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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26787/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità dal momento che la Corte d'appello ha congruamente valutato le circostanze fattuali della vicenda dedotta con giudizio insindacabile in questa sede in quanto scevro da contraddizioni o manifeste illogicità; son stati in particolare evidenziati (pg. 5 e 6) l'inattendibilità della versione difensiva proposta, le circostanze di tempo e di luogo ed infine la condizione di pluripregiudicato dell'imputato quali parametri idonei ad escludere che il porto di un discreto 'arsenale' di attrezzi atti allo scasso potesse essere in qualche modo giustificato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità dal momento che la Corte d'appello ha congruamente valutato le circostanze fattuali della vicenda dedotta con giudizio insindacabile in questa sede in quanto scevro da contraddizioni o manifeste illogicità; son stati in particolare evidenziati (pg. 5 e 6) l'inattendibilità della versione difensiva proposta, le circostanze di tempo e di luogo ed infine la condizione di pluripregiudicato dell'imputato quali parametri idonei ad escludere che il porto di un discreto 'arsenale' di attrezzi atti allo scasso potesse essere in qualche modo giustificato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 202
Sentenza Cassazione n. 26787/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris