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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 07998/2024

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iere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 33394/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L.,con sede in Manoppello (PE), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ing. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L., con sede in Pescara, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 456, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro temporeing. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Chieti, loc.

Salvaiezzi, alla via [OSCURATO:SOCIETA]., tutte rappresentatee difese, giusta procura speciale allegata alricorso, da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21. - ricorrent i - contro D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 77, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Viale delle Milizie n. 1. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 1 339 /20 19 , del la [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA,pubblicata in data 29 / 0 7 /20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/03/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto ritualmente notificato il 28 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] coop. a.r.l., società tutte facenti parti del [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico dell’[OSCURATO:SOCIETA], promossero azione di responsabilità, exart. 2393-bis cod. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Orazio e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri di amministrazione del Consorzio da ultimo indicato, chiedendone la revoca e la condanna al risarcimento dei danni s ubiti dal Consorzio stesso, nella misura di € 1.000.000,00, per le specifiche condotte (erosione di oltre un terzo del patrimonio netto con erosione del fondo consortile; consistente riduzione dei ricavi dell'anno 2005; sottoscrizione del capitale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." per € 58.800,00; assunzione di lavoratori a progetto con un costo superiore alle entrate; irregolare attuazione di un progetto per l'erogazione di contributi in violazione del divieto dell'Unione Europea di aiuto di Stato alle Imprese; impedimento dell'attività di controllo ed infedeltà nella verbalizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione) ivi ad essi ascritte.1.1.

Si costituirono il Tenaglia, il Masoni, il D’Orazio ed il Caputi, eccependo, tra l’altro, la carenza di legittimazione attiva delle menzionate società e contestandone integralmente gli assunti.

Si costituì pure il [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico dell’[OSCURATO:SOCIETA] facendo proprie le domande attrici.

1.2. Con sentenza del 28 gennaio 2014 (poi corretta il 20 marzo successi), n. 77, l’adito Tribunale di L’Aquila accolse parzialmente tali domande e condannò il Tenaglia, il Masoni, il D’Orazio ed il Caputi, in solido, al risarcimento del danno, quantificato in € 432.264,00, oltre rivalutazione ed interessi, in favore del [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico dell’[OSCURATO:SOCIETA].

2. Pronunciando sui gravami autonomamente proposti dal Tenaglia e dal D’Orazio contro quella decisione, la Corte di appello di L’Aquila, previa loro riunione, li accolse con sentenza del 29 luglio 2019, n. 1339, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico d’[OSCURATO:SOCIETA]) e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l., e dichiarò inammissibile la domanda proposta, ai sensidell’art. 2393-bis cod. civ., dalle società consorziate e dal [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico d’[OSCURATO:SOCIETA], nei confronti dei suddetti appellanti.

2.1. Quella corte, dopo aver premesso che nella disciplina dei consorzi, differentemente da quella in tema di società di capitali, «il regime della responsabilità di coloro che sono preposti al consorzio è specificamente previsto dall’art. 2608 c.c.», norma che «prevede che la responsabilità dei predetti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato», osservò che: i) «La mera configurazione della responsabilità dei soggetti preposti al consorzio “verso i consorziati” secondo le norme sul mandato induce a ritenere che, rispetto a tali enti, non sia prevista un’azione sociale di responsabilità, cioè un’azione per gli atti di amministrazione che abbiano recato un pregiudizio all’ente, come quella prevista dall’art. 2393-bis c.c., ma solo un’azione individuale per il pregiudizio subito da ciascuno dei consorziati».

Tanto «emerge chiaramente dai principi affermati dalla Corte di Cassazione secondo cui non è postulabile un’azione di responsabilità esercitabile dal consorzio nei confronti dei propri amministratori, proprio perché questi ultimi rispondono solo direttamente nei confronti dei singoli consorziati ai sensi dell’art. 2608c.c. (Cass. 3.6.2010 n. 13465)»; ii ) « Nel caso di specie, gli attori hanno agito ai sensi dell’art. 2393-bis c.c. nei confronti degli amministratori del Consorzio[[OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico d’[OSCURATO:SOCIETA].

Ndr] deducendo non la verificazione di danni propri, ma di quelli subiti dall’Ente per la imprudente e negligente amministrazione e la domanda è stata decisa in riferimento alla citata disposizione»; iii) «La diversità, già rilevata, tra tale fattispecie dell’art. 2393-bis c.c. e quella delineata dall’art.2608 c.c., con la conseguente divergenza tra l’oggetto e le ragioni di fatto e di diritto delle rispettive azioni, non consente di sussumere la prima nella seconda.

Né si può affermare che la citata differenza sia esclusa dal fatto che il Consorzio, costituitosi nel giudizio di primo grado, abbia fatto proprie le domande dei consorziati, poiché, secondo la specifica disposizione dell’art.2608 c.c., non è ipotizzabile un’azione di responsabilità esercitabile dal consorzio medesimo nei confronti dei propri amministratori.

Pertanto, la domanda di risarcimento proposta dai consorziati in questo giudizio deve dichiararsi inammissibile per il difetto della loro legittimazione attiva, la quale impedisce l’esame della controversia nel merito».

3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico dell’[OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un motivo.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Orazio.

Tutte le parti costituite hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ..

3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 13 aprile/9 giugno 2023, n. 16417, rilevato che «il ricorso per cassazione non risulta notificato al [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l., appellato contumace, e che, pertanto, deve disporsi la integrazione del contraddittorio nei confronti di detta società», ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la suddetta integrazione.3.1.1.

Successivamente le ricorrenti, con “Nota di deposito documenti e istanza di fissazione di nuova udienza” del 7 settembre 2023, hanno evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l.

«è stato sciolto e liquidato con atto del 23.12.2013 per Notaio

V. Galeota, notaio in L’Aquila, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuta in data 8.1.2014», sicché hanno chiesto fissarsi «una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio».

In prossimità dell’adunanza camerale dell’8 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato altra memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., eccependo la inammissibilità dell’avverso ricorso, ex art. 331, comma 2, cod. proc. civ., stante la mancata notificazione della disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci del disciolto [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l.. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2608 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Le ricorrenti deducono, innanzitutto, di avere agito ai sensi dell'articolo 2393-biscod. civ. ma anche, in subordine, per le medesime causali, exart. 2608 cod. civ..

Affermano, poi, che quest’ultima disposizione, diversamente da quanto opinato da Cass. n. 13465 del 2010, posta dalla corte aquilana a fondamento della propria decisione, non esclude qualsivoglia azione sociale da parte del consorzio.

Osservano, infatti, che: i) «Anzitutto, il testo dell’articolo si rivela scarsamente profittevole perché non è in grado di offrire una soluzione univoca alla questione in esame.

Difatti, il riferimento in esso contenuto alle “norme sul mandato” non appare affatto risolutivo in relazione alla questione che occupa, essendo pacifica la tesi che ne esclude un valore definitorio volto a qualificare come mandato il rapporto che lega i singoli consorziati agli organi consortili, dovendosi piuttosto intendere tale riferimento come rinvio alla disciplina di detto contratto ai soli fini della precisazione degli obblighi incombenti sugli amministratori, similmente a quanto si riteneva con riguardo al 2392 c.c. nella formulazioneante riforma»; ii) «[…] qualificare come mandato il rapporto che lega gli amministratori al consorzio è senz’altro riduttivo per definire l’attività degli amministratori, attività che, soprattutto nei consorzi con attività esterna - quale quello che occupa […] - lungi dal sostanziarsi nel compimento di singoli atti giuridici (compito istituzionale del mandatario) implica una vera e propria attività economica di amministrazione lato sensu dell’impresa.

Senza considerare, poi, che la legge sottopone gli amministratori dei consorzi a sanzioni penali e amministrative (v. artt. 2621 e seg. c.c.: ipotesi di falso in bilancio, omesso deposito della prescritta situazione patrimoniale), sanzioni difficilmente comprensibili per una mera attività di mandato»; iii) «Lo stesso dato testuale dell’art. 2608 c.c., sebbene faccia espresso riferimento ad una responsabilità degli amministratori verso i consorziati, non consente, comunque, di escludere tout court il rilievo di una responsabilità degli stessi verso il consorzio e, quindi, la possibilità dell’esercizio da parte di quest’ultimo di un’azione sociale in presenza di un danno al patrimonio sociale», atteso che «il richiamo dei “consorziati”, quali soggetti rispetto ai quali gli organi preposti al consorzio sono responsabili del loro operato, se, da un lato, depone nel senso della legittimazione (anche) del singolo consorziato all’esperimento dell’azione di responsabilità, dall’altro lato ben potrebbe essere interpretato come non preclusivo di un’azione di responsabilità esercitata dallo stesso consorzio previa conforme delibera da parte dei consorziati»; iv) «Alle argomentazioni che si fondano sull’analisi del dato letterale della norma di cui all’art. 2608 c.c., si aggiungono quelle di carattere storico-sistematico», essendo stato evidenziato, «ad esempio, che la formulazione del testo dell’art. 2608 c.c. è rimasta identica anche a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 377/1976, riforma con cui è stata ampliata la nozione di consorzio: da un lato, con la novella del 2602 c.c. si è ricondotta la cooperazione fra imprese alla causa tipica del contratto in aggiunta alla tradizionale funzione anticoncorrenziale, dall’altro, con la modifica dell’art. 2615 c.c. si è accentuata l’autonomia patrimoniale dei consorzi».

In tale contesto, «appare difficile escludere la possibilità che gli amministratori siano chiamati a rispondere nei confronti del consorzio per quanto attiene la gestione consortile sulla base del solo disposto dell’art. 2608 c.c., perché pensato dal Legislatore ante riforma con prevalente riguardo ai consorzi con attività anticoncorrenziale, nei quali centrale era solo il “momento obbligatorio del patto anticonsortile ed in relazione ai quali la (eventuale) costituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi aveva un carattere meramente strumentale rispetto alla primaria esigenza di controllare il rispetto da parte dei consorziati delle obbligazioni assunte con il patto consortile. […].

Non mancandosi, altresì, di rilevare che la facoltà per il consorzio, quale ente autonomo, di esercitare, quando si tratti di far valere un danno subito dal patrimonio comune, l’azione sociale di responsabilità previa deliberazione dell’assemblea dei consorziati discenderebbe già solo dalla regola comune di ogni organizzazione di carattere associativo di cui all’art. 22 c.c.». [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso in esame pone all’attenzione del Collegio alcune questioni di carattere pregiudiziale e, ove superate queste ultime, di merito, in ordine alle quali, consideratane la peculiarità, si rivela opportuno sentire le parti ed acquisire la requisitoria della Procura Generale.

1.1. In particolare, occorre approfondire i seguenti profili: a) la configurabilità, o meno, in relazione all’azione exart. 2393-bis cod. civ., come concretamente proposta dalle società attrici con la citazione introduttiva del giudizio, della legittimazione di queste ultime, al fine di valutare pure se tra esse sia ipotizzabile, o non, una situazione di litisconsorzio necessario, eventualmente anche solo di carattere processuale (tenuto conto del complessivo tenore letterale della menzionata norma codicistica), tale da giustificare la integrazione del contraddittori o come disposta dall’ordinanza interlocutoria n. 16417 del 2023; b) le concrete conseguenze, ove confermata la necessità dell’adempimento di cui allasuddetta ordinanza, di quanto rimarcato nella “Nota di deposito documenti e istanza di fissazione di nuova udienza” del 7 settembre 2023, con cui le società attrici, dopo aver evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l.

«è stato sciolto e liquidato con atto del 23.12.2013 per Notaio

V. Galeota, notaio in L’Aquila, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuta in data 8.1.2014», hanno chiesto fissarsi «una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio».

Occorre, dunque, interrogarsi sull’applicabilità, o meno, nella specie, dei principi sanciti da Cass., SU, nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, per l’ipotesi di cancellazione di una società dal Registro delle imprese, con conseguente sua estinzione, evento,questo, verificatosi, nella vicenda de qua , ancor prima della instaurazione del giudizio di appelloin cui, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. è rimasto contumace.

È intuitivo, inoltre, che l’esito di una siffatta indagine si ripercuotesu quello della eccezione, sollevata dal Tenaglia nella memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. datata 23 febbraio 2024, di inammissibilità dell’avverso ricorso, ex art. 331, comma 2, cod. proc. civ., stante la mancata notificazione della disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci del disciolto [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l.; c) la integrità, o non, già in sede di appello, del contraddittorio, non emergendo dagli atti, almeno prima facie,l’avvenuta citazione, in quel grado, anche di [OSCURATO:PERSONA] (non pure di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti l’azione era stata medio tempore rinunciata.

Cfr . pag. 4 della sentenza oggi impugnata).

Si tratta di uno dei componenti del consiglio di amministrazione nei confronti dei quali è stata originariamente intrapresal’odierna azione di responsabilità da parte delle società socie del [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico d’[OSCURATO:SOCIETA], per diverse condotte illegittime e causative di danni, poste in essere collettivamente e singolarmente dai diversi componenti del consiglio predetto.

Occorre, dunque, valutare se si tratti, o meno, di cause dipendenti, che prevedono il litisconsorzio necessario processuale, essendosi al cospetto di una ipotesi di cd.

«litisconsorzio unitario», situazione, quest’ultima,che, in generale, è configurabile allorché si è al di fuori dei casi di cui all’art. 102 cod.proc. c iv ., nei quali più parti devono agire o essere convenute nello stesso processo e rendersi destinatarie di una medesima pronuncia, e, non di meno, in un giudizio che già vede presenti più soggetti, ricorre la necessità che le parti siano trattate “in condizioni di parità” e la causa sia decisa in maniera uniforme per tutte; d)la possibilità, o non, stante la previsione di cui all’art. 2608 cod. civ., di esperire anche l’azione sociale di responsabilità exart. 2393-bis cod. civ. nei confronti dell’organo amministrativo di un consorzio(risposta negativa a tale interrogativo risulta essere stata fornita da Cass. n. 13465 del 2010, unico precedente di legittimità rinvenutosi in proposito ed in relazione al quale si sono registrate reazioni contrastanti in dottrina); e) gli effetti dell’avvenuta formulazione da parte delle originarie attrici, sebbene in via gradata, della domanda exart. 2608 cod. civ., di cui si rinviene menzione nelle conclusioni,non già nella citazione introduttiva del giudizio, ma dell’istanza di fissazione di udienza ex art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2003 (abrogato dalla legge n. 69 del 2009, ma qui applicabile ratione temporis).

2. Per taliragioni, dunque, va disposta la rimessione della causa alla pubblica udienza di questa sezione , a ciò non ostando l'originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod.proc. civ. (cfr., ex multis, Cass. n. 3451 del 2024; Cass. nn. 20459 e 13517 del 2023;Cass. n. 11955 del 2022; Cass. nn. 24018 e 19164 del 2021;Cass. nn. 23911,15796, 5082 e 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. nn. 19115 e 553

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 33394/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L.,con sede in Manoppello (PE), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ing. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L., con sede in Pescara, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 456, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro temporeing. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Chieti, loc. Salvaiezzi, alla via [OSCURATO:SOCIETA]., tutte rappresentatee difese, giusta procura speciale allegata alricorso, da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21. - ricorrent i - contro D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 77, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Viale delle Milizie n. 1. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 1 339 /20 19 , del la [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA,pubblicata in data 29 / 0 7 /20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/03/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto ritualmente notificato il 28 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] coop. a.r.l., società tutte facenti parti del [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico dell’[OSCURATO:SOCIETA], promossero azione di responsabilità, exart. 2393-bis cod. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Orazio e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri di amministrazione del Consorzio da ultimo indicato, chiedendone la revoca e la condanna al risarcimento dei danni s ubiti dal Consorzio stesso, nella misura di € 1.000.000,00, per le specifiche condotte (erosione di oltre un terzo del patrimonio netto con erosione del fondo consortile; consistente riduzione dei ricavi dell'anno 2005; sottoscrizione del capitale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." per € 58.800,00; assunzione di lavoratori a progetto con un costo superiore alle entrate; irregolare attuazione di un progetto per l'erogazione di contributi in violazione del divieto dell'Unione Europea di aiuto di Stato alle Imprese; impedimento dell'attività di controllo ed infedeltà nella verbalizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione) ivi ad essi ascritte.1.1. Si costituirono il Tenaglia, il Masoni, il D’Orazio ed il Caputi, eccependo, tra l’altro, la carenza di legittimazione attiva delle menzionate società e contestandone integralmente gli assunti. Si costituì pure il [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico dell’[OSCURATO:SOCIETA] facendo proprie le domande attrici. 1.2. Con sentenza del 28 gennaio 2014 (poi corretta il 20 marzo successi), n. 77, l’adito Tribunale di L’Aquila accolse parzialmente tali domande e condannò il Tenaglia, il Masoni, il D’Orazio ed il Caputi, in solido, al risarcimento del danno, quantificato in € 432.264,00, oltre rivalutazione ed interessi, in favore del [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico dell’[OSCURATO:SOCIETA]. 2. Pronunciando sui gravami autonomamente proposti dal Tenaglia e dal D’Orazio contro quella decisione, la Corte di appello di L’Aquila, previa loro riunione, li accolse con sentenza del 29 luglio 2019, n. 1339, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico d’[OSCURATO:SOCIETA]) e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l., e dichiarò inammissibile la domanda proposta, ai sensidell’art. 2393-bis cod. civ., dalle società consorziate e dal [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico d’[OSCURATO:SOCIETA], nei confronti dei suddetti appellanti. 2.1. Quella corte, dopo aver premesso che nella disciplina dei consorzi, differentemente da quella in tema di società di capitali, «il regime della responsabilità di coloro che sono preposti al consorzio è specificamente previsto dall’art. 2608 c.c.», norma che «prevede che la responsabilità dei predetti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato», osservò che: i) «La mera configurazione della responsabilità dei soggetti preposti al consorzio “verso i consorziati” secondo le norme sul mandato induce a ritenere che, rispetto a tali enti, non sia prevista un’azione sociale di responsabilità, cioè un’azione per gli atti di amministrazione che abbiano recato un pregiudizio all’ente, come quella prevista dall’art. 2393-bis c.c., ma solo un’azione individuale per il pregiudizio subito da ciascuno dei consorziati». Tanto «emerge chiaramente dai principi affermati dalla Corte di Cassazione secondo cui non è postulabile un’azione di responsabilità esercitabile dal consorzio nei confronti dei propri amministratori, proprio perché questi ultimi rispondono solo direttamente nei confronti dei singoli consorziati ai sensi dell’art. 2608c.c. (Cass. 3.6.2010 n. 13465)»; ii ) « Nel caso di specie, gli attori hanno agito ai sensi dell’art. 2393-bis c.c. nei confronti degli amministratori del Consorzio[[OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico d’[OSCURATO:SOCIETA]. Ndr] deducendo non la verificazione di danni propri, ma di quelli subiti dall’Ente per la imprudente e negligente amministrazione e la domanda è stata decisa in riferimento alla citata disposizione»; iii) «La diversità, già rilevata, tra tale fattispecie dell’art. 2393-bis c.c. e quella delineata dall’art.2608 c.c., con la conseguente divergenza tra l’oggetto e le ragioni di fatto e di diritto delle rispettive azioni, non consente di sussumere la prima nella seconda. Né si può affermare che la citata differenza sia esclusa dal fatto che il Consorzio, costituitosi nel giudizio di primo grado, abbia fatto proprie le domande dei consorziati, poiché, secondo la specifica disposizione dell’art.2608 c.c., non è ipotizzabile un’azione di responsabilità esercitabile dal consorzio medesimo nei confronti dei propri amministratori. Pertanto, la domanda di risarcimento proposta dai consorziati in questo giudizio deve dichiararsi inammissibile per il difetto della loro legittimazione attiva, la quale impedisce l’esame della controversia nel merito». 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico dell’[OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un motivo. Hanno resistito, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Orazio. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 13 aprile/9 giugno 2023, n. 16417, rilevato che «il ricorso per cassazione non risulta notificato al [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l., appellato contumace, e che, pertanto, deve disporsi la integrazione del contraddittorio nei confronti di detta società», ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la suddetta integrazione.3.1.1. Successivamente le ricorrenti, con “Nota di deposito documenti e istanza di fissazione di nuova udienza” del 7 settembre 2023, hanno evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. «è stato sciolto e liquidato con atto del 23.12.2013 per Notaio V. Galeota, notaio in L’Aquila, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuta in data 8.1.2014», sicché hanno chiesto fissarsi «una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio». In prossimità dell’adunanza camerale dell’8 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato altra memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., eccependo la inammissibilità dell’avverso ricorso, ex art. 331, comma 2, cod. proc. civ., stante la mancata notificazione della disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci del disciolto [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l.. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2608 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Le ricorrenti deducono, innanzitutto, di avere agito ai sensi dell'articolo 2393-biscod. civ. ma anche, in subordine, per le medesime causali, exart. 2608 cod. civ.. Affermano, poi, che quest’ultima disposizione, diversamente da quanto opinato da Cass. n. 13465 del 2010, posta dalla corte aquilana a fondamento della propria decisione, non esclude qualsivoglia azione sociale da parte del consorzio. Osservano, infatti, che: i) «Anzitutto, il testo dell’articolo si rivela scarsamente profittevole perché non è in grado di offrire una soluzione univoca alla questione in esame. Difatti, il riferimento in esso contenuto alle “norme sul mandato” non appare affatto risolutivo in relazione alla questione che occupa, essendo pacifica la tesi che ne esclude un valore definitorio volto a qualificare come mandato il rapporto che lega i singoli consorziati agli organi consortili, dovendosi piuttosto intendere tale riferimento come rinvio alla disciplina di detto contratto ai soli fini della precisazione degli obblighi incombenti sugli amministratori, similmente a quanto si riteneva con riguardo al 2392 c.c. nella formulazioneante riforma»; ii) «[…] qualificare come mandato il rapporto che lega gli amministratori al consorzio è senz’altro riduttivo per definire l’attività degli amministratori, attività che, soprattutto nei consorzi con attività esterna - quale quello che occupa […] - lungi dal sostanziarsi nel compimento di singoli atti giuridici (compito istituzionale del mandatario) implica una vera e propria attività economica di amministrazione lato sensu dell’impresa. Senza considerare, poi, che la legge sottopone gli amministratori dei consorzi a sanzioni penali e amministrative (v. artt. 2621 e seg. c.c.: ipotesi di falso in bilancio, omesso deposito della prescritta situazione patrimoniale), sanzioni difficilmente comprensibili per una mera attività di mandato»; iii) «Lo stesso dato testuale dell’art. 2608 c.c., sebbene faccia espresso riferimento ad una responsabilità degli amministratori verso i consorziati, non consente, comunque, di escludere tout court il rilievo di una responsabilità degli stessi verso il consorzio e, quindi, la possibilità dell’esercizio da parte di quest’ultimo di un’azione sociale in presenza di un danno al patrimonio sociale», atteso che «il richiamo dei “consorziati”, quali soggetti rispetto ai quali gli organi preposti al consorzio sono responsabili del loro operato, se, da un lato, depone nel senso della legittimazione (anche) del singolo consorziato all’esperimento dell’azione di responsabilità, dall’altro lato ben potrebbe essere interpretato come non preclusivo di un’azione di responsabilità esercitata dallo stesso consorzio previa conforme delibera da parte dei consorziati»; iv) «Alle argomentazioni che si fondano sull’analisi del dato letterale della norma di cui all’art. 2608 c.c., si aggiungono quelle di carattere storico-sistematico», essendo stato evidenziato, «ad esempio, che la formulazione del testo dell’art. 2608 c.c. è rimasta identica anche a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 377/1976, riforma con cui è stata ampliata la nozione di consorzio: da un lato, con la novella del 2602 c.c. si è ricondotta la cooperazione fra imprese alla causa tipica del contratto in aggiunta alla tradizionale funzione anticoncorrenziale, dall’altro, con la modifica dell’art. 2615 c.c. si è accentuata l’autonomia patrimoniale dei consorzi». In tale contesto, «appare difficile escludere la possibilità che gli amministratori siano chiamati a rispondere nei confronti del consorzio per quanto attiene la gestione consortile sulla base del solo disposto dell’art. 2608 c.c., perché pensato dal Legislatore ante riforma con prevalente riguardo ai consorzi con attività anticoncorrenziale, nei quali centrale era solo il “momento obbligatorio del patto anticonsortile ed in relazione ai quali la (eventuale) costituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi aveva un carattere meramente strumentale rispetto alla primaria esigenza di controllare il rispetto da parte dei consorziati delle obbligazioni assunte con il patto consortile. […]. Non mancandosi, altresì, di rilevare che la facoltà per il consorzio, quale ente autonomo, di esercitare, quando si tratti di far valere un danno subito dal patrimonio comune, l’azione sociale di responsabilità previa deliberazione dell’assemblea dei consorziati discenderebbe già solo dalla regola comune di ogni organizzazione di carattere associativo di cui all’art. 22 c.c.». [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso in esame pone all’attenzione del Collegio alcune questioni di carattere pregiudiziale e, ove superate queste ultime, di merito, in ordine alle quali, consideratane la peculiarità, si rivela opportuno sentire le parti ed acquisire la requisitoria della Procura Generale. 1.1. In particolare, occorre approfondire i seguenti profili: a) la configurabilità, o meno, in relazione all’azione exart. 2393-bis cod. civ., come concretamente proposta dalle società attrici con la citazione introduttiva del giudizio, della legittimazione di queste ultime, al fine di valutare pure se tra esse sia ipotizzabile, o non, una situazione di litisconsorzio necessario, eventualmente anche solo di carattere processuale (tenuto conto del complessivo tenore letterale della menzionata norma codicistica), tale da giustificare la integrazione del contraddittori o come disposta dall’ordinanza interlocutoria n. 16417 del 2023; b) le concrete conseguenze, ove confermata la necessità dell’adempimento di cui allasuddetta ordinanza, di quanto rimarcato nella “Nota di deposito documenti e istanza di fissazione di nuova udienza” del 7 settembre 2023, con cui le società attrici, dopo aver evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. «è stato sciolto e liquidato con atto del 23.12.2013 per Notaio V. Galeota, notaio in L’Aquila, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuta in data 8.1.2014», hanno chiesto fissarsi «una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio». Occorre, dunque, interrogarsi sull’applicabilità, o meno, nella specie, dei principi sanciti da Cass., SU, nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, per l’ipotesi di cancellazione di una società dal Registro delle imprese, con conseguente sua estinzione, evento,questo, verificatosi, nella vicenda de qua , ancor prima della instaurazione del giudizio di appelloin cui, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. è rimasto contumace. È intuitivo, inoltre, che l’esito di una siffatta indagine si ripercuotesu quello della eccezione, sollevata dal Tenaglia nella memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. datata 23 febbraio 2024, di inammissibilità dell’avverso ricorso, ex art. 331, comma 2, cod. proc. civ., stante la mancata notificazione della disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci del disciolto [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l.; c) la integrità, o non, già in sede di appello, del contraddittorio, non emergendo dagli atti, almeno prima facie,l’avvenuta citazione, in quel grado, anche di [OSCURATO:PERSONA] (non pure di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti l’azione era stata medio tempore rinunciata. Cfr . pag. 4 della sentenza oggi impugnata). Si tratta di uno dei componenti del consiglio di amministrazione nei confronti dei quali è stata originariamente intrapresal’odierna azione di responsabilità da parte delle società socie del [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologico d’[OSCURATO:SOCIETA], per diverse condotte illegittime e causative di danni, poste in essere collettivamente e singolarmente dai diversi componenti del consiglio predetto. Occorre, dunque, valutare se si tratti, o meno, di cause dipendenti, che prevedono il litisconsorzio necessario processuale, essendosi al cospetto di una ipotesi di cd. «litisconsorzio unitario», situazione, quest’ultima,che, in generale, è configurabile allorché si è al di fuori dei casi di cui all’art. 102 cod.proc. c iv ., nei quali più parti devono agire o essere convenute nello stesso processo e rendersi destinatarie di una medesima pronuncia, e, non di meno, in un giudizio che già vede presenti più soggetti, ricorre la necessità che le parti siano trattate “in condizioni di parità” e la causa sia decisa in maniera uniforme per tutte; d)la possibilità, o non, stante la previsione di cui all’art. 2608 cod. civ., di esperire anche l’azione sociale di responsabilità exart. 2393-bis cod. civ. nei confronti dell’organo amministrativo di un consorzio(risposta negativa a tale interrogativo risulta essere stata fornita da Cass. n. 13465 del 2010, unico precedente di legittimità rinvenutosi in proposito ed in relazione al quale si sono registrate reazioni contrastanti in dottrina); e) gli effetti dell’avvenuta formulazione da parte delle originarie attrici, sebbene in via gradata, della domanda exart. 2608 cod. civ., di cui si rinviene menzione nelle conclusioni,non già nella citazione introduttiva del giudizio, ma dell’istanza di fissazione di udienza ex art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2003 (abrogato dalla legge n. 69 del 2009, ma qui applicabile ratione temporis). 2. Per taliragioni, dunque, va disposta la rimessione della causa alla pubblica udienza di questa sezione , a ciò non ostando l'originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod.proc. civ. (cfr., ex multis, Cass. n. 3451 del 2024; Cass. nn. 20459 e 13517 del 2023;Cass. n. 11955 del 2022; Cass. nn. 24018 e 19164 del 2021;Cass. nn. 23911,15796, 5082 e 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. nn. 19115 e 553
Sentenza Cassazione n. 07998/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris