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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00045/2026

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ria D’Amico del foro di Velletri, giusta procura speciale in atti –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore generalepro tempore -resistenti– avverso la sentenza n. 31/2/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, depositata in data 15.1.2024, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; RISCOSSIONE: cartella di pagamento ex art. 36 ter d.p.r. n. 600/1973 - apposizione visto infedele –competenza territoriale dell’ente impositore-domicilio fiscale del trasgressore. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla C.T.P. di Savona la cartella di pagamento n. 09720190132092556, notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di controllo formale ex art. 36 ter d.p.r. 600/73, del Modello 730/2015 relativo ad un contribuente avente domicilio fiscale nella provincia di Savona, per avere [OSCURATO:PERSONA] apposto visto di conformità infedele, nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]..

2. La C.T.P. di Savona rigettava il ricorso.

3. La C. G.T.2 della Liguria, adita dal contribuente, respingeva l’appello, con condanna al pagamento delle spese processuali.

4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituite al solo fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo– rubricato « Violazione e/o falsa applicazione dell’art 39, primo comma lettera a) e secondo comma, del d.lgs 241/1997 e dell’art 15 preleggi c.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», il ricorrente lamenta che la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art 39, secondo comma, del D.Lgs. n. 241/97 che prevede che: “2.

Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”.

Dalla piana lettura del dato normativo si evincerebbe, secondo il ricorrente, che il legislatore ha inteso conferire espressa competenza (funzionale) alla [OSCURATO:PERSONA] competente in ragione del domicilio fiscale (territoriale) del trasgressore -laddove unico trasgressore ipotizzabile per la condotta di cui all’art 39 in questione risulta il solo soggetto che può compiere l’infedele asseverazione (ovvero il RAF/CAF).

Nessun rinviovi era all’art 31 D.P.R. n. 600/73, che indica la diversa competenza per gli Uffici in sede di controllo ex art 36 bis o 36 ter DPR 600/73.Sul punto esaustiva e dirimente sarebbe la posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione nelle recentissime sentenze nn. 11660, 11790, 11799, 11806 e 11818 tutte 2024 ed Ordinanze nn. 14578, 14699, 14745, 14749, 14750, 14779, 14785, 14787, 14792 e 14796, tutte emesse nell’anno 2024. 2.Con il secondo motivo, deduce «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dall’art 12 preleggi c.c., dall’art 39, comma 1, lettera a) e lettera a bis) del d.lgs n. 241/1997 e dall’art 3 d.lgs n.472/1997 nonché dell’art. 7 Cedu e degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.».

Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata, recependo integralmente la tesi dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato la prima sentenza sostenendo erroneamente, in estrema sintesi, che l’art 38 cit., volto a disciplinare le conseguenze dell’infedele asseverazione, non faccia riferimento ad una sanzione, bensì ad una somma avente finalità risarcitoria. 3.Con il terzo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art 92, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», assume che la C.G.T.2 avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art 92, c.p.c., in materia di spese processuali, sotto due diversi profili: l’uno afferente l’illegittimo rigetto del motivo di appello (Doc 6, pagg. 29/30) con il quale era stata sollecitata la riforma della prima sentenza che aveva già condannato secondo soccombenza; l’altro, afferente l’ulteriore condanna, relativa quindi al secondo grado di giudizio, al pagamento delle spese di lite, sempre secondo soccombenza.

Si legge nella sentenza impugnata ‘..le spese di lite risultano correttamente liquidate in base al principio della soccombenza previsto dall’art 15 comma 1 del Dlgs 546/92, recepito in toto dalla normativa civilistica sancita dall’art 91 c.p.c.’ e poi nel P.Q.M uro 300,00 oltre oneri accessori’.

I Giudici d’Appello non avrebbero tenuto in debita considerazione il disposto dell’art 92, secondo comma, c.p.c.,non avendo minimamente considerato l’assoluta novità della questione trattata e neppure i mutamenti della giurisprudenza di merito sulle questioni dirimenti, sebbene fosse stata abbondantemente allegata e richiamata nel corpo dell’impugnazione

4. Con il quarto motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art 112 cpc in relazione all’art 360, primo comma, n 4 cod. proc. civ.», il ricorrente rimprovera alla C.G.T.2 di aver violato l’art. 112 c.p.c., evidenziando che nell’appello aveva lamentato l’omessa pronunciada parte dei primi giudici sulla eccepita incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] di Savona ad effettuare le iscrizioni a ruolo ai sensi dell’art 39, secondo comma, D.Lgs n. 241/97.

Sulla denunciata omessa pronuncia nulla spiegavano i giudici di seconde cure, sebbene fosse palese ed incontrovertibile che nella prima sentenza i giudici non avevano assunto alcuna posizione in merito allo specifico motivo.

La censura, avendo ad oggetto la carenza di potere dell’Ente impositore, risultava connotata da una propria autonomia ed indipendenza, svincolata ed in alcun modo influenzata dall’accertamento della natura sanzionatoria o risarcitoria dell’art 39,sulla quale invece si pronunciava la CTP.

5. Assume rilievo assorbente il primo motivo, che il collegio reputa fondato.

Infatti, con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra le stesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 13292/2025, Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis, Cass. n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass.n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass.n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024).

5.1. [OSCURATO:PERSONA], non ravvisando argomenti per discostarsi da tale orientamento - cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di accogliere il primo motivo di ricorso, poiché la decisione resa dal giudice d’appello non è conforme ai principi emergenti dai richiamati e consolidati precedenti di legittimità. 6.Per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va accolto, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa dell’incompetenza dell’ufficio che ha provveduto, dell’atto impugnato in primo grado), il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA].

7. I restanti motivi restano assorbiti.

8. In considerazione della recente formazione in materia di un pur nutrito orientamento di legittimità, le spese del merito e quelle di legittimità vengono compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA] nei termini di cui in motivazione e compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2025.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria D’Amico del foro di Velletri, giusta procura speciale in atti –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore generalepro tempore -resistenti– avverso la sentenza n. 31/2/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, depositata in data 15.1.2024, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; RISCOSSIONE: cartella di pagamento ex art. 36 ter d.p.r. n. 600/1973 - apposizione visto infedele –competenza territoriale dell’ente impositore-domicilio fiscale del trasgressore. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla C.T.P. di Savona la cartella di pagamento n. 09720190132092556, notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di controllo formale ex art. 36 ter d.p.r. 600/73, del Modello 730/2015 relativo ad un contribuente avente domicilio fiscale nella provincia di Savona, per avere [OSCURATO:PERSONA] apposto visto di conformità infedele, nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].. 2. La C.T.P. di Savona rigettava il ricorso. 3. La C. G.T.2 della Liguria, adita dal contribuente, respingeva l’appello, con condanna al pagamento delle spese processuali. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituite al solo fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo– rubricato « Violazione e/o falsa applicazione dell’art 39, primo comma lettera a) e secondo comma, del d.lgs 241/1997 e dell’art 15 preleggi c.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», il ricorrente lamenta che la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art 39, secondo comma, del D.Lgs. n. 241/97 che prevede che: “2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”. Dalla piana lettura del dato normativo si evincerebbe, secondo il ricorrente, che il legislatore ha inteso conferire espressa competenza (funzionale) alla [OSCURATO:PERSONA] competente in ragione del domicilio fiscale (territoriale) del trasgressore -laddove unico trasgressore ipotizzabile per la condotta di cui all’art 39 in questione risulta il solo soggetto che può compiere l’infedele asseverazione (ovvero il RAF/CAF). Nessun rinviovi era all’art 31 D.P.R. n. 600/73, che indica la diversa competenza per gli Uffici in sede di controllo ex art 36 bis o 36 ter DPR 600/73.Sul punto esaustiva e dirimente sarebbe la posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione nelle recentissime sentenze nn. 11660, 11790, 11799, 11806 e 11818 tutte 2024 ed Ordinanze nn. 14578, 14699, 14745, 14749, 14750, 14779, 14785, 14787, 14792 e 14796, tutte emesse nell’anno 2024. 2.Con il secondo motivo, deduce «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dall’art 12 preleggi c.c., dall’art 39, comma 1, lettera a) e lettera a bis) del d.lgs n. 241/1997 e dall’art 3 d.lgs n.472/1997 nonché dell’art. 7 Cedu e degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.». Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata, recependo integralmente la tesi dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato la prima sentenza sostenendo erroneamente, in estrema sintesi, che l’art 38 cit., volto a disciplinare le conseguenze dell’infedele asseverazione, non faccia riferimento ad una sanzione, bensì ad una somma avente finalità risarcitoria. 3.Con il terzo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art 92, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», assume che la C.G.T.2 avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art 92, c.p.c., in materia di spese processuali, sotto due diversi profili: l’uno afferente l’illegittimo rigetto del motivo di appello (Doc 6, pagg. 29/30) con il quale era stata sollecitata la riforma della prima sentenza che aveva già condannato secondo soccombenza; l’altro, afferente l’ulteriore condanna, relativa quindi al secondo grado di giudizio, al pagamento delle spese di lite, sempre secondo soccombenza. Si legge nella sentenza impugnata ‘..le spese di lite risultano correttamente liquidate in base al principio della soccombenza previsto dall’art 15 comma 1 del Dlgs 546/92, recepito in toto dalla normativa civilistica sancita dall’art 91 c.p.c.’ e poi nel P.Q.M uro 300,00 oltre oneri accessori’. I Giudici d’Appello non avrebbero tenuto in debita considerazione il disposto dell’art 92, secondo comma, c.p.c.,non avendo minimamente considerato l’assoluta novità della questione trattata e neppure i mutamenti della giurisprudenza di merito sulle questioni dirimenti, sebbene fosse stata abbondantemente allegata e richiamata nel corpo dell’impugnazione 4. Con il quarto motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art 112 cpc in relazione all’art 360, primo comma, n 4 cod. proc. civ.», il ricorrente rimprovera alla C.G.T.2 di aver violato l’art. 112 c.p.c., evidenziando che nell’appello aveva lamentato l’omessa pronunciada parte dei primi giudici sulla eccepita incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] di Savona ad effettuare le iscrizioni a ruolo ai sensi dell’art 39, secondo comma, D.Lgs n. 241/97. Sulla denunciata omessa pronuncia nulla spiegavano i giudici di seconde cure, sebbene fosse palese ed incontrovertibile che nella prima sentenza i giudici non avevano assunto alcuna posizione in merito allo specifico motivo. La censura, avendo ad oggetto la carenza di potere dell’Ente impositore, risultava connotata da una propria autonomia ed indipendenza, svincolata ed in alcun modo influenzata dall’accertamento della natura sanzionatoria o risarcitoria dell’art 39,sulla quale invece si pronunciava la CTP. 5. Assume rilievo assorbente il primo motivo, che il collegio reputa fondato. Infatti, con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra le stesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 13292/2025, Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis, Cass. n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass.n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass.n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024). 5.1. [OSCURATO:PERSONA], non ravvisando argomenti per discostarsi da tale orientamento - cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di accogliere il primo motivo di ricorso, poiché la decisione resa dal giudice d’appello non è conforme ai principi emergenti dai richiamati e consolidati precedenti di legittimità. 6.Per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va accolto, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa dell’incompetenza dell’ufficio che ha provveduto, dell’atto impugnato in primo grado), il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA]. 7. I restanti motivi restano assorbiti. 8. In considerazione della recente formazione in materia di un pur nutrito orientamento di legittimità, le spese del merito e quelle di legittimità vengono compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA] nei termini di cui in motivazione e compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2025. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])