CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 11026/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con i rispettivi difensori e distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 25/05/2021 dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 624-bis, comma 2, cod. pen. In data 28/11/2024 è pervenuta memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che ì motivi da entrambi i ricorrenti sollevati (quanto al Carbone: manifesta illogicità della motivazione in relazione all'individuazione fotografica, nonché alla pretesa inversione dell'ordine probatorio. Quanto al Renati: violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 624-bis cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione; violazione degli artt. 62-bis, 133 e 163 cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 5, 6 e 7 sent. app.), nonché generici, atteso che non si confrontano affatto con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a mere enunciazioni di principio. Il secondo motivo sollevato dal Renati è parimenti inammissibile perché, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, essa risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 7 e 8 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024