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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 11237/2022

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ORDINANZA sul ricorso n. 6571/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Avezzana n. 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di attività [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via A. Pollaiolo n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 354/2018 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 01/02/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], originariamente fideiussore della [OSCURATO:SOCIETA]., società dichiarata fallita, impugna, con atto affidato a sette motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 354 del 6/02/2018, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di rigetto dell’opposizione all’esecuzione F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6571/2019 Numero sezionale 196/2022 Numero di raccolta generale 11237/2022 proposta dal Mozzini avverso il precetto, notificatogli, da [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in data 7/05/2008, per oltre settecentocinquantamila euro e sulla base di contratto di mutuo fondiario, estinto anticipatamente per mancato pagamento delle rate scadute; dalla sentenza d’appello risultando che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato il diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Mozzini per oltre euro seicentosettantunomila.

Resiste con controricorso, ritualmente notificato e depositato in ambito telematico, la [OSCURATO:SOCIETA]. (Società) gestione di attività.

La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e risulta il deposito, in ambito telematico, di memorie di entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è stato notificato al difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. l’ultimo giorno utile, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia entro l’anno decorrente dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di pubblicazione della sentenza (non notificata) trattandosi nella specie di giudizio iniziato in primo grado nel 2008, con conseguente applicabilità del termine annuale di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ, prima della modifica di cui all’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 18/06/2009.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Bologna.

Il primo motivo deduce: violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1346, 1418 e 1421 cod. civ. e 61 cod. proc. civ. e vizio di omesso esame, ai sensi del n. 5 dello stesso comma 1 dell’art. 360 codice di rito Il secondo motivo deduce censure ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1346, 1418 e 1421 cod. civ. e 61 e 112 cod. proc. civ.

Ud. 01/02/2022 CC R.G.N. 6571/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6571/2019 Numero sezionale 196/2022 Numero di raccolta generale 11237/2022 I due mezzi, in quanto strettamente connessi, e in parte Data pubblicazione 06/04/2022 coincidenti, laddove pongono censure sull’omesso rilievo di nullità e sulla mancata ammissione di consulenza tecnica-contabile di ufficio, possono essere esaminati congiuntamente.

I due motivi sono infondati ove non del tutto inammissibili, stante la mancata adeguata deduzione, o, quantomeno, per la carenza di idonea individuazione, nell’ambito del ricorso, degli atti processuali nei quali, in primo grado, sarebbero state dedotte le circostanze di fatto sulle quali basare la (asserita) nullità del contratto di mutuo fondiario.

Orbene, resta fermo che la nullità, ove siano stati correttamente individuati i fatti generatori, è rilevabile di ufficio (Sez.

U n. 26243 del 12/12/2014 Rv. 633566 - 01), come correttamente affermato dalla sentenza gravata (che pure richiama giurisprudenza di questa Corte, anche successiva alla richiamata più recente nomofilachia).

Dalla sentenza impugnata risulta, invero, che la nullità dedotta dal Mozzini riguardava la forma scritta del patto di pagamento di interessi in misura ultralegale e non anche, come il ricorso di legittimità del Mozzini ora pretende, l’indeterminatezza della clausola di cui all’art. 3 del contratto di mutuo, concernente il tasso d’interesse convenzionale e dei costi aggregati.

Deve, inoltre, ribadirsi che nelle opposizioni esecutive sono sempre preclusi i motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con il ricorso introduttivo della fase sommaria (da ultimo, esaustivamente in motivazione, Sez.

U n. 25478 del 21/09/2021 Rv. 662368 – 02 e Sez.

U n. 28387 del 14/12/2020 Rv. 659870 – 01, pure in motivazione e ove ampi richiami di arresti precedenti).

I due motivi sono, altresì, infondati laddove pongono censure circa la mancata consegna della somma data in mutuo, stante l’adeguatezza della motivazione, resa dalla Corte di Appello, in Ud. 01/02/2022 CC R.G.N. 6571/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6571/2019 Numero sezionale 196/2022 Numero di raccolta generale 11237/2022 tema di consegna (anche solo virtuale) della somma mutuata, Data pubblicazione 06/04/2022 avendo la sentenza impugnata affermato, alla pag. 3, che dalle pattuizioni contrattuali risultava che la somma mutuata era stata consegnata alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed era rimasta «sebbene per un breve periodo di tempo, nella sua disponibilità» ed ha, inoltre, ribadito, richiamando giurisprudenza oramai costante di questa Corte (Cass. n. 1945 del 08/03/1999 Rv. 523924 - 01), che la consegna materiale della somma data a mutuo può anche essere sostituita dalla disponibilità giuridica della stessa.

I motivi sono, da ultimo, inammissibili, in punto di contestazione della mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio e del carattere aspecifico della richiesta di consulenza tecnica di ufficio: sul punto la Corte territoriale afferma che la consulenza tecnica di ufficio non venne espletata in primo grado non essendovi coerente domanda del Mozzini in ordine alla nullità, per indeterminatezza, della clausola contrattuale (di cui al punto 3 del contratto) di determinazione (del tasso) degli interessi.

Il terzo motivo pone censure, sulla base del parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt.112 e 236 cod. proc. civ. e 2736 cod. civ., per mancata statuizione da parte della Corte d’Appello sull’istanza di ammissione del giuramento decisorio dedotto dal Mozzini.

Sul giuramento decisorio nulla è stato affermato nella sentenza impugnata, ma la Corte d’Appello si era pronunciata con ordinanza, resa in corso di causa, il 14/05/2013, di rigetto dell’istanza di ammissione, ritenuti inammissibili i capitoli, ma l’istanza di ammissione del giuramento decisorio non risulta riproposta dal Mozzini in sede di precisazione delle conclusioni, ma solo in comparsa conclusionale (sul punto si veda, utilmente, con riferimento in generale alle istanze istruttorie Cass. n. 3229 del 05/02/2019 Rv. 653001 – 01): e, quindi, tardivamente.

Ud. 01/02/2022 CC R.G.N. 6571/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6571/2019 Numero sezionale 196/2022 Numero di raccolta generale 11237/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 I capitoli sui quali il Mozzini chiedeva il giuramento decisorio risultano, peraltro, effettivamente inammissibili, in quanto: il primo capitolo, sul versamento della somma mutuata, non assumeva carattere decisivo, trattandosi di circostanza pacifica o non decisoria sull’immediato reimpiego, come sopra affermato con riferimento ai primi due motivi di ricorso; il secondo e il terzo capitolo (vertenti su natura, criteri e modalità calcolo interessi) risultano inammissibili in quanto implicanti un giudizio o valutazione e non, quindi, l’affermazione o negazione di fatti storici; il quarto ed il quinto capitolo sono da reputarsi inammissibili per assoluta indeterminatezza o genericità della formula, tale da escluderne la decisorietà.

Il quarto motivo del ricorso deduce censure ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 115 e 183, comma 6, cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. proc. civ. sulla mancata valutazione della non contestazione in ordine all’eccezione di avvenuto pagamento o comunque estinzione del mutuo.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello di Bologna, alle pagg. 5, 6 e 7 della sentenza gravata, non afferma che non vi era stata contestazione alcuna da parte della banca mutuante, in ordine alla deduzione del Mozzini di avvenuto pagamento delle rate di mutuo e comunque di avvenuta estinzione dello stesso, bensì afferma che il Tribunale aveva accertato l’insussistenza del fatto estintivo del credito, «osservando che il Mozzini non aveva dato alcuna prova dei pagamenti (volontari o coattivi) intervenuti da terzi e che era inammissibile l’istanza di esibizione formulata dall’attore, in quanto diretta a supplire all’onere probatorio della parte» e, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto nuova la prospettazione in quanto in alcun modo proposta in primo grado, aggiungendo che il Tribunale aveva, Ud. 01/02/2022 CC R.G.N. 6571/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6571/2019 Numero sezionale 196/2022 Numero di raccolta generale 11237/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 in ogni caso, adottato una soluzione interpretativa benevola nei confronti dello stesso Mozzini.

Detta affermazione decisoria della Corte territoriale, sotto il profilo della novità della prospettazione, non è adeguatamente censurata nel ricorso, con conseguente inammissibilità del mezzo.

Il quinto e il sesto motivo pongono censure violazione e falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – degli artt. 99, 112, 345, cod. proc. civ. e dell’art. 1421 cod. civ e vertono: sulle omissioni relative alle valutazioni della misura del tasso di interesse e di altri aspetti di natura finanziaria.

I detti motivi sono, anch’essi, come già il primo e il secondo, sostanzialmente coincidenti, e sono entrambi destituiti di fondamento, in quanto le ragioni di nullità, dal punto di vista fattuale, non risultavano adeguatamente dedotte in primo grado, come già sopra statuito con riferimento al gruppo di censure compendiate nel primo e nel secondo motivo, e, inoltre, nel ricorso non sono riportati adeguatamente i punti dell’atto di opposizione ad essi relativi.

Il settimo motivo, per art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. in relazione agli artt. 213 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. per essere stata malamente respinta l’istanza di esibizione di documenti, in quanto essa non era esplorativa perché l’appellante non aveva altro mezzo per acquisire quei dati cui essa si riferiva, è inammissibile, anch’esso, per mancanza di specificità anche sulla non novità della questione.

Pure le prospettazioni avanzate nella memoria del Mozzini per l’adunanza camerale non incidono sul corretto impianto della motivazione d’appello, in quanto, con riferimento alle nullità, non indica ove e quando in primo grado il tema della clausola di cui all’art. 3 del contratto di mutuo sia stato posto (al di là della Ud. 01/02/2022 CC R.G.N. 6571/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6571/2019 Numero sezionale 196/2022 Numero di raccolta generale 11237/2022 necessaria redazione in forma scritta) e nel resto la memoria Data pubblicazione 06/04/2022 esprime un mero dissenso sulla motivazione della Corte territoriale.

Il ricorso, in presenza di fattispecie di inammissibilità dei motivi o delle censure e di infondatezza degli stessi, è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 13.300,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 6571/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 6571/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Avezzana n. 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di attività [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via A. Pollaiolo n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 354/2018 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 01/02/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], originariamente fideiussore della [OSCURATO:SOCIETA]., società dichiarata fallita, impugna, con atto affidato a sette motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 354 del 6/02/2018, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di rigetto dell’opposizione all’esecuzione F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6571/2019 Numero sezionale 196/2022 Numero di raccolta generale 11237/2022 proposta dal Mozzini avverso il precetto, notificatogli, da [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in data 7/05/2008, per oltre settecentocinquantamila euro e sulla base di contratto di mutuo fondiario, estinto anticipatamente per mancato pagamento delle rate scadute; dalla sentenza d’appello risultando che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato il diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Mozzini per oltre euro seicentosettantunomila. Resiste con controricorso, ritualmente notificato e depositato in ambito telematico, la [OSCURATO:SOCIETA]. (Società) gestione di attività. La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e risulta il deposito, in ambito telematico, di memorie di entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è stato notificato al difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. l’ultimo giorno utile, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia entro l’anno decorrente dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di pubblicazione della sentenza (non notificata) trattandosi nella specie di giudizio iniziato in primo grado nel 2008, con conseguente applicabilità del termine annuale di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ, prima della modifica di cui all’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 18/06/2009. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Bologna. Il primo motivo deduce: violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1346, 1418 e 1421 cod. civ. e 61 cod. proc. civ. e vizio di omesso esame, ai sensi del n. 5 dello stesso comma 1 dell’art. 360 codice di rito Il secondo motivo deduce censure ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1346, 1418 e 1421 cod. civ. e 61 e 112 cod. proc. civ. Ud. 01/02/2022 CC R.G.N. 6571/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6571/2019 Numero sezionale 196/2022 Numero di raccolta generale 11237/2022 I due mezzi, in quanto strettamente connessi, e in parte Data pubblicazione 06/04/2022 coincidenti, laddove pongono censure sull’omesso rilievo di nullità e sulla mancata ammissione di consulenza tecnica-contabile di ufficio, possono essere esaminati congiuntamente. I due motivi sono infondati ove non del tutto inammissibili, stante la mancata adeguata deduzione, o, quantomeno, per la carenza di idonea individuazione, nell’ambito del ricorso, degli atti processuali nei quali, in primo grado, sarebbero state dedotte le circostanze di fatto sulle quali basare la (asserita) nullità del contratto di mutuo fondiario. Orbene, resta fermo che la nullità, ove siano stati correttamente individuati i fatti generatori, è rilevabile di ufficio (Sez. U n. 26243 del 12/12/2014 Rv. 633566 - 01), come correttamente affermato dalla sentenza gravata (che pure richiama giurisprudenza di questa Corte, anche successiva alla richiamata più recente nomofilachia). Dalla sentenza impugnata risulta, invero, che la nullità dedotta dal Mozzini riguardava la forma scritta del patto di pagamento di interessi in misura ultralegale e non anche, come il ricorso di legittimità del Mozzini ora pretende, l’indeterminatezza della clausola di cui all’art. 3 del contratto di mutuo, concernente il tasso d’interesse convenzionale e dei costi aggregati. Deve, inoltre, ribadirsi che nelle opposizioni esecutive sono sempre preclusi i motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con il ricorso introduttivo della fase sommaria (da ultimo, esaustivamente in motivazione, Sez. U n. 25478 del 21/09/2021 Rv. 662368 – 02 e Sez. U n. 28387 del 14/12/2020 Rv. 659870 – 01, pure in motivazione e ove ampi richiami di arresti precedenti). I due motivi sono, altresì, infondati laddove pongono censure circa la mancata consegna della somma data in mutuo, stante l’adeguatezza della motivazione, resa dalla Corte di Appello, in Ud. 01/02/2022 CC R.G.N. 6571/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6571/2019 Numero sezionale 196/2022 Numero di raccolta generale 11237/2022 tema di consegna (anche solo virtuale) della somma mutuata, Data pubblicazione 06/04/2022 avendo la sentenza impugnata affermato, alla pag. 3, che dalle pattuizioni contrattuali risultava che la somma mutuata era stata consegnata alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed era rimasta «sebbene per un breve periodo di tempo, nella sua disponibilità» ed ha, inoltre, ribadito, richiamando giurisprudenza oramai costante di questa Corte (Cass. n. 1945 del 08/03/1999 Rv. 523924 - 01), che la consegna materiale della somma data a mutuo può anche essere sostituita dalla disponibilità giuridica della stessa. I motivi sono, da ultimo, inammissibili, in punto di contestazione della mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio e del carattere aspecifico della richiesta di consulenza tecnica di ufficio: sul punto la Corte territoriale afferma che la consulenza tecnica di ufficio non venne espletata in primo grado non essendovi coerente domanda del Mozzini in ordine alla nullità, per indeterminatezza, della clausola contrattuale (di cui al punto 3 del contratto) di determinazione (del tasso) degli interessi. Il terzo motivo pone censure, sulla base del parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt.112 e 236 cod. proc. civ. e 2736 cod. civ., per mancata statuizione da parte della Corte d’Appello sull’istanza di ammissione del giuramento decisorio dedotto dal Mozzini. Sul giuramento decisorio nulla è stato affermato nella sentenza impugnata, ma la Corte d’Appello si era pronunciata con ordinanza, resa in corso di causa, il 14/05/2013, di rigetto dell’istanza di ammissione, ritenuti inammissibili i capitoli, ma l’istanza di ammissione del giuramento decisorio non risulta riproposta dal Mozzini in sede di precisazione delle conclusioni, ma solo in comparsa conclusionale (sul punto si veda, utilmente, con riferimento in generale alle istanze istruttorie Cass. n. 3229 del 05/02/2019 Rv. 653001 – 01): e, quindi, tardivamente. Ud. 01/02/2022 CC R.G.N. 6571/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6571/2019 Numero sezionale 196/2022 Numero di raccolta generale 11237/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 I capitoli sui quali il Mozzini chiedeva il giuramento decisorio risultano, peraltro, effettivamente inammissibili, in quanto: il primo capitolo, sul versamento della somma mutuata, non assumeva carattere decisivo, trattandosi di circostanza pacifica o non decisoria sull’immediato reimpiego, come sopra affermato con riferimento ai primi due motivi di ricorso; il secondo e il terzo capitolo (vertenti su natura, criteri e modalità calcolo interessi) risultano inammissibili in quanto implicanti un giudizio o valutazione e non, quindi, l’affermazione o negazione di fatti storici; il quarto ed il quinto capitolo sono da reputarsi inammissibili per assoluta indeterminatezza o genericità della formula, tale da escluderne la decisorietà. Il quarto motivo del ricorso deduce censure ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 115 e 183, comma 6, cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. proc. civ. sulla mancata valutazione della non contestazione in ordine all’eccezione di avvenuto pagamento o comunque estinzione del mutuo. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello di Bologna, alle pagg. 5, 6 e 7 della sentenza gravata, non afferma che non vi era stata contestazione alcuna da parte della banca mutuante, in ordine alla deduzione del Mozzini di avvenuto pagamento delle rate di mutuo e comunque di avvenuta estinzione dello stesso, bensì afferma che il Tribunale aveva accertato l’insussistenza del fatto estintivo del credito, «osservando che il Mozzini non aveva dato alcuna prova dei pagamenti (volontari o coattivi) intervenuti da terzi e che era inammissibile l’istanza di esibizione formulata dall’attore, in quanto diretta a supplire all’onere probatorio della parte» e, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto nuova la prospettazione in quanto in alcun modo proposta in primo grado, aggiungendo che il Tribunale aveva, Ud. 01/02/2022 CC R.G.N. 6571/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6571/2019 Numero sezionale 196/2022 Numero di raccolta generale 11237/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 in ogni caso, adottato una soluzione interpretativa benevola nei confronti dello stesso Mozzini. Detta affermazione decisoria della Corte territoriale, sotto il profilo della novità della prospettazione, non è adeguatamente censurata nel ricorso, con conseguente inammissibilità del mezzo. Il quinto e il sesto motivo pongono censure violazione e falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – degli artt. 99, 112, 345, cod. proc. civ. e dell’art. 1421 cod. civ e vertono: sulle omissioni relative alle valutazioni della misura del tasso di interesse e di altri aspetti di natura finanziaria. I detti motivi sono, anch’essi, come già il primo e il secondo, sostanzialmente coincidenti, e sono entrambi destituiti di fondamento, in quanto le ragioni di nullità, dal punto di vista fattuale, non risultavano adeguatamente dedotte in primo grado, come già sopra statuito con riferimento al gruppo di censure compendiate nel primo e nel secondo motivo, e, inoltre, nel ricorso non sono riportati adeguatamente i punti dell’atto di opposizione ad essi relativi. Il settimo motivo, per art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. in relazione agli artt. 213 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. per essere stata malamente respinta l’istanza di esibizione di documenti, in quanto essa non era esplorativa perché l’appellante non aveva altro mezzo per acquisire quei dati cui essa si riferiva, è inammissibile, anch’esso, per mancanza di specificità anche sulla non novità della questione. Pure le prospettazioni avanzate nella memoria del Mozzini per l’adunanza camerale non incidono sul corretto impianto della motivazione d’appello, in quanto, con riferimento alle nullità, non indica ove e quando in primo grado il tema della clausola di cui all’art. 3 del contratto di mutuo sia stato posto (al di là della Ud. 01/02/2022 CC R.G.N. 6571/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6571/2019 Numero sezionale 196/2022 Numero di raccolta generale 11237/2022 necessaria redazione in forma scritta) e nel resto la memoria Data pubblicazione 06/04/2022 esprime un mero dissenso sulla motivazione della Corte territoriale. Il ricorso, in presenza di fattispecie di inammissibilità dei motivi o delle censure e di infondatezza degli stessi, è, pertanto, infondato e deve essere rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 13.300,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 6571/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t