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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33563/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di illogicità manifesta della motivazione, posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è indeducibile, perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che tali motivi sono stati già puntualmente disattesi dalla Corte di merito sulla base di logiche argomentazioni, relative, in particolare, alla prova della condotta concorsuale rispetto al delitto presupposto, nonché in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di illogicità manifesta della motivazione, posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è indeducibile, perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che tali motivi sono stati già puntualmente disattesi dalla Corte di merito sulla base di logiche argomentazioni, relative, in particolare, alla prova della condotta concorsuale rispetto al delitto presupposto, nonché in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre
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