CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N1ASINI; Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto E' stata impugnata l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 28 aprile 2023 che, a norma dell'art. 634 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza, divenuta irrevocabile, del g.u.p. presso il Tribunale di Napoli del 6 giugno 2003 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di T.L.E.. La Corte della Capitale ha osservato, per un verso, che non può ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 630 primo comma lett. a) cod. proc. pen. - quella della inconciliabilità di giudicati - per essere stato, altro imputato - [OSCURATO:PERSONA], ritenuto complice del ricorrente - assolto dall'accusa stessa e non può avere rilevanza, neppure ai fini del giudizio di ammissibilità, un verdetto liberatorio, riguardante il Cirillo, da un'imputazione di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 per fatti completamente differenti da quelli oggetto dello scrutinio rescindente; e, per altro verso, che non può assurgere al rango di "prova nuova", di cui all'art. 630 primo comma lett. c) cod. proc. pen., l'offerta, alternativa ricostruzione probatoria avente ad oggetto una rivisitazione del ruolo all'epoca ricoperto dall'istante negli uffici doganali dell'aeroporto di C:apodichino, estraneo ai controlli delle merci di provenienza extracomunitaria ed una rivalutazione degli apporti dichiarativi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che, optando per l'applicazione della pena, aveva riferito di non conoscere Cirillo e di non essere al corrente dei suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto al vertice del sodalizio; e infine, una riconsiderazione della presunta confessione a suo tempo resa dal ricorrente medesimo, che avrebbe dovuto essere contestualizzata. Il ricorso ha articolato un unico motivo, che - nel lamentare l'erroneità della decisione della Corte territoriale - si è diffuso sulla ricorrenza del presupposto di cui all'art. 630 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., perché non si verserebbe in un caso di contrasto valutativo tra diverse posizioni assunte dagli associati dell'organizzazione criminosa, ma di vicenda in cui la pronuncia assolutoria riguardante altro individuo influirebbe sul numero degli associati e dunque sull'esistenza stessa della fattispecie associativa; in ogni caso, alla Corte d'appello era richiesta una valutazione preliminare, che avrebbe dovuto arrestarsi alla potenzialità degli elementi proposti dall'istante ad introdurre un giudizio rescissorio. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che possono essere trattati congiuntamente. 1.11 concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, per il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere inteso con riferimento all'oggettiva incompatibilità dei fatti stabiliti a fondamento delle diverse pronunce (ex multis, C:ass. sez.1, n.8419 del 14/10/2016, Mortola, Rv. 269757) e non può certo essere desunto dalla mera constatazione dell'intervenuta assoluzione, in un diverso procedimento penale, di uno dei concorrenti nel reato per il quale il ricorrente è stato invece condannato o da un'Eissoluzione dello stesso istante in relazione ad episodi distinti ed avulsi rispetto a quelli oggetto della sentenza irrevocabile di cui s'invoca la revisione. Il ricorrente, con ciò precipitando nel vulnus dell'aspecificità delle ragioni di ricorso, non si confronta, in nulla, con la "ratio decidendi" dell'ordinanza impugnata, c:he, con argomentazioni piane, logiche ed in linea con i principi di diritto più volte espressi dalla Corte di Cassazione anche con riferimento ai presupposti del vaglio di ammissibilità dell'istanza di revisione (sez.2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002) ha riportato testualmente: "Assolutamente irrilevante, quindi, è l'invocata sentenza di assoluzione n. 3085/10 in favore del Cirillo per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 aggravato dall'art. 80 emessa dal Tribunale di Napoli ovvero la detenzione di sostanze stupefacenti rinvenute occultate in un "container" giunto al porto di Napoli a bordo di una nave, fatto del tutto diverso da quello oggetto del presente giudizio di revisione. Con riferimento all'ulteriore sentenza invocata, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto con formula piena in quanto "non risultava provata l'esistenza di rapporti di cointeressenza illecita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e neppure tra quest'ultimo e il clan Mazzarella (sent. Tribunale di Napoli del 8/2/05)", va osservato che il Maggio era stato accusato di aver creato, attraverso una fitta rete di connivenze e complicità, un vero e proprio "buco" nell'aeroporto di Capodichino sfuggendo ai controlli imposti. Nella sentenza di condanna, di cui in questa sede si chiede la revisione, il Cirillo è stato ritenuto responsabile del delitto contestatogli in quanto necessario terminale delle importazioni di TLE in transito presso l'aeroporto di Capodichino in quanto funzionario doganale, il cui contributo era determinante al fine di eludere i controlli ed a lui si rivolgevano a tale scopo altri correi, in particolare [OSCURATO:PERSONA] e attraverso quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 249 e 250 sentenza GUP in oggetto). Emerge con evidenza, quindi, che alcun riferimento vi è al Maggio e alla sua presunta attività, con la conseguenza [che] il contrasto invocato non sussiste". All'irrilevanza e non pertinenza, anche ai fini delle conclusioni rassegnate sull'esistenza e persistenza degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere ivi cristallizzata e della loro riferibilità al condannato, del trattamento riservato al Maggio nel più complessivo contesto processuale ha, del resto, fatto riferimento anche la sentenza della Prima Sezione di questa Corte (sent. n. 186/05 del 11 febbraio 2005, pagg.7 e 8) proprio in sede d'esame dei motivi di ricorso a suo tempo presentati dalla difesa del Cirillo avverso la sentenza di secondo grado, confermativa di quella oggetto del presente giudizio, rigettati.Ne viene, in tale scenario, che fuori fuoco sono i richiami giurisprudenziali enunciati dall'istante in tema di revisione delle sentenze di condanna in relazione a fattispecie associative, che riguardano vicende del tutto diverse a concorso necessario, nelle quali è stata esaltata l'efficacia destrutturante della pronuncia assolutoria rispetto alla ricostruzione della societas sceleris contenuta in altra sentenza, vuoi per ragioni influenti sulla tenuta in sé delle caratteristiche oggettive della congregazione criminosa, vuoi per il venir meno del numero minimo degli associati. 2.11 collegio rileva, da ultimo, che istanza di revisione fondata dall'attuale ricorrente sui medesimi presupposti è già stata dichiarata inammissibile con sentenza di questa Corte n. 30078-18 del 8 febbraio 2018. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Co