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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28515/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03MT4H5 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la cort6e di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 30.5.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo plurimi vizi.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione da quest'ultimo debitamente sottoscritta, resa il 29.3.2021 presso il carcere S. Michele di Alessandria, che rende il suddetto ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che appare equo fissare in euro 500,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16.3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03MT4H5 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la cort6e di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 30.5.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo plurimi vizi. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione da quest'ultimo debitamente sottoscritta, resa il 29.3.2021 presso il carcere S. Michele di Alessandria, che rende il suddetto ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che appare equo fissare in euro 500,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16.3.
Sentenza Cassazione n. 28515/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris