Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:391
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite T-217/03 e T-245/03
Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza — Art. 81, n. 1, CE — Carni bovine — Sospensione delle importazioni — Fissazione di una tabella di prezzi sindacale — Regolamento n. 26 — Associazioni di imprese — Restrizione della concorrenza — Azione sindacale — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Obbligo di motivazione — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Principio di proporzionalità — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze aggravanti e attenuanti — Divieto di cumulo di sanzioni — Diritti della difesa»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Regole comunitarie — Associazioni di imprese — Nozione
(Art. 81, n. 1, CE)
2.
Concorrenza — Regole comunitarie — Associazioni di imprese — Nozione
(Art. 81, n. 1, CE)
3.
Concorrenza — Intese — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri
(Art. 81, n. 1, CE)
4.
Concorrenza — Intese — Lesione della concorrenza — Fissazione dei prezzi
(Art. 81, n. 1, CE)
5.
Concorrenza — Intese — Divieto — Contesto giuridico nazionale nel quale è stata raggiunta l’intesa
(Art. 81 CE)
6.
Concorrenza — Regole comunitarie — [OSCURATO:PERSONA] di applicazione ratione materiae
(Art. 81 CE)
7.
Agricoltura — Regole di concorrenza — Regolamento n. 26
(Artt. 33 CE, 36 CE e 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 26, art. 2, n. 1)
8.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario
(Regolamento del Consiglio n. 17; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 99/63, art. 4)
9.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione
(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
10.
Eccezione di illegittimità — Portata — Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità
(Art. 241 CE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
11.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione
(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
12.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
13.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Durata dell’infrazione
(Art. 81, n. 1, CE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
14.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze aggravanti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
15.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
16.
Concorrenza — Ammende — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione adottata successivamente ad una decisione non
impugnabile che sanziona o dichiara non responsabile la stessa impresa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
17.
Concorrenza — Ammende — Importo — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] — Sindacato giurisdizionale — Competenza a conoscere
della legittimità e del merito
1.
L’art. 81, n. 1, CE si applica alle associazioni qualora la loro attività o quella delle imprese che vi aderiscono tenda a
produrre gli effetti che tale disposizione mira a reprimere. Tenuto conto dello scopo di tale disposizione, la nozione di
associazione di imprese dev’essere interpretata nel senso che può anche includere associazioni costituite a loro volta da
associazioni di imprese.
Affinché un accordo fra associazioni rientri nel campo di applicazione di tale disposizione, non occorre che le associazioni
in causa possano costringere i loro aderenti ad eseguire gli obblighi loro imposti dall’accordo.
(v. punti 49, 89)
2.
Nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che svolge un’attività economica,
a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Costituisce un’attività economica qualsiasi
attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato.
L’attività degli imprenditori agricoli, agricoltori o allevatori, ha sicuramente carattere economico. Essi infatti esercitano
un’attività di produzione di beni che offrono in vendita dietro remunerazione. Gli imprenditori agricoli costituiscono pertanto
imprese ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.
Di conseguenza, i sindacati che li riuniscono e li rappresentano, nonché le federazioni che raggruppano tali sindacati, possono
essere qualificati come associazioni di imprese ai fini dell’applicazione di tale articolo.
Questa conclusione non può essere inficiata dal fatto che i sindacati locali possano raggruppare anche i coniugi di imprenditori
agricoli. In primo luogo, è probabile che i coniugi degli agricoltori o allevatori che sono anch’essi membri di un sindacato
locale agricolo partecipino alla gestione dell’azienda familiare. In secondo luogo, e in ogni caso, la sola circostanza che
un’associazione di imprese possa raggruppare anche persone o entità non qualificabili come imprese non basta a privare di
tale carattere l’associazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. Del pari, non può essere ammesso l’argomento secondo cui, nel
caso di un’azienda operante sotto forma di società, non è quest’ultima che aderisce al sindacato mediante i propri rappresentanti,
bensì ognuno dei suoi soci. Ciò che conta, infatti, ai fini della qualifica di impresa non è lo status giuridico o la forma
dell’azienda in questione, bensì l’attività di quest’ultima e di coloro che vi partecipano.
(v. punti 52-55)
3.
L’art. 81, n. 1, CE si applica solo agli accordi idonei a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. Un accordo tra imprese,
per poter pregiudicare il commercio intracomunitario, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in
base ad un insieme di elementi oggettivi di diritto o di fatto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente,
effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli
obiettivi di un mercato unico interstatale.
Quando l’infrazione cui ha partecipato un’impresa o un’associazione di imprese è idonea a pregiudicare il commercio intracomunitario,
la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare che la partecipazione della detta impresa o associazione di imprese, specificamente,
abbia pregiudicato gli scambi fra Stati membri.
Inoltre, le pratiche restrittive della concorrenza che abbracciano l’intero territorio di uno Stato membro hanno, per natura,
l’effetto di consolidare le compartimentazioni nazionali, e di conseguenza ostacolano la compenetrazione economica voluta
dal Trattato. Infine, qualora si tratti di un mercato permeabile alle importazioni, le imprese aderenti ad un’intesa nazionale
in materia di prezzi possono conservare la loro quota di mercato solo se si tutelano contro la concorrenza straniera.
(v. punti 63, 66-67)
4.
L’art. 81, n. 1, lett. a), CE prevede espressamente che costituiscono restrizioni della concorrenza le misure che consistono
nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita. La fissazione dei prezzi costituisce infatti una
palese restrizione della concorrenza.
Un accordo stipulato tra federazioni che rappresentano le aziende agricole e federazioni che rappresentano i gestori di macelli,
e che fissa prezzi minimi per alcune categorie di vacche, avente lo scopo di rendere tali prezzi obbligatori per tutti gli
operatori economici che svolgono la loro attività sui mercati in questione, mira a restringere il libero gioco della concorrenza
su tali mercati, in particolare limitando artificialmente il margine di contrattazione degli allevatori e dei gestori di macelli
e falsando la formazione dei prezzi sui mercati in questione.
Questa conclusione non può essere inficiata dall’argomento secondo cui i mercati agricoli sono mercati regolamentati in cui
le regole di concorrenza non si applicano pienamente e in cui, molto spesso, la formazione dei prezzi non corrisponde al libero
gioco dell’offerta e della domanda. È vero che il settore agricolo presenta una certa specificità ed è oggetto di una regolamentazione
molto precisa e spesso assai interventista. Tuttavia, le regole comunitarie di concorrenza si applicano ai mercati dei prodotti
agricoli, anche se sono previste alcune deroghe per tenere conto della situazione particolare di tali mercati.
Inoltre, il semplice fatto di fissare i prezzi minimi mediante riferimento al prezzo di intervento pubblico non sarebbe sufficiente
ad eliminare il carattere restrittivo dell’accordo in questione. Infatti, tale riferimento al prezzo d’intervento pubblico
non fa sì che la tabella dei prezzi minimi perda il suo carattere anticoncorrenziale, consistente nel fissare direttamente
e artificialmente un prezzo di mercato prestabilito, e sia equiparabile ai vari meccanismi di sostegno e di intervento pubblico
delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli intesi a riequilibrare mercati caratterizzati da un’offerta eccedentaria,
mediante il ritiro di una parte della produzione.
(v. punti 83, 85-87)
5.
L’ambito giuridico all’interno del quale ha luogo la conclusione degli accordi tra imprese vietati dall’art. 81 CE e la definizione
giuridica di tale ambito data dai vari ordinamenti giuridici nazionali sono irrilevanti ai fini dell’applicazione delle regole
comunitarie di concorrenza. Inoltre, la pretesa insufficienza delle misure pubbliche adottate per fronteggiare i problemi
di un determinato settore non basta a giustificare il fatto che gli operatori privati interessati si impegnino ad attuare
pratiche contrarie alle regole di concorrenza o pretendano di arrogarsi prerogative che spettano ai poteri pubblici, nazionali
o comunitari, per sostituire la loro azione con la propria.
Del pari, il fatto che il comportamento delle imprese fosse noto, autorizzato o perfino incoraggiato dalle autorità nazionali
è comunque irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 81 CE. Infine, la crisi in cui versa un settore di per sé non è
sufficiente ad escludere l’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE.
(v. punti 90-92)
6.
Accordi conclusi nell’ambito di trattative collettive tra parti sociali, nella ricerca comune di misure volte a migliorare
le condizioni di occupazione e di lavoro, per la loro natura ed il loro oggetto, non rientrano nell’ambito di applicazione
dell’art. 81, n. 1, CE. Tuttavia, un accordo stipulato tra federazioni che rappresentano le aziende agricole e federazioni
che rappresentano i gestori di macelli, il cui oggetto è la fissazione dei prezzi minimi per l’acquisto dei bovini da parte
dei macelli e la sospensione delle importazioni di carni bovine, non può pretendere di sfuggire all’applicazione dei divieti
previsti all’art. 81 CE.
(v. punti 98-100)
7.
Il mantenimento di un’effettiva concorrenza sui mercati dei prodotti agricoli fa parte degli obiettivi della politica agricola
comune. Infatti, se è vero che l’art. 36 CE attribuisce al Consiglio il compito di determinare la misura in cui le regole
comunitarie di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, per tenere conto della situazione
particolare dei mercati di tali prodotti, non è men vero che questa disposizione stabilisce il principio dell’applicabilità
delle regole comunitarie di concorrenza nel settore agricolo.
In quanto deroga, l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 26, che prevede che l’art. 81, n. 1, CE, non si applica a accordi, decisioni
e pratiche che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune, va interpretato restrittivamente.
D’altro canto, tale disposizione si applica solo se l’accordo di cui trattasi favorisca la realizzazione di tutti gli obiettivi
dell’art. 33 CE, restando inteso che, in considerazione del fatto che tali obiettivi sono a volte divergenti, la [OSCURATO:PERSONA]
può tentare di conciliarli. Infine, ai fini dell’applicazione di tale deroga, possono essere considerate necessarie alla realizzazione
degli obiettivi della politica agricola comune solo misure proporzionate.
(v. punti 197-199, 208)
8.
Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, specie ammende, costituisce
un principio fondamentale di diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa.
Conformemente a tale principio, la comunicazione degli addebiti costituisce una garanzia procedurale essenziale. Essa deve
enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale stadio del procedimento.
[OSCURATO:PERSONA], quando nella comunicazione degli addebiti dichiara espressamente che vaglierà se sia il caso di infliggere
ammende alle parti interessate e indica le principali considerazioni di fatto e di diritto che possono implicare l’irrogazione
di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione e il fatto di averla commessa intenzionalmente o per
negligenza, adempie agli obblighi che le incombono di rispettare il diritto delle imprese al contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] operando
fornisce a queste ultime gli elementi necessari per difendersi non solo contro la constatazione dell’infrazione, ma anche
contro l’inflizione di un’ammenda.
Dare indicazioni nella comunicazione degli addebiti circa l’entità delle ammende previste, prima che le imprese siano state
poste in grado di esporre le loro difese circa gli addebiti mossi contro di loro, equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno
la decisione della [OSCURATO:PERSONA]. A fortiori, anche evocare, nella comunicazione degli addebiti, la questione del rispetto del
massimale del 10% per l’ammenda eventualmente inflitta dalla decisione finale equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno
tale decisione.
(v. punti 217-218, 222)
9.
Quando la [OSCURATO:PERSONA] infligge un’ammenda a una determinata impresa responsabile di un’infrazione, essa non è necessariamente
tenuta, in mancanza di circostanze particolari, a motivare espressamente il rispetto del massimale del 10% del volume d’affari
dell’impresa in questione. Quest’ultima deve conoscere sia l’esistenza del suddetto limite legale che l’importo effettivo
del suo volume d’affari e può quindi valutare, anche in mancanza di qualsiasi giustificazione nella decisione che commina
la sanzione, se il massimale del 10% sia stato superato o meno dall’ammenda che le è stata inflitta.
Per contro, quando la [OSCURATO:PERSONA] sanziona un’associazione di imprese e verifica il rispetto del limite legale del 10% del
volume d’affari sulla base della somma del fatturato realizzato da tutti i membri di un’associazione o da una parte di essi,
essa deve indicarlo espressamente nella decisione e deve esporre i motivi che giustificano la presa in considerazione del
volume d’affari dei membri. In mancanza di tale motivazione, gli interessati non potrebbero conoscere gli elementi che giustificano
la decisione e non potrebbero procedere correttamente alla verifica del rispetto, nel caso di specie, del limite legale.
(v. punti 238-239)
10.
Benché gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e
dell’art. 65, n. 5, del Trattato [OSCURATO:PERSONA] non costituiscano il fondamento normativo della decisione con la quale viene irrogata
un’ammenda ad un operatore economico, in quanto tale decisione è basata sul regolamento n. 17, essi stabiliscono, in modo
generale e astratto, la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta per la determinazione dell’importo delle ammende. Pertanto,
sussiste un nesso diretto tra la detta decisione e gli orientamenti, cosicché questi ultimi possono essere oggetto di un’eccezione
di illegittimità.
(v. punto 250)
11.
Le intese sui prezzi o sulla compartimentazione dei mercati costituiscono per natura infrazioni molto gravi. Di conseguenza
la [OSCURATO:PERSONA], enunciando, al punto 1 A degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato [OSCURATO:PERSONA], che questi tipi di infrazione devono essere considerati
infrazioni molto gravi, per le quali è previsto un importo base di 20 milioni di euro, non ha violato il principio di proporzionalità.
In ogni caso, gli importi forfettari previsti dagli orientamenti sono soltanto indicativi e non può conseguirne di per sé
una violazione del principio di proporzionalità.
(v. punti 252-253)
12.
L’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, nel disporre che la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere ammende per un importo che può essere
aumentato fino al 10% del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che
hanno partecipato all’infrazione, richiede unicamente che l’ammenda definitivamente inflitta ad un’impresa venga ridotta nel
caso in cui il suo importo superi il 10% del volume d’affari dell’impresa interessata, indipendentemente dalle operazioni
di calcolo intermedie dirette a tenere conto della gravità e della durata dell’infrazione. Di conseguenza, l’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17 non vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di fare riferimento, nel suo calcolo, ad un importo intermedio che superi
il 10% del volume d’affari dell’impresa interessata, sempreché l’importo dell’ammenda finale inflitta all’impresa stessa non
superi il detto limite massimo. Tale considerazione vale anche per l’importo massimo di 1 milione di euro che compare nella
stessa disposizione.
(v. punto 255)
13.
Ai sensi del punto 1 B degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che la durata dell’infrazione può comportare l’irrogazione
di un’eventuale maggiorazione rispetto all’importo stabilito in base alla gravità, risulta che la durata molto breve dell’infrazione,
vale a dire durata inferiore ad un anno, può costituire unicamente un elemento atto ad escludere l’imputazione di apporti
aggiuntivi all’importo stabilito in considerazione della gravità dell’infrazione. La circostanza che un’infrazione abbia avuto
una durata molto breve non può, in ogni caso, rimettere in discussione l’esistenza di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE.
(v. punti 134, 257-258)
14.
Costituiscono circostanze aggravanti, che possono essere prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di aumentare l’importo
di un’ammenda irrogata a norma dell’art. 81 CE, la prosecuzione in segreto di un accordo dopo che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato
alle imprese o associazioni di imprese partecipanti che esse dovevano porvi fine, nonché il ricorso alla violenza per costringere
una parte ad adottare un accordo o per assicurarsi della sua applicazione.
(v. punti 271, 278-289)
15.
L’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende superiori a 1 milione di euro ad associazioni
che assertivamente non realizzano un fatturato. L’uso del termine generico «infrazione» nell’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17, in quanto comprende indistintamente gli accordi, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni di imprese,
indica che i limiti massimi contemplati da questa disposizione si applicano allo stesso modo agli accordi e pratiche concordate
nonché alle decisioni di associazioni di imprese. Quando un’associazione di imprese non svolge un’attività economica propria
o quando il suo fatturato non rivela l’influenza che tale associazione può esercitare sul mercato, la [OSCURATO:PERSONA] può, a determinate
condizioni, prendere in considerazione il volume d’affari dei membri dell’associazione di cui trattasi per calcolare l’importo
massimo dell’ammenda che può infliggerle.
Benché, in tale disposizione, il solo riferimento espresso al volume d’affari dell’impresa riguardi il limite massimo dell’ammenda
superiore a 1 milione di euro, gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta, stabiliscono, al punto 5,
lett. a), che il risultato finale del calcolo dell’ammenda non può in alcun caso superare il 10% del volume d’affari mondiale
delle imprese, come previsto dall’art. 15, n. 2 del regolamento n. 17. Il massimale del 10% del volume d’affari deve quindi
essere applicato anche per quanto riguarda la fissazione di ammende di importo inferiore a 1 milione di euro.
Peraltro, il tetto massimo del 10% del volume d’affari va calcolato in rapporto al volume d’affari realizzato da ciascuna
impresa che partecipi agli accordi e alle pratiche concordate o da tutte le imprese aderenti alle dette associazioni di imprese,
quanto meno qualora, in forza delle sue regole interne, l’associazione possa impegnare i suoi membri. La possibilità di tenere
conto, a tal fine, del volume d’affari di tutti i membri di un’associazione si giustifica per il fatto che, nel fissare l’importo
dell’ammenda, si può tener conto, tra l’altro, dell’influenza che l’impresa ha potuto esercitare sul mercato, segnatamente
in considerazione delle sue dimensioni e della sua potenza economica, sulle quali il volume d’affari fornisce alcune indicazioni,
nonché dell’effetto dissuasivo che tali ammende devono esercitare. Orbene, l’influenza che un’associazione d’imprese ha potuto
esercitare sul mercato non dipende dal volume d’affari suo proprio, il quale non rivela la sua dimensione né la sua potenza
economica, bensì dal volume d’affari dei suoi membri, il quale costituisce un’indicazione della sua dimensione e della sua
potenza economica.
Non è tuttavia escluso che, in casi particolari, tale presa in considerazione del volume d’affari dei membri di un’associazione
possa essere possibile anche se quest’ultima non dispone formalmente del potere di impegnare i suoi membri, data la mancanza
di regole interne che le conferiscano tale potere. La facoltà della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende di importo adeguato
alle infrazioni di cui trattasi potrebbe altrimenti risultare compromessa, in quanto le associazioni che abbiano un volume
d’affari molto ridotto ma che raggruppino, pur senza poterle impegnare formalmente, un numero elevato di imprese che, congiuntamente,
realizzino un volume d’affari importante potrebbero essere sanzionate solo con ammende molto modeste, anche se le infrazioni
da loro commesse potevano esercitare un’influenza notevole sui mercati in questione. Tale circostanza contrasterebbe inoltre
con l’esigenza di garantire l’effetto dissuasivo delle sanzioni contro le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza.
Pertanto, altre circostanze specifiche, oltre all’esistenza di regole interne che consentano all’associazione di impegnare
i suoi membri, possono giustificare la presa in considerazione della somma dei fatturati dei membri dell’associazione in questione.
Si tratta, in particolare, dei casi in cui l’infrazione commessa da un’associazione riguardi le attività dei suoi membri e
in cui le pratiche anticoncorrenziali in questione vengano attuate dall’associazione direttamente a vantaggio di questi ultimi
e in collaborazione con essi, dato che l’associazione non ha interessi obiettivi che presentino un carattere autonomo rispetto
a quelli dei suoi membri. Benché, in alcuni di questi casi, la [OSCURATO:PERSONA] possa eventualmente, oltre a sanzionare l’associazione
di cui trattasi, infliggere ammende individuali a ognuna delle imprese aderenti, ciò può rivelarsi particolarmente difficile,
se non impossibile, quando il numero di tali imprese è molto elevato.
In tali ipotesi, in ogni caso, la possibilità di prendere in considerazione i fatturati dei membri di base delle associazioni
di imprese va tuttavia limitata, in linea di principio, ai loro membri che erano attivi sui mercati interessati dalle infrazioni
sanzionate dalla decisione impugnata.
Inoltre, il fatto di prendere in considerazione il volume d’affari dei membri di un’associazione di imprese nella determinazione
del tetto massimo del 10% non significa infatti che sia stata loro inflitta un’ammenda e nemmeno, di per sé, che l’associazione
di cui trattasi abbia l’obbligo di accollare ai suoi membri l’onere di quest’ultima.
(v. punti 313-314, 317-319, 325, 343)
16.
Il principio ne bis in idem costituisce un principio generale del diritto comunitario di cui il giudice garantisce il rispetto.
Nell’ambito del diritto comunitario della concorrenza, il detto principio vieta che un’impresa venga condannata o perseguita
di nuovo dalla [OSCURATO:PERSONA] per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile
in forza di una precedente decisione della [OSCURATO:PERSONA] non più suscettibile di impugnazione. L’applicazione di tale principio
è soggetta ad una triplice condizione di identità dei fatti, di unità del contravventore e di unità dell’interesse giuridico
tutelato. Tale principio vieta quindi di sanzionare lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento illecito,
al fine di tutelare lo stesso bene giuridico. Per contro, esso non vieta di sanzionare per il medesimo fatto le diverse associazioni
di imprese che vi hanno partecipato, per la partecipazione e il grado di responsabilità proprio di ciascuna di esse nell’infrazione,
anche se le une hanno la qualità di membri delle altre.
(v. punti 340-344)
17.
Se la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale al fine di fissare l’importo delle ammende con le quali si sanziona la
violazione delle regole comunitarie di concorrenza, il Tribunale, ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 17, ha competenza
giurisdizionale anche di merito, conformemente all’art. 229 CE, sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la
[OSCURATO:PERSONA] commina un’ammenda, e può sopprimere, ridurre o maggiorare l’ammenda inflitta. In forza di tale competenza anche
di merito, in particolare, il Tribunale può modificare l’importo della riduzione dell’ammenda concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] ad
un’impresa o ad un’associazione di imprese in virtù delle circostanze previste al punto 5, lett. b), degli orientamenti per
il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato
[OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 352, 355-361)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
13 dicembre 2006 (
*
)
«Concorrenza –Art. 81, n. 1, CE – Carne bovina – Sospensione delle importazioni – Fissazione di una tabella di prezzi sindacale – Regolamento n. 26 – Associazioni di imprese – Restrizione della concorrenza – Azione sindacale – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Obbligo di motivazione – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Principio di proporzionalità – Gravità e durata dell’infrazione – Circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di cumulo di sanzioni – Diritti della difesa»
Nei procedimenti riuniti T‑217/03 e T‑245/03,
Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV),
con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti R. Collin, M. Ponsard e N. Decker,
ricorrente nella causa T‑217/03,
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA),
con sede in Parigi,
Fédération nationale bovine (FNB),
con sede in Parigi,
Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL),
con sede in Parigi,
Jeunes agriculteurs (JA),
con sede in Parigi,
rappresentate dagli avv.ti B. Neouze e V. Ledoux,
ricorrenti nella causa T‑245/03,
sostenute da
Repubblica francese,
rappresentata inizialmente dai sigg. G. de Bergues, F. Million e R. Abraham, successivamente dal sig. G. de Bergues, dalle
sig.re E. Belliard e S. Ramet, in qualità di agenti,
interveniente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. P. Oliver, A. Bouquet e dalla sig.ra O. Beynet, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, domande di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 aprile 2003, 2003/600/CE,
relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209,
pag. 12), e, in subordine, una domanda di soppressione o riduzione delle ammende inflitte con la medesima decisione,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione),
composto dai sigg. R. García-[OSCURATO:PERSONA], presidente, J. D. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 maggio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo
1
L’art. 1 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla
produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, 30, pag. 993), prevede che gli artt. [81] CE-[86] CE, nonché le
disposizioni adottate per la loro esecuzione, si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all’art. [81],
n. 1, CE e all’art. [82] CE, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all’allegato [I] del Trattato CE,
compresi in particolare gli animali vivi e le carni e le frattaglie commestibili, fatte salve le disposizioni dell’art. 2.
2
L’art. 2, n. 1, del menzionato regolamento stabilisce quanto segue:
«L’articolo [81], paragrafo 1, [CE] non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo precedente che costituiscono
parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati
nell’articolo [33 CE]. Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni
di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui,
senza che ne derivi l’obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli
o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che
la [OSCURATO:PERSONA] non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell’articolo [33 CE]».
Fatti all’origine della controversia
3
La ricorrente nella causa T‑217/03, la Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), riunisce 300 raggruppamenti
di cooperative di produttori nei settori dell’allevamento bovino, suino e ovino e una trentina di gruppi o di imprese operanti
nel settore della macellazione e della trasformazione di carni.
4
Le ricorrenti nella causa T‑245/03, cioè la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), la Fédération
nationale bovine (FNB), la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) e i Jeunes agriculteurs (JA), sono sindacati
di diritto francese. La FNSEA è il principale sindacato agricolo francese. A livello territoriale, essa è costituita da sindacati
locali, raggruppati sotto forma di federazioni o di unioni dipartimentali dei sindacati degli imprenditori agricoli (FDSEA
o UDSEA). Federazioni regionali coordinano, in ogni regione, l’azione delle FDSEA/UDSEA. La FNSEA raggruppa peraltro 33 associazioni
specializzate, che rappresentano gli interessi di ciascuna produzione, comprese la FNB e la FNPL. Infine, i JA rappresentano
gli agricoltori di età inferiore a 35 anni. L’adesione al centro dei giovani agricoltori locale presuppone l’iscrizione al
sindacato locale della FDSEA/UDSEA.
I –
Seconda crisi cosiddetta «della mucca pazza»
5
A partire dall’ottobre 2000 sono stati scoperti in vari Stati membri nuovi casi di encefalopatia spongiforme bovina, detta
«malattia della mucca pazza». Parallelamente, l’afta epizootica ha colpito i greggi ovini nel [OSCURATO:PERSONA]. Questa situazione
ha determinato una perdita di fiducia da parte dei consumatori, che ha avuto un impatto sul consumo di carne in generale in
Europa e in particolare ha trascinato la filiera bovina in una nuova crisi. Infatti, il consumo di carne bovina si è fortemente
ridotto, segnatamente in Francia, e anche i volumi importati in Francia o esportati da tale paese hanno fatto registrare una
sostanziale riduzione. Del pari, i prezzi alla produzione dei bovini adulti hanno subito un notevole calo in Francia, mentre
i prezzi al consumo sono rimasti relativamente stabili.
6
Per fronteggiare tale crisi, le istituzioni comunitarie hanno adottato una serie di misure. È stato quindi ampliato il campo
di applicazione dei meccanismi di intervento, destinati a ritirare dal mercato determinate quantità di bovini, al fine di
stabilizzare l’offerta rispetto alla domanda, e sono stati predisposti un regime di acquisto di animali vivi, nonché un meccanismo
di acquisto, nell’ambito di una procedura di gara, di carcasse o mezzene (cosiddetto «regime di acquisto speciale»). Inoltre,
la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato vari Stati membri, tra i quali la Francia, a concedere sovvenzioni alla filiera bovina.
7
Tuttavia, tali misure sono state ritenute insufficienti dagli agricoltori francesi. Nei mesi di settembre e ottobre 2001 i
rapporti fra allevatori e macellatori in Francia erano particolarmente tesi. Infatti, gruppi di allevatori hanno illegalmente
fermato alcuni mezzi pesanti per verificare l’origine della carne trasportata e hanno attuato il blocco di alcuni macelli.
A volte tali azioni hanno condotto alla distruzione di materiali e di carni. Per togliere il blocco i manifestanti esigevano
che i macellatori assumessero determinati impegni, in particolare la sospensione delle importazioni e l’applicazione di una
cosiddetta tabella di prezzi «sindacale».
II –
Conclusione degli accordi controversi e procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]
8
Nell’ottobre 2001, si sono tenute varie riunioni tra le federazioni che rappresentano gli allevatori di bovini (le ricorrenti
nella causa T‑245/03) e le federazioni che rappresentano i macellatori [ossia la Fédération nationale de l’industrie et des
commerces en gros des viandes (FNICGV) e la ricorrente nella causa T‑217/03]. In seguito a una riunione del 24 ottobre 2001,
indetta su richiesta del Ministro francese dell’Agricoltura, è stato concluso un accordo («Accordo tra le federazioni degli
allevatori e dei macellatori sulla tabella di prezzi minimi – vacche di riforma all’entrata del macello») tra queste sei federazioni,
ossia la FNSEA, la FNB, la FNPL, i JA, la FNCBV e la FNICGV.
9
Tale accordo era composto da due parti. La prima era un «impegno provvisorio di sospensione delle importazioni», che non distingueva
a seconda dei tipi di carne bovina. La seconda consisteva in un «impegno ad applicare la tabella dei prezzi di acquisto delle
vacche di riforma all’entrata del macello» (ossia le vacche destinate sia alla riproduzione che alla produzione di latte),
le cui modalità erano definite dall’accordo. Esso conteneva infatti un elenco di prezzi al chilo per le carcasse di determinate
categorie di vacche e la modalità di calcolo del prezzo da applicare ad altre categorie, sulla base in particolare del prezzo
di acquisto speciale fissato dalle autorità comunitarie. L’accordo doveva entrare in vigore il 29 ottobre 2001 ed essere applicato
fino alla fine del mese di novembre 2001.
10
Il 30 ottobre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera alle autorità francesi per chiedere informazioni sull’accordo del
24 ottobre 2001.
11
Il 31 ottobre 2001, le ricorrenti nella causa T‑245/03 e la FNICGV si sono riunite a [OSCURATO:PERSONA] (Francia), su iniziativa di quest’ultima.
Tali federazioni hanno raggiunto il seguente compromesso (in prosieguo: il «protocollo di [OSCURATO:PERSONA] »):
«Riunione “Carne di importazione”
31 ottobre 2001 − [OSCURATO:PERSONA] imprese francesi specializzate nel settore import-export si sono riunite con le federazioni dei produttori (FNSEA, FNB,
FNPL e [JA]) firmatarie dell’accordo nazionale interprofessionale del 24 ottobre 2001.
(...)
Esse riaffermano l’assoluta necessità di un riequilibrio tra l’offerta e la domanda (...).
Nella situazione di crisi senza precedenti cui sono confrontati i produttori, i rappresentanti degli allevatori chiedono con
forza agli importatori/esportatori di prendere coscienza della gravità della crisi.
In risposta gli importatori/esportatori si impegnano a dare prova di solidarietà».
12
Il 9 novembre 2001, le autorità francesi hanno risposto alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 30 ottobre 2001.
13
Il 9 novembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ha inviato alle ricorrenti nella causa T‑245/03, nonché alla FNICGV, una
richiesta di informazioni, a norma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di
applicazione degli artt. [81] e [82] del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204). Poiché, all’epoca, la [OSCURATO:PERSONA] non era al corrente
del fatto che la ricorrente nella causa T‑217/03 era anche firmataria dell’accordo del 24 ottobre 2001, quest’ultima non è
stata destinataria di tale richiesta. Le cinque federazioni in questione hanno risposto il 15 e il 23 novembre 2001.
14
Il 19 novembre 2001, il presidente della FNICGV ha informato il presidente della FNSEA di essere costretto ad anticipare a
quel giorno la data finale di applicazione dell’accordo, inizialmente prevista per il 30 novembre 2001.
15
Il 26 novembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di monito alle sei federazioni firmatarie dell’accordo del 24 ottobre
2001, in cui rilevava che i fatti di cui era a conoscenza rivelavano l’esistenza di un’infrazione alle regole comunitarie
di concorrenza e le invitava a presentare le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il 30 novembre 2001. In tale lettera,
la [OSCURATO:PERSONA] precisava che «[i]n mancanza di spiegazioni soddisfacenti entro tale termine, [essa] prevede[va] di avviare
un procedimento inteso a far dichiarare tali infrazioni e ad intimare la cessazione delle stesse nel caso in cui l’accordo
[fosse] stato prorogato, che poteva comportare, se del caso, l’inflizione di ammende». Le federazioni hanno risposto alla
[OSCURATO:PERSONA] precisando che l’accordo avrebbe avuto termine il 30 novembre 2001 e non sarebbe stato prorogato.
16
Il 17 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad accertamenti nei locali della FNSEA e della FNB, a Parigi, conformemente
all’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, e nei locali della FNICGV nella stessa città, ai sensi dell’art. 14, n. 2, del medesimo
regolamento.
17
Il 24 giugno 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti indirizzata alle sei federazioni. Queste ultime
hanno presentato le loro osservazioni fra il 23 settembre e il 4 ottobre 2002. L’audizione delle federazioni ha avuto luogo
il 31 ottobre 2002.
18
Il 10 gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle ricorrenti una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento
n. 17. Essa chiedeva loro di fornirle, per gli anni 2001 e 2002, l’importo totale e la ripartizione in funzione dell’origine
degli introiti delle singole federazioni e il loro bilancio, nonché, per l’ultimo esercizio fiscale disponibile, il fatturato
(globale e relativo alla produzione o alla macellazione di bovini) dei loro membri diretti e/o indiretti. Le ricorrenti hanno
risposto con lettere 22, 24, 27 e 30 gennaio 2003.
III –
Decisione impugnata
19
Il 2 aprile 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo
81 [CE] (Caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12; in prosieguo: la «decisione impugnata»), i cui
destinatari sono le ricorrenti e la FNICGV.
20
Secondo tale decisione, le suddette federazioni hanno violato l’art. 81, n. 1, CE, per avere concluso, il 24 ottobre 2001,
un accordo scritto allo scopo di fissare un prezzo minimo di acquisto di alcune categorie di bovini e di sospendere le importazioni
di carni bovine in Francia, e per avere concluso, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2001, un accordo verbale
finalizzato al perseguimento dello stesso obiettivo, applicabile dalla scadenza dell’accordo scritto.
21
Ai ‘considerando’ 135-149 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso l’applicazione nella fattispecie dell’esenzione
prevista dal regolamento n. 26 in favore di alcune attività legate alla produzione e alla commercializzazione di prodotti
agricoli, ritenendo che l’accordo non fosse necessario per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune, previsti
all’art. 33 CE. Inoltre, l’accordo controverso non rientrerebbe nel novero degli strumenti previsti dal regolamento (CE) del
Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160,
pag. 21), o dalle disposizioni adottate in attuazione dello stesso. Infine, le misure adottate non sarebbero proporzionate
agli obiettivi assertivamente perseguiti.
22
Secondo la decisione impugnata, l’infrazione è iniziata il 24 ottobre 2001 ed è durata almeno fino all’11 gennaio 2002, data
di scadenza dell’ultimo accordo locale concluso in applicazione dell’impegno nazionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto
conoscenza.
23
Vista la natura e l’estensione geografica del mercato rilevante, l’infrazione è stata giudicata molto grave. Per stabilire
il grado di responsabilità di ciascuna federazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del rapporto fra l’ammontare delle quote
annue riscosse dalla principale federazione agricola, ossia la FNSEA, e quello di ognuna delle altre federazioni. Peraltro,
poiché l’infrazione è stata di breve durata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha aumentato l’importo di base per tale motivo.
24
[OSCURATO:PERSONA] ha poi applicato alle ricorrenti varie circostanze aggravanti:
– ha aumentato del 30% l’importo delle ammende inflitte alla FNSEA, ai JA e alla FNB, in quanto i loro membri avrebbero fatto
ricorso alla violenza per costringere le federazioni di macellatori ad adottare l’accordo del 24 ottobre 2001;
– ha applicato a tutte le ricorrenti la circostanza aggravante della proroga in segreto dell’accordo dopo la sua lettera di
monito del 26 novembre 2001 e ha applicato loro una maggiorazione del 20%;
– ha tenuto conto del ruolo preponderante svolto dalla FNB nella preparazione e nella realizzazione dell’infrazione, aumentando
del 30% l’ammenda inflitta a tale federazione.
25
D’altro canto, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto di varie circostanze attenuanti:
– visto il ruolo passivo o emulativo svolto dalla FNPL, ha ridotto del 30% l’importo dell’ammenda inflittale;
– per quanto riguarda la ricorrente nella causa T‑217/03, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, in primo luogo, del pressante intervento
del Ministro francese dell’Agricoltura a favore della conclusione dell’accordo (riduzione del 30%) e, in secondo luogo, delle
operazioni illecite di blocco degli stabilimenti dei loro membri da parte degli agricoltori (ulteriore riduzione del 30%).
26
Inoltre, conformemente al punto 5, lett. b), degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15,
paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato [OSCURATO:PERSONA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo:
gli «orientamenti»), la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto delle circostanze specifiche del caso in esame, e in particolare del contesto
economico segnato dalla crisi del settore e ha ridotto del 60% l’importo delle ammende risultanti dall’applicazione degli
aumenti e delle riduzioni sopra indicati.
27
Il dispositivo della decisione impugnata contiene in particolare le seguenti disposizioni:
«Articolo 1
La [FNSEA], la [FNB], la [FNPL], i [JA], la [FNICGV] e la [FNCBV] hanno commesso un’infrazione all’articolo 81, paragrafo
1, [CE] concludendo il 24 ottobre 2001 un accordo che aveva per oggetto di sospendere le importazioni di carni bovine in Francia
e di fissare un prezzo minimo per talune categorie di animali e concordando oralmente a fine novembre e inizio dicembre 2001
un accordo avente un oggetto analogo.
L’infrazione ha avuto inizio il 24 ottobre 2001 e ha prodotto i suoi effetti almeno fino all’11 gennaio 2002.
Articolo 2
Le federazioni di cui all’articolo 1 pongono immediatamente fine all’infrazione menzionata in detto articolo, qualora non
abbiano già provveduto in tal senso, e si astengono in futuro da qualsiasi intesa che possa avere un oggetto o un effetto
identico o simile.
Articolo 3
Sono inflitte le seguenti ammende:
– FNSEA: 12 milioni di EUR,
– FNB: 1,44 milioni di EUR,
– JA: 600 000 EUR,
– FNPL: 1,44 milioni di EUR,
– FNICGV: 720 000 EUR,
– FNCBV: 480 000 EUR».
Procedimento e conclusioni delle parti
28
Con atti introduttivi pervenuti nella cancelleria del Tribunale il 19 e 20 giugno 2003, le ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso.
29
Con atto introduttivo presentato il 7 luglio 2003, anche la FNICGV ha proposto un ricorso avente per oggetto, in via principale,
una domanda di annullamento dell’ammenda inflittale con la decisione impugnata e, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo
di tale ammenda (causa T‑252/03). Con ordinanza 9 novembre 2004, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso della
FNICGV.
30
Con atti separati, pervenuti nella cancelleria del Tribunale il 2 e l’11 luglio 2003, le ricorrenti hanno proposto domande
di provvedimenti urgenti dirette in particolare ad ottenere un’esenzione totale o parziale dall’obbligo di costituire una
garanzia bancaria, imposta come condizione per la non immediata riscossione dell’importo delle ammende inflitte dalla decisione
impugnata.
31
Il 7 ottobre 2003, la Repubblica francese ha proposto, in ciascuna causa, una domanda di intervento a sostegno delle conclusioni
delle ricorrenti. Con ordinanze 6 novembre 2003, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento.
Il 23 dicembre 2003, la Repubblica francese ha presentato memorie di intervento.
32
Con ordinanze del presidente del Tribunale 21 gennaio 2004 è stata disposta, tra l’altro, la sospensione dell’obbligo delle
ricorrenti – con l’eccezione della FNPL, che non aveva formulato domanda in tal senso – di costituire in favore della [OSCURATO:PERSONA]
garanzie bancarie per evitare la riscossione immediata delle ammende, per un periodo determinato e a certe condizioni.
33
Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il 21 febbraio, l’8 e il 9 marzo 2006, il Tribunale ha posto
vari quesiti alle parti e ha chiesto loro di produrre alcuni documenti. Le parti hanno risposto e prodotto i documenti entro
i termini impartiti.
34
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale.
35
Con ordinanza 3 aprile 2006, il presidente della Prima Sezione del Tribunale, dopo avere sentito le parti, ha disposto la
riunione dei procedimenti T‑217/03 e T‑245/03.
36
Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza pubblica del 17 maggio 2006.
37
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– in via principale, annullare la decisione impugnata;
– in subordine, sopprimere le ammende loro inflitte con la decisione impugnata o, in ulteriore subordine, diminuirne gli importi;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
38
La Repubblica francese, interveniente a sostegno delle ricorrenti, chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
39
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
40
Con lettere 19 e 22 maggio 2006, le ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale documenti facenti parte del fascicolo amministrativo
della [OSCURATO:PERSONA] che in precedenza non erano stati comunicati integralmente al Tribunale. Con ordinanza 7 luglio 2006, il
Tribunale ha deciso di riaprire la fase orale, ai sensi dell’art. 62 del regolamento di procedura.
41
Sentite le parti, il Tribunale ha adottato una misura di organizzazione del procedimento, conformemente all’art. 64 del regolamento
di procedura, consistente nell’includere nel fascicolo i documenti presentati dalle ricorrenti il 19 e 22 maggio 2006. Con
lettera 2 agosto 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni sui detti documenti.
42
La fase orale si è chiusa il 2 settembre 2006.
Nel merito
43
In via principale, le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione impugnata. In subordine, esse chiedono l’annullamento
o la riduzione delle ammende loro inflitte dalla detta decisione.
I –
Sulle domande dirette all’annullamento della decisione impugnata
44
Le ricorrenti deducono cinque motivi a sostegno delle loro domande dirette all’annullamento della decisione impugnata. Il
primo motivo riguarda errori manifesti di valutazione ed errori di diritto nella valutazione delle condizioni di applicazione
dell’art. 81, n. 1, CE. Il secondo motivo verte su errori manifesti di valutazione ed errori di diritto nella determinazione
della portata e della durata dell’infrazione. Il terzo motivo concerne la mancata applicazione all’accordo controverso della
deroga prevista dal regolamento n. 26. Il quarto motivo riguarda la violazione dei diritti della difesa. Infine, il quinto
motivo verte sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione.
A –
Sul primo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione ed errori di diritto nella valutazione delle condizioni di applicazione
dell’art. 81, n. 1, CE
45
Le ricorrenti non negano di avere concluso l’accordo del 24 ottobre 2001, ma contestano che tale accordo costituisca un’infrazione
all’art. 81, n. 1, CE. Infatti, le ricorrenti nella causa T‑245/03 contestano il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] le abbia qualificate
come associazioni di imprese ai sensi della menzionata disposizione, e fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata,
ha limitato l’esercizio della loro libertà sindacale. Inoltre, la ricorrente nella causa T‑217/03 fa valere che l’accordo
in questione non ha avuto effetti significativi sul commercio intracomunitario. Infine, nei due procedimenti, le ricorrenti
sostengono che l’accordo controverso non comportava una restrizione della concorrenza.
1. Sulla qualifica delle ricorrenti come associazioni di imprese
a) Argomenti delle parti
46
Le ricorrenti nella causa T‑245/03 sostengono, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che esse costituissero associazioni
di imprese, ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato l’art. 81, n. 1, CE. Le ricorrenti affermano che,
anche se si prendono in considerazione i due gradi inferiori delle loro organizzazioni gerarchizzate piramidali (ossia le
federazioni dipartimentali e i sindacati locali), i loro membri non sono imprese, bensì federazioni o sindacati agricoli.
Del pari, neanche i membri dei sindacati locali potrebbero essere assimilati ad imprese, dato che il criterio di adesione
a questi ultimi non è quello dell’impresa agricola, in quanto tale adesione non sarebbe legata né alla qualità di titolare
d’azienda, nel caso dell’impresa individuale (in quanto può aderire anche il coniuge dell’imprenditore individuale), né a
quella di rappresentante della persona giuridica, in caso di gestione sotto forma di società (in cui ognuno dei soci decide
individualmente se aderire o meno al sindacato locale). Esse ritengono, in secondo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia sufficientemente
motivato, nella decisione impugnata, la loro qualifica come associazioni di imprese. In particolare, essa non avrebbe risposto
alle osservazioni presentate al riguardo dalla FNSEA durante il procedimento amministrativo.
47
[OSCURATO:PERSONA] osserva, in primo luogo, che per stabilire se le ricorrenti siano associazioni di imprese occorre accertare
chi siano in definitiva i loro membri. Orbene, nella fattispecie, si tratterebbe di aziende agricole, che sarebbero indubbiamente
imprese ai sensi dell’art. 81 CE. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in secondo luogo, che la decisione impugnata espone dettagliatamente
i motivi per cui essa ha concluso che le ricorrenti costituivano associazioni di imprese ai sensi di tale disposizione.
b) Giudizio del Tribunale
48
Si deve rilevare anzitutto che la ricorrente nella causa T‑217/03 non nega che l’accordo del 24 ottobre 2004 costituisca,
per quanto la riguarda, un accordo tra associazioni di imprese ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. Per contro, le ricorrenti
nella causa T‑245/03 affermano di non poter essere qualificate associazioni di imprese ai sensi di tale disposizione. Esse
sostengono, in sostanza, che né i loro membri diretti né quelli indiretti sono imprese.
49
L’art. 81, n. 1, CE si applica alle associazioni qualora la loro attività o quella delle imprese che vi aderiscono tenda a
produrre gli effetti che tale disposizione mira a reprimere (sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78
a 215/78 e 218/78, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punto 88). Tenuto conto dello scopo di tale disposizione,
la nozione di associazione di imprese dev’essere interpretata nel senso che può anche includere associazioni costituite a
loro volta da associazioni di imprese (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 26 gennaio 2005, causa T‑193/02, Piau/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑209, punto 69; v. anche, per analogia, sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑136/94, Eurofer/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑263, punto 9).
50
Nella fattispecie, le ricorrenti hanno concluso gli accordi controversi nell’interesse e nel nome non dei loro membri diretti,
che sono effettivamente federazioni o sindacati agricoli, bensì degli imprenditori agricoli che aderiscono a questi ultimi.
Infatti, l’accordo del 24 ottobre 2001, intitolato «Accordo delle federazioni degli allevatori e dei macellatori», è stato
concluso in particolare dalle «federazioni che rappresentano gli allevatori», «al fine di aprire prospettive di nuovi rapporti
nella filiera per una remunerazione equa e legittima di tutti i suoi operatori, allevatori e imprese». Del pari, il protocollo
di [OSCURATO:PERSONA] fa espressamente riferimento alle «[f]ederazioni di produttori». Si deve quindi concludere che la [OSCURATO:PERSONA] poteva
legittimamente prendere in considerazione i membri indiretti o di base delle ricorrenti nella causa T‑245/03, ossia gli imprenditori
agricoli, per stabilire se esse costituissero associazioni di imprese ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.
51
Occorre pertanto esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente ritenuto che gli imprenditori agricoli, membri di base o
indiretti di tali ricorrenti, potessero essere considerati imprese ai fini dell’applicazione dell’art. 81 CE.
52
Secondo costante giurisprudenza, nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa comprende qualsiasi entità
che svolge un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (sentenza della
Corte 11 dicembre 1997, causa C‑55/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7119, punto 21). Costituisce un’attività economica qualsiasi
attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (sentenza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T‑513/93,
Consiglio Nazionale degli [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1807, punto 36).
53
Orbene, l’attività degli imprenditori agricoli, agricoltori o allevatori, ha sicuramente carattere economico. Essi infatti
esercitano un’attività di produzione di beni che offrono in vendita dietro remunerazione. Gli imprenditori agricoli costituiscono
pertanto imprese ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.
54
Di conseguenza, i sindacati che li riuniscono e li rappresentano, nonché le federazioni che raggruppano tali sindacati, possono
essere qualificati come associazioni di imprese ai fini dell’applicazione di tale articolo.
55
Questa conclusione non può essere inficiata dal fatto che i sindacati locali possano raggruppare anche i coniugi di imprenditori
agricoli. In primo luogo, è probabile che i coniugi degli agricoltori o allevatori che sono anch’essi membri di un sindacato
locale agricolo partecipino alla gestione dell’azienda familiare. In secondo luogo, e in ogni caso, la sola circostanza che
un’associazione di imprese possa raggruppare anche persone o entità non qualificabili come imprese non basta a privare di
tale carattere l’associazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. Del pari, va respinto l’argomento delle ricorrenti secondo
cui, nel caso di un’azienda operante sotto forma di società, non è quest’ultima che aderisce al sindacato mediante i propri
rappresentanti, bensì ognuno dei suoi soci. Infatti, come si è detto (v. supra, punto 52), ciò che conta ai fini della qualifica
di impresa non è lo status giuridico o la forma dell’azienda in questione, bensì l’attività di quest’ultima e di coloro che
vi partecipano.
56
Infine, va respinta anche la censura relativa alla presunta violazione dell’obbligo di motivazione consistente, in sostanza,
nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe risposto, nella decisione impugnata, alle osservazioni presentate dalla FNSEA durante
il procedimento amministrativo riguardo alla sua qualifica come associazione di imprese.
57
Si deve ricordare che, benché a norma dell’art. 253 CE la [OSCURATO:PERSONA] sia obbligata a motivare le proprie decisioni indicando
gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione legale del provvedimento e le considerazioni che l’hanno
indotta ad adottare la decisione, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto che sono stati sollevati
nel corso del procedimento amministrativo (sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da
T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931,
punto 388).
58
Nella specie, la decisione impugnata espone sommariamente la tesi della FNSEA secondo cui essa non è né un’impresa né un’associazione
di imprese, bensì un sindacato professionale, nonché gli argomenti svolti al riguardo dalla FNPL e dai JA (v. ‘considerando’ 97,
secondo trattino, 98 e 99, secondo trattino, della decisione impugnata). Tali argomenti vengono puntualmente disattesi nella
decisione impugnata. Vi si spiega infatti che le ricorrenti rappresentano gli agricoltori, che esercitano un’attività di produzione
di beni offerti in vendita, e che il regolamento n. 26 non avrebbe alcun senso se questi ultimi non fossero anche imprese
(‘considerando’ 105 della decisione impugnata), che il fatto che le ricorrenti abbiano forma di sindacati professionali ai
sensi del codice del lavoro francese non toglie nulla alla loro qualità di associazioni di imprese (‘considerando’ 110 e 111
della decisione impugnata), che la loro attività sindacale non conferisce loro il diritto di ignorare le regole di concorrenza
e che organizzazioni analoghe sono state sanzionate dal Consiglio francese della concorrenza (v. ’considerando’ 112-114 della
decisione impugnata). Infine, la decisione impugnata ricorda anche la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] e la giurisprudenza
pertinenti (‘considerando’ 104 e 116 della decisione impugnata).
59
Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente motivato, nella decisione impugnata,
la qualifica delle ricorrenti come associazioni di imprese.
60
Di conseguenza, questa censura va integralmente respinta.
2. Sulla mancanza di effetti significativi sul commercio intracomunitario
a) Argomenti delle parti
61
La ricorrente nella causa T‑217/03 sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato che l’accordo controverso avesse effetti significativi
sul commercio intracomunitario. Essa fa valere che la parte dell’accordo relativa alla sospensione delle importazioni è stata
subito rimessa in discussione dal protocollo di [OSCURATO:PERSONA] e che, in ogni caso, essa praticamente non importava bovini e quindi
non era minimamente interessata da tale aspetto. Infatti, la menzionata ricorrente raggrupperebbe cooperative di allevatori
che disporrebbero direttamente di macelli, e raccoglierebbero e commercializzerebbero quasi esclusivamente la produzione bovina
dei loro aderenti. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva limitarsi a dedurre tale incidenza sul commercio da un’analisi degli
effetti potenziali dell’accordo, ma avrebbe dovuto esaminarne gli effetti reali. Orbene, da un’analisi dell’evoluzione del
mercato nel periodo considerato non emergerebbe che l’accordo abbia avuto effetti sul flusso delle importazioni. Per quanto
riguarda i prezzi minimi di acquisto, la ricorrente osserva che l’accordo è rimasto in vigore per circa un mese e sostiene
che tale breve durata l’ha privato di qualsiasi effetto sulle importazioni in Francia.
62
[OSCURATO:PERSONA] afferma che un accordo inteso a limitare le importazioni è idoneo per natura ad incidere sul commercio intracomunitario.
Essa fa inoltre valere che anche l’accordo sui prezzi era idoneo ad incidere sul commercio intracomunitario.
b) Giudizio del Tribunale
63
L’art. 81, n. 1, CE si applica solo agli accordi idonei a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. Un accordo tra imprese,
per poter pregiudicare il commercio intracomunitario, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in
base ad un insieme di elementi oggettivi di diritto o di fatto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente,
effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli
obiettivi di un mercato unico interstatale (sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑359/01 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4933, punto 27, e sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T‑213/95 e T‑18/96, SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1739, punto 175).
64
Nella specie, l’accordo del 24 ottobre 2001 conteneva un impegno a sospendere provvisoriamente le importazioni di carne bovina
in Francia. Come rileva la decisione impugnata, la Francia è uno dei principali importatori di carne bovina nella [OSCURATO:PERSONA].
La maggior parte di tali importazioni (circa il 95%) proviene inoltre da altri Stati membri (‘considerando’ 11 della decisione
impugnata). Ne consegue che l’accordo controverso era necessariamente idoneo a pregiudicare il commercio intracomunitario.
65
Questa conclusione non potrebbe essere inficiata dall’argomento della ricorrente secondo cui la parte «Importazioni» dell’accordo
del 24 ottobre 2001 sarebbe stata superata appena qualche giorno dopo, con la conclusione del protocollo di [OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre
2001. Infatti, qualsiasi accordo che soddisfi le condizioni di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE ricade nell’ambito di applicazione
di tale articolo. In ogni caso, come si vedrà in seguito (v. infra, punto 136), il protocollo di [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Riunione
“Carne di importazione”» riguardava espressamente le importazioni e non ha comportato il completo superamento delle misure
di sospensione decise dalle ricorrenti.
66
Va del pari respinta la tesi della ricorrente secondo cui essa non era interessata dalla parte «Importazioni» dell’accordo,
dato che i suoi membri praticamente non importerebbero bovini. Secondo i dati forniti dalla ricorrente, l’attività di importazione
dei suoi membri rappresenta una percentuale delle importazioni totali di carne bovina in Francia che, se pure limitata, non
è del tutto trascurabile (1,5 % circa nel 2001, ossia 3 865 tonnellate). D’altro canto, in udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato,
senza essere contraddetta dalla ricorrente, che in passato i membri di quest’ultima hanno importato quantitativi di carne
bovina più rilevanti (15 000 tonnellate nell’anno precedente l’inizio della crisi). Occorre inoltre rilevare che, se pure
le cooperative membri della ricorrente raccolgono e commercializzano la produzione bovina dei loro aderenti, ciò non toglie
che esse possano anche commercializzare, fino al limite del 20% del loro fatturato annuo, la produzione di allevatori che
non sono membri. Infine, in ogni caso, poiché l’infrazione cui ha partecipato la ricorrente era idonea a pregiudicare il commercio
intracomunitario, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a dimostrare che la partecipazione della ricorrente, specificamente, avesse
pregiudicato gli scambi fra Stati membri (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑14/89, Montedipe/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1155, punto 254).
67
Si deve inoltre rilevare che la parte dell’accordo controverso diretta a fissare una tabella di prezzi minimi era idonea di
per sé a pregiudicare gli scambi intracomunitari. Infatti, le pratiche restrittive della concorrenza, che abbracciano l’intero
territorio di uno Stato membro, hanno, per natura, l’effetto di consolidare le compartimentazioni nazionali, e di conseguenza
ostacolano la compenetrazione economica voluta dal Trattato (sentenza SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 179). A tale proposito,
occorre valutare l’incidenza dell’accordo nel mercato in questione e il contesto economico in cui l’accordo si colloca. Orbene,
nella fattispecie, si deve constatare che il bestiame bovino francese rappresenta oltre il 25% del bestiame totale della [OSCURATO:PERSONA]
(‘considerando’ 10 della decisione impugnata). Infine, la Corte ha dichiarato che, qualora si tratti di un mercato permeabile
alle importazioni, le imprese aderenti ad un’intesa nazionale in materia di prezzi possono conservare la loro quota di mercato
solo se si tutelano contro la concorrenza straniera (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 28).
68
Infine, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a dimostrare che l’accordo controverso
aveva avuto un effetto sensibile sugli scambi fra Stati membri. Infatti, come si è rilevato al precedente punto 63, ciò che
importa, ai fini dell’art. 81, n. 1, CE, è solo che gli accordi e le pratiche concordate restrittivi della concorrenza possano
pregiudicare il commercio fra Stati membri (v. anche sentenza Montedipe/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 253).
69
Di conseguenza, questa censura dev’essere respinta.
3. Sulla mancanza di restrizione della concorrenza
a) Argomenti delle parti
70
Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che l’accordo controverso non limitava la concorrenza e pertanto non ricadeva nel campo
di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE.
71
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore nel ritenere che l’accordo in questione avesse uno scopo
anticoncorrenziale. Esse fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva imputare loro la parte «Importazioni» del suddetto accordo
e avrebbe dovuto ragionare esclusivamente sull’eventuale restrizione della concorrenza sui prezzi. Orbene, i prezzi della
tabella controversa sarebbero stati fissati sulla base dei prezzi d’intervento stabiliti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito
dell’organizzazione comune del mercato (OCM) nel settore della carne bovina, che costituirebbero il riferimento del mercato
e sarebbero molto bassi. Inoltre, l’accordo avrebbe avuto effetti pratici molto limitati, se non inesistenti, per un periodo
molto breve e senza ripercussioni sui prezzi al consumo.
72
Le ricorrenti fanno anche valere che l’accordo del 24 ottobre 2001 riguardava unicamente un prezzo minimo consigliato, il
cui rispetto non poteva neppure essere imposto ai loro membri. Orbene, trattandosi di un accordo verticale, la fissazione
di prezzi consigliati non costituirebbe, per natura, una restrizione della concorrenza. Infatti, l’art. 4, lett. a), del regolamento (CE)
della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie
di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21), vieterebbe solo la fissazione del prezzo di rivendita a un
acquirente mentre, nella fattispecie, i macellatori sarebbero rimasti liberi di stabilire i prezzi richiesti alla grande distribuzione
o ai grossisti. Infine, le ricorrenti sottolineano le particolarità del settore agricolo, che non consentirebbe di conseguire
stabilmente un equilibrio spontaneo tra l’offerta e la domanda e richiederebbe una regolamentazione per vie diverse da quelle
del mercato, per cui non sarebbe soggetto alla piena applicazione delle regole di concorrenza. A sostegno del loro argomento,
le ricorrenti nella causa T‑245/03 accludono in allegato un parere giuridico del 2 giugno 2003.
73
D’altro canto, le ricorrenti osservano che, quando la [OSCURATO:PERSONA] esamina una restrizione della concorrenza, essa deve tenere
conto del contesto giuridico ed economico globale in cui è stato concluso l’accordo controverso e ricordano che non ogni accordo
tra imprese che restringa la libertà d’azione delle parti o di una di esse ricade necessariamente sotto il divieto sancito
all’art. 81, n. 1, CE (sentenza della Corte 19 febbraio 2002, causa C‑309/99, Wouters e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1577, punto 97).
Un accordo avente un oggetto o effetti restrittivi della concorrenza sfuggirebbe a tale divieto qualora consentisse di salvaguardare
obiettivi di natura diversa, sempreché tali effetti restrittivi fossero necessari ai fini di tale salvaguardia e non eliminassero
qualsiasi concorrenza su una parte sostanziale del mercato comune. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto procedere a un’analisi
approfondita e concreta della natura e dell’oggetto dell’accordo in questione, nonché dei suoi effetti, cosa che non avrebbe
fatto.
74
Le ricorrenti fanno inoltre valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha sottostimato la situazione di estrema crisi in cui si trovavano gli
allevatori francesi di bovini adulti all’epoca dei fatti. Esse ricordano che i prezzi dei bovini interessati dall’accordo
controverso erano scesi nel 2001, in media, al livello più basso dal 1980 e che i prezzi pagati al produttore, detratte le
spese commerciali, erano scesi al di sotto del prezzo di costo, anche tenendo conto degli aiuti percepiti. Il consumo europeo
di bovini sarebbe diminuito di quasi il 10% nel 2001, riduzione che avrebbe colpito direttamente gli allevatori francesi,
che rischiavano di scomparire dal mercato.
75
Le ricorrenti affermano inoltre che le misure comunitarie adottate successivamente si sono rivelate insufficienti per fronteggiare
la crisi. In particolare, il regime di acquisto speciale interverrebbe solo nella fase dell’uscita dal macello, mentre il
reddito dei produttori sarebbe interessato solo dalla fase dell’ingresso nel macello. Pertanto, la ripercussione sui produttori
delle misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi passerebbe necessariamente attraverso un accordo interprofessionale
tra produttori e macellatori.
76
A tale proposito, le ricorrenti nella causa T‑245/03 sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare l’accordo del
24 ottobre 2001 come un atto di regolamentazione e rilevano che in Francia esiste una tradizione di gestione concordata tra
lo Stato e le federazioni sindacali nel settore agricolo. Le ricorrenti avrebbero risposto alla richiesta esplicita e pubblica
del governo francese, il cui obiettivo consisteva nell’evitare ai produttori di carne bovina un disastro economico che avrebbe
potuto comportare la disgregazione della filiera bovina e che provocava già gravi problemi di ordine pubblico. Esse rilevano
che il Ministro francese dell’Agricoltura è stato l’ispiratore dell’accordo e che egli, con una dichiarazione resa al Parlamento
francese, ha espresso il proprio sostegno all’elaborazione del suddetto accordo.
77
[OSCURATO:PERSONA] osserva che, poiché le parti dell’accordo avevano convenuto di compartimentare i mercati nazionali e di fissare
prezzi minimi, si deve concludere che lo scopo dell’accordo consisteva nel limitare la concorrenza. Essa sostiene che, in
ogni caso, ha effettivamente tenuto conto, nella decisione impugnata, del contesto economico e giuridico dell’accordo. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che sono state attuate varie misure a livello comunitario per porre fine alla crisi. Infine, essa sostiene
che l’incitamento del Ministro francese dell’Agricoltura dell’epoca a concludere l’accordo non rientra in alcun potere di
regolamentazione.
78
[OSCURATO:PERSONA] chiede peraltro che il parere giuridico presentato in allegato dalle ricorrenti nella causa T‑245/03 venga
dichiarato irricevibile. Infatti, gli allegati alle memorie avrebbero una funzione puramente probatoria e strumentale (sentenza
del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1881) e le questioni di diritto
comunitario devono essere esaminate dai rappresentanti legali negli stessi atti procedimentali.
b) Giudizio del Tribunale
79
[Ricevibilità del parere giuridico] In via preliminare occorre respingere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad escludere
in quanto irricevibile il parere giuridico presentato dalle ricorrenti nella causa T‑245/03. Si deve rilevare che tutti i
documenti presentati con il ricorso sono necessariamente inclusi nel fascicolo. Questione diversa è se la ricorrente possa
valersi di alcuni di tali documenti o se il Tribunale possa prenderli in considerazione. Orbene, va osservato che il contenuto
del ricorso può essere chiarito e completato, su punti specifici, mediante rinvio ad estratti della documentazione allegata,
a condizione che gli elementi essenziali dell’argomentazione figurino nel ricorso (v., in tal senso, sentenze del Tribunale
21 settembre 2005, causa T‑87/05, EDP/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3745, punto 155, e 14 dicembre 2005, causa T‑209/01, Honeywell/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5527, punto 57). Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che le ricorrenti abbiano sviluppato sufficientemente,
nelle loro memorie, la tesi secondo cui l’accordo controverso dovrebbe essere considerato un atto di regolamentazione nazionale.
L’allegato in questione, pertanto, è inteso solo a rafforzare e a completare questa tesi. Di conseguenza, la ricorrente poteva
valersene.
80
Per quanto riguarda la censura dedotta dalle ricorrenti, queste ultime sostengono, in sostanza, che l’accordo controverso
non aveva lo scopo né l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato unico, ai sensi
dell’art. 81, n. 1, CE.
81
Occorre ricordare anzitutto che l’accordo concluso dalle ricorrenti il 24 ottobre 2001 prevedeva, in primo luogo, l’impegno
a sospendere provvisoriamente le importazioni in Francia di carne bovina e, in secondo luogo, l’impegno ad applicare una tabella
di prezzi minimi di acquisto all’entrata nel macello delle vacche di riforma. Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti,
e per i motivi esposti ai precedenti punti 65 e 66, l’esame del carattere restrittivo dell’accordo controverso deve tenere
conto non solo delle misure relative ai prezzi, ma anche di quelle che prevedono la sospensione delle importazioni.
82
Pertanto, in primo luogo, si deve constatare che l’impegno a sospendere le importazioni previsto dall’accordo controverso
era diretto segnatamente a impedire l’ingresso in Francia di carne bovina a prezzi inferiori a quelli della tabella stabilita
dalle ricorrenti, per garantire lo smaltimento della produzione degli allevatori francesi e l’efficacia della suddetta tabella.
Va pertanto rilevato che l’accordo controverso aveva lo scopo di compartimentare il mercato nazionale francese e quindi di
restringere il gioco della concorrenza nel mercato unico.
83
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la fissazione di una tabella di prezzi, va ricordato che l’art. 81, n. 1, lett. a), CE
prevede espressamente che costituiscono restrizioni della concorrenza le misure che consistono nel fissare direttamente o
indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita. Secondo una giurisprudenza ben consolidata, la fissazione dei prezzi costituisce
infatti una palese restrizione della concorrenza (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑148/89, Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1063, punto 109, e 15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3141, punto 136).
84
Nella specie, le ricorrenti si sono accordate su una tabella di prezzi d’acquisto all’ingresso nel macello per alcune categorie
di bovini, che prevedeva un elenco di prezzi al chilo di carcassa per alcune categorie di vacche e la modalità di calcolo
del prezzo da applicare ad altre categorie, in funzione segnatamente del prezzo fissato dalle autorità comunitarie nell’ambito
del regime d’acquisto speciale. Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, dal contenuto stesso dell’accordo controverso
emerge che non si trattava di prezzi consigliati o indicativi, bensì di prezzi minimi, di cui le federazioni firmatarie si
impegnavano a garantire il rispetto. Infatti, il menzionato accordo prevedeva che «le quote [dovessero] essere quanto meno
in linea con tale tabella». Del pari, in una comunicazione dell’8 novembre 2001 delle ricorrenti nella causa T‑245/03 ai loro
aderenti, che faceva il punto sull’applicazione dell’accordo del 24 ottobre 2001, si fa riferimento all’applicazione della
«tabella di prezzi minimi» .
85
Orbene, per sua stessa natura, un accordo come quello del caso di specie, stipulato tra federazioni che rappresentano le aziende
agricole e federazioni che rappresentano i macellatori, e che fissa prezzi minimi per alcune categorie di vacche, avente lo
scopo di rendere tali prezzi obbligatori per tutti gli operatori economici che svolgono la loro attività sui mercati in questione,
mira a restringere il libero gioco della concorrenza su tali mercati (v., in tal senso, sentenza della Corte 30 gennaio 1985,
causa 123/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 391, punto 22), in particolare limitando artificialmente il margine di contrattazione degli
allevatori e dei macellatori e falsando la formazione dei prezzi sui mercati in questione.
86
Questa conclusione non può essere inficiata dall’argomento delle ricorrenti secondo cui i mercati agricoli sono mercati regolamentati
in cui le regole di concorrenza non si applicano pienamente e in cui, molto spesso, la formazione dei prezzi non corrisponde
al libero gioco dell’offerta e della domanda. È vero che il settore agricolo presenta una certa specificità ed è oggetto di
una regolamentazione molto precisa e spesso assai interventista. Tuttavia, va rilevato che, come si vedrà nel contesto del
terzo motivo, le regole comunitarie di concorrenza si applicano ai mercati dei prodotti agricoli, anche se sono previste alcune
deroghe per tenere conto della situazione particolare di tali mercati.
87
Le ricorrenti non possono neanche far valere l’argomento secondo cui i prezzi della tabella controversa non avevano carattere
restrittivo in quanto erano stati fissati mediante riferimento ai prezzi del regime d’acquisto speciale stabiliti dalla stessa
[OSCURATO:PERSONA]. Dall’esame delle tabelle comparative prodotte dalle parti su richiesta del Tribunale emerge che, se per le vacche
di qualità media o inferiore i prezzi dell’accordo sono stati fissati in base ai prezzi applicati nell’ambito del regime d’acquisto
speciale, per le vacche di qualità superiore (che rappresentavano il 30% delle macellazioni nel 2001), invece, i prezzi fissati
dall’accordo erano notevolmente più elevati rispetto ai menzionati prezzi di intervento. In ogni caso, il semplice fatto di
fissare i prezzi minimi mediante riferimento al prezzo di intervento pubblico non sarebbe sufficiente ad eliminare il carattere
restrittivo dell’accordo controverso. Infatti, tale riferimento al prezzo d’intervento pubblico non fa sì che la tabella perda
il suo carattere anticoncorrenziale, consistente nel fissare direttamente e artificialmente un prezzo di mercato prestabilito,
e sia equiparabile ai vari meccanismi di sostegno e di intervento pubblico delle OCM agricole intesi a riequilibrare mercati
caratterizzati da un’offerta eccedentaria, mediante il ritiro di una parte della produzione.
88
Le ricorrenti affermano peraltro che, ai sensi dell’art. 4, lett. a), del regolamento n. 2790/1999, in un accordo verticale
è vietata solo la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di rivendita e fanno valere che
la tabella di prezzi stabilita dall’accordo controverso non limitava la capacità dei macellatori di determinare i loro prezzi
alla clientela. Tale richiamo al regolamento n. 2790/1999, tuttavia, non è pertinente nella fattispecie. Infatti, l’art. 3
del menzionato regolamento esclude dall’ambito di applicazione dell’esenzione per categoria stabilita a favore degli accordi
verticali i casi in cui la quota di mercato detenuta dal fornitore superi il 30% del mercato rilevante. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA]
ha osservato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che la produzione dei membri delle federazioni di allevatori ricorrenti
superava ampiamente tale soglia del 30% del mercato francese della carne bovina.
89
Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui esse non potevano imporre ai loro membri il rispetto dei prezzi
minimi stabiliti, va rilevato che, affinché un accordo fra associazioni rientri nel campo di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE,
non occorre che le associazioni in causa possano costringere i loro aderenti ad eseguire gli obblighi loro imposti dall’accordo
(v., in tal senso, sentenza della Corte 15 maggio 1975, causa 71/74, Frubo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 563, punti 29-31). D’altro
canto, si deve osservare che il riferimento alla sentenza Wouters e a., citata, non è pertinente nel caso di specie, dato
che le circostanze di fatto e i problemi giuridici sollevati dalla controversia che ha dato origine alla menzionata sentenza,
vertente sulla normativa con cui un’associazione professionale aveva disciplinato l’esercizio e l’organizzazione della professione
forense, non sono equiparabili a quelli del presente procedimento.
90
Le ricorrenti non possono neanche far valere, per giustificare l’accordo controverso, la crisi in cui versava il settore bovino
all’epoca dei fatti, che avrebbe colpito in particolare gli allevatori francesi di bovini adulti. Infatti, tale circostanza
di per sé non è sufficiente per concludere che non sussistevano le condizioni di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE (v.,
in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 740). In ogni caso, si deve osservare
che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ignorato, nella sua valutazione, la crisi che attraversava il settore, come emerge in particolare
dai ‘considerando’ 10-15 e 130 della decisione impugnata. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ne ha tenuto conto al fine di stabilire
l’importo delle ammende, riducendolo del 60% (v. ‘considerando’ 182-185 della decisione impugnata).
91
Va quindi respinta la tesi delle ricorrenti secondo cui l’accordo controverso costituiva un atto di regolamentazione nazionale,
che corrispondeva alla prassi, tradizionale in Francia, di gestione concordata tra l’amministrazione e le federazioni agricole
e che era giustificata dall’inefficacia delle misure adottate dalle autorità pubbliche. A tale proposito si deve ricordare,
in primo luogo, che l’ambito giuridico all’interno del quale ha luogo la conclusione degli accordi menzionati all’art. 81 CE
e la definizione giuridica di tale ambito data dai vari ordinamenti giuridici nazionali sono irrilevanti ai fini dell’applicazione
delle regole comunitarie di concorrenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 17). Va rilevato, in secondo luogo, che in udienza i
rappresentanti della Repubblica francese hanno escluso che l’accordo controverso possa rientrare nell’ambito della cogestione
tra l’amministrazione e le federazioni agricole e hanno precisato che tale cogestione si traduce nella rappresentanza di queste
ultime in seno agli organi consultivi nazionali e comunitari. Infine, si deve constatare, in terzo luogo, che la pretesa insufficienza
delle misure pubbliche adottate per fronteggiare i problemi di un determinato settore non basta a giustificare il fatto che
gli operatori privati interessati si impegnino ad attuare pratiche contrarie alle regole di concorrenza o pretendano di arrogarsi
prerogative che spettano ai poteri pubblici, nazionali o comunitari, per sostituire la loro azione con la propria.
92
Del pari, per quanto riguarda il ruolo svolto dal Ministro francese dell’Agricoltura nella conclusione dell’accordo del 24 ottobre
2001, è sufficiente rilevare che, secondo costante giurisprudenza, il fatto che il comportamento delle imprese sia stato noto,
autorizzato o perfino incoraggiato dalle autorità nazionali è comunque irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 81 CE
(sentenze del Tribunale 29 giugno 1993, causa T‑7/92, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑669, punto 71, e Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA],
citata, punto 118).
93
Infine, va respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che l’accordo controverso
aveva avuto effetti sulle importazioni o sui prezzi di mercato. Infatti, secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’applicazione
dell’art. 81, n. 1, CE è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha
per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Pertanto, non è
necessaria la dimostrazione di effetti anticoncorrenziali concreti qualora sia stato accertato l’oggetto anticoncorrenziale
dei comportamenti rimproverati (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 741; sentenza del Tribunale
6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2707, punto 178). Orbene, come si è appena rilevato, la
[OSCURATO:PERSONA] ha provato che l’accordo controverso aveva lo scopo di restringere il libero gioco della concorrenza sul mercato
in questione (v. supra, punti 82-85). Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a indagare sugli effetti concreti di tali misure
sul gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, segnatamente in Francia.
94
Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre respingere questa censura.
4. Sulla qualifica dell’azione sindacale
a) Argomenti delle parti
95
Le ricorrenti nella causa T‑245/03 fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione nel limitare
nei loro confronti il diritto all’esercizio della libertà sindacale, sancito dall’art. 12, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ignorato in particolare
le funzioni gestionali proprie dei sindacati agricoli francesi. Del pari, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata gravemente imprecisa
nel pretendere dalle federazioni sanzionate di astenersi in futuro da qualsiasi accordo, pratica concordata o decisione che
potesse avere uno scopo o un effetto analogo all’infrazione loro contestata, mentre un sindacato professionale sarebbe invece
chiamato a organizzare tra i suoi membri azioni concordate per la difesa dei loro interessi collettivi.
96
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto che le ricorrenti siano sindacati non le esonera dall’applicazione delle regole di concorrenza,
che sono norme di ordine pubblico.
b) Giudizio del Tribunale
97
Ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g) e j), CE, l’azione della [OSCURATO:PERSONA] comporta un regime inteso a garantire che la concorrenza
non sia falsata nel mercato interno e una politica nel settore sociale. L’art. 137, n. 1, lett. f), CE dispone che la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene e completa l’azione degli Stati membri nel settore della rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori
e dei datori di lavoro e l’art. 139, n. 1, CE prevede che il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre
a relazioni contrattuali. L’art. 81, n. 1, CE vieta gli accordi che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Tale articolo costituisce una disposizione fondamentale
indispensabile per l’adempimento dei compiti affidati alla [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno
(sentenza della Corte 1° giugno 1999, causa C‑126/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3055, punto 36).
98
La Corte ha dichiarato che se pure taluni effetti restrittivi della concorrenza sono inerenti agli accordi collettivi stipulati
tra organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli obiettivi di politica sociale perseguiti da
tali accordi sarebbero gravemente compromessi se le parti sociali fossero soggette all’art. 81, n. 1, CE nella ricerca comune
di misure volte a migliorare le condizioni di occupazione e di lavoro. Da un’interpretazione utile e coerente dell’insieme
delle disposizioni del Trattato risulta quindi che gli accordi conclusi nell’ambito di trattative collettive tra parti sociali
al fine di conseguire tali obiettivi debbono essere considerati, per la loro natura ed il loro oggetto, non rientranti nell’ambito
di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE (sentenza della Corte 21 settembre 1999, causa C‑67/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5751,
punti 59 e 60). Per contro, la Corte ha dichiarato che tale disposizione era applicabile ad accordi interprofessionali conclusi
da organizzazioni rappresentative dei produttori, cooperative, operai e industrie in seno a un organismo di diritto pubblico
(sentenze della Corte [OSCURATO:PERSONA], citata, punti 3 e 16-20, e 3 dicembre 1987, causa 136/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4789, punti 3 e 13).
99
Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che la natura e l’oggetto dell’accordo controverso non giustifichino la sua esclusione
dall’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE.
100
In primo luogo, si deve osservare che il detto accordo non costituisce un accordo collettivo e non è stato concluso da organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Infatti, gli allevatori non hanno alcun rapporto di lavoro con i macellatori,
in quanto non svolgono attività lavorative per conto e sotto la direzione di questi ultimi, né sono integrati in essi (v.,
in tal senso, sentenza della Corte 16 settembre 1999, causa C‑22/98, Becu e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5665, punto 26). Per contro,
come si è rilevato, gli allevatori possono essere considerati imprese, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE (v. supra, punto 53).
L’accordo controverso costituisce quindi un accordo interprofessionale concluso tra due anelli della catena di produzione
del settore della carne bovina. In secondo luogo, l’accordo non prevede misure volte a migliorare le condizioni di occupazione
e di lavoro, bensì la sospensione delle importazioni di carne bovina e la fissazione di prezzi minimi per alcune categorie
di vacche. Orbene, tali misure hanno lo scopo, nella fattispecie, di restringere il gioco della concorrenza nel mercato unico
(v. supra, punti 82 e 85).
101
Ne consegue che, se è vero che le ricorrenti nella causa T‑245/03, in quanto federazioni di sindacati agricoli, possono certamente
agire a tutela degli interessi dei loro membri, esse tuttavia, nel caso di specie, non possono valersi della libertà sindacale
per giustificare azioni concrete contrarie all’art. 81, n. 1, CE.
102
Va del pari respinta la tesi delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], imponendo loro, all’art. 2 della decisione impugnata,
di astenersi in futuro da qualsiasi intesa che possa avere un oggetto o un effetto identico o analogo a quello dell’infrazione
constatata, ha arrecato pregiudizio al loro compito, in quanto sindacati professionali, di intraprendere azioni concordate
a difesa dei loro interessi collettivi. Obbligando le ricorrenti ad astenersi dal ripetere i comportamenti contestati o dall’adottare
misure analoghe, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad enunciare le conseguenze che derivano, per quanto riguarda il loro futuro
comportamento, dall’accertamento dell’illegittimità di cui all’art. 1 della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza
del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3757, punto 311). Questa ingiunzione è del resto sufficientemente precisa e si fonda su elementi che hanno condotto
la [OSCURATO:PERSONA] ad accertare l’illegittimità dei comportamenti sanzionati, ed è quindi chiaro che tale ingiunzione non riguarda
in generale l’attività sindacale delle ricorrenti.
103
Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere tale censura.
104
Di conseguenza, questo motivo va disatteso.
B –
Sul secondo motivo, relativo ad errori manifesti di valutazione e ad errori di diritto nella valutazione della portata e della
durata dell’infrazione
105
Le ricorrenti contestano la portata e la durata dell’infrazione considerate dalla [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, esse sostengono
che la parte «Importazioni» dell’accordo 24 ottobre 2001 si è conclusa con la firma del protocollo di [OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre
2001. In secondo luogo, esse negano che l’accordo scritto del 24 ottobre 2001 sia stato prorogato mediante un accordo verbale
avente lo stesso oggetto.
1. Questioni preliminari
a) Sulla presa in considerazione degli accordi locali
Argomenti delle parti
106
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva basarsi su accordi conclusi a livello locale tra sindacati di allevatori
e singoli macellatori per stabilire la durata dell’infrazione addebitata alle federazioni nazionali. Esse ricordano che l’onere
della prova della durata di un accordo grava sulla [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima, qualora abbia scelto di basarsi su prove
documentali dirette per accertare l’infrazione e la partecipazione ad essa, non può presumere la continuità dell’adesione
di una parte all’accordo oltre la sua ultima partecipazione accertata ad una misura di attuazione (sentenza del Tribunale
15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95,
da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491,
punti 4281-4283).
107
Le ricorrenti osservano di non essere firmatarie degli accordi locali in questione, dato che essi sono stati conclusi da entità
giuridiche diverse, cioè dalle federazioni agricole dipartimentali, dai JA dipartimentali o dai sindacati locali. Tali accordi
locali, specialmente quelli conclusi a partire dal 30 novembre 2001, sarebbero stati esclusivamente il risultato dell’azione
di questi ultimi e dipenderebbero dalla loro capacità di ottenere l’applicazione di prezzi minimi ai loro acquirenti. Le ricorrenti
evocano al riguardo note manoscritte del direttore della FNB redatte in occasione della riunione del 29 novembre 2001 («negoziare
le vostre tabelle localmente»). Il fatto che la tabella dei prezzi di riferimento sia stata comunicata dalla FNB alle federazioni
dipartimentali che la chiedevano non potrebbe inficiare tale conclusione, in quanto tale comunicazione sarebbe stata effettuata
non nell’ambito dell’applicazione dell’accordo nazionale, bensì in quello dei negoziati locali condotti da tali federazioni.
Infatti, il sig. E. C., uno dei direttori della FNB, avrebbe comunicato la suddetta tabella, l’11 dicembre 2001, a una federazione
dipartimentale, ricordandole espressamente che tale tabella non era stata prorogata con un accordo. Le ricorrenti contestano
infine la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il testo degli accordi locali sarebbe stato ripreso in modo quasi letterale dall’accordo
nazionale.
108
Le ricorrenti osservano inoltre che i firmatari di tali accordi locali non hanno partecipato al procedimento amministrativo
dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, le ricorrenti non potrebbero rispondere in loro vece e per loro conto. Pertanto, sarebbe
incompatibile con i diritti della difesa e con l’art. 6, n. 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU) che tali documenti non siano stati esclusi dalla discussione.
109
[OSCURATO:PERSONA] replica che poteva tenere validamente conto dei vari accordi locali conclusi dopo la firma dell’accordo del
24 ottobre 2001 al fine di valutare la durata dell’infrazione. Tali accordi locali sarebbero stati i principali strumenti
di attuazione dell’accordo controverso, soprattutto dopo la scadenza dell’accordo scritto. Inoltre, tutti i documenti relativi
a tali accordi sarebbero stati rinvenuti presso le ricorrenti, il che proverebbe la stretta sorveglianza esercitata dalle
federazioni nazionali sull’attuazione a livello locale del loro accordo nazionale.
Giudizio del Tribunale
110
Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva tenere conto, al fine di stabilire la durata dell’infrazione,
di accordi che non sono stati conclusi da loro stesse, bensì da federazioni dipartimentali o da sindacati locali di allevatori,
da una parte, e imprese di macellazione, dall’altra.
111
Tuttavia, è pacifico che le federazioni o i sindacati locali di allevatori in questione erano membri, diretti o indiretti,
delle ricorrenti nella causa T‑245/03.
112
Orbene, si deve rilevare che, a seguito della firma dell’accordo del 24 ottobre 2001, le federazioni nazionali degli allevatori
hanno chiesto ai loro membri di attuarlo a livello locale. Infatti, in una lettera inviata il 25 ottobre 2001 dalle ricorrenti
nella causa T‑245/03 ai loro aderenti, in cui si annunciava la firma dell’accordo del giorno precedente, si afferma: «Ognuno
di noi deve oramai provvedere ad applicare questo accordo in maniera rigorosa su tutto il territorio (...) Vi invitiamo inoltre
a raccogliere, il più rapidamente possibile, la firma delle aziende che non hanno ancora aderito all’accordo. L’impegno delle
aziende riguarda anche la priorità attribuita all’approvvigionamento nazionale». Del pari, una lettera inviata ai loro membri
dalle ricorrenti nella causa T‑245/03, recante la data del 13 dicembre 2001, contiene il seguente passaggio: «(…) chiediamo
all’intera rete FNSEA di mobilitarsi (...) per verificare presso ciascun macellatore i prezzi applicati, affinché siano rispettati
i nostri prezzi minimi obiettivo alla produzione. A questo scopo, vi preghiamo di voler organizzare azioni presso ogni macello
situato nel vostro dipartimento». Infine, da una lettera inviata l’8 novembre 2001 dalle ricorrenti nella causa T‑245/03 alle
federazioni loro membri emerge che queste ultime erano tenute a comunicare alle federazioni nazionali tutte le informazioni
relative alle azioni intraprese, per preparare la fase successiva della strategia sindacale; tali informazioni includevano
in particolare «l’elenco preciso e dettagliato delle imprese che non [avevano] ancora sottoscritto la tabella o che l’[avevano]
sottoscritta ma non la applica[va]no».
113
Risulta quindi che le ricorrenti nella causa T‑245/03 hanno incoraggiato i loro membri ad intraprendere azioni concrete presso
le imprese di macellazione operanti nel loro rispettivo territorio e a partecipare quindi all’attuazione dell’accordo controverso.
L’azione delle federazioni dipartimentali e dei sindacati locali, pertanto, rientrava in una strategia condivisa con le federazioni
nazionali, diretta a garantire l’efficacia, in tutto il territorio francese, delle misure stabilite a livello nazionale. Uno
degli strumenti di tale strategia era appunto la conclusione di accordi tra i sindacati locali di allevatori e le imprese
di macellazione.
114
Infatti, un fax inviato il 9 novembre 2001 dalla Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA) della
[OSCURATO:PERSONA] alla FNSEA, in risposta a un questionario inviato da quest’ultima l’8 novembre 2001, riporta :«Operazioni
e strategie per l’applicazione della tabella: (...) Firma formale di un contratto di impegno regionale: Rispetto delle condizioni
e dei prezzi della tabella tra FRSEA [[OSCURATO:PERSONA]] e i macellatori. Si sono tutti impegnati per iscritto e ci hanno restituito
il documento». Del pari, in un fax inviato il 19 novembre 2001 dal FDSEA del Finistère alla FNB, si legge: «Per quanto riguarda
le operazioni intraprese per la tabella (...) di prezzi [minimi], sono stati presi accordi orali con i macellatori. L’accordo
scritto non ci è ancora stato restituito e non abbiamo ricevuto lamentale da parte di allevatori per il mancato rispetto della
tabella». Infine, un fax inviato il 13 novembre 2001 dalla FDSEA dell’[OSCURATO:PERSONA] alla FNSEA e alla FNB comporta in allegato un
modello di accordo locale; tale allegato si intitola «Applicazione dell’accordo nazionale sulla tabella di prezzi minimi»
e contiene clausole relative al rispetto della tabella di prezzi e di sospensione provvisoria delle importazioni «fino a nuova
contrattazione nazionale».
115
D’altro canto, il fatto che tali accordi locali siano stati firmati da imprese di macellazione e non dalle loro organizzazioni
rappresentative a livello nazionale (tra cui la FNICGV e la ricorrente nella causa T‑217/03) non giustifica neanche il fatto
che, nella fattispecie, si escluda la possibilità di prendere in considerazione tali accordi. A tale proposito, il Tribunale
ritiene che l’esistenza di un accordo nazionale concluso tra i rappresentanti degli allevatori e quelli dei macellatori sia
stato un fattore decisivo per vincere la resistenza delle imprese di macellazione ad accettare gli accordi locali loro sottoposti
dai rappresentanti degli allevatori.
116
Infine, risulta dal fascicolo che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, gli accordi locali in questione riprendevano
spesso, in sostanza, il contenuto dell’accordo nazionale. Di fatto, i menzionati accordi locali erano spesso solo la trasposizione
letterale dell’accordo nazionale (v., ad esempio, l’accordo firmato il 31 ottobre 2001 tra, in particolare, la FDSEA della
Loira e imprese di macellazione dello stesso dipartimento).
117
Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale ritiene che non si possa considerare che tali accordi locali sono stati il frutto
di una contrattazione autonoma, non ricollegabile all’applicazione dell’accordo nazionale. Infatti, gli accordi conclusi a
livello locale hanno costituito il prolungamento e l’attuazione dell’accordo controverso.
118
Pertanto, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a prendere in considerazione tali accordi locali per valutare
la portata e la durata dell’infrazione addebitata alle ricorrenti.
119
D’altro canto, si deve respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la presa in considerazione degli accordi locali
violerebbe i loro diritti della difesa. Occorre infatti rilevare che i documenti relativi agli accordi locali sui quali si
è basata la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, e che sono stati rinvenuti nel corso degli accertamenti nei locali delle
ricorrenti, facevano parte del fascicolo amministrativo. Pertanto, le ricorrenti hanno avuto la possibilità, durante il procedimento
dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], di formulare osservazioni in merito a tali documenti.
b) Sull’organizzazione, la selezione, la citazione e l’interpretazione dei documenti del fascicolo
Argomenti delle parti
120
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha snaturato le note manoscritte rinvenute nell’ufficio
del direttore della FNB, sulle quali si è ampiamente basata per provare la portata e la durata dell’accordo controverso. Infatti,
essa avrebbe comunicato alle ricorrenti solo gli estratti da lei selezionati, non avrebbe classificato tali estratti in ordine
cronologico e non li avrebbe neanche raccolti, per cui essi sarebbero mescolati agli altri documenti del fascicolo. Tali note
comparirebbero inoltre su pagine soprascritte in modo disordinato e sarebbero spesso indecifrabili.
121
Le ricorrenti contestano peraltro l’esattezza o l’interpretazione di tutta una serie di citazioni che compaiono nella decisione
impugnata e affermano che esse sono incomplete, isolate dal contesto o erronee, che in realtà contraddicono la tesi della
[OSCURATO:PERSONA], che non sono datate e che i partecipanti alle riunioni cui fanno riferimento non sono identificabili. Infine,
esse sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], interpretando i documenti del fascicolo, ha rovesciato l’onere della prova, in quanto
ha presunto la colpa delle ricorrenti e ha tenuto conto solo dei documenti a carico e non di quelli a discarico.
122
[OSCURATO:PERSONA] osserva di non poter citare per esteso, nel testo di una decisione, tutti i documenti su cui si basa, e che
il fatto di effettuare una selezione è criticabile solo nella misura in cui ciò conduca a uno snaturamento dei documenti.
Essa respinge anche le altre censure dedotte dalle ricorrenti.
Giudizio del Tribunale
123
Le ricorrenti non negano di avere avuto accesso a tutti i documenti facenti parte del fascicolo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA]
(con la sola eccezione di due lettere scambiate tra quest’ultima e la rappresentanza permanente della Repubblica francese
presso l’Unione europea). In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che queste
ultime hanno avuto accesso a una copia completa dei blocchi di note manoscritte in questione del direttore della FNB. Ne consegue
che le ricorrenti hanno avuto la possibilità di identificare e dedurre tutti gli elementi a discarico che figurano nel fascicolo.
Inoltre, le ricorrenti non affermano che la [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso dal fascicolo amministrativo o non vi abbia incluso
documenti a discarico da loro identificati o forniti.
124
Si deve peraltro osservare, al pari delle ricorrenti, che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha spesso basato le sue
conclusioni su estratti di varie note manoscritte rinvenute e copiate durante gli accertamenti effettuati nei locali delle
ricorrenti. Tali note, per lo più, non sono né firmate né datate e il loro contenuto non è sempre ben leggibile. Tuttavia,
si deve rilevare che la mancanza della data o della firma di un documento o il fatto che esso sia mal scritto non priva tale
documento di qualsiasi valenza probatoria, purché possano essere stabiliti con sufficiente certezza la probabile data e il
contenuto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑11/89, Shell/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑757, punto 86).
125
Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha indicato quando un documento non era datato e, in base al contenuto
o al contesto, gli è stata attribuita una data approssimativa. Del pari, quando erano menzionate solo le iniziali dei partecipanti
alle riunioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha generalmente dedotto, in funzione del contesto, chi fossero le persone indicate. Infine,
per quanto riguarda le critiche delle ricorrenti relative all’organizzazione e alla classificazione di tali note manoscritte,
la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che i documenti del fascicolo sono stati classificati in ordine cronologico a seconda della data
di emissione o, nel caso dei documenti emersi dagli accertamenti, che sono stati numerati seguendo l’ordine di registrazione,
di quella in cui sono stati rinvenuti.
126
Per quanto riguarda le censure delle ricorrenti relative, in particolare, all’impiego e all’interpretazione, nella decisione
impugnata, di taluni mezzi di prova, esse saranno esaminate in seguito, nella misura in cui siano idonee a rimettere in discussione
le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla portata e alla durata dell’infrazione.
2. Per quanto riguarda l’attribuzione alle ricorrenti di un accordo relativo alle importazioni
a) Argomenti delle parti
127
Le ricorrenti fanno valere che la firma del protocollo di [OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre 2001 ha fatto sì che la parte dell’accordo
nazionale relativa alla sospensione delle importazioni – che era entrata in vigore il 29 ottobre 2001 – terminasse già due
giorni dopo, il 31 ottobre 2001. La parte «Importazioni» dell’accordo non avrebbe quindi avuto nemmeno il tempo di esistere
e pertanto non potrebbe essere loro contestata.
128
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il menzionato protocollo di [OSCURATO:PERSONA] comportasse un accordo diretto
a limitare il volume delle importazioni, ha snaturato i fatti del caso di specie e ha commesso un errore manifesto di valutazione.
L’impegno degli importatori ed esportatori, che figura in tale protocollo, a dare prova di «solidarietà» non riguarderebbe
le importazioni e sarebbe solo la riaffermazione da parte della FNICGV, su richiesta delle federazioni degli allevatori, della
prosecuzione dell’approvvigionamento alle condizioni previste dalla tabella di prezzi. La ricorrente nella causa T‑217/03
osserva inoltre che, poiché non era firmataria del protocollo di [OSCURATO:PERSONA], essa non era interessata, in ogni caso, da tale impegno
di «solidarietà». Infine, le dichiarazioni rese dal presidente della FNICGV nel giorno della firma del protocollo confermerebbero
che la parte «Importazioni» era stata accantonata.
129
Le ricorrenti sostengono altresì che la [OSCURATO:PERSONA], affermando che esiste necessariamente un nesso tra la tabella di prezzi
e la sospensione delle importazioni, fa confusione tra ciò che avrebbero voluto i produttori e quella che sarebbe stata la
realtà dei fatti dopo il protocollo di [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti ricordano inoltre la posizione fin dall’inizio molto critica
dei macellatori-importatori e dei grossisiti-importatori aderenti alla FNICGV nei confronti della parte «Importazioni» dell’accordo
del 24 ottobre 2001 e affermano che la sua accettazione da parte della suddetta federazione è stata solo un gesto simbolico
e non poteva essere mantenuta.
130
Inoltre, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere preso in considerazione documenti da cui emergerebbe che l’accordo
sulle importazioni non esisteva più. Esse si riferiscono, in primo luogo, a una lettera dell’8 novembre 2001 inviata dalle
federazioni nazionali degli allevatori ai loro membri, da cui emergerebbe che l’applicazione dell’accordo del 24 ottobre 2001
riguardava esclusivamente l’applicazione della tabella di prezzi minimi, poiché non conteneva alcuna allusione a una qualsiasi
restrizione delle importazioni. Le ricorrenti menzionano, in secondo luogo, una nota manoscritta del 14 novembre 2001, che
riporta: «accordo limitato: finora continuità delle importa[zioni]; nessuna [misura] di ritorsione».
131
Le ricorrenti osservano inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] ha identificato solo un accordo locale, concluso dopo la firma del protocollo
di [OSCURATO:PERSONA] e che comportava una clausola di sospensione delle importazioni, ossia quello stipulato nel dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA].
I documenti provenienti dalla FRSEA della [OSCURATO:PERSONA] del 9 novembre 2001 e dalla FDSEA del Finistère del 19 novembre
2001 sarebbero solo resoconti che non dimostrerebbero che gli accordi locali in questione implicavano un impegno a sospendere
le importazioni. Gli altri accordi locali citati dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero successivi al protocollo di [OSCURATO:PERSONA]. Per esempio,
l’accordo concluso nella Loira risalirebbe al 31 ottobre 2001.
132
Infine, le ricorrenti fanno valere che l’analisi delle curve dei volumi degli scambi conferma che la sospensione delle importazioni
non si è prolungata oltre il 31 ottobre 2001. Esse osservano che le presunte diminuzioni dei volumi di carne bovina importata
nei mesi di novembre e dicembre 2001 si spiegano con la costante variazione dei volumi mensili delle importazioni e che non
si può stabilire alcun nesso di causalità tra tale riduzione puntuale e l’esistenza di un presunto accordo.
133
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la parte «Importazioni» dell’accordo del 24 ottobre 2001 non è stata abrogata dopo il 31 ottobre
2001 dal protocollo di [OSCURATO:PERSONA]. Essa fa valere che tale protocollo era inteso ad attenuare l’impegno troppo restrittivo di
sospendere tutte le importazioni ma, facendo riferimento alla «solidarietà», induceva a limitare le importazioni a prezzi
migliori. A suo parere, le ricorrenti non spiegano come un accordo sui prezzi minimi potesse avere successo se, simultaneamente,
continuavano ad avere luogo importazioni più vantaggiose. Infine, vari accordi locali conclusi il giorno del protocollo di
[OSCURATO:PERSONA] o dopo di esso, in applicazione dell’accordo nazionale, avrebbero sempre incluso un impegno a sospendere le importazioni.
b) Giudizio del Tribunale
134
In via preliminare, occorre respingere la tesi delle ricorrenti secondo cui, poiché la parte «Importazioni» sarebbe stata
soppressa a seguito del protocollo di [OSCURATO:PERSONA], tale parte non avrebbe potuto essere loro addebitata. Infatti, la circostanza
che un’infrazione abbia avuto una durata molto breve non può rimettere in discussione l’esistenza di una violazione dell’art. 81,
n. 1, CE.
135
D’altro canto, il Tribunale considera che un accordo relativo alla fissazione di prezzi minimi necessitava, per essere efficace,
di misure di controllo o di limitazione delle importazioni. Nella specie, poiché la carne bovina proveniente da altri Stati
membri, in particolare dalla Germania e dai [OSCURATO:PERSONA], era meno cara di quella prodotta in Francia, e tenuto conto dell’esistenza
di un’offerta eccedentaria, l’efficacia di una tabella di prezzi dipendeva necessariamente dall’approvvigionamento presso
allevatori francesi da parte delle imprese di macellazione stabilite in Francia. Se non fosse stato così, non solo tale tabella
di prezzi non sarebbe stata idonea a porre rimedio alla crisi in cui versavano gli allevatori francesi, ma avrebbe potuto
solo aggravarla, dato che i macellatori si sarebbero rivolti ai prodotti provenienti da altri Stati membri, se non da paesi
terzi.
136
In ogni caso, il Tribunale considera che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il protocollo di [OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre
2001 non ha completamente eliminato le misure di sospensione delle importazioni contenute nell’accordo del 24 ottobre 2001,
anche se, come la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso nella decisione impugnata, le ha limitate.
137
Infatti, va anzitutto respinta la tesi delle ricorrenti secondo cui tale protocollo non riguardava le importazioni, bensì
la tabella di prezzi. Infatti, il protocollo di [OSCURATO:PERSONA] è intitolato «Riunione “Carne di importazione”». Il detto protocollo
riporta che «[l]e imprese francesi specializzate nel settore import-export si sono riunite con le federazioni dei produttori
(…) firmatarie dell’accordo nazionale interprofessionale del 24 ottobre 2001». I riferimenti contenuti nel protocollo riguardano
gli importatori/esportatori, mentre il testo non contiene alcun riferimento alla tabella di prezzi. Ne consegue che il protocollo
di [OSCURATO:PERSONA] riguardava la parte «Importazioni» dell’accordo controverso. Il messaggio inviato il 31 ottobre 2001 dal presidente
della FNICGV agli aderenti di quest’ultima conferma tale conclusione (v. infra, punto 140).
138
Orbene, si deve constatare che il protocollo di [OSCURATO:PERSONA], dopo alcune considerazioni di carattere introduttivo, contiene segnatamente
il seguente estratto:
«Nella situazione di crisi senza precedenti cui sono confrontati i produttori, i rappresentanti degli allevatori chiedono
con forza agli importatori/esportatori di prendere coscienza della gravità della crisi.
In risposta, gli importatori/esportatori si impegnano a dare prova di solidarietà».
139
Date le circostanze, e in particolare l’esigenza di controllare le importazioni per garantire l’efficacia della tabella di
prezzi, che restava pienamente in vigore, il Tribunale ritiene che tale impegno di «solidarietà» accettato dagli importatori/esportatori
vada interpretato, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, come un impegno, da parte di questi ultimi, a limitare
le importazioni di carne bovina, favorendo la produzione degli allevatori francesi.
140
Tale conclusione non può essere inficiata dal messaggio inviato il 31 ottobre 2001 dal presidente della FNICGV ai suoi aderenti,
citata, in cui si legge: «Abbiamo trovato un compromesso (…) in grado di consentire agli importatori di mantenere la loro
attività e garantire al meglio la libera circolazione dei prodotti lavorati e commercializzati dalle nostre imprese». Infatti,
di fronte ai chiari termini dell’accordo del 24 ottobre 2001 (ossia l’«[i]mpegno a sospendere provvisoriamente le importazioni»),
che peraltro il presidente della FNICGV ricorda nella sua comunicazione, tale passaggio rimane ambiguo. Infatti, il presidente
della FNICGV menziona un «compromesso» e si riferisce non alla piena realizzazione della libera circolazione dei menzionati
prodotti, bensì alla sua realizzazione «al meglio».
141
Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale ritiene che il protocollo di [OSCURATO:PERSONA] non abbia completamente eliminato la parte
«Importazioni» dell’accordo controverso.
142
Tale conclusione non è contraddetta dai due documenti invocati dalle ricorrenti per dimostrare che la parte «Importazioni»
non era più in vigore nel novembre 2001.
143
Infatti, per quanto riguarda la lettera inviata l’8 novembre 2001 dalle ricorrenti nella causa T‑245/03 ai loro membri, essa
aveva lo scopo, «[d]ue settimane dopo la firma e a una settimana dall’entrata in vigore della tabella di prezzi minimi, [di]
fare il punto sull’applicazione e il rispetto di tale accordo nei dipartimenti». Come rilevano le ricorrenti, la detta nota
fa riferimento solo alle misure relative all’applicazione della tabella di prezzi. Tuttavia, il semplice fatto che tale lettera
non menzioni la parte «Importazioni» non sarebbe sufficiente, in sé, a dimostrare che quest’ultima era stata accantonata.
144
Per quanto riguarda le note manoscritte del 14 novembre 2001, redatte da un capo servizio della FNSEA, vi si legge effettivamente
«accordo limitato: finora continuità delle importa[zioni]; nessuna [misura] di ritorsione». Tuttavia, si deve osservare che,
come rileva la [OSCURATO:PERSONA], dal loro contesto emerge che la parte rilevante di tali note fa riferimento alla definizione della
strategia delle ricorrenti nella causa T‑245/03, al fine di preparare la loro risposta alla richiesta di informazioni della
[OSCURATO:PERSONA] del 9 novembre 2001 (v. supra, punto 13). Si tratta quindi di documenti da cui emerge solo la posizione che le
ricorrenti volevano far conoscere alla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il testo di tali note manoscritte contiene vari riferimenti a
«Bruxelles», a «BXL» o alla «Dg concorrenza». Vi si legge infatti: «DG Concorrenza → Un testo FNSEA per la fine della mattinata»
e, più avanti, «Risposta concordata, se non comune». Alcuni di tali passaggi manoscritti confermano che l’estratto invocato
dalle ricorrenti faceva parte delle osservazioni da includere nella risposta da inviare alla [OSCURATO:PERSONA]. Si devono citare,
ad esempio, i seguenti passaggi, posti vicino al suddetto estratto del documento in questione: «Linee di difesa» o «difesa
dei produttori». Di conseguenza, si deve concludere che gli estratti invocati dalle ricorrenti mancano dell’obiettività e
dell’affidabilità necessarie per riconoscerne la valenza probatoria.
145
Del resto, si deve anche rilevare che nello stesso giorno della firma del protocollo di [OSCURATO:PERSONA] o successivamente ad esso sono
stati conclusi vari accordi locali contenenti clausole di sospensione delle importazioni. Ad esempio, una nota della FDSEA
della Loira del 31 ottobre 2001 menziona la conclusione, in quella data, di un accordo tra la FDSEA, la sezione dipartimentale
dei JA e «la filiera carne dipartimentale». Nella nota in questione si legge che «tutte le imprese convocate (...) hanno firmato
l’accordo e si sono impegnate ad applicarlo». Orbene, l’accordo che figura in allegato riproduce quasi letteralmente l’accordo
del 24 ottobre 2001 e include un «[i]mpegno a sospendere temporaneamente le importazioni». Del pari, risulta dagli atti che,
nel dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA], sono stati conclusi, nel novembre 2001, almeno tre accordi locali con i macellatori, in applicazione
dell’accordo nazionale, che comprendevano l’obbligo di sospendere provvisoriamente le importazioni «fino a nuova contrattazione
nazionale»: ciò è avvenuto, per esempio, prima del 13 novembre 2001, con l’impresa Provi, il 13 novembre con il gruppo Bigard
e il 15 novembre con le imprese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] et salaisons.
146
Vanno inoltre respinte le critiche delle ricorrenti all’impiego, nella decisione impugnata, dei documenti della FRSEA della
[OSCURATO:PERSONA] del 9 novembre 2001 e della FDSEA del Finistère del 19 novembre 2001, fondate sul fatto che tali documenti
sarebbero solo resoconti inidonei a dimostrare che gli accordi locali comportavano l’impegno a sospendere le importazioni.
Si deve infatti rilevare, in primo luogo, che il documento del 19 novembre 2001 non è stato citato dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare
l’esistenza della parte «Importazioni», bensì come esempio dell’applicazione locale della tabella di prezzi (v. ’considerando’ 86
della decisione impugnata e punto 114, supra). In secondo luogo, per quanto riguarda il documento del 9 novembre 2001, è sufficiente
constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non se ne è servita per dimostrare l’esistenza di controlli locali sull’origine delle carni
(v. ’considerando’ 80 della decisione impugnata). Il documento in questione contiene effettivamente il seguente estratto:
«l’Orne e il Calvados controllano i camion di carne d’import[azione]: nulla da segnalare».
147
Vanno del pari respinti gli argomenti delle ricorrenti basati sull’analisi statistica dei volumi delle importazioni di carne
bovina in Francia. Si deve infatti rilevare che, se pure la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, nella decisione impugnata, che dalle
statistiche emergeva una notevole flessione delle importazioni nel novembre 2001 rispetto all’ottobre 2001, e nel dicembre
2001 rispetto al novembre 2001, e che i livelli di importazione si erano nettamente ripresi nel gennaio 2002 (‘considerando’ 78
della decisione impugnata), resta il fatto che essa ha concluso che tale diminuzione delle importazioni non poteva essere
attribuita con certezza all’accordo (‘considerando’ 167 della decisione impugnata). Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non si è basata
su tali dati statistici per provare la durata della parte «Importazioni», gli argomenti con cui le ricorrenti contestano l’interpretazione
di tali dati non sono pertinenti. Il Tribunale ritiene, in ogni caso, che le statistiche presentate dalle ricorrenti non consentano
di concludere che l’accordo sulle importazioni non esistesse più dopo il 31 ottobre 2001.
148
D’altro canto, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente nella causa T‑217/03 secondo cui essa non era interessata
dall’impegno di solidarietà sancito dal protocollo di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non ne era firmataria, è sufficiente constatare che
tale protocollo non conteneva un nuovo accordo e si limitava ad attenuare la clausola originale di sospensione delle importazioni
contenuta nell’accordo del 24 ottobre 2001, di cui la ricorrente nella causa T‑217/03 era firmataria. Si deve inoltre rilevare
che, su domanda del Tribunale, la ricorrente nella causa T‑217/03 ha ammesso di non avere informato i propri membri della
presunta soppressione delle restrizioni alle importazioni di carne bovina né all’atto della firma del protocollo di [OSCURATO:PERSONA]
né in seguito. Essa si è giustificata facendo valere che i suoi membri non erano interessati dalle misure relative alle importazioni.
Tuttavia, si deve ricordare che almeno alcuni dei suoi membri importavano bovini in Francia, ancorché in quantitativi relativamente
modesti rispetto alle importazioni totali (v. supra, punto 66).
149
Tenuto conto di tutto ciò che precede, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso un errore nel considerare che,
nonostante il protocollo di [OSCURATO:PERSONA], la parte «Importazioni» dell’accordo del 24 ottobre 2001 non è stata completamente accantonata
a partire dal 31 ottobre 2001.
3. Per quanto riguarda l’attribuzione alle ricorrenti di un accordo verbale segreto successivo alla fine del mese di novembre
2001
a) Argomenti delle parti
150
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel concludere che l’accordo del 24 ottobre 2001 era stato prorogato
oralmente e in segreto dalle parti oltre il 30 novembre 2001.
151
Esse ricordano che la proroga dell’accordo può emergere solo da elementi che dimostrino l’espressione del consenso di tutte
le parti. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe dimostrare, nel caso di specie, la concordanza della volontà delle federazioni
di produttori e delle federazioni di macellatori di prorogare l’accordo. Orbene, i rappresentanti dei macellatori, ossia la
FNICGV e la ricorrente nella causa T‑217/03, avrebbero avuto tutti i motivi per non prorogarlo oltre la fine di novembre 2001,
dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto loro sapere che, a suo parere, tale accordo violava l’art. 81 CE. Infatti, la FNICGV avrebbe
informato i suoi aderenti, il 30 novembre 2001, della mancata proroga dell’accordo.
152
Le ricorrenti osservano inoltre che il fatto che il rinnovo dell’accordo sia stato prospettato o discusso non basta a dimostrare
che esso sia stato effettivamente prorogato. Esse fanno anche valere che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva basarsi esclusivamente
su elementi emersi da dichiarazioni unilaterali delle sole federazioni degli allevatori, che contenevano unicamente rivendicazioni
sindacali. Poiché l’onere della prova incombeva alla [OSCURATO:PERSONA], essa, secondo le ricorrenti, avrebbe dovuto produrre documenti
provenienti dai macellatori che confermassero la loro adesione al mantenimento della tabella sul piano nazionale successivamente
al 30 novembre 2001.
153
Le ricorrenti contestano le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] trae dalle note manoscritte del direttore della FNB relative alle
riunioni del 29 novembre e 5 dicembre 2001. A loro avviso, da tali documenti emerge che, durante le suddette riunioni, i rappresentanti
degli allevatori hanno fatto sapere che a partire dal mese di dicembre 2001 avrebbero tentato, mediante l’azione sindacale,
di ottenere in concreto dai macellatori l’applicazione dei prezzi previsti dalla tabella. Le ricorrenti contestano anche la
tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale presunta proroga segreta dell’accordo riguarderebbe anche le importazioni e rilevano
che nessuno degli elementi menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle due riunioni del 29 novembre e del 5 dicembre 2001
conterrebbe alcun riferimento alle importazioni.
154
Inoltre, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] tenta di dimostrare l’esistenza dell’accordo verbale con la segretezza
dello stesso. Orbene, se è vero che il termine «segreto» era utilizzato nelle note del rappresentante della FNB, tale menzione
sarebbe tuttavia contraddetta nella pratica dalla pubblicità fatta dalle federazioni degli allevatori alle proprie rivendicazioni
sindacali. Le ricorrenti osservano che un accordo segreto non presentava alcun interesse in tale contesto, dato che i presidenti
delle federazioni firmatarie non avrebbero potuto comunicarlo a tutti i loro aderenti.
155
Per quanto riguarda i presunti accordi locali successivi al 30 novembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ne avrebbe identificato uno solo,
cioè quello concluso il 18 dicembre 2001 tra la FDSEA, i JA del dipartimento della Sarthe e il gruppo Socopa. [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe basato su quest’unico accordo la conclusione secondo cui l’infrazione si sarebbe protratta oltre il 30 novembre 2001.
Le ricorrenti affermano inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva del testo di tale accordo e che i documenti che vi fanno
riferimento menzionano solo un accordo sulla tabella di prezzi e differiscono quindi dall’accordo nazionale del 24 ottobre
2001. D’altro canto, i presunti «accordi rinnovati» identificati dalla [OSCURATO:PERSONA] non conterrebbero alcuna indicazione della
data, dei firmatari o della regione interessata.
156
Inoltre, la ricorrente nella causa T‑217/03 sostiene che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto alcun documento scritto dei
macellatori o che implichi la loro partecipazione, essa avrebbe dovuto dimostrare che l’accordo controverso era stato applicato
dopo il 30 novembre 2001 basandosi su rilevazioni dei prezzi sul mercato da cui emergesse che la tabella era stata mantenuta.
Orbene, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse tentato di dimostrare l’esistenza dell’accordo del 24 ottobre 2001 mediante rilevazioni dei
prezzi a livello nazionale relative alle prime tre settimane di applicazione dell’accordo, essa non avrebbe comunicato alcun
dato quantificato concernente la presunta proroga dell’accordo in questione.
157
Infine, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 26 novembre 2001, le aveva informate che solo la proroga dell’accordo
scritto del 24 ottobre 2001 poteva dare luogo a sanzioni. Esse concludono che, sanzionandole senza avere dimostrato l’esistenza
dell’accordo verbale che avrebbe assertivamente prorogato il suddetto accordo scritto, la [OSCURATO:PERSONA] non solo avrebbe commesso
un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto, ma sarebbe anche venuta meno agli impegni assunti nei loro confronti,
il che costituirebbe una violazione del principio del legittimo affidamento.
158
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE non è soggetto ad alcun requisito di forma e che un
accordo non scritto può benissimo costituire un’intesa vietata. Essa osserva che, nella terza e quarta settimana del mese
di novembre 2001, le ricorrenti ipotizzavano ancora una proroga scritta dell’accordo e afferma che, dopo l’accantonamento
della possibilità di una proroga scritta, le parti si sono accordate su una proroga segreta dell’accordo nel corso di due
riunioni, il 29 novembre e il 5 dicembre 2001. [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che da vari documenti emerge la proroga dell’accordo
oltre il 30 novembre 2001 e sostiene che, pertanto, non era necessario fornire anche la prova che esso aveva prodotto effetti.
[OSCURATO:PERSONA] contesta infine l’interpretazione data dalle ricorrenti alla sua lettera 26 novembre 2001 e afferma che, in
ogni caso, poiché l’accordo era stato rinnovato, tale questione sarebbe irrilevante.
b) Giudizio del Tribunale
159
Si deve ricordare che l’accordo del 24 ottobre 2001 prevedeva come data di scadenza la fine di novembre 2001. Tuttavia, risulta
dalla decisione impugnata che il 19 novembre 2001, ovvero qualche giorno dopo il ricevimento della richiesta di informazioni
della [OSCURATO:PERSONA], il presidente della FNICGV ha informato il presidente della FNSEA che si vedeva «costretto a anticipare
ad oggi la data finale di applicazione dell’accordo» (‘considerando’ 54 della decisione impugnata). Tuttavia, dagli atti non
emerge che le altri parti firmatarie abbiano effettivamente anticipato la data di scadenza dell’accordo. D’altro canto, le
ricorrenti non contestano che l’accordo del 24 ottobre 2001 sia scaduto il 30 novembre 2001, bensì il fatto che tale accordo
sia stato rinnovato, oralmente e in segreto, oltre tale data. Occorre quindi limitare l’esame del Tribunale a quest’ultima
questione.
160
Al riguardo, si deve osservare che, come ha confermato la [OSCURATO:PERSONA] in udienza, la decisione impugnata qualifica l’infrazione
in esame come accordo concluso tra, da una parte, federazioni rappresentative degli allevatori, e, dall’altra, federazioni
rappresentative dei macellatori. Di conseguenza, come sostengono le ricorrenti, per provare l’esistenza del presunto accordo
verbale che avrebbe prorogato o rinnovato l’accordo del 24 ottobre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] doveva dimostrare l’adesione a quest’ultimo
sia dei rappresentanti degli allevatori che di quelli dei macellatori.
161
Per contro, si deve respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva basarsi unicamente su mezzi
di prova provenienti dai rappresentanti degli allevatori, ma avrebbe dovuto produrre anche documenti prevenienti dai macellatori.
Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a produrre prove provenienti direttamente dai rappresentanti dei macellatori se altri
documenti del fascicolo dimostravano sufficientemente la partecipazione di questi ultimi all’accordo (v., in tal senso, sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 512).
162
Orbene, si deve osservare che, per provare la proroga dell’accordo del 24 ottobre 2001 oltre la fine di novembre 2001, la
[OSCURATO:PERSONA] si è basata, nella decisione impugnata, su una serie di elementi: in primo luogo, documenti da cui emerge che
era previsto il rinnovo dell’accordo, anche a una data successiva alla sua presunta denuncia da parte della FNICGV, il 19 novembre
2001 (‘considerando’ 46-53 della decisione impugnata); in secondo luogo, documenti che menzionano un accordo tra tutte le
parti, corredato di un impegno a non svelarlo, raggiunto in occasione di due riunioni tenutesi il 29 novembre e il 5 dicembre
2001 (‘considerando’ 57-70 della decisione impugnata); in terzo luogo, elementi da cui emerge l’attuazione dell’accordo dopo
la fine di novembre 2001 (‘considerando’ 78-95 della decisione impugnata).
163
Occorre quindi esaminare tali mezzi di prova utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle censure dedotte al riguardo dalle
ricorrenti.
Sulla preparazione della proroga dell’accordo
164
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nella seconda metà del mese di novembre 2001, le parti prevedevano
di prorogare per iscritto l’accordo controverso (‘considerando’ 48-53 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] si è basata
in particolare su note manoscritte del direttore della FNB e su una lettera del 28 novembre 2001 inviata da un rappresentante
della FRSEA della Bretagna alla FNB.
165
In primo luogo, si deve rilevare che le suddette note manoscritte fanno riferimento a una riunione di lavoro svoltasi, secondo
la [OSCURATO:PERSONA], tra il 22 e il 27 novembre 2001 e alla quale avrebbe partecipato il presidente della FNICGV, sig. L. S. Da
tali note emerge che è stato discusso il futuro dell’«Accordo di filiera» dopo la fine di novembre 2001, sia per quanto riguarda
la parte «Prezzi» che per quanto riguarda la parte «Importazioni». Durante tali discussioni, la FNICGV si sarebbe rifiutata
di «proseguire con [l’]accordo scritto». Le note fanno anche riferimento al fatto di «tornare alla legalità». Sarebbe tuttavia
stata considerata la possibilità di «far evolvere l’accordo».
166
In secondo luogo, si deve osservare che nella menzionata lettera del 28 novembre 2001, si legge : «Applicazione della tabella
nelle prossime settimane: tutti i macellatori incontrati si sono dichiarati disposti a mantenere la tabella se tutti gli operatori
si impegnano contemporaneamente». Tuttavia, da tale passaggio emerge solo la disponibilità di alcuni macellatori a mantenere
le misure sui prezzi, qualora fosse stato concluso un accordo in tal senso.
167
Si deve quindi concludere che, se pure la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente utilizzare tali documenti per dimostrare che le
ricorrenti avevano previsto e discusso la proroga dell’accordo scritto del 24 ottobre 2001, i menzionati documenti non provano
di per sé che tale proroga abbia effettivamente avuto luogo.
Sulla proroga dell’accordo durante le riunioni del 29 novembre e del 5 dicembre 2001
168
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dopo l’accantonamento dell’idea della proroga scritta, le parti si sono accordate su una proroga
segreta dell’accordo durante le riunioni svoltesi il 29 novembre e il 5 dicembre 2001.
– Riunione del 29 novembre 2001
169
Per quanto riguarda la riunione del 29 novembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata (‘considerando’ 57-60), esamina
anzitutto le note manoscritte del direttore della FNB. Tali note fanno espressamente riferimento alla «riunione giovedì 29 novembre».
Come si evince dal titolo, la prima parte di tali note è dedicata alla preparazione della risposta delle ricorrenti alla richiesta
di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 9 novembre 2001. In tale parte si legge: « Le import[azioni] sono continuate[.] L’accordo
sui prezzi non è pienamente rispettato[.] L’accordo, le difficoltà → negoziare le vostre tabelle a livello regionale», e soprattutto
«OK, si ammette mancato rinnovo dell’accordo». Del pari, in un riquadro in alto a destra si legge: «Info esterno? + fine accordo?
… + accordo sul prezzo». Tenuto conto del loro contesto, il Tribunale ritiene che tali passaggi riguardino solo la definizione
della posizione che le ricorrenti intendevano difendere dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, contrariamente a quanto
fanno valere le ricorrenti, tali estratti non provano che si fosse deciso di porre fine all’applicazione delle misure controverse.
170
Infatti, si può leggere più oltre: «Non può essere prorogato così com’è, tenuto conto del carattere biasimevole[.] Continui
la pressione per applicare i prezzi di intervento (in realtà significa applicare la tabella) [.] Senza comunicare a destra
e a manca». Emerge da tale passaggio che le federazioni degli allevatori intendevano continuare a pretendere l’applicazione
dei prezzi minimi, ma questa volta formalmente, come rivendicazione sindacale. Si legge infatti« Parlare di prezzo indicativo
Tabelle regionali?». Analogamente, le note contengono il seguente estratto: «fare lettera per FNICGV − FNCBV [.] FNB[:] si
prende atto COM[,] nessun accordo futuro ma si continua con i nostri obiettivi sindacali». Infine, si legge anche: « COMM.
Stampa[.] Tabella = anti-Cee dunque si smette ma agiamo per prescrizione prezzi [,] noi allevatori[,] obiettivi sindacali».
171
Inoltre, tali note manoscritte contengono passaggi da cui si evince, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, che
tale strategia diretta a continuare a far rispettare i prezzi minimi ha ricevuto l’assenso dei rappresentanti dei macellatori.
Esse contengono infatti vari riferimenti a «LS», che la [OSCURATO:PERSONA], senza essere contraddetta dalle ricorrenti, identifica
come riferimento al presidente della FNICGV. Infatti:
– «Accordo firmato: non sarà possibile portarlo avanti (LS)[.] LS = OK al rispetto di un prezzo fissato per il ritiro». Appena
sotto tali annotazioni compare un elenco di prezzi per alcune categorie di carne bovina con a margine l’indicazione «OK accordo»;
– «“Prezzo indicativo’, “prezzo d’obiettivo”, “prezzo obiettivo”[,] “prezzo remunerativo”‘, “prezzo d’obiettivo allevatore”,
“obiettivo allevatore” LS = non scriverò nulla / tel».
172
Del pari, tali estratti si riferiscono a più riprese alle iniziali «FT», che sembrano indicare il presidente della ricorrente
nella causa T‑217/03.
173
Infine, si deve constatare che, nell’ultima pagina di tale documento («Sintesi»), si legge: «Buon bilancio, unanime[.] “accordo”
per rispetto dei “prezzi obiettivo allevatore” (orale/tel.)».
174
Tenuto conto di tutto ciò che precede, il Tribunale ritiene che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, le note
manoscritte relative alla riunione del 29 novembre 2001 possano essere interpretate nel senso che i rappresentanti dei macellatori
hanno espresso il loro consenso alla proroga dell’applicazione delle misure controverse. Va quindi respinta la tesi secondo
cui da tali documenti emergerebbe unicamente la volontà delle federazioni degli allevatori di continuare ad applicare tali
misure solo nell’ambito della loro azione sindacale, in mancanza e al di fuori di un accordo con i macellatori. Questa tesi,
infatti, è contraddetta dal contenuto delle medesime note.
175
D’altro canto, come rileva la decisione impugnata (v. ’considerando’ 63), vari altri documenti confermano che le ricorrenti
si sono accordate verbalmente, durante tale riunione del 29 novembre 2001, sulla proroga dell’accordo controverso.
176
In primo luogo, in un’intervista del 4 dicembre 2001 concessa dal vicepresidente della FNB, sig. G. H., alla
Vendée agricole
, disponibile sul sito Internet della FNSEA, questi ha dichiarato: «La scorsa settimana abbiamo insistito sull’importanza
che riveste questa tabella per arrestare la spirale ribassista dei prezzi. Le imprese ne riconoscono l’impatto ma allo stesso
tempo vogliono conformarsi alle raccomandazioni di Bruxelles. Ormai non parleremo più di accordo interprofessionale su una
tabella ma di obiettivo in termini di prezzi base. Rivendichiamo ancora il concetto di tabella sindacale!». Il vicepresidente
della FNB aggiungeva: «Non esiste nulla di scritto su questo “nuovo” accordo. Solo parole. Ma di portata estremamente importante.
Anche i rappresentanti delle imprese a livello nazionale hanno comunicato verbalmente il contenuto delle nostre discussioni».
Infine, con riferimento a vari macelli vandeani, si legge: «Li contattiamo per sapere se hanno ricevuto dalle loro strutture
nazionali consegne [sui prezzi discussi la settimana precedente] identiche alle nostre».
177
In secondo luogo, la decisione impugnata fa riferimento, al ‘considerando’ 64, a un comunicato della federazione vandeana
del 5 dicembre 2001. Tale comunicato riporta: «[L]’accordo verbale approvato alla fine della scorsa settimana dalla filiera
bovina tarda a trovare un’applicazione concreta sul campo (…) L’intera filiera doveva comunicare su questa “intesa” all’inizio
della settimana». Dopo avere ricordato le discussioni fra i manifestanti e un macellatore, il documento precisa: «[I] responsabili
del macello hanno avuto un incontro con [il presidente della FNICGV]. Questi ha confermato le discussioni della scorsa settimana».
– Riunione del 5 dicembre 2001
178
Per quanto riguarda la riunione del 5 dicembre 2001, svoltasi in occasione della giornata nazionale della carne bovina, occorre
esaminare anzitutto, come fa la decisione impugnata al ‘considerando’ 66, un messaggio di posta elettronica del 6 dicembre
2001 inviato da un rappresentante della FRSEA bretone ai presidenti delle FDSEA della sua regione. Tale messaggio, che fa
riferimento alla «riunione di ieri», riporta quanto segue:
«Su[ll’]aspetto dei prezzi minimi, i presidenti nazionali della FNICGV e della FNCBV si sono detti consapevoli della necessità
di mantenere prezzi di mercato e di fare applicare questa tabella dai loro aderenti. Ciononostante non avremo alcun accordo
scritto su questo punto e il mantenimento dei prezzi dipenderà dalla nostra capacità di esercitare una sufficiente pressione
nella filiera. Vi propongo inoltre di contattare (…), sin da questo fine settimana, i macellatori del vostro dipartimento
per verificare il loro impegno a mantenere i prezzi ai livelli preesistenti e attualizzati e per avvertirli dell’azione sindacale
che potremo mettere in atto sin dalla prossima settimana qualora non dovessero onorare tale impegno».
179
La decisione impugnata prende poi in considerazione, al ‘considerando’ 67, una nota informativa della FNPL, inviata tramite
fax il 10 dicembre 2001 e facente anch’essa riferimento alla giornata nazionale della carne bovina, che avrebbe «confermato
il proseguimento della tabella». In tale nota si segnala che «i rappresentanti dei macellatori ([FT e LS]) mettono in atto
la proroga non scritta della tabella».
180
Infine, la decisione impugnata fa riferimento, ai ‘considerando’ 68 e 69, ad altri passaggi delle note manoscritte del direttore
della FNB, intitolate «Giornata carne bovina – 5 dicembre 2001». Tali note contengono i seguenti estratti: «non diciamo più
“contro le import[azioni]”, andiamo in RHD [ristorazione fuori domicilio]», «[u]n errore: avere scritto della sospensione
delle import[zioni] ma le abbiamo prese da Bruxelles e da altri del COPA. Senza scriverlo, continuiamo con “prezzi d’obiettivo”
o prezzi al di sotto dei quali non vogliamo che i prezzi [scendano]». Del pari, subito dopo osservazioni attribuite ai presidenti
della ricorrente nella causa T‑217/03 e della FNICGV, si legge: «non possiamo più scrivere ma continuare». Il presidente della
FNICGV avrebbe inoltre indicato: «manterremo [il nostro impegno] su PAS [prezzo d’acquisto speciale]» e «messaggio trasmesso
alle nostre imprese (...) In maniera informale, la tabella proseguirà». Infine, il presidente della ricorrente nella causa
T‑217/03 avrebbe indicato al riguardo: «Sì OK. Ma è necessaria applicazione da parte di tutti». Per quanto riguarda quest’ultima
citazione, contrariamente a quanto afferma la ricorrente nella causa T‑217/03, il riferimento a un’«applicazione da parte
di tutti» non renderebbe impossibile l’applicazione della tabella né priverebbe di valenza probatoria la dichiarazione in
questione.
Sull’attuazione dell’accordo dopo la fine del mese di novembre 2001
181
Inoltre, la decisione impugnata contiene riferimenti a varie azioni condotte a livello locale che confermano la proroga dell’attuazione
dell’accordo oltre il 30 novembre 2001 (‘considerando’ 92-94 della decisione impugnata).
182
In particolare, una nota della FDSEA della Vandea del 18 dicembre 2001 rileva che un macellatore (il gruppo Socopa), dopo
un blocco degli impianti, ha accettato di applicare la tabella di prezzi minimi per i bovini femmine fino all’11 gennaio 2002.
183
Del pari, il fascicolo contiene due copie di un documento intitolato «Accordo del 25 ottobre 2001 (prorogato)», in cui figura
il passo seguente: «Firmato e considerato applicabile da FNSEA, FNB, FNICGV e FNCBV/SICA». Come rilevano le ricorrenti, tali
documenti non sono datati. [OSCURATO:PERSONA] li ha tuttavia identificati, al ‘considerando’ 94 della decisione impugnata, rispettivamente
come un fax della «FDSEA 79» del 13 dicembre 2001 e un documento inviato lo stesso giorno dalla FDSEA del Deux-Sèvres a un
macellatore.
184
Infine, un fax inviato da un rappresentante della FDSEA del Maine-et-Loire al direttore della FNB l’11 dicembre 2001 e intitolato
«Controlli nei macelli del Maine-et-Loire » indica: «nessuna anomalia rilevata – tabella applicata – nessuna importazione».
Conclusioni
185
Tenuto conto di tutto ciò che precede, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha provato sufficientemente, nella decisione
impugnata, che le ricorrenti hanno continuato ad applicare l’accordo controverso, prorogato verbalmente e in segreto, oltre
la fine del mese di novembre 2001, nonostante le lettere della [OSCURATO:PERSONA] del 26 novembre 2001 che segnalavano loro che tale
accordo rappresentava una violazione delle regole comunitarie di concorrenza.
186
Tale conclusione non può essere inficiata dagli argomenti delle ricorrenti secondo cui la proroga segreta dell’accordo avrebbe
privato quest’ultimo di qualsiasi effetto. Si deve constatare che il fascicolo contiene effettivamente vari riferimenti alla
volontà delle ricorrenti a non svelare pubblicamente l’esistenza di un impegno tra i rappresentanti degli allevatori e quelli
dei macellatori dopo la scadenza dell’accordo scritto. Il Tribunale ritiene tuttavia che tale segretezza non privasse l’accordo
di qualsiasi effetto, soprattutto perché le federazioni degli allevatori continuavano a chiedere pubblicamente i prezzi della
tabella, anche se questa volta sotto la forma apparente di una rivendicazione sindacale, e a comunicarli ai loro membri. Del
pari, il fascicolo consente di concludere che i rappresentanti dei macellatori ne hanno anche informato verbalmente alcune
imprese di macellazione (v. supra, punto 177).
187
Inoltre, il Tribunale considera che il proseguimento dell’accordo non possa essere smentito unicamente sulla base di una nota
della FNICGV del 30 novembre 2001, in cui si legge che «[l]a tabella di prezzi minimi di acquisto delle vacche di riforma
concordata il 24 ottobre 2001 non [era] e non sar[ebbe stata] prorogata» e che «questa [era] la conclusione della riunione
tenutasi [il giorno precedente] a Parigi in presenza dei firmatari dell’accordo». Infatti, il Tribunale ritiene che tale dichiarazione
facesse parte della strategia di comunicazione pubblica della FNICGV, in particolare dopo che tale federazione era stata avvertita
dalla [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe potuto essere sanzionata a causa dell’accordo controverso. In ogni caso, come si è rilevato
sopra, da documenti successivi a tale data emerge che il presidente della FNICGV aveva partecipato al rinnovo dell’accordo.
188
Infine, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha provato, sulla base di indizi documentali, la proroga dell’accordo, essa non era tenuta,
contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti, a dimostrare tale proroga in base all’esame degli effetti dell’accordo
sui prezzi applicati nel periodo considerato.
189
Pertanto, si deve ritenere che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia giustamente preso in considerazione, come
durata dell’infrazione, il periodo compreso tra il 24 ottobre 2001 e l’11 gennaio 2002.
190
Di conseguenza, tale motivo va integralmente respinto.
C –
Sul terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’eccezione prevista dal regolamento n. 26
1. Argomenti delle parti
191
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il regolamento n. 26 e ha commesso errori manifesti di valutazione
e di diritto rifiutando di concedere all’accordo controverso la deroga all’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE prevista dall’art. 2
del menzionato regolamento in favore di alcune attività connesse alla produzione e alla commercializzazione di prodotti agricoli.
Esse affermano che l’accordo controverso era necessario per il conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.
192
Le ricorrenti fanno infatti valere che, come ha ammesso la decisione impugnata, l’accordo controverso aveva lo scopo di garantire
un tenore minimo di vita agli allevatori di bovini. Esse rilevano inoltre che si era realizzato anche l’obiettivo della stabilizzazione
dei mercati, dato che l’accordo ha messo in atto un meccanismo di prezzo che contribuiva a contenere la perturbazione esistente
e ha consentito agli allevatori di commercializzare la loro produzione a prezzi remunerativi e quindi di fronteggiare la crisi
senza scomparire dal mercato. L’accordo non metteva a rischio neanche gli obiettivi di aumento della produttività e di garanzia
degli approvvigionamenti e di prezzi ragionevoli per i consumatori, rispetto ai quali era neutro.
193
Le ricorrenti considerano che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a tentare di conciliare questi diversi obiettivi
(sentenze della Corte 24 ottobre 1973, causa 5/73, Balkan-Import-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1091, punto 24, e 17 dicembre 1981, cause
riunite da 197/80 a 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3211,
punto 41). Considerata in particolare la crisi eccezionale del settore bovino, essa avrebbe dovuto attribuire priorità agli
obiettivi consistenti nella stabilizzazione dei mercati e nella garanzia di un tenore di vita equo per la popolazione agricola.
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare che la ponderazione di tutti gli obiettivi enunciati dall’art. 33, n. 1, CE
consentiva di concludere che era applicabile la deroga prevista dal regolamento n. 26.
194
Le ricorrenti nella causa T‑245/03 criticano peraltro la tesi della [OSCURATO:PERSONA], esposta ai ‘considerando’ 146 e 147 della
decisione impugnata, secondo cui il fatto che le misure adottate non fossero previste dal regolamento n. 1254/1999 sarebbe
sufficiente ad escludere l’applicazione della deroga di cui all’art. 2 del regolamento n. 26. La ricorrente nella causa T‑217/03
afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto nel considerare che l’accordo
non faceva parte degli obiettivi previsti dall’OCM. Essa sostiene in particolare che l’accordo era conforme agi obiettivi
enunciati ai ‘considerando’ 2 e 31 del regolamento n. 1254/1999 e all’art. 38, n. 1, del medesimo regolamento.
195
Infine, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto
in quanto ha ritenuto che l’accordo controverso fosse sproporzionato. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe motivato tale conclusione
né spiegato quali misure diverse da quelle previste dall’accordo controverso avrebbero consentito di limitare il crollo dei
prezzi.
196
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la deroga prevista dall’art. 2 del regolamento n. 26 va interpretata e applicata restrittivamente.
Nella specie, l’accordo controverso potrebbe risultare pertinente, al limite, per conseguire uno solo dei cinque obiettivi
fissati dall’art. 33 CE (cioè quello consistente nell’assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola) e sarebbe
chiaramente estraneo agli altri quattro. Esso travalicherebbe inoltre l’ambito dell’OCM nel settore della carne bovina e risulterebbe
comunque sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti. In definitiva, l’accordo non potrebbe beneficiare della deroga
in questione.
2. Giudizio del Tribunale
197
Occorre rilevare, in via preliminare, che il mantenimento di una effettiva concorrenza sui mercati dei prodotti agricoli fa
parte degli obiettivi della politica agricola comune. Infatti, se è vero che l’art. 36 CE attribuisce al Consiglio il compito
di determinare la misura in cui le regole comunitarie di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti
agricoli, per tenere conto della situazione particolare dei mercati di tali prodotti, non è men vero che questa disposizione
stabilisce il principio dell’applicabilità delle regole comunitarie di concorrenza nel settore agricolo (sentenza della Corte
9 settembre 2003, causa C‑137/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7975, punti 57 e 58).
198
Conformemente all’art. 1 del regolamento n. 26, l’art. [81], n. 1, CE si applica a tutti gli accordi, decisioni e pratiche
di cui alla stessa disposizione riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti agricoli elencati all’allegato [I] del
Trattato CE, compresi in particolare gli animali vivi e le carni e le frattaglie commestibili, fatte salve le disposizioni
dell’art. 2 del medesimo regolamento. Quest’ultima disposizione prevede segnatamente che l’art. [81], n. 1, CE, non si applica
agli accordi, decisioni e pratiche che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune,
enunciati all’art. [33] CE.
199
Trattandosi di una deroga al disposto di carattere generale dell’art. 81, n. 1, CE, l’art. 2 del regolamento n. 26 va interpretato
restrittivamente (sentenza della Corte 12 dicembre 1995, causa C‑399/93, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4515, punto 23;
sentenza del Tribunale 14 maggio 1997, cause riunite T‑70/92 e T‑71/92, Florimex e VGB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑693, punto 152).
D’altro canto, secondo costante giurisprudenza, l’art. 2, n. 1, prima frase, del regolamento n. 26, che prevede l’eccezione
invocata, si applica solo se l’accordo di cui trattasi favorisca la realizzazione di tutti gli obiettivi dell’art. 33 (sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e a., citata, punto 25; sentenza Florimex e VGB/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 153; v. anche, in tal senso, sentenza
Frubo/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 25‑27). Il Tribunale ha tuttavia dichiarato che, in caso di conflitto tra questi due obiettivi
a volte divergenti, la [OSCURATO:PERSONA] può tentare di conciliarli (sentenza Florimex e VGB/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 153). Infine,
come risulta dal testo stesso dell’art. 2, n. 1, prima frase, del regolamento n. 26, l’accordo in questione dev’essere «necessario»
alla realizzazione dei menzionati obiettivi (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., citata, punto 25; v. anche, in tal senso, sentenza
Florimex e VGB/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 171 e 185).
200
Ai sensi dell’art. 33, n. 1, CE, le finalità della politica agricola comune sono:
«a) incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione
agricola come un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,
b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale
di coloro che lavorano nell’agricoltura,
c) stabilizzare i mercati,
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori».
201
Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che l’accordo controverso era necessario per la realizzazione di due di tali obiettivi,
ossia quelli consistenti nell’assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola e nello stabilizzare i mercati,
ed era neutro rispetto agli altri tre obiettivi, cui pertanto non arrecava pregiudizio.
202
Come rilevano le ricorrenti, lo scopo principale dell’accordo controverso era aiutare gli allevatori di bovini in Francia,
nel contesto della situazione di crisi del settore all’epoca dei fatti. Pertanto, si può ritenere che esso avesse lo scopo
di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, ai sensi dell’art. 33, n. 1, lett. b), CE.
203
Il Tribunale ritiene invece che l’accordo del 24 ottobre 2001 non mirasse alla stabilizzazione dei mercati, prevista dall’art. 33,
n. 1, lett. c), CE, né che esso potesse essere considerato necessario a tale scopo. Come rileva la decisione impugnata, la
crisi che ha colpito il settore delle carni bovine tra il 2000 e il 2001 dipendeva da un forte squilibrio tra domanda e offerta,
causato soprattutto dal forte calo del consumo dovuto alla crisi di fiducia derivante dalla scoperta di nuovi casi di morbo
della mucca pazza e di afta epizootica (v. ’considerando’ 12, 13 e 142 della decisione impugnata). Pertanto, la stabilizzazione
dei mercati in questione richiedeva, anzitutto, misure dirette a ridurre il volume dell’offerta, ampiamente eccedentaria,
e a promuovere il consumo di carne bovina, in forte calo.
204
Orbene, l’accordo controverso non prevedeva misure in tal senso. Per giunta, i prezzi minimi ivi fissati non solo non erano
idonei a concorrere alla stabilizzazione dei mercati, ma potevano anche contrastare tale obiettivo, in quanto potevano comportare
un aumento dei prezzi atto a ridurre ulteriormente il consumo e quindi ad aumentare il divario tra l’offerta e la domanda.
La creazione di una tabella di prezzi rappresentava inoltre una fissazione artificiale dei prezzi, contraria sia alla loro
formazione naturale sul mercato che ai meccanismi di sostegno e di intervento pubblico. Peraltro poteva trattarsi solo di
una misura puramente congiunturale, inidonea di per sé a produrre effetti a medio o a lungo termine sui mercati in questione.
D’altro canto, la limitazione delle importazioni in Francia di carne bovina rischiava necessariamente di causare una distorsione
negli scambi intracomunitari di carne bovina e quindi di arrecare pregiudizio alla stabilità dei mercati rilevanti in vari
Stati membri.
205
Del pari, un accordo che limiti le importazioni di prodotti più convenienti e fissi prezzi minimi non può essere considerato
neutro rispetto all’obiettivo di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, previsto dall’art. 33, n. 1,
lett. e), CE. Infatti, come rileva la [OSCURATO:PERSONA] al ‘considerando’ 144 della decisione impugnata, senza essere contraddetta
dalle ricorrenti, per quanto riguarda in particolare il settore della ristorazione fuori casa, che utilizza ampiamente carni
importate, la sospensione delle importazioni poteva verosimilmente avere l’effetto di far lievitare i prezzi. Inoltre, i prezzi
della tabella, anche se erano stati fissati con riferimento alla fase dell’ingresso al macello, erano anche idonei ad avere
ripercussioni sui consumatori.
206
Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l’accordo controverso può essere considerato necessario solo rispetto
all’obiettivo consistente nell’assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola. Per contro, tale accordo rischiava
di arrecare pregiudizio almeno alla fissazione di prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Infine, esso non mirava
– e, a fortiori, non era necessario – a stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e incrementare
la produttività agricola. Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza citata al precedente punto 199, il Tribunale ritiene
che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso un errore nel considerare che la ponderazione di tali diversi obiettivi non consentiva
di concludere che nella fattispecie fosse applicabile la deroga prevista dall’art. 2, n. 1, prima frase, del regolamento n. 26.
207
Vanno inoltre respinte le censure dirette contro la constatazione di cui ai ‘considerando’ 146 e 147 della decisione impugnata,
secondo cui l’accordo controverso non figura tra i mezzi previsti dalla regolamentazione dell’OCM nel settore della carne
bovina, tra cui in particolare il regolamento n. 1254/1999. Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti nella causa T‑245/03,
la [OSCURATO:PERSONA] non ha concluso che tale circostanza era sufficiente di per sé ad escludere l’applicazione della deroga basata
sul regolamento n. 26, ma si è limitata a tenere conto di tale elemento, peraltro correttamente, a sostegno della sua conclusione
secondo cui l’accordo in questione non era necessario alla realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune (v.,
in tal senso, sentenza Florimex e VGB/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 148-151). Va respinta anche la tesi della ricorrente nella
causa T‑217/03 secondo cui l’accordo rientrava negli obiettivi del menzionato regolamento. In particolare, le disposizioni
elencate dalla ricorrente (ossia i ‘considerando’ 2 e 31 e l’art. 38, n. 1, del regolamento) si limitano a prevedere la possibilità
per le istituzioni comunitarie di adottare misure in caso di perturbazione del mercato (v., al riguardo, l’art. 43 del regolamento)
e non giustificano affatto un accordo privato per limitare le importazioni e fissare prezzi minimi.
208
Infine, per quanto riguarda gli argomenti relativi alla proporzionalità delle misure controverse, va respinta la censura basata
sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha motivato sufficientemente, al ‘considerando’ 148 della decisione
impugnata, la sua conclusione secondo cui la fissazione dei prezzi e la sospensione delle importazioni costituivano gravi
restrizioni della concorrenza e non potevano essere ritenute proporzionate agli scopi perseguiti dall’accordo. Contrariamente
a quanto fanno valere le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a indicare le misure che le ricorrenti avrebbero potuto
adottare affinché il loro accordo fosse conforme all’art. 2 del regolamento n. 26. Non può essere accolta la censura secondo
cui la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore nel prendere in considerazione, ai fini dell’esame relativo all’applicabilità della
deroga prevista dalla disposizione citata, il carattere sproporzionato delle misure contemplate dall’accordo. Risulta infatti
dalla giurisprudenza che, ai fini dell’applicazione della deroga, possono essere considerate necessarie alla realizzazione
degli obiettivi della politica agricola comune solo misure proporzionate (v., in tal senso, sentenza Florimex e VGB/[OSCURATO:PERSONA],
citata, punto 177). Orbene, nella fattispecie, tenuto conto anche della specificità dei mercati agricoli e della crisi del
settore bovino all’epoca dei fatti, la limitazione delle importazioni e la fissazione dei prezzi, data la loro natura di gravi
infrazioni al diritto della concorrenza, non possono essere ritenute proporzionate agli obiettivi perseguiti.
209
Da tutto quanto precede consegue che questo motivo dev’essere respinto.
D –
Sul quarto motivo, basato sulla violazione dei diritti della difesa
1. Argomenti delle parti
210
Le ricorrenti sostengono che la comunicazione degli addebiti, che costituisce un’applicazione del principio fondamentale del
rispetto dei diritti della difesa, dev’essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per
consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti loro contestati per provvedere utilmente alla propria difesa
prima che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione definitiva (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑352/94, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1989, punto 63).
211
Nella specie, in primo luogo, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere indicato nella comunicazione degli addebiti
che, per stabilire l’importo dell’ammenda delle federazioni diverse dalla FNSEA, avrebbe tenuto conto delle quote annue versate
dai loro membri. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolutamente indicato nella comunicazione
degli addebiti che avrebbe calcolato l’importo delle ammende in base al volume d’affari dei membri che sono loro collegati
direttamente o indirettamente. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fatto loro conoscere elementi di fatto e di diritto su
cui si fonda la decisione impugnata, tra cui in particolare i principali elementi per il calcolo dell’ammenda, e le ricorrenti
non avrebbero quindi potuto esprimere le proprie osservazioni al riguardo.
212
Le ricorrenti osservano che la Corte ha dichiarato che una comunicazione degli addebiti che si limiti a identificare come
autore di un’infrazione un organismo collettivo non consente alle società che costituiscono tale organismo di essere sufficientemente
informate del fatto di essere passibili di ammende individuali nel caso in cui l’infrazione dovesse essere accertata e non
basta per mettere in guardia le società interessate sul fatto che l’ammontare delle ammende inflitte sarà fissato in relazione
ad una valutazione della partecipazione di ciascuna società al comportamento configurante la pretesa infrazione (sentenza
della Corte 16 marzo 2000, cause riunite C‑395/96 P e C‑396/96 P, Compagnie maritime belge transports e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1365,
punti 144-146).
213
Infine, le ricorrenti fanno valere che l’invio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 10 gennaio 2003, di una lettera con cui essa
chiedeva loro informazioni finanziarie non era sufficiente a garantire il rispetto dei diritti della difesa. Poiché questa
lettera era successiva alla presentazione delle proprie osservazioni da parte delle ricorrenti e alla data della loro audizione,
esse non avrebbero più potuto difendersi sugli aspetti in questione. Inoltre, tale domanda non rivelerebbe assolutamente le
intenzioni della [OSCURATO:PERSONA].
214
[OSCURATO:PERSONA] osserva che, secondo la giurisprudenza, essa è solo tenuta a indicare, nella comunicazione degli addebiti,
che intende infliggere ammende alle imprese interessate e ad enunciare i principali elementi di fatto e di diritto che possono
implicare l’irrogazione di un’ammenda (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique diffusion
française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 21).
215
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non potevano ignorare che sarebbe stato preso in considerazione l’importo delle quote
dei loro membri e hanno avuto tutta la possibilità di presentare le loro osservazioni sulla base della comunicazione degli
addebiti. Esse avrebbero quindi avuto la possibilità di esprimersi sulla questione dei fatturati dei loro membri, dato che,
il 10 gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato loro una richiesta di informazioni al riguardo (v., in tal senso, sentenza Musique
diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 23).
216
[OSCURATO:PERSONA], infine, contesta la rilevanza della sentenza Compagnie maritime belge transports e a./[OSCURATO:PERSONA], citata,
invocata dalle ricorrenti. Nella specie, dalla comunicazione degli addebiti emergerebbe molto chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA]
intendeva infliggere ammende alle ricorrenti, destinatarie della stessa comunicazione e quindi non alle federazioni intermediarie
o alle singole aziende. Alla luce della giurisprudenza che prende in considerazione i membri delle associazioni, le ricorrenti
avrebbero potuto rendersi perfettamente conto del rischio e difendersi su questo punto nel corso del procedimento amministrativo.
2. Giudizio del Tribunale
217
Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, specie ammende, costituisce
un principio fondamentale di diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa
(sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑308/94, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑925, punto 39). Conformemente
a tale principio, la comunicazione degli addebiti costituisce una garanzia procedurale essenziale. Essa deve enunciare, in
modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale stadio del procedimento (sentenza Compagnie
maritime belge transports e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 142).
218
Secondo una giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA], quando nella comunicazione degli addebiti dichiara espressamente che
vaglierà se sia il caso di infliggere ammende alle parti interessate e indica le principali considerazioni di fatto e di diritto
che possono implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione e il fatto di averla
commessa intenzionalmente o per negligenza, adempie agli obblighi che le incombono di rispettare il diritto delle imprese
al contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] operando fornisce a queste ultime gli elementi necessari per difendersi non solo contro la constatazione
dell’infrazione, ma anche contro l’inflizione di un’ammenda (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata,
punto 21; sentenza ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 78).
219
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indicare nella comunicazione degli addebiti che avrebbe tenuto
conto dell’importo delle loro quote annue per stabilire l’importo delle ammende delle federazioni diverse dalla FNSEA, e che
avrebbe calcolato le ammende in base al fatturato dei membri delle ricorrenti.
220
A tale proposito va rilevato, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, si è basata sulle quote percepite
dalle ricorrenti per calcolare l’importo di base delle ammende (‘considerando’ 169 e 170 della decisione impugnata)
.
Infatti, dopo avere stabilito che, tenuto conto della gravità dell’infrazione, l’importo di base dell’ammenda inflitta alla
principale federazione agricola (la FNSEA) era di 20 milioni di euro, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato il rapporto tra l’importo
delle quote annue percepite da ognuna delle altre federazioni e quello della FNSEA come criterio oggettivo dell’importanza
relativa delle varie federazioni agricole e quindi del loro rispettivo grado di responsabilità nell’infrazione. Pertanto,
tali importi sono stati fissati a un quinto (FNPL), a un decimo (FNB e FNCBV) e a un ventesimo (JA) dell’importo stabilito
per la FNSEA.
221
Si deve rilevare, in secondo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA], come ha ammesso dinanzi al Tribunale, ha tenuto conto del volume d’affari
dei membri base delle ricorrenti per verificare il rispetto, da parte delle ammende inflitte, del massimale del 10% fissato
dall’art. 15, n. 1, del regolamento n. 17.
222
Orbene, la Corte ha dichiarato che dare indicazioni nella comunicazione degli addebiti circa l’entità delle ammende previste,
prima che le imprese siano state poste in grado di esporre le loro difese circa gli addebiti mossi contro di loro, equivarrebbe
ad anticipare in modo inopportuno la decisione della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata,
punto 21; sentenza ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 66). A fortiori, anche evocare, nella comunicazione degli
addebiti, la questione del rispetto del massimale del 10% per l’ammenda eventualmente inflitta dalla decisione finale equivarrebbe
ad anticipare in modo inopportuno tale decisione.
223
D’altro canto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la sentenza Compagnie maritime belge transports e a./[OSCURATO:PERSONA],
citata, non è pertinente nella fattispecie, Infatti, ai punti 143-146 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA]
era tenuta a indicare inequivocabilmente, nella comunicazione degli addebiti, le persone cui avrebbero potuto essere inflitte
ammende e ha stabilito che una comunicazione degli addebiti che si limiti a identificare come autore di un’infrazione un organismo
collettivo non consente alle società che costituiscono tale organismo di essere sufficientemente informate del fatto di essere
passibili di ammende individuali e non basta per metterle in guardia sul fatto che l’ammontare delle ammende inflitte sarà
fissato in base a una valutazione della partecipazione di ciascuna società al comportamento configurante la pretesa infrazione.
Orbene, nelle presenti cause, la [OSCURATO:PERSONA] non ha inflitto sanzioni ai membri, diretti o indiretti, delle ricorrenti, bensì
a queste ultime, in funzione del loro rispettivo grado di responsabilità nell’infrazione (‘considerando’ 169 e artt. 1 e 3
della decisione impugnata), come aveva annunciato nella comunicazione degli addebiti (v. considerando’ 108). Il fatto di prendere
in considerazione il volume d’affari dei membri di un’associazione di imprese che ha commesso un’infrazione non significa
infatti assolutamente che sia stata loro inflitta un’ammenda (sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T‑39/92
e T‑40/92, CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑49, punto 139).
224
Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti
per non avere indicato, nella comunicazione degli addebiti, che prevedeva di prendere in considerazione l’importo delle quote
annue percepite da queste ultime e il volume d’affari dei loro membri ai fini, rispettivamente, del calcolo dell’importo di
base delle ammende e della verifica del massimale del 10% fissato dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
225
Di conseguenza, questo motivo dev’essere respinto.
E –
Sul quinto motivo, concernente la violazione dell’obbligo di motivazione
1. Argomenti delle parti
226
Le ricorrenti ricordano che la motivazione di una decisione lesiva degli interessi del destinatario dev’essere tale da permettere
al giudice comunitario di esercitare il controllo di legittimità e da fornire all’interessato le indicazioni necessarie per
stabilire se la decisione sia o no giustificata, per poter così difendere i suoi diritti (sentenza del Tribunale 14 maggio
1998, causa T‑310/94, Gruber + Weber/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1043, punto 40).
227
Esse sostengono che la decisione impugnata non contiene alcun riferimento all’importo dei fatturati di cui la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe tenuto conto per stabilire le ammende, né alla verifica del rispetto del massimale del 10% fissato dall’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicato di avere deciso di calcolare il suddetto massimale in
base al cumulo dei fatturati dei membri delle ricorrenti, né avrebbe precisato quali erano i membri in questione. Orbene,
nella fattispecie si sarebbe imposta una motivazione estremamente precisa, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata investita
per la prima volta di un caso concernente sindacati agricoli e avrebbe inteso derogare alle condizioni restrittive cui è subordinata
la presa in considerazione del volume d’affari dei membri di un’associazione. La richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA]
del 10 gennaio 2003 non potrebbe in alcun modo compensare tale difetto di motivazione. Infine, questa inosservanza dell’obbligo
di motivazione comporterebbe, secondo la ricorrente nella causa T‑217/03, l’annullamento della decisione impugnata, e non
solo della parte relativa alle ammende.
228
La Repubblica francese rileva che la decisione impugnata non è conforme all’obbligo di motivazione che discende dall’art. 253 CE.
Le spiegazioni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tentato di fornire per la prima volta nel controricorso non potrebbero porre rimedio
a tale situazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 26 febbraio 2002, causa T‑323/99, INMA e Itainvest/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑545, punto 76).
229
[OSCURATO:PERSONA] sostiene anzitutto che questo motivo non può giustificare l’annullamento dell’intera decisione impugnata, ma
solo quella dell’art. 3, in quanto il preteso difetto di motivazione riguarda il livello delle ammende e non ha alcuna incidenza
né sulla realtà dei fatti, né sulla loro qualificazione giuridica. In ogni caso, essa avrebbe pienamente rispettato, nella
fattispecie, l’obbligo di motivazione.
230
[OSCURATO:PERSONA] rileva che tale obbligo è adempiuto quando essa indica gli elementi di valutazione di cui ha tenuto conto per
misurare la gravità e la durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa
C‑282/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9817, punti 40 e 41, e causa C‑297/98 P, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10101,
punti 56-65; sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑220/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2473, punto 218).
Pertanto, essa non sarebbe tenuta a indicare nella sua decisione il fatturato preso in considerazione né la percentuale di
quest’ultimo rappresentata dall’ammenda e la questione se sia stato superato o meno il massimale del 10% non farebbe parte
della motivazione. Infatti, il massimale del 10% sarebbe il limite massimo legale dell’ammenda che può essere inflitta e non
rientrerebbe tra le giustificazioni della misura adottata.
231
[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che l’obbligo di motivazione va valutato nel contesto specifico e ricorda di aver chiaramente
indicato di essersi basata sulle disposizioni degli orientamenti, il cui punto 5, lett. c), le consente di infliggere a un’associazione
un’ammenda equivalente al totale delle ammende individuali che avrebbero potuto essere inflitte a ciascuno dei suoi membri.
Le ricorrenti non avrebbero potuto ignorare i principi che avrebbero presieduto al calcolo dell’ammenda, in particolare il
fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto conto del volume d’affari dei loro membri per verificare che non fosse superato il
massimale del 10%. Emergerebbe infatti dalla decisione impugnata nel suo complesso che l’infrazione è stata commessa dalle
ricorrenti non per loro stesse, bensì in favore dei loro membri.
232
[OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che, in data 10 gennaio 2003, essa ha chiesto a ognuna delle ricorrenti i fatturati dei rispettivi
membri. La ricorrente nella causa T‑217/03 le avrebbe fatto pervenire tale informazione con lettera 27 gennaio 2003. I dati
forniti da questa federazione mostrerebbero che il massimale del 10% era lungi dall’essere raggiunto. Le ricorrenti nella
causa T‑245/03 le avrebbero invece comunicato di non essere in grado di fornire questa informazione. Di fronte a tale rifiuto,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto adottare una decisione in base all’art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, eventualmente corredata
di multe o ammende e ordinare la produzione dei dati in questione, ma si sarebbe limitata a ritenere, sulla base delle informazioni
disponibili, che non sussistesse alcun rischio di superamento del massimale pari al 10% del fatturato dei membri delle ricorrenti.
2. Giudizio del Tribunale
233
Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE deve far apparire in forma chiara e non equivoca
l’iter logico seguito dall’istituzione, da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni
del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità di motivazione
dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi
dedotti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che questo riguardi direttamente e individualmente possono
avere alle relative spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto
pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato
alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia
in questione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 216; sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407, punto 96).
234
Nella specie, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di non avere indicato espressamente, nella decisione impugnata,
che le ammende inflitte non superavano il massimale del 10% del loro fatturato, previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17, e di non avere esposto i motivi per cui, ai fini della verifica del rispetto di tale massimale, essa poteva tenere
conto del fatturato dei loro membri.
235
Si deve constatare che, effettivamente, nessun ‘considerando’ della decisione impugnata è dedicato all’esame del rispetto
del massimale del 10% del fatturato cui sono soggette le ammende. [OSCURATO:PERSONA] non ha neanche indicato che nella fattispecie,
ai fini della verifica del rispetto del massimale, occorreva prendere in considerazione il volume d’affari dei membri di base
delle ricorrenti né, a fortiori, ha giustificato tale possibilità.
236
[OSCURATO:PERSONA] ritiene tuttavia che il rispetto del massimale del 10% del volume d’affari sia solo il limite massimo legale
dell’ammenda e non formi parte della motivazione della decisione.
237
Orbene, si deve rilevare che il limite del 10% del volume d’affari di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 riguarda
il volume d’affari dell’impresa o dell’associazione che ha commesso l’infrazione, la quale, in quanto destinataria della decisione,
può effettivamente verificare il rispetto del suddetto limite. Pertanto non è richiesta alcuna motivazione specifica relativamente
all’applicazione del massimale. Tuttavia, quando la [OSCURATO:PERSONA] si discosta dalla sua prassi abituale e tiene conto, ai fini
dell’irrogazione dell’ammenda, di un volume d’affari diverso da quello del destinatario della decisione che sanziona l’infrazione,
come il volume d’affari dei membri dell’associazione sanzionata, essa deve necessariamente motivare in maniera specifica la
sua decisione in proposito per consentire al destinatario della decisione di verificare che sia stato rispettato il limite
del 10% nel calcolo dell’ammenda.
238
Infatti, quando la [OSCURATO:PERSONA] infligge un’ammenda a una determinata impresa responsabile di un’infrazione, essa non è necessariamente
tenuta, in mancanza di circostanze particolari, a motivare espressamente il rispetto del massimale del 10% del volume d’affari
dell’impresa in questione. Quest’ultima deve conoscere sia l’esistenza del suddetto limite legale che l’importo effettivo
del suo volume d’affari e può quindi valutare, anche in mancanza di qualsiasi giustificazione nella decisione che commina
la sanzione, se il massimale del 10% sia stato superato o meno dall’ammenda che le è stata inflitta.
239
Per contro, quando la [OSCURATO:PERSONA] sanziona un’associazione di imprese e verifica il rispetto del limite legale del 10% del
volume d’affari sulla base della somma del fatturato realizzato da tutti i membri di un’associazione o da una parte di essi,
essa deve indicarlo espressamente nella decisione e deve esporre i motivi che giustificano la presa in considerazione del
volume d’affari dei membri. In mancanza di tale motivazione, gli interessati non potrebbero conoscere gli elementi che giustificano
la decisione e non potrebbero procedere correttamente alla verifica del rispetto, nel caso di specie, del limite legale.
240
Questa conclusione non è inficiata dalla giurisprudenza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] e citata al precedente punto 230, secondo
cui, per quanto riguarda la portata dell’obbligo di motivazione del calcolo dell’importo di un’ammenda comminata per violazione
delle regole comunitarie di concorrenza, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] indichi, nella sua decisione, gli elementi di valutazione
di cui si è servita nell’applicare gli orientamenti e che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione.
Infatti, tale giurisprudenza riguarda unicamente la questione del calcolo dell’importo dell’ammenda e non quella della verifica
del mancato superamento, con la sanzione comminata, del massimale del 10% del volume d’affari dell’impresa o dell’associazione
sanzionata.
241
Pertanto, si deve concludere che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indicare, nella decisione impugnata, che
si era basata sul volume d’affari dei membri di base delle ricorrenti – precisando, se del caso, se si trattava di tutti i
loro membri oppure di determinate categorie di questi ultimi – in modo che fosse possibile verificare che le ammende inflitte
rispettassero il massimale del 10%. Del pari, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indicare le circostanze che le consentivano di
tenere conto, a tale scopo, della somma dei fatturati dei membri delle ricorrenti.
242
[OSCURATO:PERSONA], peraltro, non può far valere di avere indicato, al ‘considerando’ 164 della decisione impugnata, che si sarebbe
basata sugli orientamenti. Tale riferimento generico è contenuto nella sezione relativa alla determinazione dell’importo delle
ammende ed è inteso unicamente a ricordare i criteri su cui si basa la valutazione della gravità dell’infrazione. Si deve
inoltre osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non fa mai riferimento, nella decisione impugnata, al punto 5, lett. c), degli orientamenti,
che prevede la possibilità di tenere conto del volume d’affari dei membri di un’associazione.
243
[OSCURATO:PERSONA] non può neanche far valere le lettere inviate alle ricorrenti il 10 gennaio 2003 per chiedere loro di comunicarle
i fatturati dei loro membri. Infatti, anche supponendo che, alla luce di tali richieste, le ricorrenti avessero potuto capire
che la decisione impugnata aveva tenuto conto del fatturato dei loro membri ai fini del calcolo del massimale del 10%, resta
comunque il fatto che tali richieste non potevano supplire alla carenza di motivazione della decisione impugnata al riguardo,
e in particolare alla totale mancanza di indicazione dei motivi per cui i dati in questione potevano essere utilizzati per
verificare che non fosse superato il massimale.
244
Infine, per quanto riguarda il fatto che le ricorrenti nella causa T‑245/03 non avevano fornito alla [OSCURATO:PERSONA] i dati relativi
ai fatturati dei loro membri, neanche tale circostanza dispensa la [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo di enunciare, nel testo della
decisione impugnata, i motivi per cui riteneva appropriato tenere conto del volume d’affari realizzato dai suddetti membri
e quelli per cui nella fattispecie riteneva che il massimale del 10% non fosse stato superato.
245
Tenuto conto di tutto ciò che precede, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione che le incombe
in forza dell’art. 253 CE.
II –
Sulle conclusioni dirette ad ottenere l’annullamento o la riduzione dell’ammenda
246
Le ricorrenti deducono sei motivi a sostegno delle loro conclusioni dirette ad ottenere l’annullamento o la riduzione delle
ammende loro inflitte dalla decisione impugnata. Il primo motivo riguarda l’illegittimità degli orientamenti. Il secondo motivo
si basa sulla violazione del principio di proporzionalità, su un errore manifesto di valutazione e su un errore di diritto
nella determinazione della gravità dell’infrazione. Il terzo motivo verte su errori di valutazione e di diritto nonché sulla
violazione del principio di proporzionalità nella presa in considerazione delle circostanze aggravanti e attenuanti. Il quarto
motivo riguarda la violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nel calcolo dell’importo dell’ammenda. Il quinto motivo
si basa sulla violazione del principio che vieta il cumulo delle sanzioni. Il sesto motivo riguarda la violazione del principio
di proporzionalità e un errore manifesto di valutazione nella presa in considerazione delle circostanze previste dal punto 5,
lett. b), degli orientamenti.
A –
Sul primo motivo, concernente l’illegittimità degli orientamenti
1. Argomenti delle parti
247
Le ricorrenti nella causa T‑245/03 sostengono, in primo luogo, che gli orientamenti violano il principio di proporzionalità.
Esse rilevano che la valutazione degli effetti degli accordi o delle pratiche sul funzionamento del mercato è un elemento
essenziale per stabilire il livello di gravità di un’infrazione. Tuttavia, per qualificare molto grave un’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA]
non prenderebbe affatto in considerazione gli effetti, ma solo la natura e la portata del mercato geografico rilevante. Inoltre,
se, ai sensi del punto 1 A degli orientamenti, l’infrazione fosse qualificata molto grave, essa sarebbe soggetta a un’ammenda
pari ad almeno 20 milioni di euro, il che sarebbe discrezionale e arbitrario. Tale importo minimo vieterebbe inoltre alla
[OSCURATO:PERSONA] di tenere conto dell’importanza, delle dimensioni e della natura dell’entità interessata o dei vantaggi che essa
ha tratto dall’infrazione.
248
Le ricorrenti sostengono, in secondo luogo, che gli orientamenti violano l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Esse rilevano
che il punto 1 A degli orientamenti consente alla [OSCURATO:PERSONA] di fissare l’importo di base di un’ammenda in una somma superiore
a 1 milione di euro o al 10% del volume d’affari realizzato dall’impresa in questione. Orbene, secondo le ricorrenti, l’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17, stabilendo che la [OSCURATO:PERSONA] deve tenere conto dei criteri della gravità e della durata dell’infrazione
nella fase della determinazione dell’importo di base dell’ammenda, non permette che tale importo di base – al pari peraltro
dell’importo definitivo dell’ammenda – possa superare i menzionati massimali. Le ricorrenti fanno valere, in secondo luogo,
che il punto 1 B degli orientamenti tiene conto del criterio della durata dell’infrazione solo ai fini della maggiorazione
dell’ammenda, il che indurrebbe la [OSCURATO:PERSONA] a considerare allo stesso modo un’infrazione durata qualche giorno e una che
sarebbe durata quasi un anno.
249
[OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, che gli unici criteri espressamente menzionati dall’art. 15 del regolamento n. 17 sono
la gravità e la durata dell’infrazione, mentre tale articolo non prevede altre precisioni o limiti al suo potere discrezionale
nella determinazione dell’importo delle ammende a parte il rispetto del massimale relativo al volume d’affari di ogni impresa.
D’altro canto, considerato che le infrazioni molto gravi sarebbero pratiche il cui stesso scopo sarebbe manifestamente contrario
ai principi del mercato interno e al fine di garantire l’effetto dissuasivo delle ammende, non risulterebbe affatto sproporzionato
prendere come punto di partenza un importo di 20 milioni di euro. In ogni caso, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti,
sarebbe possibile scendere al di sotto di 20 milioni di euro nell’ambito delle varie categorie di infrazioni molto gravi.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in secondo luogo, che il limite massimo dell’ammenda va fissato in relazione all’importo definitivo
della stessa, prima dell’applicazione dei benefici della non imposizione o della riduzione delle ammende, e che il fatto che
la breve durata non sia un fattore di riduzione dell’ammenda, ma semplicemente un fattore neutro, non determina una violazione
dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
2. Giudizio del Tribunale
250
In via preliminare va rilevato che, benché gli orientamenti non costituiscano il fondamento normativo della decisione impugnata,
in quanto quest’ultima è basata sul regolamento n. 17, essi stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che
la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta per la determinazione dell’importo delle ammende. Pertanto, nel caso di specie sussiste un nesso
giuridico diretto tra la singola decisione impugnata e l’atto generale costituito dagli orientamenti. Poiché le ricorrenti
non erano in grado di chiedere l’annullamento degli orientamenti, questi ultimi possono essere oggetto di un’eccezione di
illegittimità (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1705, punti 274
e 276, e 29 novembre 2005, causa T‑64/02, Heubach/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5137, punto 35).
251
Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che gli orientamenti violano il principio di proporzionalità, in quanto non tengono
conto, nella definizione della categoria delle infrazioni molto gravi, degli effetti degli accordi o delle pratiche in questione.
252
A tale proposito, si deve ricordare che il punto 1 A degli orientamenti stabilisce che costituiscono in particolare infrazioni
molto gravi le «restrizioni orizzontali, quali cartelli di prezzi e di ripartizione dei mercati, o (…) altre pratiche che
pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno, ad esempio quelle miranti a compartimentare i mercati nazionali».
Orbene, è giurisprudenza costante che le intese sui prezzi o sulla compartimentazione dei mercati costituiscono per natura
infrazioni molto gravi (sentenze del Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑65/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5433,
punto 168, causa T‑66/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5515, punto 280, e 27 luglio 2005, cause riunite da T‑49/02
a T‑51/02, Brasserie nationale/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3033, punti 173 e 174). Il Tribunale ritiene quindi che la [OSCURATO:PERSONA],
enunciando, negli orientamenti, che questi tipi di infrazione devono essere considerati molto gravi, non ha violato il principio
di proporzionalità. In ogni caso, il punto 1 A, primo comma, degli orientamenti prevede che per valutare la gravità dell’infrazione
occorre prenderne in considerazione l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA]
è tenuta, in determinate circostanze, a tenere conto degli effetti dell’infrazione considerata al fine di qualificarla o meno
molto grave.
253
Per quanto riguarda poi la pretesa discrezionalità e arbitrarietà dell’importo di 20 milioni di euro previsto per tali infrazioni
molto gravi, si deve anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] dispone, nell’ambito del regolamento
n. 17, di un potere discrezionale nel determinare l’importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese
verso il rispetto delle regole di concorrenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 76). Va inoltre rilevato che
gli importi di base previsti dagli orientamenti sono soltanto «applicabili» e la [OSCURATO:PERSONA] rimane quindi assolutamente libera
di fissare un importo di base situato al di sotto di 20 milioni di euro. Gli importi forfettari previsti dagli orientamenti
sono soltanto indicativi e non può dunque conseguirne di per sé una violazione del principio di proporzionalità (sentenza
Heubach/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 40 e 44).
254
Le ricorrenti sostengono, in secondo luogo, che il metodo stabilito dal punto 1 A degli orientamenti per il calcolo delle
ammende è contrario all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in quanto prevede la possibilità di fissare un importo di base
dell’ammenda superiore a 1 milione di euro o al 10% del volume d’affari realizzato dall’impresa interessata.
255
Tuttavia, questa tesi non può essere accolta. L’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, nel disporre che la [OSCURATO:PERSONA] può
infliggere ammende per un importo che può essere aumentato fino al 10% del volume d’affari realizzato durante l’esercizio
sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, richiede, infatti, unicamente che l’ammenda
definitivamente inflitta ad un’impresa venga ridotta nel caso in cui il suo importo superi il 10% del volume d’affari dell’impresa
interessata, indipendentemente dalle operazioni di calcolo intermedie dirette a tenere conto della gravità e della durata
dell’infrazione. Di conseguenza, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di fare riferimento, nel
suo calcolo, ad un importo intermedio che superi il 10% del volume d’affari dell’impresa interessata, sempreché l’importo
dell’ammenda finale inflitta all’impresa stessa non superi tale limite massimo (sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 287
e 288). Tale considerazione vale anche per l’importo massimo di 1 milione di euro.
256
Le ricorrenti fanno inoltre valere che il punto 1 B degli orientamenti infrange l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in
quanto tiene conto del criterio della durata dell’infrazione solo per aumentare l’importo dell’ammenda.
257
Si deve ricordare che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 dispone che, per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre
tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata. Il punto 1 B degli orientamenti prevede al riguardo
che la durata dell’infrazione può comportare l’irrogazione di un’eventuale maggiorazione rispetto all’importo stabilito in
base alla gravità. Pertanto, gli orientamenti distinguono le infrazioni di breve durata (in generale per periodi inferiori
a un anno), per le quali non viene inflitta alcuna maggiorazione, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da
uno a cinque anni), per le quali la maggiorazione può arrivare fino al 50% dell’ammenda applicabile in funzione della gravità
dell’infrazione, e, infine, le infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori a cinque anni), per le quali
è prevista una maggiorazione per ciascun anno pari al 10% dell’ammenda applicabile in funzione della gravità dell’infrazione.
Gli orientamenti, pertanto, non tengono conto dell’estrema brevità di un’infrazione al fine di ridurre l’importo dell’ammenda
inizialmente stabilita.
258
Orbene, la circostanza della breve durata dell’infrazione non incide minimamente sulla sua gravità, risultante dalla sua stessa
natura. Correttamente, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, a termini del punto 1 B, primo comma, primo trattino, degli orientamenti,
che la durata molto breve dell’infrazione, vale a dire durata inferiore ad un anno, potesse costituire unicamente un elemento
atto ad escludere l’imputazione di apporti aggiuntivi all’importo stabilito in considerazione della gravità dell’infrazione
(v., in tal senso, sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑213/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑913, punto 283).
259
Si deve peraltro rilevare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, gli orientamenti non trascendono il contesto giuridico
delle sanzioni come definito dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Infatti, secondo la metodologia generale enunciata
negli orientamenti, il calcolo delle ammende viene effettuato in funzione dei due criteri citati all’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17, vale a dire la gravità dell’infrazione e la sua durata, nel rispetto del limite massimo in relazione al volume d’affari
di ciascuna impresa, stabilito con la medesima disposizione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 231 e 232; sentenza
del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181, punti 189 e 190; sentenza Heubach/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 37).
260
Tenuto conto di quanto precede, questo motivo va disatteso.
B –
Sul secondo motivo, concernente la violazione del principio di proporzionalità, un errore manifesto di valutazione e un errore
di diritto nella determinazione della gravità dell’infrazione
1. Argomenti delle parti
261
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto qualificare l’infrazione «molto grave», bensì «grave». Esse
ribadiscono che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva imputare loro la parte «Importazioni» dell’accordo e contestano la durata della
parte «Prezzi» dello stesso. Inoltre, esse contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere tenuto conto del debole impatto delle
misure controverse sul funzionamento del mercato. I fatti addebitati non avrebbero infatti causato alcun danno al settore
della carne bovina, dato che l’accordo non avrebbe avuto alcun impatto sui prezzi né sulle importazioni. Infatti, i macellatori
non avrebbero mai affermato di avere subito un danno a causa dell’accordo sulla tabella dei prezzi, la quale, peraltro, non
avrebbe avuto alcun impatto sui prezzi al consumo. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia non si sarebbe interrogata né sull’importanza del
settore economico in questione né sull’impatto reale dell’accordo. Orbene, secondo le ricorrenti, essa non poteva limitarsi
ad invocare l’impossibilità di quantificare con sufficiente precisione gli effetti reali imputabili all’accordo. Le ricorrenti
fanno quindi valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto dell’intero contesto giuridico ed economico del caso di specie
e segnatamente della crisi del settore e dell’inefficacia delle misure comunitarie adottate per fronteggiarla. Infine, esse
fanno valere che l’infrazione sanzionava un accordo verticale e non un accordo orizzontale.
262
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, vista la natura dell’infrazione e l’estensione geografica del mercato rilevante, l’infrazione
era indubbiamente molto grave.
2. Giudizio del Tribunale
263
Occorre ricordare, anzitutto, che si è già dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso errori per quanto riguarda la
determinazione della durata e della portata dell’accordo controverso. Vanno quindi respinte le critiche relative alla qualifica
della gravità del suddetto accordo basate su un’errata valutazione della durata e della portata dell’infrazione.
264
Si deve inoltre rilevare che le infrazioni in questione, ossia la sospensione o la limitazione delle importazioni di carne
bovina e la fissazione di una tabella di prezzi minimi, sono particolarmente gravi. Come rileva giustamente la [OSCURATO:PERSONA]
al punto 1 A, terzo trattino, degli orientamenti, le pratiche miranti a compartimentare i mercati nazionali, in linea di principio,
costituiscono infrazioni molto gravi. Del pari, le misure dirette a fissare i prezzi integravano, nella fattispecie, un’infrazione
molto grave. Infatti, questa parte dell’accordo controverso aveva lo scopo di fissare prezzi minimi per alcune categorie di
vacche, con l’obiettivo di renderli obbligatori per tutti gli operatori economici del mercato rilevante (v. supra, punto 85).
Tale conclusione non può essere inficiata dall’argomento delle ricorrenti secondo cui l’accordo controverso costituiva un
accordo verticale. Infatti, si deve ricordare che il suddetto accordo era stato concluso da federazioni che rappresentano
una quota molto consistente sia degli allevatori che dei macellatori francesi, due degli anelli della catena di produzione
nel settore della carne bovina (v. supra, punto 88). D’altro canto, le infrazioni sanzionate incidevano sul principale mercato
bovino europeo e inoltre superavano, per effetto della limitazione delle importazioni, il semplice contesto nazionale. È altresì
pacifico che le federazioni firmatarie dell’accordo del 24 ottobre 2001 erano le principali associazioni nel settore dell’allevamento
e della macellazione di bovini in Francia.
265
Quanto alla presa in considerazione degli effetti dell’accordo, il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA]
abbia operato una valutazione corretta del punto 1 A degli orientamenti, che menziona la presa in considerazione dell’impatto
concreto dell’infrazione sul mercato, ai fini della valutazione della gravità di quest’ultima, solo ove tale impatto sia misurabile.
In proposito, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, nella decisione impugnata, l’evoluzione in Francia delle importazioni
di carne bovina e dei prezzi medi relativi a diverse categorie di carne bovina dopo l’accordo controverso, concludendo tuttavia
che non poteva quantificare gli effetti reali dell’accordo sugli scambi intracomunitari e sui prezzi (‘considerando’ 78, 81
e 167 della decisione impugnata). Infine, per quanto riguarda gli argomenti relativi al contesto economico del caso di specie,
si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto di tale contesto nella decisione impugnata, segnatamente in applicazione
del punto 5, lett. b), degli orientamenti (v. infra, punti 350-361). Tale questione, in ogni caso, sarà esaminata più approfonditamente
in prosieguo.
266
Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale ritiene che, nella specie, la qualifica dell’infrazione come «molto grave » fosse
giustificata.
267
Di conseguenza, questo motivo va disatteso.
C –
Sul terzo motivo, basato su errori di valutazione e di diritto e sulla violazione del principio di proporzionalità nella presa
in considerazione delle circostanze aggravanti e attenuanti
268
Le ricorrenti contestano l’aumento dell’importo delle ammende effettuato sulla base di alcune circostanze aggravanti applicate
dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia quella relativa alla proroga in segreto dell’accordo e quella relativa al ricorso alla violenza.
D’altro canto, la ricorrente nella causa T‑217/03 chiede che si tenga conto di varie circostanze attenuanti. Le ricorrenti
ritengono che la [OSCURATO:PERSONA], nella valutazione di tali circostanze aggravanti e attenuanti, abbia commesso errori di valutazione
e di diritto e abbia violato il principio di proporzionalità.
1. Per quanto riguarda la circostanza aggravante relativa alla proroga in segreto dell’accordo
a) Argomenti delle parti
269
Le ricorrenti negano di avere prorogato segretamente l’accordo del 24 ottobre 2001 e contestano quindi la maggiorazione del
20% dell’importo delle ammende inflitte su questa base.
270
[OSCURATO:PERSONA] afferma che l’accordo è stato prorogato, segretamente e verbalmente, oltre la scadenza dell’accordo scritto
del 24 ottobre 2001.
b) Giudizio del Tribunale
271
Si deve osservare che, il 26 novembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di monito alle ricorrenti, informandole
che i fatti di cui era a conoscenza, tra i quali la conclusione dell’accordo del 24 ottobre 2001, rivelavano l’esistenza di
un’infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, cui esse dovevano porre fine. Le ricorrenti hanno risposto alla [OSCURATO:PERSONA]
che il menzionato accordo sarebbe cessato il 30 novembre 2001 e non sarebbe stato prorogato (v. supra, punto 15). Orbene,
il Tribunale ha dichiarato che, contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti, queste ultime hanno prorogato il loro
accordo oltre il 30 novembre 2001, segretamente, nonostante il monito della [OSCURATO:PERSONA] e venendo meno alle assicurazioni
che le avevano fornito (v. supra, punto 185). Il Tribunale ritiene pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] potesse contestare alle ricorrenti,
come circostanza aggravante, tale proroga dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 324)
e aumentare quindi del 20% l’importo delle ammende.
272
Pertanto, questa censura va disattesa.
2. Per quanto riguarda la circostanza aggravante relativa al ricorso alla violenza
a) Argomenti delle parti
273
Le ricorrenti nella causa T‑245/03 contestano l’aumento del 30% delle ammende inflitte alla FNSEA, alla FNB e ai JA per il
preteso ricorso alla violenza da parte dei loro membri per ottenere che i macellatori firmassero l’accordo del 24 ottobre
2001 e per verificarne successivamente l’applicazione.
274
Esse rilevano che, prima del 24 ottobre 2001, le azioni locali erano dirette principalmente a ottenere dal governo francese
l’attuazione di un certo numero di provvedimenti e a far capire all’opinione pubblica che soltanto gli allevatori stavano
subendo le conseguenze della crisi. In un clima di esasperazione, una di tali azioni avrebbe dato origine, il 15 ottobre 2001,
ad atti di violenza estremamente gravi. Tuttavia, la FNSEA non avrebbe chiesto il blocco dei macelli né, a fortiori, avrebbe
incoraggiato atti di violenza.
275
Tali azioni si sarebbero persino aggravate notevolmente, in particolare nella giornata del 23 ottobre 2001, nella Francia
occidentale. In questa atmosfera di estrema tensione, il Ministro francese dell’Agricoltura avrebbe preso l’iniziativa di
riunire d’urgenza le ricorrenti e le federazioni di macellatori. Le ricorrenti concludono che le federazioni nazionali degli
allevatori non hanno fatto ricorso alla violenza per ottenere la firma dell’accordo del 24 ottobre 2001 da parte dei macellatori,
ma che proprio grazie alla firma di tale accordo sono cessate le violenze sul campo. Dopo la firma dell’accordo del 24 ottobre
2001, la situazione sarebbe stata diversa a seconda delle regioni, dato che i rappresentanti dei molti sindacati locali o
dipartimentali non hanno tenuto lo stesso comportamento. In ogni caso, le azioni che avrebbero potuto essere compiute in alcuni
dipartimenti lo sarebbero state nel quadro dell’azione sindacale svolta da tali sindacati locali o dipartimentali e pertanto
non potrebbero essere addebitate alle ricorrenti.
276
Le ricorrenti fanno valere infine che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rispettare il principio della personalità delle pene (sentenza
della Corte 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P , Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9693, punti 78 e 79), e che, pertanto,
essa avrebbe potuto considerare la violenza delle azioni come circostanza aggravante solo se avesse prodotto la prova concreta
che ognuna delle tre federazioni interessate aveva effettivamente incitato i suoi membri a ricorrere a tali atti.
277
[OSCURATO:PERSONA] osserva che le ricorrenti non contestano né l’esistenza di atti di violenza né che questi ultimi siano stati
compiuti da loro membri indiretti. Tali azioni potrebbero essere imputate alle ricorrenti, le quali avrebbero raccomandato
la mobilitazione sindacale e sarebbero state spesso informate del risultato delle operazioni organizzate e perpetrate al fine
di garantire l’applicazione dell’accordo nazionale, talvolta su incitazione dalle ricorrenti. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
correttamente ritenuto che tali azioni costituissero una circostanza aggravante a carico delle ricorrenti.
b) Giudizio del Tribunale
278
La decisione impugnata constata, al ‘considerando’ 173, che gli agricoltori membri delle ricorrenti nella causa T‑245/03 hanno
fatto ricorso alla violenza per costringere le federazioni di macellatori ad adottare l’accordo del 24 ottobre 2001 e si sono
servite di mezzi di coercizione fisica per predisporre strumenti di verifica dell’applicazione dell’accordo, quali operazioni
illecite di controllo dell’origine delle carni.
279
Infatti, risulta dal fascicolo che gruppi di allevatori hanno compiuto varie azioni in Francia, in particolare presso imprese
di macellazione, al fine di imporre il rispetto di prezzi minimi all’acquisto di bovini e ostacolare le importazioni di carne
bovina. Emerge inoltre dal fascicolo che, nell’ambito di alcune categorie di azioni, hanno avuto luogo atti di violenza, quali
il blocco di macelli, la distruzione di carni, la devastazione di aziende e controlli illeciti.
280
Le ricorrenti nella causa T‑245/03 ammettono che tali azioni hanno avuto luogo. Tuttavia, esse contestano che possano essere
loro imputate, in quanto non sarebbero state compiute da loro membri diretti, bensì da membri dei sindacati locali o dipartimentali.
Esse affermano inoltre di non avere mai incitato a tali azioni violente.
281
A tale proposito, occorre osservare anzitutto che le ricorrenti nella causa T‑245/03, tra cui in particolare la FNSEA, la
FNB e i JA, hanno partecipato in modo decisivo alla definizione e all’organizzazione dell’azione sindacale diretta ad imporre
il rispetto di prezzi minimi per alcune categorie di vacche e la sospensione delle importazioni in Francia di carne bovina.
Tale azione è stata attuata in particolare da molti sindacati e da varie federazioni agricole, membri diretti o indiretti
delle ricorrenti, nonché da gruppi di allevatori, che, incontestabilmente, erano spesso membri di tali sindacati agricoli.
282
Infatti, il resoconto di una riunione di coordinamento svoltasi il 16 ottobre 2001 tra rappresentanti della FNSEA, della FNB,
dei JA e della FNPL rileva che la FNB aveva proposto «d’imporre una tabella del prezzo pagato al produttore per le diverse
categorie di vacche di riforma». Esso indica inoltre che la strategia sindacale proposta per riuscire ad imporre tale tabella
richiedeva, in particolare, il «controllo dell’origine delle carni, segnatamente nella [ristorazione fuori casa]» e la «mobilitazione
di tutti i produttori su questo obiettivo, vale a dire rifiutarsi di vendere al di sotto del prezzo e/o denunciare coloro
che acquistavano a prezzi inferiori». Il menzionato resoconto fa riferimento, infine, all’esigenza di «mobilitare la rete
su questa nuova strategia». Del pari, una nota informativa trasmessa dalla FNB alle sezioni bovini del 19 ottobre 2001 invita
a «proseguire e intensificare la mobilitazione delle sezioni bovini sugli orientamenti definiti dal Bureau FNB, per ottenere
una tabella di prezzi minimi delle vacche di riforma». Nella nota in questione si indica inoltre che «[s]i [imponeva] una
forte mobilitazione sindacale su questo obiettivo», e che quest’ultima doveva «avere lo scopo di ottenere l’adesione delle
imprese a questo principio» e precisa che «[era] indispensabile un’azione unitaria e coordinata di tutti i produttori».
283
A seguito della firma dell’accordo del 24 ottobre 2001, una nota comune trasmessa dalle ricorrenti nella causa T‑245/03 ai
loro aderenti in data 25 ottobre 2001 riporta: «Ognuno di noi deve oramai provvedere ad applicare questo accordo in maniera
rigorosa sull’intero territorio». Inoltre, in un’altra nota comune del 13 dicembre, si chiede «all’intera rete FNSEA di mobilitarsi
(...) per verificare presso ciascun macellatore i prezzi applicati» e, a tal fine, «di voler organizzare azioni presso ogni
macello situato nel [loro] dipartimento».
284
Si deve concludere in base a quanto precede che l’azione sul campo dei sindacati locali rientrava in una strategia organizzata
dalle ricorrenti. Vari documenti del fascicolo dimostrano, peraltro, che alcuni degli atti di violenza in questione si sono
verificati nel contesto di tali azioni.
285
Infatti, un articolo di giornale del 17 ottobre 2001 riferisce della devastazione di un macello a Fougères, durante la quale
gli allevatori si erano accaniti sui frigoriferi con spranghe di ferro e avevano bruciato carcasse di bovini. L’articolo rileva
che «[g]li allevatori infuriati [avevano] risposto a una parola d’ordine nazionale diffusa dalla FDSEA e dai [JA]». Nell’articolo
in questione si legge inoltre:
«Il presidente della FDSEA della Mayenne denuncia le importazioni di carne straniera. Dietro di lui, carcasse e pile di cartoni
alimentano un enorme braciere. “Abbiamo trovato ciò che cercavamo. La carne immagazzinata qui è stata macellata in Olanda,
in Austria, in Germania o in Italia”».
286
Del pari, un articolo di giornale del 25 ottobre 2001 riferisce di blocchi di stabilimenti per la trasformazione di carne
bovina, di macelli e di centrali d’acquisto messi in atto da sindacati agricoli francesi nei giorni precedenti. L’articolo,
dopo avere rilevato che i dirigenti di tali sindacati avevano affermato che, nonostante la fine dei blocchi, «le loro truppe
sarebbero rimaste mobilitate» e che «si prevedevano “visite” ai siti per verificare che le imprese rispettassero l’embargo»,
riporta le seguenti dichiarazioni del presidente della FNSEA, rilasciate a margine di una conferenza stampa: «Li incontreremo.
Se non capiranno, esistono mezzi persuasivi». L’articolo riporta inoltre che «[g]li allevatori francesi [avevano] chiesto
(...) ai francesi di boicottare la carne bovina straniera, minacciando inoltre di rappresaglia le imprese che ne [avessero
acquistata] dopo il 29 ottobre».
287
Infine, in un’intervista del 4 dicembre 2001, il vicepresidente della FNB ha affermato che la tabella di prezzi richiedeva,
per essere applicata, la «mobilitazione degli allevatori sul campo», e ha dichiarato che, se i prezzi proposti dai macellatori
non fossero stati conformi a quelli concordati, gli allevatori avrebbero bloccato i macelli in questione.
288
Va inoltre respinta la tesi delle ricorrenti secondo cui le federazioni nazionali di allevatori non avrebbero fatto ricorso
agli atti di violenza per ottenere dai macellatori la firma dell’accordo del 24 ottobre 2001, ma tale firma avrebbe determinato
semmai la cessazione della violenza sul campo. Infatti, in primo luogo, il suddetto accordo indica espressamente che le federazioni
rappresentative dei macellatori l’hanno concluso «[i]n cambio dello sblocco dei macelli». In secondo luogo, poiché tali azioni
erano state spesso condotte nel quadro dell’azione sindacale lanciata dalle ricorrenti nella causa T‑245/03, queste ultime
non possono giustificare la conclusione di tale accordo con la necessità dello stesso al fine di ristabilire l’ordine pubblico
violato con la suddetta azione.
289
Pertanto, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] potesse imputare alla FNSEA, alla FNB e ai JA una circostanza aggravante
basata sul ricorso alla violenza e quindi aumentare del 30% l’importo delle ammende loro inflitte.
290
Ne consegue che questa censura va disattesa.
3. Per quanto riguarda la mancata presa in considerazione di circostanze attenuanti
a) Argomenti delle parti
291
La ricorrente nella causa T‑217/03 sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto di tutte le circostanze attenuanti previste
dagli orientamenti. Essa si riferisce in particolare alla mancanza di effetti dell’accordo sul mercato e alla cessazione dell’infrazione
sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA]. Essa invoca altresì il carattere esclusivamente passivo del suo ruolo nella commissione
dell’illecito, nonostante le dichiarazioni dei suoi rappresentanti. Tali elementi dovrebbero indurre la [OSCURATO:PERSONA] ad esentarla
da qualsiasi ammenda.
292
[OSCURATO:PERSONA] replica che gli argomenti della ricorrente sono infondati in fatto e in diritto.
b) Giudizio del Tribunale
293
In primo luogo, si deve constatare che l’argomento secondo cui la ricorrente ha cessato l’infrazione sin dai primi interventi
della [OSCURATO:PERSONA] è carente in punto di fatto. Si è infatti dichiarato che, contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti,
queste ultime hanno prorogato il loro accordo oltre il 30 novembre 2001, nonostante il monito della [OSCURATO:PERSONA] del 26 novembre
2001 e venendo meno alle assicurazioni fornitele (v. supra, punto 271)
.
294
In secondo luogo, si deve rilevare che le dichiarazioni del presidente della ricorrente nella causa T‑217/03 contraddicono
la tesi di quest’ultima secondo cui essa avrebbe avuto un ruolo esclusivamente passivo nell’infrazione. Infatti, in una lettera
inviata il 9 novembre 2001 al presidente della FNSEA, il presidente della ricorrente nella causa T‑217/03 afferma quanto segue
«La [ricorrente nella causa T‑217/03] ha attivamente preso parte ai negoziati del 24 ottobre che sono sfociati nell’accordo
su una tabella di prezzi minimi per le vacche. Sebbene la discussione sia stata difficile (...) essa ha potuto avanzare molto
rapidamente sul principio di una tabella di prezzi minimi, e ritengo, con la mia federazione, di avervi contribuito in maniera
determinante». In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto del 60% l’importo dell’ammenda della ricorrente, tenendo conto di due
circostanze attenuanti relative al pressante intervento del Ministro francese dell’Agricoltura in favore della conclusione
dell’accordo e alle operazioni illecite di blocco degli stabilimenti dei membri della ricorrente. Orbene, in una certa misura,
tali circostanze attenuanti si giustificano con il fatto che la ricorrente non ha svolto un ruolo predominante o molto attivo
nell’infrazione, e la sua partecipazione ad essa si spiega, almeno in parte, con le circostanze particolari del caso di specie.
295
Infine, in terzo luogo, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere applicato nella fattispecie una circostanza attenuante
basata sulla pretesa mancanza di effetti dell’accordo controverso sui mercati. Infatti, il Tribunale ritiene, contrariamente
a quanto afferma la ricorrente, che dagli atti non emerga che l’accordo controverso non ha avuto effetti sui mercati in questione.
In particolare, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia potuto quantificare gli effetti reali dell’accordo sui prezzi e sugli
scambi intracomunitari (‘considerando’ 167 della decisione impugnata) non significa che esso non abbia avuto alcun effetto.
In ogni caso, si deve rilevare che gli effetti che derivano da un’infrazione vanno presi in considerazione, se del caso, nell’ambito
della valutazione dell’impatto di quest’ultima sul mercato al fine di stabilirne la gravità, e non nell’ambito della valutazione
del comportamento individuale di ogni impresa al fine di valutare le circostanze aggravanti o attenuanti (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
citata, punto 189).
296
Ne consegue che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] poteva correttamente considerare che non occorreva applicare alcuna circostanza
attenuante alla ricorrente nella causa T‑217/03.
297
Pertanto, questa censura va disattesa.
298
Di conseguenza, questo motivo dev’essere integralmente respinto.
D –
Sul quarto motivo, basato sulla violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nel calcolo dell’importo delle ammende
1. Argomenti delle parti
299
Le ricorrenti nella causa T‑245/03 sostengono anzitutto che dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 discende che la [OSCURATO:PERSONA]
non può imporre a un’associazione di imprese che non producono fatturato un’ammenda di importo superiore a 1 milione di euro.
Tale disposizione, infatti, dovrebbe essere interpretata restrittivamente, dato il carattere quasi repressivo delle sanzioni
ivi previste.
300
La ricorrente nella causa T‑217/03, da parte sua, fa valere che il massimale del 10% del volume d’affari si applica alle ammende
di qualsiasi importo, anche se inferiore a 1 milione di euro. Autorizzare un’ammenda che vada al di là di tale tetto massimo
sarebbe contrario ai principio di uguaglianza e di proporzionalità e penalizzerebbe sistematicamente le piccole imprese.
301
Le ricorrenti sostengono che le ammende irrogate dalla decisione impugnata superano il massimale del 10% del loro volume d’affari.
Infatti, dato che gli introiti della ricorrente nella causa T‑217/03 nel 2002 ammontavano a EUR 1 726 864, l’ammenda di EUR
480 000 rappresenterebbe più del 25% del suo volume d’affari. Per quanto riguarda le ricorrenti nella causa T‑245/03, le ammende
inflitte rappresenterebbero, rispettivamente, il 200% delle quote annue della FNSEA, il 240% di quelle della FNB, l’80% per
quanto riguarda la FNPL e, infine, il 200% per quanto riguarda i JA.
302
Le ricorrenti sostengono, al riguardo, che il calcolo per verificare se il massimale in questione fosse rispettato non poteva
essere effettuato prendendo in considerazione il volume d’affari dei loro rispettivi membri, diretti o indiretti.
303
Infatti, risulterebbe dalla giurisprudenza che si può prendere in considerazione il volume d’affari dei membri di associazioni
di imprese ai fini del calcolo del massimale del 10% solo qualora l’associazione possa, in forza delle sue regole interne,
impegnare i suoi membri (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑298/98 P, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10157,
punto 66; sentenze del Tribunale CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 136; 21 febbraio 1995, causa T‑29/92, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑289, punto 385; SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 252, e 14 maggio 1998, causa T‑338/94, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1617, punto 270). Il volume d’affari dei membri va preso in considerazione solo se l’intesa controversa rientrava
nell’oggetto stesso dello statuto dell’associazione di cui trattasi o se tale statuto consentiva loro di impegnare i membri
(v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 4 giugno 1996, causa T‑18/96 R, SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑407,
punti 33 e 34).
304
Orbene, le ricorrenti fanno valere che non potevano impegnare i rispettivi membri. Infatti, la ricorrente nella causa T‑217/03
afferma di avere semplicemente il potere di difendere moralmente e professionalmente i suoi membri e di rappresentarli dinanzi
ai poteri pubblici o alle organizzazioni professionali e di non essere un’associazione incaricata di tutelare gli interessi
commerciali dei suoi membri o di concludere accordi per loro conto. Del pari, le ricorrenti nella causa T‑245/03 affermano
che nessuna disposizione di legge né alcuna clausola del loro rispettivo statuto le autorizza ad assumere impegni in nome
dei loro membri. A fortiori, esse non potrebbero impegnare i «membri dei membri iscritti a loro membri», vale a dire gli allevatori
persone fisiche, aderenti a sindacati locali.
305
Le ricorrenti nella causa T‑245/03 sostengono infine che, quand’anche avessero avuto il potere, in forza delle loro regole
interne, di impegnare i loro membri, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva, in ogni caso, applicare il metodo del cumulo dei fatturati
di questi ultimi per calcolare nel caso di specie l’importo delle ammende. Infatti, le ricorrenti non sarebbero federazioni
autonome, ma avrebbero membri comuni. Pertanto, si sarebbe dovuto prendere in considerazione, per ogni federazione, solo la
somma del volume d’affari degli allevatori che sarebbero membri unicamente di tale federazione.
306
[OSCURATO:PERSONA] fa valere anzitutto che l’argomento secondo cui essa non può infliggere a un’associazione di imprese che non
realizzi un volume d’affari un’ammenda di importo superiore a 1 milione di euro si fonda su un’interpretazione errata dell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17.
307
Essa sostiene peraltro di essere tenuta, ai sensi di tale disposizione, ad esaminare il rispetto della soglia del 10% del
volume d’affari solo quando commini un’ammenda superiore a 1 milione di euro (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA],
citata, punto 119). Orbene, nel caso della ricorrente nella causa T‑217/03, cui è stata inflitta un’ammenda di EUR 480 000,
la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe quindi potuto ignorare la suddetta soglia massima.
308
[OSCURATO:PERSONA] osserva che il punto 5, lett. c), degli orientamenti prevede che quando le infrazioni siano commesse da associazioni
di imprese e risulta impossibile infliggere ammende individuali alle imprese aderenti, l’associazione deve vedersi infliggere
un’ammenda globale equivalente alla totalità delle ammende individuali che avrebbero potuto essere inflitte a ciascuno dei
suoi membri. Infatti, limitarsi al bilancio di una federazione non renderebbe minimamente conto del peso reale delle parti
di un accordo.
309
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’interpretazione fatta valere dalle ricorrenti della giurisprudenza citata al precedente punto 303.
Essa osserva che, secondo tale giurisprudenza, il massimale del 10% può essere calcolato sulla base del volume d’affari dei
membri di un’associazione di imprese «quanto meno qualora, in forza delle sue regole interne, l’associazione possa impegnare
i suoi membri». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’espressione «quanto meno qualora» non è sinonimo di «a condizione che», ma semmai
di «almeno» o «in ogni caso». Tale giurisprudenza non escluderebbe che altre circostanze specifiche possano giustificare la
presa in considerazione del volume d’affari dei membri di un’associazione. Essa rileva quindi che, nella fattispecie, l’accordo
è stato concluso dalle federazioni nazionali a vantaggio dei loro membri. Le ricorrenti non svolgerebbero un’attività economica
e, pertanto, un accordo puramente commerciale presenterebbe un interesse economico solo per i loro membri. Gli interessi delle
federazioni e quelli dei loro membri si confonderebbero totalmente e le ricorrenti non avrebbero alcun interesse proprio a
concludere l’accordo.
310
[OSCURATO:PERSONA] fa valere, in ogni caso, che nella specie le ricorrenti potevano impegnare i loro membri, ai sensi della giurisprudenza
citata. Essa osserva che lo statuto di un’associazione non deve necessariamente menzionare tale capacità, che può risultare
dalla combinazione di diverse disposizioni. Del pari, il presupposto della capacità di impegnare i membri non comporterebbe
il potere di vincolarli giuridicamente. In ogni caso, dall’esame dello statuto delle ricorrenti emergerebbe che esse possono
vincolare i rispettivi membri.
311
Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], se si prende come base di calcolo il volume d’affari dei membri di base delle ricorrenti,
le ammende inflitte nel caso di specie non hanno superato il massimale del 10%. In primo luogo, per quanto riguarda la ricorrente
nella causa T‑217/03, secondo le stime che compaiono nella sua lettera 27 gennaio 2003, l’importo dell’ammenda apparirebbe
del tutto marginale rispetto al volume d’affari dei suoi membri. In secondo luogo, per quanto riguarda le ricorrenti nella
causa T‑245/03, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, tenendo conto del numero di affiliati alla FNSEA dichiarato da quest’ultima, la
ripartizione del totale delle ammende tra il numero di aziende agricole aderenti ammonterebbe a EUR 48,68 per membro. Di conseguenza,
un volume d’affari medio di EUR 500 per membro sarebbe sufficiente per evitare di raggiungere il massimale. Del pari, poiché
il settore della carne bovina nel 2002 aveva generato un volume d’affari pari a circa EUR 4,4 miliardi e la FNSEA dichiara
di rappresentare il 70% degli agricoltori francesi, il volume d’affari dei suoi membri dovrebbe ammontare a circa EUR 3 miliardi.
Orbene, l’importo totale delle ammende raggiungerebbe il massimale del 10% del volume d’affari degli allevatori di bovini
della FNSEA solo se questi ultimi producessero un volume d’affari inferiore a EUR 160 milioni, ossia rappresentassero il 3,5%
del settore bovino. Infine, anche tenendo conto dell’affiliazione degli allevatori a più associazioni, il calcolo non cambierebbe.
Infatti, ripartendo l’ammenda della FNSEA tra i suoi 270 000 membri non affiliati ai JA, il volume d’affari risultante ammonterebbe
a EUR 44,44 per azienda.
2. Giudizio del Tribunale
312
L’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese
ammende che variano da un minimo di EUR 1 000 ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino
al 10% del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato
all’infrazione.
313
Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti nella causa T‑245/03, tale disposizione non vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di infliggere
ammende superiori a 1 milione di euro ad associazioni che assertivamente non realizzano un fatturato. Secondo costante giurisprudenza,
l’uso del termine generico «infrazione» nell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in quanto comprende indistintamente gli
accordi, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni di imprese, indica che i limiti massimi contemplati da questa
disposizione si applicano allo stesso modo agli accordi e pratiche concordate nonché alle decisioni di associazioni di imprese
(v. sentenza 14 maggio 1998, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 270 e giurisprudenza ivi richiamata). Come si preciserà
in seguito, quando un’associazione di imprese non svolge un’attività economica propria o quando il suo fatturato non rivela
l’influenza che tale associazione può esercitare sul mercato, la [OSCURATO:PERSONA] può, a determinate condizioni, prendere in considerazione
il volume d’affari dei membri dell’associazione di cui trattasi per calcolare l’importo massimo dell’ammenda che può infliggerle.
314
Quanto alla questione se il limite del 10% del volume d’affari riguardi solo le ammende di importo superiore a 1 milione di
euro, si deve rilevare, come ha fatto la Corte nella sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, che, ai
sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il solo riferimento espresso al volume d’affari dell’impresa riguarda il
limite massimo dell’ammenda superiore a 1 milione di euro (punto 119 della sentenza). Tuttavia, si deve rilevare che gli orientamenti
stabiliscono, al punto 5, lett. a), che il risultato finale del calcolo dell’ammenda, realizzato secondo lo schema previsto
ai punti 1-3, non può «in alcun caso» superare il 10% del volume d’affari mondiale delle imprese, come previsto dall’art. 15,
n. 2 del regolamento n. 17. Orbene, poiché la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a conformarsi agli orientamenti, si deve concludere che
nella fattispecie il massimale del 10% del volume d’affari doveva essere rispettato anche per quanto riguarda la fissazione
di ammende di importo inferiore a 1 milione di euro, come quelle inflitte alla ricorrente nella causa T‑217/03 e ai JA (v.,
in tal senso, sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
non pubblicata nella Raccolta, punto 388).
315
Orbene è pacifico tra le parti che, nella fattispecie, le ammende inflitte alle ricorrenti superano il 10% del loro rispettivo
volume d’affari, se si intende per quest’ultimo l’importo complessivo dei loro introiti, comprese in particolare le quote
versate dai loro membri e le sovvenzioni loro concesse. Si pone tuttavia la questione se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il
rispetto del menzionato massimale potesse tuttavia essere valutato, nella specie, prendendo come base di calcolo il volume
d’affari dei membri delle ricorrenti.
316
Si deve ricordare che gli orientamenti prevedono, al punto 5, lett. c), che quando le infrazioni siano commesse da associazioni
di imprese, destinatarie delle decisioni dovrebbero essere, per quanto possibile, le imprese aderenti a tali associazioni
e le ammende dovrebbero essere inflitte alle singole imprese. Tuttavia, qualora ciò risulti impossibile (ad esempio se le
imprese aderenti sono parecchie migliaia), l’associazione deve vedersi infliggere un’ammenda globale equivalente alla totalità
delle ammende individuali che avrebbero potuto essere inflitte a ciascuno dei membri di tale associazione.
317
Infatti, secondo costante giurisprudenza, il tetto massimo del 10% del volume d’affari va calcolato in rapporto al volume
d’affari realizzato da ciascuna impresa che partecipi ai suddetti accordi e pratiche concordate o da tutte le imprese aderenti
alle dette associazioni di imprese, quanto meno qualora, in forza delle sue regole interne, l’associazione possa impegnare
i suoi membri. La possibilità di tenere conto, a tal fine, del volume d’affari di tutti i membri di un’associazione si giustifica
per il fatto che, nel fissare l’importo dell’ammenda, si può tener conto, tra l’altro, dell’influenza che l’impresa ha potuto
esercitare sul mercato, segnatamente in considerazione delle sue dimensioni e della sua potenza economica, sulle quali il
volume d’affari fornisce alcune indicazioni, nonché dell’effetto dissuasivo che tali ammende devono esercitare. Orbene, l’influenza
che un’associazione d’imprese ha potuto esercitare sul mercato non dipende dal volume d’affari suo proprio, il quale non rivela
la sua dimensione né la sua potenza economica, bensì dal volume d’affari dei suoi membri, il quale costituisce un’indicazione
della sua dimensione e della sua potenza economica (sentenze CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 136 e 137; SPO e a./[OSCURATO:PERSONA],
citata, punto 385, e 14 maggio 1998, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 270).
318
Tale giurisprudenza non esclude tuttavia che, in casi particolari, tale presa in considerazione del volume d’affari dei membri
di un’associazione possa essere possibile anche se quest’ultima non dispone formalmente del potere di impegnare i suoi membri,
data la mancanza di regole interne che le conferiscano tale potere. La facoltà della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende di
importo adeguato alle infrazioni di cui trattasi potrebbe altrimenti risultare compromessa, in quanto le associazioni che
abbiano un volume d’affari molto ridotto ma che raggruppino, pur senza poterle impegnare formalmente, un numero elevato di
imprese che, congiuntamente, realizzino un volume d’affari importante potrebbero essere sanzionate solo con ammende molto
modeste, anche se le infrazioni da loro commesse potessero esercitare un’influenza notevole sui mercati in questione. Tale
circostanza contrasterebbe inoltre con l’esigenza di garantire l’effetto dissuasivo delle sanzioni contro le violazioni delle
regole comunitarie di concorrenza.
319
Pertanto, il Tribunale ritiene che altre circostanze specifiche, oltre all’esistenza di regole interne che consentano all’associazione
di impegnare i suoi membri, possano giustificare la presa in considerazione della somma dei fatturati dei membri dell’associazione
in questione. Si tratta, in particolare, dei casi in cui l’infrazione commessa da un’associazione riguardi le attività dei
suoi membri e in cui le pratiche anticoncorrenziali in questione vengano attuate dall’associazione direttamente a vantaggio
di questi ultimi e in collaborazione con essi, dato che l’associazione non ha interessi obiettivi che presentino un carattere
autonomo rispetto a quelli dei suoi membri. Benché, in alcuni di questi casi, la [OSCURATO:PERSONA] possa eventualmente, oltre a
sanzionare l’associazione di cui trattasi, infliggere ammende individuali a ognuna delle imprese aderenti, ciò può rivelarsi
particolarmente difficile, se non impossibile, quando il numero di tali imprese è molto elevato.
320
Nella fattispecie, in primo luogo, si deve ricordare che le federazioni ricorrenti hanno principalmente lo scopo di difendere
e rappresentare gli interessi dei loro membri di base, ossia delle aziende agricole, dei gruppi cooperativi e delle imprese
di macellazione. [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda le ricorrenti nella causa T‑245/03, la FNSEA ha lo scopo di rappresentare e difendere
gli interessi della professione agricola e, a tal fine, organizza, coordina e armonizza tutti gli interessi professionali
degli imprenditori agricoli aderenti ai sindacati di base (art. 8 del suo statuto); la FNB ha per oggetto l’organizzazione,
la rappresentanza e la difesa degli interessi comuni di tutti i produttori di animali della specie bovina (art. 7 del suo
statuto); la FNPL ha per missione il coordinamento, l’organizzazione, la rappresentanza e la difesa degli interessi di tutti
i produttori di latte e di prodotti lattieri (art. 6 del suo statuto); infine, i JA hanno in particolare lo scopo di rappresentare
i giovani agricoltori e di difenderne gli interessi (art. 6 del suo statuto). Per quanto riguarda la ricorrente nella causa
T‑217/03, ai sensi dell’art. 2, n. 1, del suo statuto, essa ha lo scopo di garantire la difesa morale e professionale dei
suoi aderenti, compresi i gruppi di produttori di bestiame e le loro filiali addette alla macellazione del bestiame.
321
In secondo luogo, l’accordo controverso non riguardava l’attività delle stesse ricorrenti, bensì quella dei loro membri di
base. Infatti, le ricorrenti non vendono, né acquistano, né importano carne bovina. Esse pertanto non sono direttamente interessate
né dall’impegno di sospendere le importazioni né dalla fissazione di una tabella di prezzi minimi. Le misure stabilite nell’accordo
controverso interessavano solo i membri di base delle ricorrenti, che erano anche i soggetti che dovevano metterle in atto.
322
In terzo luogo, si deve osservare che l’accordo controverso è stato concluso direttamente a vantaggio dei membri di base delle
ricorrenti. Infatti, per quanto riguarda, in primo luogo, le federazioni di imprenditori agricoli, l’accordo aveva lo scopo
di consentire ai loro membri, che sono allevatori di bovini, di smaltire la loro produzione e di ottenere prezzi remunerativi,
per fronteggiare la crisi del settore all’epoca dei fatti. Per quanto riguarda, in secondo luogo, le federazioni di macellatori,
si deve rilevare che se le misure adottate, ossia la fissazione di prezzi minimi e la sospensione o la limitazione delle importazioni,
potevano sembrare potenzialmente contrarie agli interessi delle imprese di macellazione, in quanto potevano comportare un
aumento dei loro costi di gestione, resta il fatto che la conclusione dell’accordo controverso aveva lo scopo, nel contesto
delle tensioni del caso di specie, di consentire a tali imprese di riprendere la loro attività e di ridurre, in certa misura,
le minacce che gravavano su di essa. Infatti, il suddetto accordo dichiara espressamente che le federazioni rappresentative
dei macellatori hanno concluso l’accordo «[i]n cambio dello sblocco dei macelli».
323
In quarto luogo occorre rilevare che, come è stato indicato, l’accordo controverso è stato attuato in particolare mediante
la conclusione di accordi locali tra federazioni dipartimentali e sindacati locali agricoli – ossia membri delle ricorrenti
nella causa T‑245/03 – e imprese di macellazione (v. supra, punti 112-115). Inoltre, la verifica del rispetto e dell’applicazione
dell’accordo è stata spesso assicurata con azioni concrete di gruppi di allevatori
.
324
Pertanto, il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, fosse giustificato prendere in considerazione il volume d’affari dei
membri di base delle ricorrenti per calcolare il massimale del 10% previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. In
particolare, solo i fatturati di questi ultimi costituivano un’indicazione adeguata, nel caso di specie, della potenza economica
delle ricorrenti e quindi dell’influenza che esse potevano esercitare sui mercati in questione.
325
Tale possibilità di prendere in considerazione i fatturati dei membri di base delle ricorrenti va tuttavia limitata, nella
specie, ai loro membri che erano attivi sui mercati interessati dalle infrazioni sanzionate dalla decisione impugnata, ossia
gli allevatori di bovini e le imprese di macellazione e di trasformazione della carne. Si deve infatti constatare che, ad
eccezione della FNB e, in misura minore, della FNPL, solo una piccola parte dei membri diretti o indiretti delle ricorrenti
aveva interessi nel settore dell’allevamento di bovini, nel caso delle ricorrenti nella causa T‑245/03, o della macellazione
di bovini, per quanto riguarda la ricorrente nella causa T‑217/03. Infatti, l’accordo non riguardava l’attività dei membri
delle ricorrenti che non erano attivi sui mercati dei bovini, non è stato concluso a loro vantaggio ed essi, verosimilmente,
non hanno partecipato all’attuazione delle misure controverse. Di conseguenza, i loro fatturati non possono essere utilizzati,
nella fattispecie, ai fini del calcolo del massimale del 10%.
326
È alla luce delle considerazioni precedenti che occorre esaminare se l’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti nella
decisione impugnata abbiano superato il massimale del 10% del volume d’affari stabilito dall’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17.
327
Orbene, per quanto riguarda la ricorrente nella causa T‑217/03, risulta dalle stime fornite dalla stessa nella lettera inviata
il 27 gennaio 2003 alla [OSCURATO:PERSONA] che l’ammenda che le è stata inflitta rappresentava tra lo 0,05 e lo 0,2% del volume
d’affari del 2002 delle imprese cooperative di macellazione e di trasformazione aderenti, a seconda che si prendano o meno
in considerazione le imprese che sono contemporaneamente membri della ricorrente e del Syndicat national de l’industrie des
viandes (SNIV), il sindacato specializzato che raggruppa le grandi imprese industriali del settore.
328
Per quanto riguarda le ricorrenti nella causa T‑245/03, il Tribunale non dispone di dati precisi relativi al volume d’affari
degli allevatori di bovini loro membri. Infatti, le ricorrenti, su richiesta prima della [OSCURATO:PERSONA], durante il procedimento
amministrativo, e successivamente del Tribunale, nel presente procedimento, hanno fatto valere di non poter produrre dati
relativi al volume d’affari, neanche approssimativi, dei loro aderenti allevatori. Le ricorrenti non hanno neanche potuto
indicare al Tribunale il numero di allevatori di bovini che costituiscono i membri di base, rispettivamente, della FNSEA e
dei JA, e hanno fatto valere che la FNB e la FNPL non hanno membri di base propriamente detti.
329
Le ricorrenti nella causa T‑245/03 hanno tuttavia indicato che, nel 2002, il volume d’affari in Francia relativo alla produzione
del settore dei bovini adulti era pari a EUR 4,552 miliardi e che quello relativo alla macellazione di bovini adulti ammontava
a EUR 3,430 miliardi. Se si prende in considerazione la cifra più bassa, si deve concludere che le ammende inflitte alle ricorrenti
non supererebbero il massimale del 10% del volume d’affari dei loro membri allevatori di bovini se questi ultimi rappresentassero
almeno il 3,5% per la FNSEA, lo 0,42% per la FNB, lo 0,18% per i JA e lo 0,42% per la FNPL del suddetto volume d’affari globale.
Orbene, nessuna delle ricorrenti contesta che i suoi aderenti rappresentino una parte significativa del volume d’affari relativo
alla macellazione di bovini adulti in Francia. A tale proposito, il Tribunale ricorda che, in risposta a un quesito posto
dal giudice dei provvedimenti urgenti, le ricorrenti nella causa T‑245/03 hanno ammesso che i membri della FNSEA potevano
rappresentare circa il 50% dei 240 000 imprenditori agricoli che possiedono più di cinque bovini adulti in Francia (ordinanza
del presidente del Tribunale 21 gennaio 2004, causa T‑245/03 R, FNSEA e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑271, punto 89).
330
Il Tribunale considera quindi sufficientemente dimostrato che le ammende inflitte alle ricorrenti nella causa T‑245/03 non
superano il massimale del 10% del volume d’affari dei loro membri rispettivi.
331
Tale conclusione non può essere inficiata dalla tesi delle ricorrenti secondo cui, poiché i loro membri sono comuni, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto prendere in considerazione, per ciascuna federazione, solo il volume d’affari totale degli allevatori che aderiscono
unicamente alla federazione considerata. Effettivamente, come rilevano le ricorrenti, tutti gli allevatori membri diretti
o indiretti della FNB, della FNPL o dei JA sono al contempo membri indiretti della FNSEA. Tuttavia, ai fini della verifica
del rispetto del massimale, nella specie è sufficiente che la somma delle ammende inflitte alle quattro ricorrenti nella causa
T‑245/03 sia inferiore al 10% del volume d’affari degli allevatori membri di base della FNSEA, la federazione che raggruppa
le altre tre federazioni ricorrenti. Orbene, affinché tale massimale non risulti superato nel caso di specie, sarebbe sufficiente
che il volume d’affari degli allevatori membri di base della FNSEA rappresentasse almeno il 4,52% del volume d’affari relativo
alla macellazione di bovini adulti in Francia. Per i motivi sopra esposti, il Tribunale ritiene che ciò si verifichi nella
fattispecie.
332
Infine, le ricorrenti nella causa T‑245/03 non possono neanche far valere che la FNB e la FNPL non avrebbero membri di base
in senso stretto, in quanto nessun agricoltore aderirebbe ad esse, né direttamente né indirettamente. Si deve infatti constatare
che tali federazioni ricevono contributi dalle federazioni dipartimentali (in funzione, rispettivamente, del numero totale
di capi di bestiame del dipartimento e dei litri di latte prodotti nel dipartimento). Tali federazioni dipartimentali raggruppano
sindacati locali, cui aderiscono gli allevatori. Pertanto, gli allevatori di bovini possono essere considerati, ai fini del
calcolo del massimale del 10% del volume d’affari, come membri di base della FNB e della FNPL, allo stesso modo in cui sono
considerati membri di base della FNSEA.
333
Tenuto conto di tutto ciò che precede, il Tribunale conclude che le ammende inflitte alle ricorrenti nella decisione impugnata
non superano il massimale del 10% del volume d’affari dei loro rispettivi membri.
334
Di conseguenza, occorre respingere questo motivo.
E –
Sul quinto motivo, basato sulla violazione del principio che vieta il cumulo delle sanzioni
1. Argomenti delle parti
335
Le ricorrenti osservano che il principio che vieta il cumulo delle sanzioni o principio del ne bis in idem osta a che una
persona possa essere punita più volte per uno stesso fatto. Tale principio, sancito dall’art. 4 del protocollo n. 7 della
CEDU, sarebbe costantemente applicato nel diritto comunitario della concorrenza (sentenza della Corte 14 dicembre 1972, causa
7/72, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1281, punto 3) e costituirebbe un principio fondamentale del diritto comunitario
(sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P
e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 59).
336
Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata ha sanzionato più volte gli stessi soggetti per la stessa infrazione,
in quanto la FNB, i JA e la FNPL sono membri della FNSEA. Le persone fisiche allevatori di bovini che aderirebbero localmente
ai sindacati locali potrebbero essere collegate indirettamente alla FNSEA e alla FNB, nonché alla FNPL (qualora possiedano
vacche da latte) e infine ai JA (qualora abbiano meno di 35 anni). Del pari, anche alcuni membri della ricorrente nella causa
T‑217/03 sarebbero membri della FNSEA. Pertanto, tali persone subirebbero indirettamente più ammende, mentre la [OSCURATO:PERSONA]
potrebbe contestare loro, indirettamente, solo un unico e medesimo fatto. Le ricorrenti contestano l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]
secondo cui il principio del ne bis in idem non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie in quanto esiste un unico
procedimento. Nella specie, i procedimenti paralleli avviati dalla [OSCURATO:PERSONA] contro le ricorrenti avrebbero causato una
duplicazione delle sanzioni nei loro confronti. Inoltre, non si potrebbe limitare l’applicazione di tale principio ai casi
di imprese perseguite per la stessa infrazione da più autorità per la concorrenza.
337
Peraltro, le ricorrenti nella causa T‑245/03 constatano che la [OSCURATO:PERSONA], per fissare l’importo di base delle ammende, si
è basata sul rapporto esistente tra l’importo delle quote annue versate alla FNSEA e quelle versate ad ognuna delle altre
federazioni in questione. Orbene, le percentuali applicate sarebbero inesatte, in quanto la FNB e la FNPL riverserebbero alla
FNSEA una parte delle quote annue incassate (ossia, nel 2001, circa il 10%, corrispondente a EUR 60 979, per la FNB, e il
15 %, pari a EUR 181 670, per la FNPL). Le percentuali applicate andrebbero quindi debitamente ridotte.
338
La Repubblica francese rileva che non è contestabile che, nel caso di specie, persone fisiche siano membri di diverse federazioni,
se non altro per effetto dell’affiliazione di alcune federazioni alla FNSEA, e quindi che tali persone sono state colpite
due volte da ammende per un’unica e medesima violazione del diritto della concorrenza. Ciò equivarrebbe ad infliggere loro
un’ammenda eccessiva e violerebbe il principio di proporzionalità.
339
[OSCURATO:PERSONA] osserva che, secondo la giurisprudenza comunitaria, il principio ne bis in idem si applica ai casi in cui un’impresa
sanzionata (o suscettibile di esserlo) a livello comunitario per violazione delle regole di concorrenza sia stata punita (o
sia suscettibile di esserlo), in un altro procedimento, in un paese terzo o in uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza
della Corte 13 febbraio 1969, causa 14/68, Wilhelm e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata). Secondo
la [OSCURATO:PERSONA], la sola identità dei fatti non basta a giustificare l’applicazione di tale principio, in quanto occorre anche
l’identità delle parti. Nella fattispecie, ognuna delle federazioni sarebbe stata chiamata in causa per la sua partecipazione
all’infrazione, e ognuna di esse, per la sua influenza sul mercato, sarebbe stata necessaria affinché l’accordo risultasse
efficace. Il fatto che alcune persone siano membri di più federazioni non toglierebbe alcunché alla circostanza che ognuna
delle ricorrenti ha preso parte all’accordo. Infine, la proporzionalità delle ammende inflitte a più federazioni aventi membri
comuni sarebbe garantita dal massimale del 10% del volume d’affari, ma non potrebbe determinare l’immunità dei membri in questione.
2. Giudizio del Tribunale
340
Risulta dalla giurisprudenza che il principio ne bis in idem costituisce un principio generale del diritto comunitario di
cui il giudice garantisce il rispetto. Nell’ambito del diritto comunitario della concorrenza, il detto principio vieta che
un’impresa venga condannata o perseguita di nuovo dalla [OSCURATO:PERSONA] per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia
stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione della [OSCURATO:PERSONA] non più suscettibile
di impugnazione (sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2597, punti 85 e 86, e 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 130 e 131). L’applicazione
di tale principio è soggetta ad una triplice condizione di identità dei fatti, di unità del contravventore e di unità dell’interesse
giuridico tutelato. Tale principio vieta quindi di sanzionare lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento
illecito, al fine di tutelare lo stesso bene giuridico (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P,
C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 338).
341
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha sanzionato le federazioni ricorrenti per la partecipazione e il grado di responsabilità
proprio di ciascuna di esse nell’infrazione (v. ‘considerando’ 169 e artt. 1 e 3 della decisione impugnata). Infatti, tutte
le ricorrenti hanno partecipato, anche se con un’intensità e un’implicazione diversa, alle infrazioni sanzionate dalla decisione
impugnata. In particolare, tutte le federazioni ricorrenti hanno firmato l’accordo del 24 ottobre 2001. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA]
poteva legittimamente sanzionare ciascuna delle federazioni che hanno preso parte all’accordo controverso basandosi sul ruolo
individuale svolto da ognuna di esse nella firma e nell’applicazione dello stesso e sulle circostanze attenuanti e aggravanti
proprie di ognuna di esse.
342
Questa conclusione non può essere inficiata, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti nella causa T‑245/03, dalla circostanza
che la FNB, la FNPL e i JA sono membri della FNSEA. Infatti, tali federazioni hanno personalità giuridica autonoma, bilanci
separati e obiettivi che non sempre coincidono. Infatti, esse esercitano le rispettive azioni sindacali in difesa di interessi
loro propri e specifici (v. infra, punto 320). Il fatto che, nella specie, tali federazioni abbiano ampiamente coordinato
la loro azione, nonché quella dei rispettivi membri, al fine di perseguire obiettivi comuni non potrebbe esentare ciascuna
di esse dalla rispettiva responsabilità nell’infrazione.
343
Peraltro, contrariamente a quanto sembrano sostenere le ricorrenti, la decisione impugnata non commina sanzioni ai loro membri
di base, diretti o indiretti. Il fatto di prendere in considerazione il volume d’affari dei membri di un’associazione di imprese
nella determinazione del tetto massimo del 10% non significa infatti assolutamente che sia stata loro inflitta un’ammenda
e nemmeno, di per sé, che l’associazione di cui trattasi abbia l’obbligo di accollare ai suoi membri l’onere di quest’ultima
(sentenza CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 139). Poiché i singoli imprenditori agricoli membri indiretti delle federazioni
ricorrenti nella causa T‑245/03 non sono stati sanzionati nella decisione impugnata, non si può ritenere che il fatto che
i membri di base della FNB, della FNPL e dei JA siano anche membri della FNSEA impedisse alla [OSCURATO:PERSONA] di sanzionare individualmente
ciascuna di tali federazioni. A fortiori, è irrilevante che alcuni membri della ricorrente nella causa T‑217/03 aderiscano
anche alla FNSEA.
344
Ne consegue che, nella specie, mancava l’identità dei contravventori, in quanto la decisione impugnata non sanziona più volte
le medesime entità o le stesse persone per i medesimi fatti. Pertanto, si deve concludere che non vi è stata violazione del
principio ne bis in idem. Del pari, dal momento che i membri, diretti o indiretti, delle ricorrenti non sono stati colpiti
due volte da ammende per un’unica e medesima infrazione, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica francese, nella fattispecie
non è stato violato neanche il principio di proporzionalità.
345
D’altro canto si devono respingere gli argomenti delle ricorrenti nella causa T‑245/03 secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nella fissazione
dell’importo di base delle ammende, ha calcolato erroneamente il rapporto esistente tra l’importo dei contributi annui percepiti
dalla FNSEA e quello delle quote versate alla FNB e alla FNPL. In particolare, contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti,
la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad adeguare le cifre relative alla FNB e alla FNPL sottraendo da tali importi i contributi versati
da queste ultime alla FNSEA. Infatti, poiché l’importo delle quote è stato preso in considerazione come indicatore obiettivo
dell’importanza relativa di ciascuna federazione, la [OSCURATO:PERSONA] poteva considerare che le cifre pertinenti fossero quelle
delle rispettive quote globali, che rispecchiano il grado di rappresentatività di ciascuna ricorrente.
346
Di conseguenza, occorre respingere questo motivo.
F –
Sul sesto motivo, basato su un errore manifesto di valutazione nella presa in considerazione delle circostanze di cui al punto 5,
lett. b), degli orientamenti
1. Argomenti delle parti
347
La ricorrente nella causa T‑217/03 fa valere che la riduzione del 60% applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del punto 5, lett. b),
degli orientamenti per tenere conto del contesto particolare della crisi del settore bovino, doveva essere applicata all’importo
di base dell’ammenda, e non alla somma risultante dall’applicazione ad esso degli aumenti e delle riduzioni corrispondenti,
rispettivamente, alle circostanze aggravanti e attenuanti. Non esisterebbe alcuna giustificazione per derogare al principio
di determinazione delle ammende sancito al punto 2 degli orientamenti, consistente nel calcolare un importo di base e successivamente
ridurlo o aumentarlo di una determinata percentuale. In subordine, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto
valutare come circostanza attenuante la presa in considerazione del contesto economico, come avrebbe fatto in altri casi.
348
Le ricorrenti nella causa T‑245/03, da parte loro, sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], applicando il punto 5, lett. b), degli orientamenti,
non ha tratto le dovute conseguenze dalle seguenti circostanze, indicate nella decisione impugnata (v. ‘considerando’ 181
e 184): in primo luogo, la mancanza di fini di lucro delle ricorrenti; in secondo luogo, le particolarità del prodotto agricolo
in questione; in terzo luogo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sanzionava per la prima volta un’intesa conclusa esclusivamente
tra federazioni, avente per oggetto un prodotto agricolo di base e che coinvolgeva due anelli della catena di produzione;
in quarto luogo, la specificità del contesto di crisi eccezionale. Le ricorrenti osservano al riguardo che le autorità per
la concorrenza del [OSCURATO:PERSONA], in una decisione del 3 febbraio 2003, non hanno inflitto ammende a un’associazione di produttori
di carne bovina dell’Irlanda del Nord che aveva concluso un accordo sui prezzi, visto il contesto in cui tale accordo era
intervenuto, segnato anche dalla crisi della mucca pazza e dall’epidemia di afta epizootica. Le ricorrenti osservano che,
nella fattispecie, tali elementi non hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a procedere a un appropriato adeguamento delle ammende e
gli importi finali sono rimasti esorbitanti.
349
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la tesi della ricorrente nella causa T‑217/03 sul metodo di calcolo della riduzione relativa alle
circostanze previste al punto 5, lett. b), degli orientamenti ignora sia la lettera che lo spirito di questi ultimi. La censura
secondo cui il contesto economico avrebbe dovuto essere preso in considerazione come circostanza attenuante costituirebbe
un motivo nuovo e quindi irricevibile. Quanto agli argomenti delle ricorrenti nella causa T‑245/03, la [OSCURATO:PERSONA] osserva
che la riduzione dell’ammenda del 60% concessa nella fattispecie non trova riscontro nella sua prassi precedente.
2. Giudizio del Tribunale
350
Il punto punto 5, lett. b), degli orientamenti dispone:
«Dopo aver effettuato i calcoli di cui sopra, occorrerà prendere in considerazione, secondo le circostanze, taluni elementi
obiettivi quali il contesto economico specifico, il vantaggio economico o finanziario realizzato dagli autori dell’infrazione
(…), le caratteristiche delle imprese in questione nonché la loro capacità contributiva reale in un contesto sociale particolare,
adeguando di conseguenza gli importi delle ammende».
351
Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del contesto economico, segnato in particolare dalla grave crisi del settore
bovino, e ha applicato una riduzione del 60% all’importo risultante da un aumento o da una riduzione dell’importo di base
delle ammende in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti prese in considerazione.
352
Si deve respingere, in primo luogo, la tesi della ricorrente nella causa T‑217/03, secondo cui tale riduzione del 60% avrebbe
dovuto essere applicata all’importo di base dell’ammenda e non all’importo già aumentato e ridotto in funzione delle circostanze
aggravanti e attenuanti applicate. Infatti, gli orientamenti trattano le circostanze aggravanti o attenuanti, rispettivamente,
ai punti 2 e 3, i quali prevedono la «[m]aggiorazione dell’importo di base» e la «[r]iduzione dell’importo di base». Per contro,
il punto 5, lett. b), dispone che altre circostanze vengono prese in considerazione «[d]opo aver effettuato i calcoli di cui
sopra» e prevede che esse servono per «adegua[re] di conseguenza gli importi delle ammende». Si deve quindi concludere che
il metodo di calcolo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato le disposizioni degli orientamenti.
353
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento in subordine della ricorrente nella causa T‑217/03, secondo cui il contesto
economico avrebbe dovuto essere preso in considerazione come circostanza attenuante, si deve constatare che esso, essendo
stato invocato solo in fase di replica, costituisce un motivo nuovo e va quindi respinto, conformemente all’art. 48, n. 2,
del regolamento di procedura. In ogni caso, si deve rilevare che il punto 5, lett. b), degli orientamenti si riferisce esplicitamente
alla presa in considerazione del contesto economico specifico di un caso, mentre invece tale criterio non è espressamente
menzionato al punto 3 degli orientamenti, che riguarda le circostanze attenuanti. Pertanto, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA]
non ha commesso un errore prendendo in considerazione il contesto economico del caso di specie ai sensi del punto 5, lett. b),
degli orientamenti e non in quanto circostanza attenuante, come vorrebbe la ricorrente.
354
Per quanto riguarda, in terzo luogo, il riferimento alla decisione 3 febbraio 2003 delle autorità per la concorrenza del [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere vincolata, nella valutazione delle circostanze del caso di
specie, da decisioni adottate dalle autorità nazionali in altri casi più o meno simili.
355
Infine, occorre, in quarto luogo, rispondere agli argomenti delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha tratto tutte
le debite conseguenze dalle circostanze del caso di specie, mentre avrebbe dovuto, ai sensi del punto 5, lett. b), degli orientamenti,
ridurre ulteriormente le ammende.
356
Si deve osservare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente tenuto conto, ai fini dell’applicazione della
disposizione citata, del fatto che la decisione impugnata sanzionava per la prima volta un’intesa conclusa esclusivamente
tra federazioni sindacali, avente per oggetto un prodotto agricolo di base e che coinvolgeva due anelli della catena di produzione,
nonché del contesto economico specifico del caso, che andava oltre il semplice crollo dei prezzi o l’esistenza di una malattia
ben nota. Tale contesto economico era caratterizzato dai seguenti elementi: in primo luogo, il calo del consumo di carne bovina,
a causa in particolare della crisi della mucca pazza, che aveva colpito un settore già in difficoltà; in secondo luogo, l’adozione,
da parte delle autorità comunitarie e nazionali, di misure d’intervento dirette a ristabilire l’equilibrio del mercato della
carne bovina; in terzo luogo, la situazione di perdita di fiducia dei consumatori dovuta ai timori relativi al morbo della
mucca pazza; in quarto luogo, la situazione degli agricoltori che, nonostante misure comunitarie di adeguamento applicate
dalla Francia, dovevano affrontare prezzi delle vacche all’entrata al macello nuovamente in calo, mentre i prezzi al consumo
rimanevano stabili (‘considerando’ 181-185 della decisione impugnata).
357
Tenuto conto di tutte queste circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di concedere alle ricorrenti una riduzione del 60% dell’importo
delle ammende, ai sensi del punto 5, lett. b), degli orientamenti.
358
Orbene, si deve ricordare che, se la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale al fine di fissare l’importo delle ammende,
il Tribunale, ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 17, ha competenza giurisdizionale anche di merito, conformemente all’art. 229 CE,
sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] commina un’ammenda, e può sopprimere, ridurre o maggiorare
l’ammenda inflitta.
359
Nella specie, il Tribunale considera che le diverse circostanze individuate e prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nella
decisione impugnata, ai sensi del punto 5, lett. b), degli orientamenti, rivestono carattere del tutto eccezionale. Tale carattere
eccezionale deriva sia dalle caratteristiche particolari delle ricorrenti e delle loro missioni e settori di attività specifici,
che, più in particolare, dalle circostanze proprie del contesto economico specifico del caso di specie.
360
Orbene, il Tribunale ritiene che la riduzione del 60% delle ammende decisa dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del punto 5, lett. b),
degli orientamenti, benché rilevante, non tenga sufficientemente conto di tale complesso eccezionale di circostanze.
361
Pertanto, per tenere conto pienamente e correttamente del complesso di circostanze individuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione
impugnata e considerando che è la prima volta che la [OSCURATO:PERSONA] sanziona questo tipo di comportamenti anticoncorrenziali,
il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, ritiene che sia appropriato fissare nel 70% la percentuale
di riduzione delle ammende da concedere alle ricorrenti ai sensi del punto 5, lett. b), degli orientamenti.
III –
Sul metodo di calcolo e sull’importo finale dell’ammenda
362
Il Tribunale ha concluso, ai precedenti punti 241 e 245, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato, nella decisione impugnata, l’obbligo
di motivazione che le incombeva, in quanto non ha indicato di avere utilizzato il volume d’affari dei membri di base delle
ricorrenti per verificare che non fosse superato il massimale del 10% previsto all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, e
non ha indicato quali circostanze le consentissero di tenere conto della somma di tali fatturati. Si deve tuttavia rilevare
che il tribunale ha dichiarato, ai precedenti punti 324 e 325, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva tenere conto, nella fattispecie,
del volume d’affari dei membri di base delle ricorrenti al fine di calcolare il suddetto massimale, purché si trattasse di
membri attivi sui mercati interessati dalle infrazioni sanzionate nella decisione impugnata.
363
In tali condizioni il Tribunale ritiene che il menzionato difetto di motivazione non debba comportare né l’annullamento della
decisione impugnata, in quanto quest’ultimo potrebbe solo dare luogo alla pronuncia di una nuova decisione, identica, nel
merito, alla decisione annullata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T‑16/02, Audi/UAMI (TDI),
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5167, punto 97), né una modifica dell’importo delle ammende.
364
Per contro, come risulta dal precedente punto 361, si deve ridurre l’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti con applicazione
di una percentuale del 70% ai sensi del punto 5, lett. b), degli orientamenti, anziché della percentuale del 60% applicata
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, gli importi di tali ammende sono fissati in:
– EUR 360 000 per la ricorrente nella causa T‑217/03,
– EUR 9 000 000 per la FNSEA,
– EUR 1 080 000 per la FNB,
– EUR 450 000 per i JA,
– EUR 1 080 000 per la FNPL.
Sulle spese
365
Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte
sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Nella specie, si deve dichiarare che le
ricorrenti sopporteranno le proprie spese relative al procedimento principale e tre quarti delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]
nel presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un quarto delle proprie spese relative al procedimento principale e tutte
le spese relative al procedimento sommario.
366
Ai sensi dell’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, le spese sostenute dalla Repubblica francese, parte interveniente,
rimarranno a suo carico.
Per questi motivi
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce
1)
L’importo dell’ammenda inflitta alla Fédération nationale de la coopération bétail et viande, ricorrente nella causa T‑217/03,
è fissato in EUR 360 000.
2)
L’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti nella causa T‑245/03 è fissato in EUR 9 000 000 per la Fédération nationale
des syndicats d’exploitants agricoles, in EUR 1 080 000 per la Fédération nationale bovine, in EUR 1 080 000 per la Fédération
nationale des producteurs de lait e in EUR 450 000 per i Jeunes agriculteurs.
3)
Il ricorso è respinto per il resto.
4)
Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese relative al procedimento principale e tre quarti di quelle della [OSCURATO:PERSONA]
relative a tale procedimento.
5)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà un quarto delle proprie spese relative al procedimento principale e tutte le spese relative al procedimento
sommario.
6)
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
García-[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2006.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. D. [OSCURATO:PERSONA] normativo
Fatti all’origine della controversia
I – Seconda crisi cosiddetta «della mucca pazza»
II – Conclusione degli accordi controversi e procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]
III – Decisione impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
Nel merito
I – Sulle domande dirette all’annullamento della decisione impugnata
A – Sul primo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione ed errori di diritto nella valutazione delle condizioni
di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE
1. Sulla qualifica delle ricorrenti come associazioni di imprese
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
2. Sulla mancanza di effetti significativi sul commercio intracomunitario
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
3. Sulla mancanza di restrizione della concorrenza
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
4. Sulla qualifica dell’azione sindacale
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
B – Sul secondo motivo, relativo ad errori manifesti di valutazione e ad errori di diritto nella valutazione della portata
e della durata dell’infrazione
1. Questioni preliminari
a) Sulla presa in considerazione degli accordi locali
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
b) Sull’organizzazione, la selezione, la citazione e l’interpretazione dei documenti del fascicolo
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
2. Per quanto riguarda l’attribuzione alle ricorrenti di un accordo relativo alle importazioni
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
3. Per quanto riguarda l’attribuzione alle ricorrenti di un accordo verbale segreto successivo alla fine del mese di novembre
2001
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
Sulla preparazione della proroga dell’accordo
Sulla proroga dell’accordo durante le riunioni del 29 novembre e del 5 dicembre 2001
– Riunione del 29 novembre 2001
– Riunione del 5 dicembre 2001
Sull’attuazione dell’accordo dopo la fine del mese di novembre 2001
Conclusioni
C – Sul terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’eccezione prevista dal regolamento n. 26
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
D – Sul quarto motivo, basato sulla violazione dei diritti della difesa
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
E – Sul quinto motivo, concernente la violazione dell’obbligo di motivazione
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
II – Sulle conclusioni dirette ad ottenere l’annullamento o la riduzione dell’ammenda
A – Sul primo motivo, concernente l’illegittimità degli orientamenti
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
B – Sul secondo motivo, concernente la violazione del principio di proporzionalità, un errore manifesto di valutazione e
un errore di diritto nella determinazione della gravità dell’infrazione
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
C – Sul terzo motivo, basato su errori di valutazione e di diritto e sulla violazione del principio di proporzionalità nella
presa in considerazione delle circostanze aggravanti e attenuanti
1. Per quanto riguarda la circostanza aggravante relativa alla proroga in segreto dell’accordo
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
2. Per quanto riguarda la circostanza aggravante relativa al ricorso alla violenza
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
3. Per quanto riguarda la mancata presa in considerazione di circostanze attenuanti
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
D – Sul quarto motivo, basato sulla violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nel calcolo dell’importo delle ammende
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
E – Sul quinto motivo, basato sulla violazione del principio che vieta il cumulo delle sanzioni
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
F – Sul sesto motivo, basato su un errore manifesto di valutazione nella presa in considerazione delle circostanze di cui
al punto 5, lett. b), degli orientamenti
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
III – Sul metodo di calcolo e sull’importo finale dell’ammenda
Sulle spese
*
Lingua processuale: il francese.