CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 23/09/2022, giudicando in sede rescissoria e parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP di POTENZA in data 28/06/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminava la pena e confermava, nel resto, la condanna dell'imputato per il reato a lui ascritto (illecita detenzione, a fine di cessione a terzi, di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, e cessione di hashish). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità e alla esclusione della destinazione della sostanza ad uso esclusivamente personale. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già indicate al ricorrente nell'avviso di trattazione dell'odierna udienza camerale (art. 610, comma 1, c.p.p.) Osserva il Collegio: - uniformandosi al dictum del giudice rescindente, la Corte di appello ha qualificato il fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990; - le questioni relative alla sussistenza del reato (sotto il profilo della finalità illecita della detenzione) non rientravano nel perimetro del devoluto al giudice rescissorio essendo ormai coperte da giudicato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così dec