CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03300/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; 1 Tta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 15 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione in relazione, tra l'altro, al reato di rapina pluriaggravata; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce l'erronea qualificazione giuridica della condotta suggellata dall'impossessamento del telefono cellulare della vittima; che il ricorso vede su motivo manifestamente infondato; che, invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che, nel caso di specie, la qualificazione giuridica del fatto operata dal Giudice per le indagini preliminari non appare esorbitante o implausibile, posto che la condotta violenta degli imputati, pur posta in essere, in origine, per diverse ragioni, ha fornito loro il destro per impossessarsi dell'oggetto caduto in terra proprio in conseguenza dell'aggressione diretta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ovvero per attuare un proposito criminoso sopravvenuto ma, nondimeno, inquadrabile nella fattispecie sanzionata dall'art. 628 cod. pen., atteso, in specie, che l'impossessamento è avvenuto, secondo quanto riferito dalla vittima, mentre ancora l'aggressione era in corso; che, al riguardo, pertinente si palesa il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen