personali efamiliari, quali l’età, lo stato di salute, la presenza di garanzie di affidabilità, il grado dipericolosità sociale, la compatibilità degli interventi terapeutici con il regime carcerario,nonché sulla gravità e sulla durata della pena da espiare.Coerentemente con tale impostazione, è stato affermato che «la valutazionesull’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, osulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravementedebilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, va compiuta tenendocomparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione e implica ungiudizio, non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizionedel detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura e assistenza chenella situazione specifica è possibile assicurare al predetto» (Sez. 1, n. 37086 del08/06/2023, Rv. 285760; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Rv. 274879; Sez. 1, n. 30495 del05/07/2011, Rv. 251478).2.1.

A ciò va aggiunto quanto già affermato con Sez. 1, n. 20700 del 03/4/2025, secondocui il differimento facoltativo ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., invece, puòessere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda lecondizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.

Ricorrendo tale presupposto, aisensi dell’art. 47-ter, comma primo-ter, Ord. pen., può essere disposta la detenzionedomiciliare in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, ove il giudice ritenga chel’esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo siaprevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Rv.281225).

Si è infatti precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato ancheun bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le suecondizioni complessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Rv. 273699).2.2.

La valutazione sulla "grave infermità" consiste in un giudizio bifasico, che deveessere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell’inquadramento nosografico dellapatologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poi in concreto, tenendo contodelle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate inrelazione all’istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dovepoterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con ilpeculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021; Sez. 1, n. 50998 del17/10/2018).

Il grave stato di salute, peraltro, va inteso come patologia implicante un seriopericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili oprocrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime didetenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni dicura ai sensi dell’art. 11 Ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Rv. 260780; Sez. 1, n.8936 del 22/11/2000, Rv. 218229).

Sotto tale profilo, pertanto, il giudice che, in presenza didati o documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute delcondannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimentodell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gliaccertamenti medici necessari nominando un perito (Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Rv.269200), eventualmente anche al fine di verificare se lo stato patologico del detenuto sia taleda determinare condizioni di sofferenza e afflizione incompatibili con la prosecuzione delladetenzione (Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, Rv. 285917).3.

L’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei princìpi appena richiamati inrelazione alla condizione di cecità assoluta riconosciuta nel provvedimento qui impugnato,dotato di una stringataa e insufficiente motivazione.3.1.

In particolare, dopo aver dato atto dei gravi reati commessi dal ricorrente, il Tribunaleha basato la propria decisione sulla relazione sanitaria del 24 giugno 2025 la quale avevaconcluso per la compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente adeguatamente seguitoin ambito carcerario, pur riconoscendo che sarebbe stato “più agevole ove fosse trasferitopresso carcere dotato di ridotte barriere architettoniche”, concordando con il difensore sulfatto che non esistono istituti penitenziari “speciali o specializzati” per ipovedenti.

Lamotivazione si conclude richiamando sinteticamente il necessario giudizio di comparazionesulla compatibilità tra regime detentivo e condizioni di salute del recluso “che tenga contodella complessiva situazione soggettiva del detenuto e delle sue patologie, da un lato, e,dall’altro, dell’offerta terapeutica in regime intramurale, verificando la concreta adeguatezzadelle possibilità di assistenza e di cura assicurate nella situazione specifica”, che vieneritenuta compatibile con l’ausilio offerto dai compagni di detenzione.3.2.

Nel caso in esame, la descrizione della patologia di cui è affetto il detenuto,unitamente alle condizioni di vita all’interno dell’istituto penitenziario segnate dalla necessitàdi assistenza per lo svolgimento delle ordinarie attività quotidiane, assistenza resa solograzie alla solidarietà dei compagni di detenzione (non specializzati per svolgere talefunzione), avrebbe imposto lo svolgimento di una valutazione specifica e approfondita inordine alla compatibilità tra il regime detentivo e l’attuale stato di salute del soggetto, nellaspecie non effettuata.3.3.

L’ordinanza risulta, inoltre, del tutto carente sotto il profilo della valutazione delrispetto del senso di umanità e della finalità rieducativa della pena in caso di protrazionedella detenzione carceraria.

Essa si limita, infatti, ad affermare assertivamente che il regimecarcerario non determinerebbe un vulnus al senso di umanità, senza tuttavia ancorare taleconclusione a una concreta analisi delle condizioni, anche psichiche, del detenuto e dellemodalità con cui si svolge effettivamente la sua vita intramuraria.

In particolare, non vieneadeguatamente considerata la documentata incapacità del soggetto di svolgereautonomamente alcune essenziali attività della vita quotidiana in relazione alle finalità deltrattamento.

L’ordinanza, infatti, omette del tutto di specificare se il detenuto sia in grado dipartecipare ad attività trattamentali e di intraprendere un effettivo percorso riabilitativo e nondà conto di alcuna valutazione in ordine all’incidenza delle sue condizioni di salute sullapossibilità di realizzare la finalità rieducativa della pena che deve comunque esserepreservata nella fase esecutiva.4.

Le considerazioni sopra svolte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata,con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania, per un nuovo giudizio, chedovrà essere eseguito nel rispetto dei princìpi che si sono enunciati.

Il riferimento allecondizioni di salute del ricorrente impone l’oscuramento delle generalità e degli altri datiidentificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diCatania.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento con rinvio dell’ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Catania, rigettaval’istanza di differimento dell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare per motivi dis a l u t e , p r e s e n t a t o n e l l ’ i n t e r e s s e d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ritenendo la suacondizione compatibile con lo stato detentivo in carcere anche in base all’ausilio ricevuto daun altro detenuto a ciò preposto per due ore al giorno, dopo che il magistrato di sorveglianzaaveva disposto il suo trasferimento in una struttura attrezzata per tale handicap, rimastoineseguito per l’assenza di strutture carcerarie idonee.2 . Avverso ta le p rovved imento ha p ropos to r i co rso per cassaz ioneXXXXXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, sviluppando due motivi.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 47-ter,comma primo, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). In particolare, si afferma che ilTribunale di sorveglianza avrebbe deciso in dispregio al diritto alla salute e al senso diumanità a cui deve essere improntato il trattamento dei detenuti.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in relazione aipresupposti per l’applicazione della detenzione domiciliare per gravi ragioni di salute e per iltravisamento delle prove addotte con i certificati e le relazioni depositate in atti, nonché lamancata considerazione della sentenza Sez. 1, n. 33622 del 2024 la quale aveva annullatocon rinvio un precedente rigetto con l’indicazione dei principi di diritto a cui attenersi e ildiverso esito di un’altra simile richiesta da parte di un altro ipovedente con fine pena piùremoto.3. Il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, pertanto, da accogliere.2. Come già affermato nella precedente sentenza, indicata in ricorso, Sez. 1, n. 33622del 2024 la quale aveva annullato con rinvio un precedente rigetto con l’indicazione deiprincipi di diritto a cui attenersi e che qui vanno ribaditi, il giudice chiamato a pronunciarsisulla richiesta di differimento dell’esecuzione della pena o, in via subordinata,sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute, è tenuto a operare unbilanciamento tra le esigenze di tutela sociale, connesse alla pericolosità del condannato, ele sue condizioni complessive di salute, valutando tanto l’idoneità in astratto dei presidisanitari disponibili, quanto la concreta adeguatezza delle cure e dell’assistenza praticabili nelcaso specifico, nonché le possibili ricadute del mantenimento del regime carcerario in terminidi aggravamento del quadro clinico.In tale prospettiva, il tribunale di sorveglianza è chiamato a svolgere un dupliceaccertamento: dapprima deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge per ildifferimento della pena e, successivamente, può disporre, in alternativa alla sospensionedell’esecuzione, la detenzione domiciliare, ove ricorrano specifiche ragioni giustificative.In assenza di parametri normativi puntuali, la valutazione deve fondarsi su elementi diconcreta rilevanza attinenti alle caratteristiche del soggetto e alle sue condizioni personali efamiliari, quali l’età, lo stato di salute, la presenza di garanzie di affidabilità, il grado dipericolosità sociale, la compatibilità degli interventi terapeutici con il regime carcerario,nonché sulla gravità e sulla durata della pena da espiare.Coerentemente con tale impostazione, è stato affermato che «la valutazionesull’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, osulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravementedebilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, va compiuta tenendocomparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione e implica ungiudizio, non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizionedel detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura e assistenza chenella situazione specifica è possibile assicurare al predetto» (Sez. 1, n. 37086 del08/06/2023, Rv. 285760; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Rv. 274879; Sez. 1, n. 30495 del05/07/2011, Rv. 251478).2.1. A ciò va aggiunto quanto già affermato con Sez. 1, n. 20700 del 03/4/2025, secondocui il differimento facoltativo ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., invece, puòessere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda lecondizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere. Ricorrendo tale presupposto, aisensi dell’art. 47-ter, comma primo-ter, Ord. pen., può essere disposta la detenzionedomiciliare in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, ove il giudice ritenga chel’esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo siaprevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Rv.281225). Si è infatti precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato ancheun bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le suecondizioni complessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Rv. 273699).2.2. La valutazione sulla "grave infermità" consiste in un giudizio bifasico, che deveessere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell’inquadramento nosografico dellapatologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poi in concreto, tenendo contodelle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate inrelazione all’istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dovepoterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con ilpeculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021; Sez. 1, n. 50998 del17/10/2018). Il grave stato di salute, peraltro, va inteso come patologia implicante un seriopericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili oprocrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime didetenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni dicura ai sensi dell’art. 11 Ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Rv. 260780; Sez. 1, n.8936 del 22/11/2000, Rv. 218229). Sotto tale profilo, pertanto, il giudice che, in presenza didati o documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute delcondannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimentodell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gliaccertamenti medici necessari nominando un perito (Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Rv.269200), eventualmente anche al fine di verificare se lo stato patologico del detenuto sia taleda determinare condizioni di sofferenza e afflizione incompatibili con la prosecuzione delladetenzione (Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, Rv. 285917).3. L’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei princìpi appena richiamati inrelazione alla condizione di cecità assoluta riconosciuta nel provvedimento qui impugnato,dotato di una stringataa e insufficiente motivazione.3.1. In particolare, dopo aver dato atto dei gravi reati commessi dal ricorrente, il Tribunaleha basato la propria decisione sulla relazione sanitaria del 24 giugno 2025 la quale avevaconcluso per la compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente adeguatamente seguitoin ambito carcerario, pur riconoscendo che sarebbe stato “più agevole ove fosse trasferitopresso carcere dotato di ridotte barriere architettoniche”, concordando con il difensore sulfatto che non esistono istituti penitenziari “speciali o specializzati” per ipovedenti. Lamotivazione si conclude richiamando sinteticamente il necessario giudizio di comparazionesulla compatibilità tra regime detentivo e condizioni di salute del recluso “che tenga contodella complessiva situazione soggettiva del detenuto e delle sue patologie, da un lato, e,dall’altro, dell’offerta terapeutica in regime intramurale, verificando la concreta adeguatezzadelle possibilità di assistenza e di cura assicurate nella situazione specifica”, che vieneritenuta compatibile con l’ausilio offerto dai compagni di detenzione.3.2. Nel caso in esame, la descrizione della patologia di cui è affetto il detenuto,unitamente alle condizioni di vita all’interno dell’istituto penitenziario segnate dalla necessitàdi assistenza per lo svolgimento delle ordinarie attività quotidiane, assistenza resa solograzie alla solidarietà dei compagni di detenzione (non specializzati per svolgere talefunzione), avrebbe imposto lo svolgimento di una valutazione specifica e approfondita inordine alla compatibilità tra il regime detentivo e l’attuale stato di salute del soggetto, nellaspecie non effettuata.3.3. L’ordinanza risulta, inoltre, del tutto carente sotto il profilo della valutazione delrispetto del senso di umanità e della finalità rieducativa della pena in caso di protrazionedella detenzione carceraria. Essa si limita, infatti, ad affermare assertivamente che il regimecarcerario non determinerebbe un vulnus al senso di umanità, senza tuttavia ancorare taleconclusione a una concreta analisi delle condizioni, anche psichiche, del detenuto e dellemodalità con cui si svolge effettivamente la sua vita intramuraria. In particolare, non vieneadeguatamente considerata la documentata incapacità del soggetto di svolgereautonomamente alcune essenziali attività della vita quotidiana in relazione alle finalità deltrattamento. L’ordinanza, infatti, omette del tutto di specificare se il detenuto sia in grado dipartecipare ad attività trattamentali e di intraprendere un effettivo percorso riabilitativo e nondà conto di alcuna valutazione in ordine all’incidenza delle sue condizioni di salute sullapossibilità di realizzare la finalità rieducativa della pena che deve comunque esserepreservata nella fase esecutiva.4. Le considerazioni sopra svolte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata,con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania, per un nuovo giudizio, chedovrà essere eseguito nel rispetto dei princìpi che si sono enunciati. Il riferimento allecondizioni di salute del ricorrente impone l’oscuramento delle generalità e degli altri datiidentificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diCatania.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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