CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 14265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19064/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma piazza SS. Apostoli n. 66, presso lo studio «Leo e asociati», rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 2844/2014 depositata il 27/05/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19064/2014 Numero sezionale 1386/2022 Numero di raccolta generale 14265/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., consolidante, ricorre contro l’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la C.t.r. Lombardia ha rigettato l'appello proposto contro la sentenza della C.t.p. di Milano di rigetto del ricorso proposto avverso il ruolo e la cartella di pagamento emessi a seguito di avviso di accertamento, n. TGB08T100196/2008, anno d’imposta 2004, con il quale erano stati recuperati a tassazione i maggiori redditi accertati nei confronti della consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha definito la pretesa impositiva oggetto del giudizio introdotto dalla consolidante [OSCURATO:SOCIETA]. con l’adesione all’istituto della «definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione», previsto dall’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in legge 01 dicembre 2016. n. 225. 2. La circostanza è stata accertata da Cass. 11/04/2022 n. 11693 che ha dichiarato estinto il giudizio introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per cessata materia del contendere. 3. Ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. n. 193 del 2016, la definizione agevolata si è perfezionata (estinguendo totalmente il debito) con la presentazione della dichiarazione di adesione a tale definizione entro il 21 aprile 2017 e con il pagamento integrale delle somme dovute. 4. In ragione del vincolo di solidarietà esistente tra consolidante e consolidata, la definizione agevolata della lite opera in favore della ricorrente (conf. Equitalia, risp. 7 marzo 2017, parte 3, n. 3). 5. Con nota depositata il 28/03/2022 la ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere; 6. nulla osta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. 7. non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art.46 proc.trib.).F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19064/2014 Numero sezionale 1386/2022 Numero di raccolta generale 14265/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contend