CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15335/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, in data 27 aprile 2021 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 17.12.2019 con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. b) e 2 bis d.lgs. 30.4.1992 n. 285. 2. Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla dedotta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, d.lgs n. 285 del 1992. Con il secondo motivo deduce la violazione di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità, laddove la Corte territoriale avrebbe utilizzato le dichiarazioni rese dal teste di P.g. Angioni. Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione di legge penale assumendo che difetta la prova del nesso causale tra lo stato di ebbrezza e l'incidente. 3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui chiede la discussione in pubblica. Va preliminarmente disattesa la richiesta avanzata nella memoria dalla difesa dell'imputato non essendo prevista l'udienza di discussione dinanzi alla Settima Sezione penale. li ricorso è nel complesso inammissibile perché manifestamente infondato. Manifestamente infondati sono i motivi nn. 1 e 3 del ricorso, da scrutinarsi congiuntamente. Ed invero, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante Prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada). (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872). Ai fini della configurabilità dell' aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l' incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo. (Fattispecie in cui il conducente di un'auto in stato di ebbrezza alcoolica .aveva tamponato violentemente un veicolo antagonista che si era arrestato sulla corsia di sorpasso dell'autostrada)(Sez. 4,n. 54991 del 24/10/2017 Rv. 271557). Si è precisato altresì che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell' aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità — occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l' incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, in una fattispecie in cui il conducente in stato di ebbrezza non era riuscito ad evitare l'impatto con un ciclomotore che stava uscendo da un parcheggio dietro veicoli in sosta, riconducendo allo stato di alterazione del conducente l'incapacità di approntare manovre di emergenza che avrebbero evitato il sinistro). ( Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620). Va del pari rilevato, tuttavia, che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell' aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, può essere ritenuto dal giudice anche in assenza di una formale contestazione, da parte degli organi di polizia, della violazione di altre disposizioni del codice della strada.(Sez. 4, n. 18331 del 18.1.2019, Rv. 276257). Ebbene, nella specie la Corte territoriale, con motivazione congrua, pronunciandosi sulla questione specificamente dedotta in appello fondandosi sulle dichiarazioni rese dal teste Angioni ha ricostruito che l'imputato senza altra ragione diversa dallo stato di ubriachezza ha tamponato lateralmente in fase di sorpasso l'auto condotta dal Bonaveri dandosi poi alla fuga. Il secondo motivo di ricorso é inammissibile in quanto afferente a questione non dedotta come motivo di appello.4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il