CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 07018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28366-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso e dorniciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]viPAOLO ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MA22INI n. 145 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Pec: [OSCURATO:EMAIL] p;a0 ,,.,,cgrauCcbordineavvocatiroma.org - controricorrente - avverso la sentenza n. 873/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Consigliere Re atore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rile v ato che: [OSCURATO:PERSONA]Angelo propose opposizione ad un decreto ingiuntivo con cui la [OSCURATO:SOCIETA] gli aveva ingiunto il paganiento della somma di C 15.000 a titolo di scoperto di poli2:2:a a seguito di un accordo transattivo concluso dalla compagnia con un terzo, [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un contenzioso sorto per una asserita responsabilità professionale del D'Angelo; l'opponente, in via riconvenzionale, chiese la condanna della compagnia alla rifusione delle spese di lite sostenute nel giudizio proposto dal Durigon; il Tribunale di Treviso rigettò sia l'opposizione sia la clornz:nda riconvenzionale ritenendo che l'opponente era a conoscenza delle trattative in corso e consapevole del proprio obb igo di dover corrispondere lo scoperto di polizza; ritenne infir e non dovute le spese di lite avendo l'opponente accettato la tr,E;nsazione stipulata tra la compagnia e il terzo danneggiato "a spese compensate"; il D'Angelo propose appello affermando di non essere stat: al corrente delle trattative e che le spese di lite gli fossero comunque dovute ai sensi dell'art. 1917, 3 co. c.c. la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 31/3/2021, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, condannando l'appellante alle spese. Per quanto ancora di interesse in questa sede ha ritenuto che il D'Angelo fosse pieramente consapevole delle trattative e del contenuto della transazione, così come del proprio obbligo di dover sostenere lo scoperto di polizza e, quanto alle spese sostenute nel giucizio di merito, che le stesse non fossero dovute perché il Ric. 2)21 n. 28366 sez. M3 - ud. 27-09-2022 _2_ D'Angelo aveva accettato la transazione "a spese compensate" per ,zui nulla poteva chiedere a tale titolo; in ogni caso, egli si era clifeso in proprio e non aveva indicato, nella generica nota spese prodotta in giudizio, le singole spese sostenute; avverso la sentenza il D'Angelo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; ha resistito la compagnia [OSCURATO:SOCIETA]. con c:ontrDricorso, il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-5is cod. proc. civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissione dell'adunanza in camera di consiglio; il ricorrente e la controricorrente hanno depositato mern,Drie. Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa app icazione dell'art. 1917, co. 3 c.c.- il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'Appello ritenuto di non ilpplicare l'art. 1917, 30 co. c.c. nel presente giudizio, in ragine dell'intervenuta transazione con cui le spese di lite erano state compensate, così omettendo di distinguere tra le spese di lite ex art. 91 c.p.c. e quelle di resistenza, cioè quelle sostenute dal ricorrente per difendersi dalle pretese della contrDparte che lo aveva citato in giudizio; ad avviso del D'Angelo, infatti, le spese da ultimo indicate non rientravano nella richiamata transazione; il motivo è inammissibile perché il ricorrente, dolendosi che i! giudice del merito abbia disatteso l'interpretazione da esso proposta del contratto di transazione, privilegiandone una Ric. 2:)21 n. 28366 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -3- diversa, non deduce, come avrebbe dovuto, la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e formula una censura generica e priva di specificità: è chiaro infatti che affermando, a d n'erenza di quanto ritenuto dalla corte di merito, che il negozio transattivo non avrebbe riguardato le "spese di resistenza" ovvero quelle asseritamente sostenute per resistere all'az'one di responsabilità proposta nei suoi confronti dal Dungon, il ricorrente propone una diversa interpretazione del negozio transattivo; è chiaro, pertanto, che la censura è volta ad ::iocare un'indagine di fatto sulla volontà delle parti, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "in caso di contrapposizione tra interpretazioni del contratto, il ricorso che intenda far preferire la propria ha l'onere di specificare, oltre ai canoni di interpretazione che assuma violati, anche il modo in cui il giudice del merito si sia dag i stessi discostato. Laddove invece l'interpretazione non sia l unica possibile, contrapponendosi diverse plausibili inte-pretazioni, il ricorso per cassazione andrà dichiarato inarimissibile giacché non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che è stata privilegiata l'altra (Cass., L, n. 24145 del 30/10/2020); con il secondo motivo di ricorso - violazione dell'art. 86 c.p..::, con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. omesso esame di fatto decisivo della controversia in relazione alla difesa in proprio del legale- il ricorrente censura il capo di sentenza che ha ritenuto che il D'Angelo, essendosi difeso in proprio, non avesse sostenuto alcuna spesa per la difesa, essendo peraltro la nota spese acquisita agli atti del tutto generica; la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ritiene che la cliresa in proprio non incida sulla natura professionale 2:21 n. 28366 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -4- dell'attività svolta, e pertanto non esclude che il giudice debba liquioare, in favore del legale che si sia difeso in proprio, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione (Cass., n. 4698 del 2019). anche questo motivo è inammissibile; anzitutto va evidenziato che la fattispecie in esame non è affa:to riconducibile all'ipotesi di regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza, come illustrato nel diverso caso di cui al precedente citato dal ricorrente, in qua ni:o a differenza di quella ipotesi, nella quale vi era stata la cleclaratoria di soccombenza, nel caso in esame non vi è stata alcuna soccombenza in senso tecnico dell'avvocato D'Angelo, in qua li:o il giudizio, sorto per far accertare la sua responsabilità professionale, non è giunto alla sua naturale conclusione, essendo sopraggiunta la transazione con compensazione delle spese; né il motivo attinge la ratio decidendi relativa all'accordo transattivo intervenuto anche tra [OSCURATO:SOCIETA] e l'avvocato D'Angelo, così come interpretato dalla Corte di merito e tale esito interpretativo ha superato le censure di cui al p .i-no motivo; con il terzo motivo di ricorso- violazione e falsa app icazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione sulla determinazione delle spese di resistenza da rimborsare - il ricorrente torna a lamentare che la corte di merito abbia ritenuto generica la nota spese del legale quando sarebbe stata versata in atti tutta la documentazione rappresentativa dell'attività defensionale svolta per resistere alle domande di controparte; con il quarto motivo di ricorso - omesso esame di un pun:o decisivo della controversia in relazione alla Ric. 2)21 n. 28366 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -5- determinazione delle spese da rimborsare- il ricorrente lamenta che i. giudice non abbia esaminato e valutato il conteggio né verficato la documentazione relativa all'attività defensionale svolta; il terzo ed il quarto motivo, oltre a difettare di specificità, sono comunque assorbiti dalla inammissibilità dei precedenti; conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese, liquidai:e come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per h versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolD di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 300D, oltre C 200 per esborsi, più accessori di legge e spese forfel:arie al 15%; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titols, di contributo unificato pari a quello dovuto per- il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se do