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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27165/2026

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e di appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiovanniBattista Bertolini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;udito l’[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Siniscalchi e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che siè riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Milano del 14 dicembre 2021, ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tutte leimputazioni di cui al capo 5), perché estinte per prescrizione, imputazioni, queste,rispetto alle quali era, altresì, intervenuta revoca della costituzione di parte civiledel “[OSCURATO:SOCIETA].”; ha, inoltre, assolto l’imputato dai capi 2.A.3), 2.A.4)e 2.B) perché il fatto non sussiste; ha, invece, confermato l’affermazione diresponsabilità in relazione ai capi 2.A.5) e 2.A.6), rideterminando la pena in annidue di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche inregime di prevalenza sulla contestata aggravante di cui all’art. 219, secondocomma, n.1., legge fall., con concessione dei benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione nel certificato del Casellario.Quanto al capo 2.A.5), relativo al fallimento di “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”,dichiarato il 24 gennaio 2013, la condanna è stata confermata in relazione alladistrazione – o, comunque, alla dissipazione – del magazzino sociale, compostoda materie prime e da prodotti finiti, attraverso un’articolata sequenza dioperazioni di cessione che, muovendo da un trasferimento in favore della “[OSCURATO:SOCIETA].”, si sarebbe risolta, mediante ulteriori passaggi, in favore della “[OSCURATO:SOCIETA].” e della “[OSCURATO:SOCIETA].”; esito, questo, cui la Corte territoriale è pervenutavalorizzando la complessiva anomalia della struttura negoziale, l’incongruità tra lamovimentazione dei beni e la documentazione di trasporto, il mancato integralepagamento del prezzo pattuito in favore della società fallita, nonché la ritenutariferibilità delle società interposte all’imputato e, quindi, qualificando l’operazionecome priva di razionale giustificazione economica e idonea a depauperare ilpatrimonio sociale nella fase prossima al dissesto.Quanto al capo 2.A.6), l’affermazione di responsabilità dell’imputato è stataconfermata per avere egli distratto ingenti somme dal patrimonio di “[OSCURATO:SOCIETA].” mediante la stipulazione di tre contratti di consulenza e di uncontratto di sublocazione immobiliare ritenuti fittizi.

In particolare, il giudice diappello ha tratto ragione della natura meramente apparente delle prestazionidedotte dall’assenza di loro riscontri documentali, dall’estrema genericitàdell’oggetto contrattuale, dalla sproporzione degli esborsi sostenuti, nonché dallariconducibilità delle controparti contrattuali alla sfera di controllo dell’imputato;ciò, con la sola esclusione del contratto di consulenza stipulato con [OSCURATO:PERSONA] epoca anteriore all’assunzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del controllo di fatto sullasocietà.2.

Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],sottoscritto dai suoi difensori di fiducia, consta di nove motivi, enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.- Con il primo motivo si eccepisce la nullità del decreto che dispone il giudizioe delle successive ordinanze di correzione dell’errore materiale, nonché degli atticonseguenti, per violazione degli artt. 130, 181, 183 e 429 cod. proc, pen.,sostenendosi che l’omessa indicazione di parte delle imputazioni nel decreto dicitazione a giudizio avrebbe determinato una nullità strutturale dell’attointroduttivo del giudizio, non emendabile mediante il procedimento di correzionemateriale, neppure espletato in contradditorio delle parti nelle forme di cui all’art.130 cod. proc. pen., con necessaria regressione del procedimento alla fasedell’udienza preliminare.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 159, comma 3, cod.pen. nonché la carenza e apparenza della motivazione in relazione all’ordinanzadel Tribunale di Milano del 30 maggio 2019, che aveva disposto la sospensione delcorso della prescrizione ancorché il rinvio, condiviso da tutte le parti processuali,fosse stato determinato da esigenze difensive funzionali all’acquisizione didocumentazione decisiva.- Con il terzo motivo si denuncia analoga violazione dell’art. 159 cod. pen. conriferimento all’ordinanza del 7 luglio 2021, con la quale era stata dispostaun’ulteriore sospensione della prescrizione per un rinvio richiesto nell’interesse diimputati diversi dal ricorrente, lamentandosi l’illegittima estensione nei suoiconfronti degli effetti sospensivi della prescrizione.- Con il quarto motivo si eccepisce, sotto l’egida della violazione degli artt.190 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’illegittimità del diniego di rinviodell’udienza dibattimentale e, comunque, di rinnovazione dell’istruttoria in appellofinalizzate all’acquisizione della documentazione fallimentare in possesso dellecuratele di “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” e di “[OSCURATO:SOCIETA].”, sul rilievo che talediniego, corredato di giustificazione apparente, avrebbe determinato unaingiustificata compressione del diritto di difesa.- Con il quinto motivo si deduce il vizio di manifesta contraddittorietà eillogicità argomentativa in relazione al capo 2.A.5), censurandosi la qualificazionedella cessione del magazzino della “[OSCURATO:SOCIETA].” come operazione distrattiva odissipativa al lume degli stessi dati documentali richiamati, incompatibili conl’ipotesi accusatoria posta a fondamento della condanna.- Con il sesto motivo si eccepisce, in via subordinata, l’errore qualificatorio incui sarebbe incorso anche il giudice di appello laddove avrebbe trascurato lapossibilità di ricondurre la fattispecie, come concretamente accertata, allafattispecie astratta di ricettazione fallimentare di cui all’art. 232, secondo comma,n. 2, legge fall., posto che i beni oggetto di cessione provenivano già da unaprecedente distrazione.- Con il settimo motivo si deduce l’apparenza e la manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al delitto di cui al capo 2.A.6), poiché la ritenuta fittizietàdei contratti di consulenza e di sublocazione sarebbe il frutto di un ragionamentocircolare, fondato essenzialmente sulla mancanza di documentazione comprovantel’effettività delle prestazioni contrattuali, con indebita inversione dell’onere dellaprova e omessa valutazione delle risultanze testimoniali e difensive di segnocontrario.- Con l’ottavo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129,comma 2, cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione, per avere la Corteterritoriale privilegiato il proscioglimento dell’imputato per intervenutaprescrizione dei reati di cui ai capi 5) ancorché fossero emerse plurime evidenzedi manifesta insussistenza del fatto, suscettibili di imporre l’assoluzione nel merito.- Con il nono motivo, infine, si deduce la violazione dell’art. 62 n. 6 cod. pen.,nonché il vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione dellacircostanza attenuante del risarcimento del danno nonostante l’avvenutadefinizione transattiva dei rapporti con tutte le parti civili e la revoca delle relativecostituzioni, sulla base di un giudizio ritenuto generico e astratto circa la nonintegrale soddisfazione del pregiudizio.3.

La trattazione del ricorso ha avuto luogo oralmente avendone avanzatotempestiva richiesta i difensori del ricorrente.4.

Gli stessi difensori in data 6 maggio 2026 hanno depositato in Cancelleria,tramite PEC, memoria con la quale hanno meglio lumeggiato le ragioni a sostegnodei motivi di ricorso e hanno insistito per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Va premesso che la sentenza impugnata ha, in primo luogo, dato atto chele transazioni cui il ricorrente è addivenuto con tutte le parti civili, e, in particolarecon il “[OSCURATO:SOCIETA].” e con il ‘[OSCURATO:SOCIETA].”, hanno comportato larevoca di tutte le costituzioni, con conseguente elisione di tutte le statuizioni civili(cfr. pag. 37, sub 8, primo capoverso); in secondo luogo, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazionidi cui al capo 5), in quanto estinte per prescrizione.Ne viene che, poiché le imputazioni di cui al capo 5) sono riferite alle condottedi bancarotta realizzate in danno della “[OSCURATO:SOCIETA].” (cfr. pag. 11 della sentenzaimpugnata), rispetto alle quali il “[OSCURATO:SOCIETA].” ha revocato la costituzionedi parte civile, la sentenza medesima nel dare atto dell’assenza di cause diproscioglimento dell’imputato nel merito ictu oculi evidenti (cfr. pag. 32, sub 5) siè attenuta al diritto vivente espressosi nel senso che, in presenza di una causa diestinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzionea norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui lecircostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimoda parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modoassolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice devecompiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia dipercezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibilecon qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01).Ratio decidendi, questa, con la quale il ricorrente si è confrontato solo inmaniera, generica, non avendo allegato e documentato quali fossero le evidenzeprobatorie suscettibili di dimostrare, senza alcun bisogno di approfondimenti, chei fatti non sussistessero e che egli non li avesse commessi, da ciò derivandol’inammissibilità dell’ottavo motivo di ricorso.2.

Il rilievo che precede consente di dichiarare inammissibile anche il primomotivo.La sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di nullità del decreto che hadisposto il giudizio, rilevando che l’omissione, nel corpo di esso, dell’integraletrascrizione dell’imputazione e, in particolare, del capo 5), relativo alle bancarotteafferenti al fallimento “[OSCURATO:SOCIETA].”, articolato nei sottocapi 5.a.1), 5.a.2), 5.a.3),5.a.4), 5.b.1), 5.b.2), 5.b.3), 5.b.4) e 5.c), integrasse una mera svista materialedi carattere grafico, tempestivamente sanata mediante le procedure di correzioneex art. 130 cod. proc. pen. e la rinnovazione della notifica, senza alcuna incidenzasull’identità dell’accusa né sul concreto esercizio del diritto di difesa, atteso che ilgià menzionato capo 5) era contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio, era statooggetto di pieno contraddittorio in sede di udienza preliminare ed avevaaccompagnato l’intero sviluppo del giudizio dibattimentale, sicché dovevaescludersi, in difetto di un effettivo e dimostrato pregiudizio difensivo, la nullitàdell’atto e degli atti conseguenti.Così delineato il fuoco della questione dedotta, anche avuto riguardo alprincipio di diritto secondo cui la contestazione non va riferita soltanto al capo diimputazione in senso stretto, ma pure a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicoloprocessuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampiol'addebito (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741 - 01), varibadito che la nullità del decreto di citazione a giudizio per assolutaindeterminatezza della imputazione è configurabile solo quando l'incompletezzasia causa di un effettivo pregiudizio del diritto di difesa, per essere stato l’imputatocostretto ad affrontare il dibattimento senza conoscere l'oggetto dell'addebito:vale a dire, ignorando i comportamenti per i quali gli si muova rimprovero.Situazione che, per le ragioni diffusamente indicate dalla Corte territoriale e quirichiamate, non potevano dirsi sussistenti in relazione alla posizione dell’imputatoodierno ricorrente.Nondimeno, poiché l’impugnazione, per essere ammissibile, deve essereassistita da un interesse che presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità,nel senso che con essa è necessario che sia perseguito un risultato che sia nonsoltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez.

U, n. 9616del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018 - 01), non è dato comprendere quale sia ilrisultato praticamente favorevole derivante dalla rimozione della statuizioneimpugnata, essendo stato il ricorrente interamente prosciolto dalle accusemossegli al capo 5), per essere il reato estinto per prescrizione, con revoca,oltretutto, della costituzione di parte civile da parte del “[OSCURATO:SOCIETA].”.3.

Inammissibili sono anche il secondo e il quarto motivo.3.1.

Come spiegato ai punti

4.1.2. e

4.1.3. della sentenza impugnata, lasospensione dei termini prescrizionali, disposta con ordinanza del Tribunale diMilano del 30 maggio 2019 in occasione del rinvio ad altra data della celebrazionedel processo per consentire alla difesa dell’imputato di acquisire documentazionedalle curatele del “[OSCURATO:SOCIETA].” e del “[OSCURATO:SOCIETA].”, e il diniegodi ulteriori rinvii del processo, motivato sulla base delle medesime ragioni, dispostocon ordinanze dello stesso Tribunale del 9 e del 23 gennaio, sono stati giustificatidall’assenza di specificità e di concretezza delle richieste poste a fondamento degliinvocati differimenti, che si presentavano come sostenuti da istanze di caratteremeramente esplorativo, non sorrette dall’indicazione puntuale degli atti daacquisire e dalla dimostrazione della loro effettiva detenzione presso le curatelefallimentari nonché della loro decisività, come da onere incombente sulla difesaistante.A tale onere, invero, non si è adempiuto neppure con il ricorso per cassazione,dal momento che il ricorrente non ha specificamente lumeggiato in che modo e inche misura la mancata o ritardata acquisizione della documentazione in possessodella Curatela del “[OSCURATO:SOCIETA].” avrebbe irreversibilmente inciso sullapreparazione della strategia difensiva in relazione al delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale, di cui alle residue imputazioni 2A5) e 2A6), e sull’esitodel processo in riferimento ad esso.3.2.

Né la Corte territoriale era tenuta a disporre la rinnovazionedell’istruttoria in appello e, comunque, a motivarne espressamente il diniego,posto che in materia vige il pacifico principio di diritto secondo cui la rinnovazionedell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezzadell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale alquale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella suadiscrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01), di modo che il giudice è obbligatoa motivare espressamente sulla richiesta in tal senso nel solo caso in cui sidetermini ad accoglierla, potendo, invece, rigettarla implicitamente, in ragionedella sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o a negare la responsabilitàdell'imputato. (Sez. 2, n. 9846 del 05/03/2026, Astone, Rv. 289612 – 01; Sez. 4,n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114 – 01; Sez. 6, n. 5782 del18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064 - 01).4.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo.Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il legittimo impedimentodell'imputato o del suo difensore comporta la sospensione del corso dellaprescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far data dallacessazione dell'impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizionedi cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015,Torchio, Rv. 262913 – 01; Sez. 6, n. 12497 del 08/01/2010, Romano, Rv. 246724- 01).

Né può dubitarsi dell’effetto estensivo della sospensione della prescrizionenei riguardi degli imputati, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui lasospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati delmedesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi aldifferimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbianosollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essiriferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, M., Rv. 274000 – 01; Sez.

F, n. 49132del 26/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257649 – 01; Sez.

F, n. 34896 del 11/09/2007,Laganà, Rv. 237586 - 01).5.

Il quinto motivo è, invece, infondato.La motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, nel suo integrarsi conquella a corredo della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595 – 01), è immune dai vizi argomentativi prospettati dalricorrente, perché ha dato conto in maniera puntuale di tutti gli elementi probatori,di fonte dichiarativa e documentale, idonei a dimostrare l’illecito depauperamentodel patrimonio della “[OSCURATO:SOCIETA].” mediante il trasferimento alla “[OSCURATO:SOCIETA]. e alla“[OSCURATO:PERSONA].

S.r.l., non accompagnato dal pagamento dell’intero corrispettivo, delmagazzino di quella e ha dato conto dei passaggi del ragionamento decisorio,caratterizzato da un incedere tutt’altro che illogico, sotteso alla conferma dellacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale.In particolare, ha spiegato: come la “[OSCURATO:SOCIETA].” avesse emesso in data 2gennaio 2012 la fattura n. 1 nei confronti di “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” per un importocomplessivo di euro 726.000,00, avente ad oggetto la cessione dell’interomagazzino (materie prime e prodotti lavorati), con previsione di pagamentorateale e come a tale fattura risultasse allegato il D.D.T. del 27 dicembre 2011,recante l’elenco dettagliato dei beni ceduti e indicante quale vettore iltrasportatore Brugioni, con movimentazione complessiva di 25 colli, così daevidenziato come fosse emerso che la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, anziché adempiereregolarmente alle obbligazioni assunte verso la “[OSCURATO:SOCIETA]., avesse dato corso adue distinte e immediate cessioni delle medesime merci: una in favore di “[OSCURATO:SOCIETA].”, per euro 363.000,00 (fattura del 10 gennaio 2012), e l’altra in favoredi “[OSCURATO:SOCIETA].”, per euro 399.300,00 (fattura n. 2 del 10 febbraio 2012), rilevandocome solo in riferimento alla cessione in favore della “[OSCURATO:SOCIETA].” fosse statorinvenuto un D.D.T., il quale, peraltro, era risultato privo di indicazione dellaprovenienza delle merci dal deposito originariamente indicato nel primotrasferimento “IC”–“[OSCURATO:PERSONA]”; circostanza, questa, giudicata sintomaticadella fittizietà dei passaggi intermedi.Sotto il profilo finanziario, ha, infine, osservato come la “[OSCURATO:PERSONA]”avesse versato alla fallita soltanto euro 195.500,00, a fronte dell’importocomplessivo dovuto di euro 726.000,00 e di come neppure la “JDP” e la “[OSCURATO:SOCIETA]” avessero versato i corrispettivi pattuiti alla “[OSCURATO:PERSONA]”, tale catena diinadempimenti avendo determinato la definitiva perdita del magazzino senzaadeguato ristoro per la “I.C.”.Alla stregua degli elementi riportati, siccome non illogicamente valutati nellaloro globalità, avuto riguardo, oltretutto, al contenuto delle dichiarazioni resedall’imputato, che aveva riconosciuto la riconducibilità soggettiva tanto della JDPquanto della stessa [OSCURATO:PERSONA] alla propria sfera di influenza economico-gestoria, deve riconoscersi come sia del tutto plausibile la conclusione rassegnatadalla Corte territoriale: ossia, che la successione dei passaggi negoziali, lamancanza di una tracciabilità coerente delle movimentazioni fisiche delle merci,l’omesso integrale pagamento del prezzo e l’assenza di ragionevoli giustificazionieconomiche alternative integrassero, nel loro insieme, indici sintomatici univocidella natura distrattiva o, quanto meno, dissipativa dell’operazione descritta.6.

Il sesto motivo è inammissibile.In disparte il rilievo che l’errore qualificatorio denunciato – che avrebbeimposto la sussunzione del fatto di cui al capo 2A5) entro lo schema del delitto diricettazione fallimentare ex art. 232 L.F. - è inedito, non risultando essere statodedotto con i motivi di gravame, va, comunque, dato atto che si tratta di doglianzamanifestamente infondata posto che è jus receptum che, in tema di reatifallimentari, la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, poiché tra i beni del fallito, di cui all'art. 216, comma 1,n. 1) legge fall., rientrano tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilitàdel suo patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dalle modalità del loroacquisto (Sez. 5, n. 7824 del 30/11/2022, dep. 2023, Bergese, Rv. 284223 – 02;Sez. 5, n. 23686 del 06/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281413 – 01; Sez. 5, n. 45372del 18/10/2019, Malandrino, Rv. 276991 – 01) e che il delitto di ricettazioneprefallimentare si configura solo nel caso in cui difetti l'accordo con l'imprenditoredichiarato fallito, sicché il fatto del terzo estraneo non fallito che, in accordo conl'imprenditore, distragga beni prima del fallimento è punibile a titolo di concorsonel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, n. 40023 del19/09/2022, Bosio, Rv. 283757 - 01).7.

Il settimo motivo è, invece, infondato.Anche con riferimento al capo 2.A.6), la sentenza impugnata risulta sorrettada una motivazione completa, coerente e logicamente congrua, avendo la Corteterritoriale puntualmente ricostruito il disegno distrattivo del ricorrente sulla basedi una pluralità di elementi di fatto, analizzati singolarmente e nel loro complessivosignificato indiziario.In particolare, la Corte ha ritenuto che la distrazione della somma complessivadi euro 1.045.050,13 di pertinenza della fallita “[OSCURATO:SOCIETA].” fosse stata realizzatamediante la stipulazione di tre contratti di consulenza e di un contratto disublocazione privi di reale contenuto economico, qualificabili come operazionimeramente simulate, funzionali al depauperamento del patrimonio di quella.A suffragio, ha valorizzato il carattere del tutto generico e indeterminato deicontratti di consulenza, privi di una concreta indicazione delle attività da svolgere,degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi, nonché l’assenza di qualsivogliadocumentazione attestante l’effettiva esecuzione delle prestazioni pattuite.

Leconsulenze risultavano, inoltre, formalmente intestate a società – la “EPI”, la“BLACKTRACK” e la “ANYMA” (poi “JDP”) – tutte riconducibili all’imputato, conevidente commistione soggettiva tra società committente e società beneficiarie deiflussi finanziari.

Ha, poi, sottolineato che i contratti in questione erano del tuttoincongrui rispetto all’oggetto sociale delle società che avrebbero dovuto erogarele consulenze, inidonee, per struttura e attività dichiarata, a fornire i servizi dielevato profilo strategico e commerciale formalmente indicati nei contratti, sì darendere intrinsecamente implausibile la realtà delle prestazioni fatturate.

Quantoal contratto di sublocazione dell’immobile di via della Spiga, ha, infine, evidenziatoche tutte le spese di locazione e di ristrutturazione dell’intero immobile erano stateposte a carico della “I.C.”, ancorché solo una porzione del bene fosse statasublocata alla fallita, con la conseguenza che i costi afferenti anche alle partigodute da “EPI” e da “ANYMA/JDP” erano andate a gravare integralmente sulla“I.C”, senza che ciò avesse trovato alcuna giustificazione economica o contabile,tanto più che non era stata rinvenuta, né offerta alla Curatela, alcunadocumentazione contrattuale e contabile idonea a dare ragione dell’anomaliariscontrata, non spiegabile con la generica allegazione di una fortuita perdita delladocumentazione.La Corte territoriale ha, inoltre, assegnato significato alla continuità econsistenza degli esborsi, protrattisi nel tempo, a fronte di assenza di risultatieconomici apprezzabili per la fallita, nonché alla riconducibilità delle societàcontroparti alla sfera di controllo dell’imputato, elemento che ha rafforzato laqualificazione delle operazioni come meri strumenti di spoliazione patrimoniale.Alla luce delle evidenze e dei rilievi riportati, ineccepibile risulta, sia sul pianodella correttezza giuridica che su quello della tenuta logica, la conclusione cui sonopervenuti i giudici di merito di entrambi i gradi: ossia, che i contratti passati inrassegna, in quanto non assistiti da nessuna valida traccia documentale né dariscontri oggettivi di esecuzione, erano stati meri espedienti negoziali finalizzati adistrarre risorse dalla fallita, con conseguente integrazione della fattispecie dibancarotta fraudolenta patrimoniale.

Tale approdo si pone, del resto, in linea conil consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione odell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dallamancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei benisuddetti.

In tale prospettiva, la responsabilità dell’imprenditore per laconservazione della garanzia patrimoniale dei creditori e l’obbligo di veritàpenalmente sanzionato ex art. 87 legge fall. giustificano l’apparente inversionedell’onere della prova, non essendo sufficiente una generica allegazionedell’assorbimento delle risorse in costi gestionali, ove non documentati néanaliticamente specificati (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello,Rv. 267710-01).8.

Il nono motivo è infondato.Correttamente la sentenza impugnata ha negato che gli accordi transattivisiglati dall’imputato ricorrente con le parti civili, che, in ragione di essi, avevanorevocato la loro costituzione, valessero di per sé, pur in assenza di una completasoddisfazione delle pretese della massa dei creditori, a renderlo meritevole dellaconcessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che, ai fini dellaconfigurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6,cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo dellatotale riparazione di ogni effetto dannoso, e che la valutazione in ordine allacorrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anchedisattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dallaparte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 – 02; Sez. 5, n.44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv. 278315 - 01).9.

Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentedeve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiovanniBattista Bertolini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;udito l’[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Siniscalchi e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che siè riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Milano del 14 dicembre 2021, ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tutte leimputazioni di cui al capo 5), perché estinte per prescrizione, imputazioni, queste,rispetto alle quali era, altresì, intervenuta revoca della costituzione di parte civiledel “[OSCURATO:SOCIETA].”; ha, inoltre, assolto l’imputato dai capi 2.A.3), 2.A.4)e 2.B) perché il fatto non sussiste; ha, invece, confermato l’affermazione diresponsabilità in relazione ai capi 2.A.5) e 2.A.6), rideterminando la pena in annidue di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche inregime di prevalenza sulla contestata aggravante di cui all’art. 219, secondocomma, n.1., legge fall., con concessione dei benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione nel certificato del Casellario.Quanto al capo 2.A.5), relativo al fallimento di “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”,dichiarato il 24 gennaio 2013, la condanna è stata confermata in relazione alladistrazione – o, comunque, alla dissipazione – del magazzino sociale, compostoda materie prime e da prodotti finiti, attraverso un’articolata sequenza dioperazioni di cessione che, muovendo da un trasferimento in favore della “[OSCURATO:SOCIETA].”, si sarebbe risolta, mediante ulteriori passaggi, in favore della “[OSCURATO:SOCIETA].” e della “[OSCURATO:SOCIETA].”; esito, questo, cui la Corte territoriale è pervenutavalorizzando la complessiva anomalia della struttura negoziale, l’incongruità tra lamovimentazione dei beni e la documentazione di trasporto, il mancato integralepagamento del prezzo pattuito in favore della società fallita, nonché la ritenutariferibilità delle società interposte all’imputato e, quindi, qualificando l’operazionecome priva di razionale giustificazione economica e idonea a depauperare ilpatrimonio sociale nella fase prossima al dissesto.Quanto al capo 2.A.6), l’affermazione di responsabilità dell’imputato è stataconfermata per avere egli distratto ingenti somme dal patrimonio di “[OSCURATO:SOCIETA].” mediante la stipulazione di tre contratti di consulenza e di uncontratto di sublocazione immobiliare ritenuti fittizi. In particolare, il giudice diappello ha tratto ragione della natura meramente apparente delle prestazionidedotte dall’assenza di loro riscontri documentali, dall’estrema genericitàdell’oggetto contrattuale, dalla sproporzione degli esborsi sostenuti, nonché dallariconducibilità delle controparti contrattuali alla sfera di controllo dell’imputato;ciò, con la sola esclusione del contratto di consulenza stipulato con [OSCURATO:PERSONA] epoca anteriore all’assunzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del controllo di fatto sullasocietà.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],sottoscritto dai suoi difensori di fiducia, consta di nove motivi, enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.- Con il primo motivo si eccepisce la nullità del decreto che dispone il giudizioe delle successive ordinanze di correzione dell’errore materiale, nonché degli atticonseguenti, per violazione degli artt. 130, 181, 183 e 429 cod. proc, pen.,sostenendosi che l’omessa indicazione di parte delle imputazioni nel decreto dicitazione a giudizio avrebbe determinato una nullità strutturale dell’attointroduttivo del giudizio, non emendabile mediante il procedimento di correzionemateriale, neppure espletato in contradditorio delle parti nelle forme di cui all’art.130 cod. proc. pen., con necessaria regressione del procedimento alla fasedell’udienza preliminare.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 159, comma 3, cod.pen. nonché la carenza e apparenza della motivazione in relazione all’ordinanzadel Tribunale di Milano del 30 maggio 2019, che aveva disposto la sospensione delcorso della prescrizione ancorché il rinvio, condiviso da tutte le parti processuali,fosse stato determinato da esigenze difensive funzionali all’acquisizione didocumentazione decisiva.- Con il terzo motivo si denuncia analoga violazione dell’art. 159 cod. pen. conriferimento all’ordinanza del 7 luglio 2021, con la quale era stata dispostaun’ulteriore sospensione della prescrizione per un rinvio richiesto nell’interesse diimputati diversi dal ricorrente, lamentandosi l’illegittima estensione nei suoiconfronti degli effetti sospensivi della prescrizione.- Con il quarto motivo si eccepisce, sotto l’egida della violazione degli artt.190 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’illegittimità del diniego di rinviodell’udienza dibattimentale e, comunque, di rinnovazione dell’istruttoria in appellofinalizzate all’acquisizione della documentazione fallimentare in possesso dellecuratele di “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” e di “[OSCURATO:SOCIETA].”, sul rilievo che talediniego, corredato di giustificazione apparente, avrebbe determinato unaingiustificata compressione del diritto di difesa.- Con il quinto motivo si deduce il vizio di manifesta contraddittorietà eillogicità argomentativa in relazione al capo 2.A.5), censurandosi la qualificazionedella cessione del magazzino della “[OSCURATO:SOCIETA].” come operazione distrattiva odissipativa al lume degli stessi dati documentali richiamati, incompatibili conl’ipotesi accusatoria posta a fondamento della condanna.- Con il sesto motivo si eccepisce, in via subordinata, l’errore qualificatorio incui sarebbe incorso anche il giudice di appello laddove avrebbe trascurato lapossibilità di ricondurre la fattispecie, come concretamente accertata, allafattispecie astratta di ricettazione fallimentare di cui all’art. 232, secondo comma,n. 2, legge fall., posto che i beni oggetto di cessione provenivano già da unaprecedente distrazione.- Con il settimo motivo si deduce l’apparenza e la manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al delitto di cui al capo 2.A.6), poiché la ritenuta fittizietàdei contratti di consulenza e di sublocazione sarebbe il frutto di un ragionamentocircolare, fondato essenzialmente sulla mancanza di documentazione comprovantel’effettività delle prestazioni contrattuali, con indebita inversione dell’onere dellaprova e omessa valutazione delle risultanze testimoniali e difensive di segnocontrario.- Con l’ottavo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129,comma 2, cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione, per avere la Corteterritoriale privilegiato il proscioglimento dell’imputato per intervenutaprescrizione dei reati di cui ai capi 5) ancorché fossero emerse plurime evidenzedi manifesta insussistenza del fatto, suscettibili di imporre l’assoluzione nel merito.- Con il nono motivo, infine, si deduce la violazione dell’art. 62 n. 6 cod. pen.,nonché il vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione dellacircostanza attenuante del risarcimento del danno nonostante l’avvenutadefinizione transattiva dei rapporti con tutte le parti civili e la revoca delle relativecostituzioni, sulla base di un giudizio ritenuto generico e astratto circa la nonintegrale soddisfazione del pregiudizio.3. La trattazione del ricorso ha avuto luogo oralmente avendone avanzatotempestiva richiesta i difensori del ricorrente.4. Gli stessi difensori in data 6 maggio 2026 hanno depositato in Cancelleria,tramite PEC, memoria con la quale hanno meglio lumeggiato le ragioni a sostegnodei motivi di ricorso e hanno insistito per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Va premesso che la sentenza impugnata ha, in primo luogo, dato atto chele transazioni cui il ricorrente è addivenuto con tutte le parti civili, e, in particolarecon il “[OSCURATO:SOCIETA].” e con il ‘[OSCURATO:SOCIETA].”, hanno comportato larevoca di tutte le costituzioni, con conseguente elisione di tutte le statuizioni civili(cfr. pag. 37, sub 8, primo capoverso); in secondo luogo, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazionidi cui al capo 5), in quanto estinte per prescrizione.Ne viene che, poiché le imputazioni di cui al capo 5) sono riferite alle condottedi bancarotta realizzate in danno della “[OSCURATO:SOCIETA].” (cfr. pag. 11 della sentenzaimpugnata), rispetto alle quali il “[OSCURATO:SOCIETA].” ha revocato la costituzionedi parte civile, la sentenza medesima nel dare atto dell’assenza di cause diproscioglimento dell’imputato nel merito ictu oculi evidenti (cfr. pag. 32, sub 5) siè attenuta al diritto vivente espressosi nel senso che, in presenza di una causa diestinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzionea norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui lecircostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimoda parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modoassolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice devecompiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia dipercezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibilecon qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01).Ratio decidendi, questa, con la quale il ricorrente si è confrontato solo inmaniera, generica, non avendo allegato e documentato quali fossero le evidenzeprobatorie suscettibili di dimostrare, senza alcun bisogno di approfondimenti, chei fatti non sussistessero e che egli non li avesse commessi, da ciò derivandol’inammissibilità dell’ottavo motivo di ricorso.2. Il rilievo che precede consente di dichiarare inammissibile anche il primomotivo.La sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di nullità del decreto che hadisposto il giudizio, rilevando che l’omissione, nel corpo di esso, dell’integraletrascrizione dell’imputazione e, in particolare, del capo 5), relativo alle bancarotteafferenti al fallimento “[OSCURATO:SOCIETA].”, articolato nei sottocapi 5.a.1), 5.a.2), 5.a.3),5.a.4), 5.b.1), 5.b.2), 5.b.3), 5.b.4) e 5.c), integrasse una mera svista materialedi carattere grafico, tempestivamente sanata mediante le procedure di correzioneex art. 130 cod. proc. pen. e la rinnovazione della notifica, senza alcuna incidenzasull’identità dell’accusa né sul concreto esercizio del diritto di difesa, atteso che ilgià menzionato capo 5) era contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio, era statooggetto di pieno contraddittorio in sede di udienza preliminare ed avevaaccompagnato l’intero sviluppo del giudizio dibattimentale, sicché dovevaescludersi, in difetto di un effettivo e dimostrato pregiudizio difensivo, la nullitàdell’atto e degli atti conseguenti.Così delineato il fuoco della questione dedotta, anche avuto riguardo alprincipio di diritto secondo cui la contestazione non va riferita soltanto al capo diimputazione in senso stretto, ma pure a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicoloprocessuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampiol'addebito (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741 - 01), varibadito che la nullità del decreto di citazione a giudizio per assolutaindeterminatezza della imputazione è configurabile solo quando l'incompletezzasia causa di un effettivo pregiudizio del diritto di difesa, per essere stato l’imputatocostretto ad affrontare il dibattimento senza conoscere l'oggetto dell'addebito:vale a dire, ignorando i comportamenti per i quali gli si muova rimprovero.Situazione che, per le ragioni diffusamente indicate dalla Corte territoriale e quirichiamate, non potevano dirsi sussistenti in relazione alla posizione dell’imputatoodierno ricorrente.Nondimeno, poiché l’impugnazione, per essere ammissibile, deve essereassistita da un interesse che presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità,nel senso che con essa è necessario che sia perseguito un risultato che sia nonsoltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 9616del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018 - 01), non è dato comprendere quale sia ilrisultato praticamente favorevole derivante dalla rimozione della statuizioneimpugnata, essendo stato il ricorrente interamente prosciolto dalle accusemossegli al capo 5), per essere il reato estinto per prescrizione, con revoca,oltretutto, della costituzione di parte civile da parte del “[OSCURATO:SOCIETA].”.3. Inammissibili sono anche il secondo e il quarto motivo.3.1. Come spiegato ai punti 4.1.2. e 4.1.3. della sentenza impugnata, lasospensione dei termini prescrizionali, disposta con ordinanza del Tribunale diMilano del 30 maggio 2019 in occasione del rinvio ad altra data della celebrazionedel processo per consentire alla difesa dell’imputato di acquisire documentazionedalle curatele del “[OSCURATO:SOCIETA].” e del “[OSCURATO:SOCIETA].”, e il diniegodi ulteriori rinvii del processo, motivato sulla base delle medesime ragioni, dispostocon ordinanze dello stesso Tribunale del 9 e del 23 gennaio, sono stati giustificatidall’assenza di specificità e di concretezza delle richieste poste a fondamento degliinvocati differimenti, che si presentavano come sostenuti da istanze di caratteremeramente esplorativo, non sorrette dall’indicazione puntuale degli atti daacquisire e dalla dimostrazione della loro effettiva detenzione presso le curatelefallimentari nonché della loro decisività, come da onere incombente sulla difesaistante.A tale onere, invero, non si è adempiuto neppure con il ricorso per cassazione,dal momento che il ricorrente non ha specificamente lumeggiato in che modo e inche misura la mancata o ritardata acquisizione della documentazione in possessodella Curatela del “[OSCURATO:SOCIETA].” avrebbe irreversibilmente inciso sullapreparazione della strategia difensiva in relazione al delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale, di cui alle residue imputazioni 2A5) e 2A6), e sull’esitodel processo in riferimento ad esso.3.2. Né la Corte territoriale era tenuta a disporre la rinnovazionedell’istruttoria in appello e, comunque, a motivarne espressamente il diniego,posto che in materia vige il pacifico principio di diritto secondo cui la rinnovazionedell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezzadell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale alquale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella suadiscrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01), di modo che il giudice è obbligatoa motivare espressamente sulla richiesta in tal senso nel solo caso in cui sidetermini ad accoglierla, potendo, invece, rigettarla implicitamente, in ragionedella sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o a negare la responsabilitàdell'imputato. (Sez. 2, n. 9846 del 05/03/2026, Astone, Rv. 289612 – 01; Sez. 4,n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114 – 01; Sez. 6, n. 5782 del18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064 - 01).4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo.Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il legittimo impedimentodell'imputato o del suo difensore comporta la sospensione del corso dellaprescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far data dallacessazione dell'impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizionedi cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015,Torchio, Rv. 262913 – 01; Sez. 6, n. 12497 del 08/01/2010, Romano, Rv. 246724- 01). Né può dubitarsi dell’effetto estensivo della sospensione della prescrizionenei riguardi degli imputati, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui lasospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati delmedesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi aldifferimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbianosollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essiriferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, M., Rv. 274000 – 01; Sez. F, n. 49132del 26/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257649 – 01; Sez. F, n. 34896 del 11/09/2007,Laganà, Rv. 237586 - 01).5. Il quinto motivo è, invece, infondato.La motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, nel suo integrarsi conquella a corredo della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595 – 01), è immune dai vizi argomentativi prospettati dalricorrente, perché ha dato conto in maniera puntuale di tutti gli elementi probatori,di fonte dichiarativa e documentale, idonei a dimostrare l’illecito depauperamentodel patrimonio della “[OSCURATO:SOCIETA].” mediante il trasferimento alla “[OSCURATO:SOCIETA]. e alla“[OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., non accompagnato dal pagamento dell’intero corrispettivo, delmagazzino di quella e ha dato conto dei passaggi del ragionamento decisorio,caratterizzato da un incedere tutt’altro che illogico, sotteso alla conferma dellacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale.In particolare, ha spiegato: come la “[OSCURATO:SOCIETA].” avesse emesso in data 2gennaio 2012 la fattura n. 1 nei confronti di “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” per un importocomplessivo di euro 726.000,00, avente ad oggetto la cessione dell’interomagazzino (materie prime e prodotti lavorati), con previsione di pagamentorateale e come a tale fattura risultasse allegato il D.D.T. del 27 dicembre 2011,recante l’elenco dettagliato dei beni ceduti e indicante quale vettore iltrasportatore Brugioni, con movimentazione complessiva di 25 colli, così daevidenziato come fosse emerso che la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, anziché adempiereregolarmente alle obbligazioni assunte verso la “[OSCURATO:SOCIETA]., avesse dato corso adue distinte e immediate cessioni delle medesime merci: una in favore di “[OSCURATO:SOCIETA].”, per euro 363.000,00 (fattura del 10 gennaio 2012), e l’altra in favoredi “[OSCURATO:SOCIETA].”, per euro 399.300,00 (fattura n. 2 del 10 febbraio 2012), rilevandocome solo in riferimento alla cessione in favore della “[OSCURATO:SOCIETA].” fosse statorinvenuto un D.D.T., il quale, peraltro, era risultato privo di indicazione dellaprovenienza delle merci dal deposito originariamente indicato nel primotrasferimento “IC”–“[OSCURATO:PERSONA]”; circostanza, questa, giudicata sintomaticadella fittizietà dei passaggi intermedi.Sotto il profilo finanziario, ha, infine, osservato come la “[OSCURATO:PERSONA]”avesse versato alla fallita soltanto euro 195.500,00, a fronte dell’importocomplessivo dovuto di euro 726.000,00 e di come neppure la “JDP” e la “[OSCURATO:SOCIETA]” avessero versato i corrispettivi pattuiti alla “[OSCURATO:PERSONA]”, tale catena diinadempimenti avendo determinato la definitiva perdita del magazzino senzaadeguato ristoro per la “I.C.”.Alla stregua degli elementi riportati, siccome non illogicamente valutati nellaloro globalità, avuto riguardo, oltretutto, al contenuto delle dichiarazioni resedall’imputato, che aveva riconosciuto la riconducibilità soggettiva tanto della JDPquanto della stessa [OSCURATO:PERSONA] alla propria sfera di influenza economico-gestoria, deve riconoscersi come sia del tutto plausibile la conclusione rassegnatadalla Corte territoriale: ossia, che la successione dei passaggi negoziali, lamancanza di una tracciabilità coerente delle movimentazioni fisiche delle merci,l’omesso integrale pagamento del prezzo e l’assenza di ragionevoli giustificazionieconomiche alternative integrassero, nel loro insieme, indici sintomatici univocidella natura distrattiva o, quanto meno, dissipativa dell’operazione descritta.6. Il sesto motivo è inammissibile.In disparte il rilievo che l’errore qualificatorio denunciato – che avrebbeimposto la sussunzione del fatto di cui al capo 2A5) entro lo schema del delitto diricettazione fallimentare ex art. 232 L.F. - è inedito, non risultando essere statodedotto con i motivi di gravame, va, comunque, dato atto che si tratta di doglianzamanifestamente infondata posto che è jus receptum che, in tema di reatifallimentari, la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, poiché tra i beni del fallito, di cui all'art. 216, comma 1,n. 1) legge fall., rientrano tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilitàdel suo patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dalle modalità del loroacquisto (Sez. 5, n. 7824 del 30/11/2022, dep. 2023, Bergese, Rv. 284223 – 02;Sez. 5, n. 23686 del 06/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281413 – 01; Sez. 5, n. 45372del 18/10/2019, Malandrino, Rv. 276991 – 01) e che il delitto di ricettazioneprefallimentare si configura solo nel caso in cui difetti l'accordo con l'imprenditoredichiarato fallito, sicché il fatto del terzo estraneo non fallito che, in accordo conl'imprenditore, distragga beni prima del fallimento è punibile a titolo di concorsonel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, n. 40023 del19/09/2022, Bosio, Rv. 283757 - 01).7. Il settimo motivo è, invece, infondato.Anche con riferimento al capo 2.A.6), la sentenza impugnata risulta sorrettada una motivazione completa, coerente e logicamente congrua, avendo la Corteterritoriale puntualmente ricostruito il disegno distrattivo del ricorrente sulla basedi una pluralità di elementi di fatto, analizzati singolarmente e nel loro complessivosignificato indiziario.In particolare, la Corte ha ritenuto che la distrazione della somma complessivadi euro 1.045.050,13 di pertinenza della fallita “[OSCURATO:SOCIETA].” fosse stata realizzatamediante la stipulazione di tre contratti di consulenza e di un contratto disublocazione privi di reale contenuto economico, qualificabili come operazionimeramente simulate, funzionali al depauperamento del patrimonio di quella.A suffragio, ha valorizzato il carattere del tutto generico e indeterminato deicontratti di consulenza, privi di una concreta indicazione delle attività da svolgere,degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi, nonché l’assenza di qualsivogliadocumentazione attestante l’effettiva esecuzione delle prestazioni pattuite. Leconsulenze risultavano, inoltre, formalmente intestate a società – la “EPI”, la“BLACKTRACK” e la “ANYMA” (poi “JDP”) – tutte riconducibili all’imputato, conevidente commistione soggettiva tra società committente e società beneficiarie deiflussi finanziari. Ha, poi, sottolineato che i contratti in questione erano del tuttoincongrui rispetto all’oggetto sociale delle società che avrebbero dovuto erogarele consulenze, inidonee, per struttura e attività dichiarata, a fornire i servizi dielevato profilo strategico e commerciale formalmente indicati nei contratti, sì darendere intrinsecamente implausibile la realtà delle prestazioni fatturate. Quantoal contratto di sublocazione dell’immobile di via della Spiga, ha, infine, evidenziatoche tutte le spese di locazione e di ristrutturazione dell’intero immobile erano stateposte a carico della “I.C.”, ancorché solo una porzione del bene fosse statasublocata alla fallita, con la conseguenza che i costi afferenti anche alle partigodute da “EPI” e da “ANYMA/JDP” erano andate a gravare integralmente sulla“I.C”, senza che ciò avesse trovato alcuna giustificazione economica o contabile,tanto più che non era stata rinvenuta, né offerta alla Curatela, alcunadocumentazione contrattuale e contabile idonea a dare ragione dell’anomaliariscontrata, non spiegabile con la generica allegazione di una fortuita perdita delladocumentazione.La Corte territoriale ha, inoltre, assegnato significato alla continuità econsistenza degli esborsi, protrattisi nel tempo, a fronte di assenza di risultatieconomici apprezzabili per la fallita, nonché alla riconducibilità delle societàcontroparti alla sfera di controllo dell’imputato, elemento che ha rafforzato laqualificazione delle operazioni come meri strumenti di spoliazione patrimoniale.Alla luce delle evidenze e dei rilievi riportati, ineccepibile risulta, sia sul pianodella correttezza giuridica che su quello della tenuta logica, la conclusione cui sonopervenuti i giudici di merito di entrambi i gradi: ossia, che i contratti passati inrassegna, in quanto non assistiti da nessuna valida traccia documentale né dariscontri oggettivi di esecuzione, erano stati meri espedienti negoziali finalizzati adistrarre risorse dalla fallita, con conseguente integrazione della fattispecie dibancarotta fraudolenta patrimoniale. Tale approdo si pone, del resto, in linea conil consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione odell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dallamancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei benisuddetti. In tale prospettiva, la responsabilità dell’imprenditore per laconservazione della garanzia patrimoniale dei creditori e l’obbligo di veritàpenalmente sanzionato ex art. 87 legge fall. giustificano l’apparente inversionedell’onere della prova, non essendo sufficiente una generica allegazionedell’assorbimento delle risorse in costi gestionali, ove non documentati néanaliticamente specificati (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello,Rv. 267710-01).8. Il nono motivo è infondato.Correttamente la sentenza impugnata ha negato che gli accordi transattivisiglati dall’imputato ricorrente con le parti civili, che, in ragione di essi, avevanorevocato la loro costituzione, valessero di per sé, pur in assenza di una completasoddisfazione delle pretese della massa dei creditori, a renderlo meritevole dellaconcessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che, ai fini dellaconfigurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6,cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo dellatotale riparazione di ogni effetto dannoso, e che la valutazione in ordine allacorrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anchedisattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dallaparte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 – 02; Sez. 5, n.44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv. 278315 - 01).9. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentedeve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27165/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris