Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 34701/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità perché la Corte di appello di Milano ha congruamente motivato, evidenziando come le minacce fossero rivolte ad ostacolare l'azione del pubblico ufficiale, per intimidirlo al momento del controllo dell'autovettura condotta dall'imputato; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 14 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità perché la Corte di appello di Milano ha congruamente motivato, evidenziando come le minacce fossero rivolte ad ostacolare l'azione del pubblico ufficiale, per intimidirlo al momento del controllo dell'autovettura condotta dall'imputato; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 14 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 34701/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris