Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40212/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 15-4214/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza deliberata dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Palermo in data 30 gennaio 2020, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio, aggravato dalla recidiva qualificata, applicando la disciplina della continuazione (più grave il reato per cui si procede nel merito) rispetto a precedente giudicato.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione all'erronea applicazione dei principi di cui agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. in punto di dosimetria della pena, è del tutto generico.

Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Ribadito quindi che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Ritenuto altresì che il predetto motivo di ricorso, è anche manifestamente infondato, poiché - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza - nell'argomentare la misura degli aumenti disposti per continuazione (peraltro assai modesti), è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio, in relazione ai fatti accertati].

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 15-4214/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza deliberata dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Palermo in data 30 gennaio 2020, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio, aggravato dalla recidiva qualificata, applicando la disciplina della continuazione (più grave il reato per cui si procede nel merito) rispetto a precedente giudicato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione all'erronea applicazione dei principi di cui agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. in punto di dosimetria della pena, è del tutto generico. Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Ribadito quindi che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Ritenuto altresì che il predetto motivo di ricorso, è anche manifestamente infondato, poiché - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza - nell'argomentare la misura degli aumenti disposti per continuazione (peraltro assai modesti), è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio, in relazione ai fatti accertati]. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
Sentenza Cassazione n. 40212/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris