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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46780/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in relazione al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il 7 aprile 2009.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, eccependo la nullità della sentenza per nullità della notifica al difensore della citazione in appello.

3. Il motivo non è manifestamente infondato.

Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il termine di prescrizione del reato è maturato in data 25 dicembre 2021, tenuto conto di 79 giorni di sospensione (dal 5 maggio 2015 al 23 luglio 2015 per rinvio su richiesta delle parti).

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in relazione al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il 7 aprile 2009. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, eccependo la nullità della sentenza per nullità della notifica al difensore della citazione in appello. 3. Il motivo non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il termine di prescrizione del reato è maturato in data 25 dicembre 2021, tenuto conto di 79 giorni di sospensione (dal 5 maggio 2015 al 23 luglio 2015 per rinvio su richiesta delle parti). 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 46780/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris