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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 dicembre 2024

Cassazione n. 34170/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6042/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Ricorso per correzione errore materiale della SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 32765/2024 depositata i l 16/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore di DRAMMEH Ansu, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza n. 32765/2024, datata 13.11.2024 e depositata il 16.12.2024 resa nel proc.

R.G.

N. 5478/2023 R.G., esponendo che il suo assistito ha impugnato innanzi alla Corte di Cassazione l’ordinanza del Tribunale di Palermo, datata 01.03.2023 ed emessa nel proc. n. 3583/2023 RG, di convalida del trattenimento presso il CPR di Trapani-Milo per sessanta giorni, giusto decreto del 27.02.2023 del Questore di Trapani, affidandosi a due motivi.

Ha dedotto che alla pubblica udienza del 13.11.2024 il Procuratore generale ha insistito nella requisitoria scritta depositata, concludendo per il rigetto del primo motivo di ricorso e per l’accoglimento del secondo; che con la predetta sentenza la Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso con un provvedimento che risulta, evidentemente, non riferibile al caso patrocinato e determinato da errore.

In particolare, il ricorrente non è cittadino tunisino ma gambiano; sono erronei i riferimenti temporali in quanto il ricorrente è stato attinto da un decreto di espulsione e di trattenimento in data 13.02.2023 (non da un decreto di respingimento in data 21.2.2023); l’udienza di convalida si è tenuta il 16.2.2023 e non in data 24.02.2023; il ricorrente ha proposto domanda di protezione internazionale alla stessa udienza del 16.2.2023 e non in data 25.02.2023.

Osserva inoltre che il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso e non, come riportato in sentenza, il rigetto di entrambi ed inoltre nella parte motiva della sentenza adottata è erroneamente indicato che «Le “esigenze sanitarie” del ricorrente non sono state dedotte innanzi al giudice della convalida» mentre nel caso in esame la questione sanitaria e la vulnerabilità del migrante erano state dedotte in sede di convalida, come emerge dal verbale di udienza.

Ciò premesso, considerato che, come osserva il ricorrente, la sentenza in questione non è riferibile al caso concreto poiché è stato riportato il percorso processuale di altro caso, analogo ma non identico; che per giurisprudenza costante il provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa, non è affetto da errore materiale, né da "error facti", rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma da radicale nullità, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione sicché il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente può procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio (Cass. n. 40883 del 20/12/2021; Cass. n. 16497 del 19/06/2019 Cass., n. 30067 del 29 dicembre 2011); che pertanto si deve procedere alla rinnovazione del giudizio rinviando la causa all'udienza pubblica P.Q.M Rinvia la causa alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6042/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Ricorso per correzione errore materiale della SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 32765/2024 depositata i l 16/12/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore di DRAMMEH Ansu, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza n. 32765/2024, datata 13.11.2024 e depositata il 16.12.2024 resa nel proc. R.G. N. 5478/2023 R.G., esponendo che il suo assistito ha impugnato innanzi alla Corte di Cassazione l’ordinanza del Tribunale di Palermo, datata 01.03.2023 ed emessa nel proc. n. 3583/2023 RG, di convalida del trattenimento presso il CPR di Trapani-Milo per sessanta giorni, giusto decreto del 27.02.2023 del Questore di Trapani, affidandosi a due motivi. Ha dedotto che alla pubblica udienza del 13.11.2024 il Procuratore generale ha insistito nella requisitoria scritta depositata, concludendo per il rigetto del primo motivo di ricorso e per l’accoglimento del secondo; che con la predetta sentenza la Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso con un provvedimento che risulta, evidentemente, non riferibile al caso patrocinato e determinato da errore. In particolare, il ricorrente non è cittadino tunisino ma gambiano; sono erronei i riferimenti temporali in quanto il ricorrente è stato attinto da un decreto di espulsione e di trattenimento in data 13.02.2023 (non da un decreto di respingimento in data 21.2.2023); l’udienza di convalida si è tenuta il 16.2.2023 e non in data 24.02.2023; il ricorrente ha proposto domanda di protezione internazionale alla stessa udienza del 16.2.2023 e non in data 25.02.2023. Osserva inoltre che il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso e non, come riportato in sentenza, il rigetto di entrambi ed inoltre nella parte motiva della sentenza adottata è erroneamente indicato che «Le “esigenze sanitarie” del ricorrente non sono state dedotte innanzi al giudice della convalida» mentre nel caso in esame la questione sanitaria e la vulnerabilità del migrante erano state dedotte in sede di convalida, come emerge dal verbale di udienza. Ciò premesso, considerato che, come osserva il ricorrente, la sentenza in questione non è riferibile al caso concreto poiché è stato riportato il percorso processuale di altro caso, analogo ma non identico; che per giurisprudenza costante il provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa, non è affetto da errore materiale, né da "error facti", rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma da radicale nullità, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione sicché il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente può procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio (Cass. n. 40883 del 20/12/2021; Cass. n. 16497 del 19/06/2019 Cass., n. 30067 del 29 dicembre 2011); che pertanto si deve procedere alla rinnovazione del giudizio rinviando la causa all'udienza pubblica P.Q.M Rinvia la causa alla
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