CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 29745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 11/12/2025 emessa dalla Corte di appello di Torino;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare i ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino haconfermato la sentenza del Tribunale di Torino che – in relazione ad una fattispeciedi detenzione di stupefacente all’interno di un monolocale – ha condannato iricorrenti per la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, viceversariformando la sentenza di primo grado relativamente alla posizione del terzo co-imputato, che è stato assolto in sede di appello.2. Con ricorso proposto dal comune difensore, i ricorrenti impugnano lasentenza indicata in epigrafe, articolando un unico motivo, qui sintetizzato neilimiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Si deducono violazione della legge penale (art. 110 cod. pen.) e vizio dimotivazione (per manifesta illogicità della stessa).I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha trascurato il contenuto delladeposizione del Comm. [OSCURATO:PERSONA], da cui emergerebbero elementi di debolezzadell’ipotesi d’accusa e ha trascurato che nell’alloggio sono stati sequestrati cinquemazzi di chiavi, il permesso di soggiorno di una quarta persona, mentre non sonostati sequestrati effetti personali degli imputati.I ricorrenti lamentano la illogicità della motivazione, laddove essa esclude chela terza persona sorpresa nell’alloggio, fosse ivi presente solo occasionalmente,viceversa attribuendo in modo contraddittorio quanto apodittico ai ricorrenti ladisponibilità dell’alloggio, pur nella dichiarata incertezza di chi avesse formalmentela detenzione o godimento dell’immobile. Si tratta di una conclusionemanifestamente illogica, in difetto di criteri razionali per distinguere la posizionedi [OSCURATO:PERSONA] (il co-imputato assolto) da quella dei ricorrenti.La motivazione è poi del tutto insufficiente nella parte in cui deduce il concorsonell’attività della detenzione illecita dello stupefacente, ricavando tale conclusionedal dato della mera presenza dei ricorrenti nell’alloggio. La motivazione non spiegaquale sia stato il contributo morale o materiale offerto dai ricorrenti all’attività didetenzione illecita e ciò impedisce di discriminare l’ipotesi del concorso nel reato,rispetto a quella della mera tolleranza – e, dunque, connivenza non punibile –rispetto ad altrui condotte illecite (si cita giurisprudenza di legittimità ritenutapertinente e, in particolare, Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv.264454; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 42435del 26/10/2021, Zefi, non mass.).3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di rigettare iricorsi, non essendo la motivazione della Corte territoriale afflitta da vizi dimanifesta illogicità o contraddittorietà.4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va premesso che il reato non si è prescritto prima dell’emissione dellasentenza impugnata, trovando applicazione ratione temporis la disciplina dellaprescrizione introdotta con la legge n. 103/2017 (Sez. U, n. 20989 del12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01).2. Si ascrive ai ricorrenti la detenzione a fini di spaccio di un quantitativoimprecisato di sostanza stupefacente, detenuto all’interno di un monolocale.I giudici di merito danno atto che – nel corso di un servizio di polizia – glioperatori di pubblica sicurezza hanno deciso di sottoporre a controllo l’alloggio ovesono stati poi sorpresi i due ricorrenti e il terzo co-imputato. Nella sentenza diprimo grado e in quella impugnata si dà conto del fatto che, allorché gli operatoridi polizia si sono presentati all’uscio del monolocale, la porta è stata aperta solodopo un tempo significativo, quantificato in 15-20 minuti; in tale lasso di tempo,gli operatori di pubblica sicurezza hanno percepito ripetutamente il rumore delloscarico del water. Una volta aperto l’uscio dell’alloggio, gli operatori di poliziahanno identificato i due ricorrenti e un terzo individuo e proceduto allaperquisizione domiciliare; l’attività di ricerca della prova ha permesso di rinveniree sequestrare un involucro di cellophane contenente 0,1922 di sostanza (poirisultata essere cocaina), alcuni ritagli di cellophane identici a quello cheavviluppava la sostanza sequestrata, due bilancini di precisione e la somma di20.000 euro, custodita all’interno di una cassaforte.I giudici di merito hanno ritenuto che dette circostanze convergessero asostegno dell’ipotesi che, in quell’alloggio, i ricorrenti detenessero (oltre allasingola dose di cui si è detto) altra sostanza stupefacente, non rinvenuta dagliinquirenti poiché gli occupanti dell’alloggio sono riusciti a disperderla nel water nellasso di tempo che ha preceduto l’ingresso in casa e la conseguente perquisizione.La terza persona presente in quell’alloggio – condannata in primo grado – èstata assolta dalla Corte di appello, avendo i giudici ritenuto che egli fosse presentein quel monolocale solo occasionalmente (poiché sottoposto altrove ad arrestidomiciliari per altra causa).3. La motivazione della sentenza impugnata risulta congrua, completa e nonmanifestamente illogica.3.1. Va anzitutto rilevato che il ricorso risulta privo di specificità nella parte incui si censura la sentenza impugnata, che avrebbe trascurato (con untravisamento per omissione) il contenuto della deposizione del Comm. [OSCURATO:PERSONA],da cui emergerebbero elementi favorevoli agli imputati. Si tratta di censura a-specifica, posto che la mancata allegazione del verbale contenente la deposizionedel Comm. [OSCURATO:PERSONA] impedisce a questa Corte di verificare se vi sia stato ildedotto travisamento per omissione.3.2. Inammissibile è, poi, la censura con la quale si censura la manifestaillogicità della motivazione.Va anzitutto escluso che sussista una manifesta illogicità della decisioneimpugnata per avere confermato la condanna dei due ricorrenti, assolvendo inveceil coimputato.La Corte territoriale, al riguardo, ha valorizzato un criterio razionale e nonmanifestamente illogico: i giudici di appello, al riguardo, hanno ritenuto che,essendo il terzo co-imputato soggetto ad arresti domiciliari in altro luogo, siponeva un dubbio ragionevole sulla stabilità del legame tra la sua persona el’alloggio ove è stato sottoposto a controllo. Si tratta di un criterio valutativo dotatodi razionalità e non manifestamente illogico.Si deve, in secondo luogo, osservare che – contrariamente a quantolamentato nel ricorso – la Corte territoriale non ha affatto trascurato la circostanzaper cui non vi è prova di chi abbia un diritto di godimento sull’alloggio; si tratta dicircostanza esplicitamente considerata nella sentenza impugnata.La Corte di appello di Torino ha tuttavia ritenuto – con motivazione nonmanifestamente illogica – che i due ricorrenti avessero una relazione di fatto conl’immobile e, soprattutto, con i beni ivi custoditi: al riguardo, la Corte territorialenon ha valorizzato solo il dato della mera presenza dei due ricorrenti all’internodel monolocale ove era custodita la droga, i ritagli di cellophane e i bilancini; infatti,la sentenza sottolinea anche il fatto che proprio i due odierni ricorrenti hannorivendicato la restituzione della somma di ventimila euro sequestrata dagliinquirenti; si tratta di circostanza che – con valutazione non manifestamenteillogica – è stata ritenuta dimostrativa dell’esistenza di una relazione di fatto deidue ricorrenti con l’alloggio e con i beni in esso custoditi.Tale ricostruzione in fatto porta a ritenere infine non manifestamente illogicala valutazione dei giudici di merito che ascrivono agli imputati una condotta didetenzione dello stupefacente (del quale, del resto, comportandosi uti domini, iricorrenti si sono disfatti al momento dell’intervento degli operatori di polizia). Ilche rende chiara la ragione per la quale si rivela manifestamente infondato ilricorso, nella parte in cui lamenta un vizio di motivazione in ordine al discriminetra connivenza e concorso di persone nel reato (essendo la connivenza concepibilesolo rispetto ad un reato commesso da terze persone, risultando viceversalogicamente inconciliabile con un’ipotesi di concorso nella detenzione che, comedetto, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato con motivazione congrua,completa e non manifestamente illogica.3.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare che ilricorso è, in ultima analisi, teso a sollecitare una diversa valutazione dei fattiaccertati in sede di merito, proponendo censure che, tuttavia, sono sottratte alsindacato di legittimità. Infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello diuna diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, lacui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possaintegrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione dellerisultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).4. I ricorsi sono dunque inammissibili. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]