CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 ottobre 2024
Cassazione n. 44985/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale fiorentino, con la quale - nell'ambito di procedimento dibattimentale a citazione diretta riguardante il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. - ha disposto la restituzione degli atti al PM "affinché provveda con richiesta di rinvio a giudizio atteso che per il reato contestato deve essere celebrata l'udienza preliminare". Deduce il ricorrente l'abnormità del provvedimento impugnato, per avere determinato la stasi del procedimento, trattandosi di reato pacificamente procedibile con citazione diretta a giudizio. 2. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che un provvedimento è abnorme allorché, per la singolarità dei suoi contenuti, si ponga del tutto al di fuori dell'ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, unico strumento capace di rimuoverne gli effetti. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quando esso si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997 - dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 20960301; Sez. 2, n. 27716 del 05/06/2003, P.O. in proc. Biagia, Rv. 22585701; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014 - dep. 2015, Tavoloni e altro, Rv. 26227501). 3.2. Nella specie, premessa la pacifica procedibilità del reato ex art. 624-bis cod. pen. con citazione diretta, si è certamente verificata una situazione di abnormità funzionale, attesa la inevitabile stasi del processo derivante dal provvedimento impugnato, non potendosi, da un lato, reiterare il medesimo decreto di citazione diretta (perché già annullato) e, dall'altro, procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, perché non corretta, avuto riguardo al titolo di reato (Sez. 4, n. 53382 del 15/11/2016, Rv. 268487 - 01). 2 CL 4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, perché abnorme, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per il prosieguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, per l'ulteriore corso. Così deciso il 2 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensor