CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 00462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che i ricorrenti si dolgono della ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, relativamente al reato di furto di cui sono stati ritenuti responsabili; rilevato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sul punto dedotto; considerato che la prospettazione difensiva si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in base alla quale l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (da ultimo Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493). Ritenuto, in relazione al caso di specie, che la Corte di merito ha correttamente sostenuto la ricorrenza dell'aggravante in parola, evidenziando che la merce esistente all'interno dell'esercizio era sottoposta ad un controllo discontinuo da parte del commerciante, a nulla rilevando che la persona offesa sia stata distratta con uno stratagemma al momento dell'impossessamento. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P