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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20241/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] r-?to a PALERMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di L'AQUILA dato avviso alle r.sarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; CLRitenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di L'Aquila, ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che gli ha negato la possibilità di acquistare una casseruola di diametro diverso da quelle presenti nel modello 72 ed un altro pezzo di pentolame; Ritenuto che il ricorso si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che perchè il reclamo sia qualificato come giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. non sia sufficiente individuare il «diritto soggettivo» suscettibile di essere leso da comportamenti dell'amministrazione penitenziaria, ma occorre censurare comportamenti dell'amministrazione che incidono sui diritti soggettivi in quanto tali, e non soltanto sulle modalità di esercizio degli stessi, che restano affidate alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010; Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398), quale nel caso in esame la scelta delle dimensioni delle padelle a disposizioni dei detenuti e del numero delle stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] r-?to a PALERMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILA dato avviso alle r.sarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; CLRitenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di L'Aquila, ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che gli ha negato la possibilità di acquistare una casseruola di diametro diverso da quelle presenti nel modello 72 ed un altro pezzo di pentolame; Ritenuto che il ricorso si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che perchè il reclamo sia qualificato come giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. non sia sufficiente individuare il «diritto soggettivo» suscettibile di essere leso da comportamenti dell'amministrazione penitenziaria, ma occorre censurare comportamenti dell'amministrazione che incidono sui diritti soggettivi in quanto tali, e non soltanto sulle modalità di esercizio degli stessi, che restano affidate alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010; Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398), quale nel caso in esame la scelta delle dimensioni delle padelle a disposizioni dei detenuti e del numero delle stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20241/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris