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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 25132/2023

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4966-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA,alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3 ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1801/05/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della EMILIA-ROMAGNA, depositata il 03/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Ravenna il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] le negò il rimborso delle somme corrisposte da essa contribuente a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica negli anni 2010-2011; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 100/02/2015, rige ttò il ricorso; che la BUZZI propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1801/2018, depositata il 03/07/2018 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede rileva – come alla contribuente non spettasse il chiesto rimborso, dovendosi riconoscere tale diritto unicamente in favore del somministrante/fornitore dell’energia e non del somministrato/consumatore; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 2 e 53 del TUA” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimazione della BUZZI a richiedere il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, laddove la richiamata previsione conferisce tale diritto “sul solo presupposto del pagamento del tributo, senza che abbia rilevanza la qualità del soggetto istante e il modo dell’avvenuto pagamento” (cfr. ricorso, p. 5, terzultimo cpv.); che il motivo – ulteriormente illustrato nella memoria ex art. 380-bis.1 cpd. proc. civ. (cfr. infra) è infondato; che l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte è nel senso che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria ove dimostri (e non si tratta del caso di specie) l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione -da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise; c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 25.10.2022, n. 31609, Rv. 666099-01, ed ivi – cfr., in particolare, le pp. 3 e ss. della motivazione - ulteriori riferimenti giurisprudenziali di legittimità, che consentono di superare, ad un tempo e quali precedenti specifici, la richiesta di rimessione della causa innanzi alle Sezioni Unite, il richiesto rinvio pregiudiziale, nonché le questioni di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.); che la C.T.R., nel disconoscere la legittimazione della BUZZI , quale consumatrice finale di energia somministratale da società terze, ad invocare il chiesto rimborso si è, dunque, correttamente uniformata a tali principi; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali conseguenti alla ellittica formulazione dell’art. 14 del T.U.A. (di cui si dà conto anche nella richiamata Cass. n. 31609 del 2022) e della sostanziale novità della questione; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .,in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4966-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA,alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3 ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1801/05/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della EMILIA-ROMAGNA, depositata il 03/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Ravenna il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] le negò il rimborso delle somme corrisposte da essa contribuente a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica negli anni 2010-2011; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 100/02/2015, rige ttò il ricorso; che la BUZZI propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1801/2018, depositata il 03/07/2018 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede rileva – come alla contribuente non spettasse il chiesto rimborso, dovendosi riconoscere tale diritto unicamente in favore del somministrante/fornitore dell’energia e non del somministrato/consumatore; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 2 e 53 del TUA” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimazione della BUZZI a richiedere il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, laddove la richiamata previsione conferisce tale diritto “sul solo presupposto del pagamento del tributo, senza che abbia rilevanza la qualità del soggetto istante e il modo dell’avvenuto pagamento” (cfr. ricorso, p. 5, terzultimo cpv.); che il motivo – ulteriormente illustrato nella memoria ex art. 380-bis.1 cpd. proc. civ. (cfr. infra) è infondato; che l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte è nel senso che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria ove dimostri (e non si tratta del caso di specie) l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione -da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise; c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 25.10.2022, n. 31609, Rv. 666099-01, ed ivi – cfr., in particolare, le pp. 3 e ss. della motivazione - ulteriori riferimenti giurisprudenziali di legittimità, che consentono di superare, ad un tempo e quali precedenti specifici, la richiesta di rimessione della causa innanzi alle Sezioni Unite, il richiesto rinvio pregiudiziale, nonché le questioni di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.); che la C.T.R., nel disconoscere la legittimazione della BUZZI , quale consumatrice finale di energia somministratale da società terze, ad invocare il chiesto rimborso si è, dunque, correttamente uniformata a tali principi; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali conseguenti alla ellittica formulazione dell’art. 14 del T.U.A. (di cui si dà conto anche nella richiamata Cass. n. 31609 del 2022) e della sostanziale novità della questione; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .,in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di co
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