CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 28399/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, che attiene alla dedotta nullità della sentenza impugnata per l'illeggibilità del capo di imputazione, è manifestamente infondato, tenuto conto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tra gli elementi essenziali, la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (da ultimo Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017, Rv. 271882-01: fattispecie nella quale la Corte ha escluso profili di nullità nella sentenza di secondo grado, che recava nell'intestazione, a causa di un refuso, un capo di imputazione relativo ad altro procedimento, mentre quello corretto e pertinente era riportato nella sentenza di primo grado, oltre ad essere chiaramente richiamato nella motivazione della decisione di appello); rilevato che, nel caso di specie, la sussistenza della continuazione interna con riguardo al reato di cui all'art. 337 cd. pen. è chiaramente evincibile da quanto descritto in motivazione nella sentenza impugnata, che ha riportato fedelmente le frasi minacciose rivolte dal ricorrente nei confronti dei diversi pubblici ufficiali; rilevato che, con riguardo al secondo motivo, la Corte di appello ha ampiamente motivato, in manera congrua, puntuale e scevra da manifesta illogicità, sulle ragioni che impediscono il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, ed il ricorrente non si è confrontato con tali argomentazioni, riproponendo censure generiche ed in fatto, non ammissibili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2026 Il •nsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] iondi [OSCURATO:PERSONA] INCAN27 L 2026 L'ASSISTEN'T DIZIARIO Dott.ssa Ka a C emente