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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 12706/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22833/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liata in Roma, via Baldo degli Ubaldi 272 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) - intimati - avverso la sentenza n. 450/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22833/2019 Numero sezionale 404/2022 Numero di raccolta generale 12706/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]: − la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’agente della riscossione [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Roma domandando la declaratoria di invalidità del fermo amministrativo dell’autoveicolo tg. [OSCURATO:TARGA] e delle cartelle di pagamento (asseritamente non notificate) poste a fondamento del medesimo, nonché il riconoscimento dell’estinzione del credito vantato dal Comune per intervenuta decadenza e prescrizione; − il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza e rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia; − il giudice di primo grado, con la sentenza n. 20931/2011, confermava la propria competenza; in esito alla discussione orale del 24/7/2013, accoglieva la domanda dell’[OSCURATO:PERSONA], qualificata come opposizione all’esecuzione, e dichiarava l’invalidità del fermo amministrativo e l’estinzione dell’obbligazione di pagamento derivante dalle cartelle esattoriali per intervenuta prescrizione del diritto di credito; − [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., subentrata a [OSCURATO:SOCIETA]. nella riscossione, impugnava la decisione; − la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 450 del 23/1/2019, accoglieva l’appello e, in totale riforma della pronuncia di primo grado, respingeva l’opposizione proposta; − avverso la suddetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; − Agenzia delle Entrate - Riscossione (succeduta alle società del gruppo Equitalia) depositava memoria per la partecipazione alla discussione; l’intimata [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma) non svolgeva difese nel giudizio di legittimità. 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22833/2019 Numero sezionale 404/2022 Numero di raccolta generale 12706/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]: − col primo motivo la ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 cod. proc. civ., 6 Legge n. 890 del 1982 e 26 D.P.R. n. 602 del 1973, per avere la Corte di merito ritenuto valida la notifica di alcune delle cartelle di pagamento sebbene le stesse fossero state consegnate al portiere e difettassero sia l’attestazione riguardante il mancato rinvenimento di persone preferibilmente abilitate alla ricezione, sia la raccomandata in- formativa circa l’avvenuta notificazione a soggetto diverso dal destina- tario; − indipendentemente dalle lacune del ricorso – che, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., trascura di riportare il testo degli atti relativi alla notificazione delle cartelle, oggetto della censura per violazione delle menzionate disposizioni – la censura è comunque infondata; − infatti, come già statuito da questa Corte, «In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia ese- guita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di racco- mandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme con- cernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sen- tenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal por- tiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata).» (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834-01); − il riferimento del ricorso all’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 è inappropriato, sia perché la disposizione non riguarda la notificazione della cartella di pagamento (per la quale si applica, ap- 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22833/2019 Numero sezionale 404/2022 Numero di raccolta generale 12706/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 punto, il citato art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973; v.

Cass., Sez. 5, Ordi- nanza n. 5278 del 22/2/2019), sia perché non si verte dell’ipotesi in cui «nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abita- zione, ufficio o azienda del contribuente»; − col secondo motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito affermato che l’appellata (totalmente vit- toriosa in primo grado) non aveva reiterato le precedenti difese ed ec- cezioni e che, dunque, le stesse non potevano essere esaminate; al con- trario, afferma la ricorrente che era stata esplicitamente rinnovata, nella comparsa di risposta, l’eccezione di prescrizione (quinquennale) del di- ritto di riscuotere la sanzione amministrativa; − analogamente, ma sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., con la terza censura si propone doglianza per «errata, omessa ed insufficiente motivazione … circa la mancata riproposizione in grado di appello dell’eccezione di intervenuta prescrizione delle pretese dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti»; − i suesposti motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto de- ducono sotto diversi aspetti la medesima violazione da parte del giudice d’appello: essi sono fondati, dovendosi ricondurre le censure – emen- data quella del terzo motivo dall’incongruo riferimento al vizio motiva- zionale di cui al testo del n. 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. abrogato da quasi dieci anni – all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; − nella comparsa di risposta in appello – trascritta nel ricorso par- zialmente, ma in maniera sufficiente all’illustrazione della censura e alla sua comprensibilità da parte della Corte – l’[OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 cod. proc. civ. (v. 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22833/2019 Numero sezionale 404/2022 Numero di raccolta generale 12706/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 Cass., Sez.

U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016 e Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 11799 del 12/05/2017), la doglianza relativa alla prescrizione del diritto di credito dell’ente impositore; − l’odierna ricorrente, risultata totalmente vittoriosa in primo grado, non aveva l’onere di proporre impugnazione incidentale della decisione di prime cure e la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare i profili che, rimasti assorbiti dalla pronuncia dal Tribunale, erano stati riproposti nel secondo grado; − per quanto esposto, la sentenza impugnata, che a tanto non ha proceduto, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché esamini anche l’eccezione suddetta; − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità. p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 marzo 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22833/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liata in Roma, via Baldo degli Ubaldi 272 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) - intimati - avverso la sentenza n. 450/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22833/2019 Numero sezionale 404/2022 Numero di raccolta generale 12706/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]: − la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’agente della riscossione [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Roma domandando la declaratoria di invalidità del fermo amministrativo dell’autoveicolo tg. [OSCURATO:TARGA] e delle cartelle di pagamento (asseritamente non notificate) poste a fondamento del medesimo, nonché il riconoscimento dell’estinzione del credito vantato dal Comune per intervenuta decadenza e prescrizione; − il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza e rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia; − il giudice di primo grado, con la sentenza n. 20931/2011, confermava la propria competenza; in esito alla discussione orale del 24/7/2013, accoglieva la domanda dell’[OSCURATO:PERSONA], qualificata come opposizione all’esecuzione, e dichiarava l’invalidità del fermo amministrativo e l’estinzione dell’obbligazione di pagamento derivante dalle cartelle esattoriali per intervenuta prescrizione del diritto di credito; − [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., subentrata a [OSCURATO:SOCIETA]. nella riscossione, impugnava la decisione; − la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 450 del 23/1/2019, accoglieva l’appello e, in totale riforma della pronuncia di primo grado, respingeva l’opposizione proposta; − avverso la suddetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; − Agenzia delle Entrate - Riscossione (succeduta alle società del gruppo Equitalia) depositava memoria per la partecipazione alla discussione; l’intimata [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma) non svolgeva difese nel giudizio di legittimità. 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22833/2019 Numero sezionale 404/2022 Numero di raccolta generale 12706/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]: − col primo motivo la ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 cod. proc. civ., 6 Legge n. 890 del 1982 e 26 D.P.R. n. 602 del 1973, per avere la Corte di merito ritenuto valida la notifica di alcune delle cartelle di pagamento sebbene le stesse fossero state consegnate al portiere e difettassero sia l’attestazione riguardante il mancato rinvenimento di persone preferibilmente abilitate alla ricezione, sia la raccomandata in- formativa circa l’avvenuta notificazione a soggetto diverso dal destina- tario; − indipendentemente dalle lacune del ricorso – che, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., trascura di riportare il testo degli atti relativi alla notificazione delle cartelle, oggetto della censura per violazione delle menzionate disposizioni – la censura è comunque infondata; − infatti, come già statuito da questa Corte, «In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia ese- guita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di racco- mandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme con- cernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sen- tenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal por- tiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata).» (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834-01); − il riferimento del ricorso all’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 è inappropriato, sia perché la disposizione non riguarda la notificazione della cartella di pagamento (per la quale si applica, ap- 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22833/2019 Numero sezionale 404/2022 Numero di raccolta generale 12706/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 punto, il citato art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973; v. Cass., Sez. 5, Ordi- nanza n. 5278 del 22/2/2019), sia perché non si verte dell’ipotesi in cui «nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abita- zione, ufficio o azienda del contribuente»; − col secondo motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito affermato che l’appellata (totalmente vit- toriosa in primo grado) non aveva reiterato le precedenti difese ed ec- cezioni e che, dunque, le stesse non potevano essere esaminate; al con- trario, afferma la ricorrente che era stata esplicitamente rinnovata, nella comparsa di risposta, l’eccezione di prescrizione (quinquennale) del di- ritto di riscuotere la sanzione amministrativa; − analogamente, ma sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., con la terza censura si propone doglianza per «errata, omessa ed insufficiente motivazione … circa la mancata riproposizione in grado di appello dell’eccezione di intervenuta prescrizione delle pretese dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti»; − i suesposti motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto de- ducono sotto diversi aspetti la medesima violazione da parte del giudice d’appello: essi sono fondati, dovendosi ricondurre le censure – emen- data quella del terzo motivo dall’incongruo riferimento al vizio motiva- zionale di cui al testo del n. 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. abrogato da quasi dieci anni – all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; − nella comparsa di risposta in appello – trascritta nel ricorso par- zialmente, ma in maniera sufficiente all’illustrazione della censura e alla sua comprensibilità da parte della Corte – l’[OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 cod. proc. civ. (v. 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22833/2019 Numero sezionale 404/2022 Numero di raccolta generale 12706/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 Cass., Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016 e Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 11799 del 12/05/2017), la doglianza relativa alla prescrizione del diritto di credito dell’ente impositore; − l’odierna ricorrente, risultata totalmente vittoriosa in primo grado, non aveva l’onere di proporre impugnazione incidentale della decisione di prime cure e la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare i profili che, rimasti assorbiti dalla pronuncia dal Tribunale, erano stati riproposti nel secondo grado; − per quanto esposto, la sentenza impugnata, che a tanto non ha proceduto, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché esamini anche l’eccezione suddetta; − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità. p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 marzo 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S
Sentenza Cassazione n. 12706/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris