CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13716/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n. 1127/2025 depositata il 05/02/2025.Numero registro generale 8614/2025Numero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 13716/2026Data pubblicazione 11/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con delibera n. 8 del 30 maggio 2022, il Comune di Portici haapprovato le tariffe TARI per l’anno 2022, comprese quelle applicabili allacategoria “Banche e istituti di credito”. Sulla scorta di tale delibera, laGE.[OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria della riscossione, ha notificatoin data 12 ottobre 2022 alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. un avviso dipagamento TARI 2022 relativo ad un immobile di circa 770 mq sito inPortici, sede della filiale bancaria.2. La contribuente ha proposto ricorso innanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Napoli, deducendo l’illegittimità derivatadell’avviso per invalidità della delibera tariffaria comunale, ritenutasproporzionata e non conforme al metodo normalizzato previsto dal DPR158/1999, nonché l’erronea determinazione della superficie imponibile peravere incluso aree non produttive di rifiuti. Il Comune si è costituito,sostenendo la piena legittimità della delibera tariffaria, adottata inconformità al principio “chi inquina paga”, alla normativa ARERA e all’art. 1,comma 652, L. 147/2013, con ampia discrezionalità politica e tecnica nellafissazione delle tariffe TARI. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità delladomanda di disapplicazione del regolamento comunale, ritenendoinsussistenti vizi di incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere.3. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con sentenza n.15699/2023 ha rigettato il ricorso, ritenendo che il regolamento TARI nonpresentasse i vizi denunciati; che il Comune non fosse tenuto a motivareanaliticamente la misura dell’imposta all’interno dei coefficienti presuntivi;che non sussistesse illogicità o irragionevolezza, essendo le banchecaratterizzate da maggiore affluenza rispetto ai semplici uffici; che nonfosse provata la preventiva comunicazione delle superfici da escludere aifini dell’imponibile.Numero registro generale 8614/2025Numero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 13716/2026Data pubblicazione 11/05/20264. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, reiterando ledoglianze sulla violazione del metodo normalizzato, sull’illegittimità dellatariffa e sulla erronea determinazione della superficie imponibile. [OSCURATO:PERSONA] la concessionaria si sono costituiti insistendo per il rigetto.5. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con sentenza n.1127/2025, ha rigettato l’appello, compensando le spese. La Corte haaffermato, in particolare, che non ricorrevano i presupposti per ladisapplicazione della delibera comunale ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.546/1992, poiché non erano ravvisabili vizi di incompetenza, violazione dilegge o eccesso di potere; che il Comune aveva agito entro la discrezionalitàriconosciuta dalla normativa, motivando la maggiore tariffa per le banchecon la superiore affluenza di utenti; che le tariffe erano state determinatesecondo i criteri del DPR 158/1999 e dell’art. 1, comma 652, L. 147/2013.Infine non ha ritenuto fondata la censura relativa alle superfici, mancandola prova di una comunicazione preventiva.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’istituto bancario haproposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui hanno resistitocon controricorso sia il comune che il concessionario.7. Successivamente la banca ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare va rilevato che in ambedue i controricorsi (quellodel Comune di Portici e quello di [OSCURATO:SOCIETA].) vengono sollevatevarie eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso.In particolare si eccepisce l’omesso effetto devolutivo: si sostiene che ilricorso per cassazione non censuri tutte le rationes decidendi autonomeposte dalla [OSCURATO:PERSONA] grado a fondamento del rigetto dell’appello, conconseguente passaggio in giudicato delle motivazioni non attinte; laviolazione dell’art. 360-bis c.p.c., posto che la ricorrente tenderebbe solo aNumero registro generale 8614/2025Numero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 13716/2026Data pubblicazione 11/05/2026una rivalutazione del merito; la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., attesoche, secondo i controricorrenti i motivi non rispettano il paradigma delnuovo testo dell’art. 360 n. 5, essendo intervenuta doppia conforme.1.3. Le eccezioni sollevate non sono fondate.Il ricorso, infatti, censura in modo coerente e sostanziale l’impiantoargomentativo della sentenza impugnata, investendo le rationes decidendiposte a fondamento della decisione di secondo grado, attraverso ladeduzione di errori di diritto e di violazioni di legge, e non già mediante unarichiesta di nuova valutazione del merito, non configurandosi così neanchel’eccepito maturarsi del giudicato interno (il tema può invece essereaffrontato, con riferimento a specifici fatti, con riguardo ai singoli motivi).Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 366, primocomma, n. 6, c.p.c., risultando gli atti e i documenti rilevantisufficientemente individuati e richiamati nei termini necessari a consentirealla Corte il controllo delle censure proposte.Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità ex art. 360-bisc.p.c., poiché il ricorso non si limita a sollecitare un diverso apprezzamentodei fatti, ma pone questioni giuridiche in ordine ai limiti della discrezionalitàcomunale, al sindacato del giudice tributario e alla corretta applicazionedella normativa di riferimento.È altresì priva di fondamento la dedotta violazione dell’art. 360, n. 5,c.p.c., atteso che le censure non si appuntano su un preteso riesame delfatto, bensì sull’erronea qualificazione giuridica e sull’interpretazione dellenorme applicate dal giudice di appello. Né può ritenersi che il ricorsointroduca questioni nuove, trattandosi di profili che si pongono in continuitàlogico-giuridica con le doglianze già dedotte nei precedenti gradi di giudizio.Quanto al giudicato interno inerente taluni specifici punti, lo stesso vaaffrontato con riferimento ai singoli motivi, ed in particolare con riguardo almotivo n. 7, e non, invece, in termini globali e generici.1.4. Le eccezioni di inammissibilità devono pertanto essere rigettate.Numero registro generale 8614/2025Numero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 13716/2026Data pubblicazione 11/05/20262. Con il primo motivo di ricorso si rileva la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 7, co. 5 del d.lgs. 546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.2.1. La CGT di II grado avrebbe applicato in modo erroneo l’art. 7,comma 5, del d.lgs. 546/1992, ritenendo che il giudice tributario possadisapplicare un atto amministrativo generale solo quando l’illegittimità sia“evidente” o “manifesta”. La sentenza sarebbe dunque nulla per avereescluso la disapplicazione della delibera sulla base di un criteriogiuridicamente inesistente.2.2. GESET e Comune di Portici oppongono l’infondatezza el’inammissibilità del motivo.2.3. Il motivo non è fondato e va rigettato.La Corte di giustizia di secondo grado, nonostante l’erroneitàdell’affermazione sui limiti disapplicativi (che sostiene sarebbero sindacabilisolo nei limiti in cui la illegittimità sia evidente ictu oculi), ha comunqueritenuto che il regolamento fosse adeguatamente motivato e legittimo,privando di rilevanza pratica la sua stessa erronea premessa.Il motivo, pertanto, non può essere accolto.3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 1, c. 646 e 651, l. 147/2013; artt. 3 e6 d.P.R. 158/1999; falsa applicazione dell’art. 1, co. 652 l. 147/2013, aisensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.3.1. Il ricorrente lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] grado abbia erroneamenteaffermato che il Comune abbia applicato correttamente il metodonormalizzato di cui al d.P.R. 158/1999. In realtà, il Comune – purdichiarandosi privo di sistemi di misurazione dei rifiuti – avrebbedeterminato la tariffa per le banche (Tariffa 2022) in valori del tuttosproporzionati rispetto ai coefficienti tabellari. La ricorrente invoca anchel’effetto conformativo del giudicato amministrativo del Consiglio di StatoNumero registro generale 8614/2025Numero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 13716/2026Data pubblicazione 11/05/2026(sent. n. 7719/2024), che aveva annullato la delibera TARI 2018 per identicivizi di metodo.3.2. Il Comune e GESET evidenziano che la delibera 2022 è stataadottata anche sulla base dell’art. 1, co. 652 L. 147/2013, che consente –nel rispetto del principio “chi inquina paga” – margini valutativi nonstrettamente vincolati al Metodo normalizzato; sostengono che il motivo èinammissibile perché volto a ottenere un nuovo giudizio sul merito e sullavalutazione dei fatti e che le doglianze CAI ripropongono temi già respintinei due gradi di merito, incorrendo nella doppia conforme; inoltre assumonoche la sentenza del Consiglio di Stato non avrebbe effetti conformativiautomatici sulle successive delibere TARI.3.3. Il motivo è fondato.3.4. La contestata incongruenza delle tariffe, emergente dalle tabelle3a-3b allegato al d.P.R. 158/1999, accredita l’irragionevolezza e l’illogicitàdel regolamento. Tale circostanza risulta, in particolare, dal fatto che, afronte di coefficienti per la produzione della parte fissa (3a) e di quellavariabile (3b) più bassi per le banche rispetto agli uffici privato, si arrivainvece all’applicazione di tariffe per le banche sei volte maggiori (v. paginan. 21 e 22 del ricorso).Una simile discrasia tra i parametri di base e l’esito applicativoevidenzia una evidente frattura nel nesso logico che dovrebbe legare icoefficienti alla determinazione delle tariffe, compromettendo la razionalitàinterna del sistema. In altri termini, a coefficienti inferiori non puòcoerentemente corrispondere un’imposizione più gravosa, in assenza diulteriori elementi giustificativi idonei a spiegare tale divergenza.Questa Corte ha chiarito che la tariffa non può prescinderedall’assicurare la proporzionalità del prelievo alla produttività potenziale deirifiuti al fine di adeguarne la commisurazione alla peculiare fattispecie (cfr.Cass. n. 2217/2023).Numero registro generale 8614/2025Numero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 13716/2026Data pubblicazione 11/05/2026Ne consegue che il regolamento tariffario si pone in contrasto con iprincipi di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza dell’azioneamministrativa, risultando pertanto affetto da manifesta illogicità, nellamisura in cui introduce un trattamento deteriore per una determinatacategoria di utenti senza adeguata base giustificativa.Tale aspetto non è stato colto dal giudice regionale che ha finito peravallare l’applicazione di tariffe non proporzionate al coefficiente diproduzione dei rifiuti.3.5. La censura merita quindi accoglimento.4. Con il terzo motivo si censura la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 36, co. 2, n. 4 d.lgs, 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c.4.1. La sentenza sarebbe affetta da motivazione apparente, illogica econtraddittoria. La ricorrente contesta nello specifico che la sentenzaaffermi la legittimità della delibera 2022 sulla base della semplice regolaritàformale del PEF e dell’avviso TARI,senza affrontare il vero punto decisivo: il mancato rispetto dei coefficientidel metodo normalizzato. La motivazione sarebbe incoerente, poiché la CGTriconosce che il Comune non ha applicato il c. 651 ma sostiene comunqueche la tariffa rispetti il metodo normalizzato.4.2. I controricorrenti hanno replicato che non vi è alcuna motivazioneapparente poiché la [OSCURATO:PERSONA] grado ha esposto puntualmente le ragioni delrigetto e che la censura mira solo a rivalutare l’apprezzamento delle prove,inammissibilmente. Inoltre, il vizio di motivazione è oggi sindacabile solonei limiti dell’art. 360 n. 5, non ricorrenti nel caso.4.3. La censura non merita accoglimento.4.4. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione,quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto neicasi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipaniin forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentoNumero registro generale 8614/2025Numero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 13716/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamenteinconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021,n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18aprile 2023, n. 10354); 2.2 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispeciedi “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenzaimpugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistentee, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia,essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale danon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248;Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021,n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354)(Cass. 21/12/2025, n. 33417; Cass. 20/07/2023 n. 2023).4.4. La censura va dunque rigettata perché la pronuncia, per comesopra in sintesi, riportata, dà conto delle ragioni della decisione.5. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 115, primo comma, c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c.5.1. La ricorrente sostiene che la CGT avrebbe ignorato un fatto decisivoe incontestato: cioè che il Comune, pur dichiarando di applicare il metodonormalizzato, non lo ha in realtà applicato, come dimostrato dalla periziaPatrigest e dal giudicato amministrativo.5.2. Il Comune osserva che il giudice non è tenuto a valorizzare in modoassorbente i fatti allegati da una parte quando ritiene assente ogni viziodella delibera; l’art. 115 è violato solo se il giudice dichiara di non volerapplicare una prova o utilizza prove irrituali, cosa non avvenuta.Numero registro generale 8614/2025Numero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 13716/2026Data pubblicazione 11/05/20266. Con il quinto motivo si censura la nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 115, c. 2 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. 4 c.p.cLa CGT avrebbe ritenuto “fatto notorio” la maggiore produzione di rifiutidelle banche rispetto agli uffici e agli studi professionali, fondando su ciò lagiustificazione della tariffa, sebbene non vi fosse alcuna fonte di conoscenzacollettiva per sostenerlo.Il Comune replica che la valutazione sulla maggiore affluenza nellebanche discende dalla comune esperienza e dunque rientra nel fatto notorioe che la doglianza è comunque inammissibile perché attiene alla valutazionedelle prove, sottratta al sindacato di legittimità.7. Con il sesto motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.La ricorrente sostiene che la CGT abbia fondato il proprio convincimentosu presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, inferendo da una generica maggiore affluenza alle banche unamaggiore produzione di rifiuti.I controricorrenti sostengono che la censura è inammissibile perché laparte non indica quali presunzioni sarebbero illogiche, ma si limita acontrapporre una propria diversa ricostruzione e che la valutazione dellepresunzioni spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione.8. Con il settimo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.La ricorrente lamenta in particolare l’omessa pronuncia sul motivosubordinato riguardante l’errata determinazione della superficie imponibile,poiché il Comune avrebbe incluso anche locali “non produttivi di rifiuti”(cavedii, impianti, magazzini, caveau).Il Comune di Portici ha replicato che la questione è infondata poiché lariduzione della superficie tassabile richiede una preventiva denuncia divariazione, mai presentata. Inoltre la doglianza sarebbe inammissibileNumero registro generale 8614/2025Numero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 13716/2026Data pubblicazione 11/05/2026perché in appello la ricorrente non aveva censurato questo capo dellasentenza di primo grado, sicché si è formato giudicato interno.9. I motivi dal n. 3 al n. 7 risultano tutti assorbiti dalle considerazioniespresse riguardo al secondo motivo di ricorso.10. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al secondomotivo, rigettati il primo e il terzo, e assorbiti i restanti, e la sentenzaimpugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il prosieguo,provvedendo anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo, rigettati il primoe il terzo, e assorbiti i restanti, e cassa la sentenza impugnata, con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campaniain diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteUgo Candia