CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 46563/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 [OSCURATO:PERSONA] dell'UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA, con sentenza in data 17/05/2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione a varie ipotesi di reato di cui agli artt. 648 bis, 628, 416, 624 bis cod.pen.. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati lamentando inosservanza di legge e difetto di motivazione in ordine alla omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero secondo il costante insegnamento di questa Corte ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art..606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 6 ottobre 2022 IL PRESIDENTE govanna Verga [OSCURATO:PERSONA]~ 3ECONDA -"T-.:-Z