CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 novembre 2019 dalla Corte d'Appello di Brescia, che ha rbrmato - limitatamente alla parte relativa all'entità della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nonché a quella attinente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., inflitte a tutti e tre i ricorrenti - la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, resa all'esito di rito abbreviato, che aveva condannato i ricorrenti per un serie di reati tributari e di bancarotta, tutti connessi all'attività della società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 19 settembre 2014. E, precisamente, [OSCURATO:PERSONA] e il marito [OSCURATO:PERSONA] per due fattispecie indebita compensazione (l'una relativa a crediti inesistenti per C 88.762,43 e l'altra a crediti inesistenti per C 119.182,60), per due ipotesi di dichiarazione infedele attraverso indicazione di elementi passivi fittizi (l'una relativa all'anno di imposta 2012, l'altra all'anno d'imposta 2013), nonché per bancarotta fraudolenta distrattiva (relativa all'importo di C 131.876,60) e documentale. Reati commessi dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di fatto e dalla Raccagni in qualità di amministratore di diritto (a eccezione della prima indebita compensazione, commessa in qualità di amministratore di fatto). [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di diritto, era stato condannato per bancarotta fraudolenta, relativa alla distrazione della somma di C 45.779,22, oltre che per la prima delle indebite compensazioni contestate anche agli altri due ricorrenti. 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi. 3.1 Con il primo motivo, formulato in relazione all'indebita compensazione di crediti inesistenti per C 88.762,43, il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In particolare, sostiene che, venendo in rilievo una contestazione di reato «chiusa» (fatti dal 4 settembre 2012 al 17 dicembre 2012), la sentenza impugnata, confermando sul punto la sentenza di condanna di primo grado, avrebbe violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, per aver fondato la pronuncia anche su compensazioni operate sempre nel 2012, ma non nello specifico periodo di tempo contestato; proprio l'aggiunta di queste ulteriori operazioni (pari a C 44.620,79) avrebbe consentito di superare la soglia di punibilità di C 50.000.000,00 fissata dall'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. 3.2 Con il secondo motivo, formulato in relazione alla bancarotta per la distrazione della somma di C 45.779,22, il ricorrente lamenta l'inosservanza degli artt. 216 e 223 legge fall. o il vizio di motivazione.Assume, sotto un primo profilo, che le somme prelevate dalle casse sociali non sarebbero state distratte, ma utilizzate per le spese correnti: pagamento di fornitori che, in considerazione delle «precarie» condizioni economiche della società, pretendevano di essere saldati in contanti; spese per il carburante e per le trasferte (queste ultime desumibili dalle dichiarazioni rese dal dipendente [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto riferimento a cantieri aperti a Milano, Sondrio e Monza). Sotto altro profilo, sostiene che il fatto andrebbe riqualificato come bancarotta preferenziale, in quanto si tratterebbe di prelievi che andrebbero imputati all'attività lavorativa del Raccagni e che sarebbero congrui rispetto al lavoro di capocantiere da lui svolto (circostanza quest'ultima risultante sempre dalle dichiarazioni rese dal dipendente [OSCURATO:PERSONA]). Non risultando insinuati al passivo altri crediti da lavoro, peraltro, il fatto non avrebbe neppure alterato la par condicio rispetto ad altri crediti con privilegio prevalente o equivalente, con conseguente non configurabilità neppure della meno grave fattispecie di bancarotta preferenziale. 4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si compone di sei motivi. 4.1 D primo motivo, formulato in relazione all'indebita compensazione di crediti inesistenti per C 88.762,43, è in sostanza uguale al primo motivo del ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale è contestato il medesimo reato. Il ricorso proposto nell'interesse dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], però, oltre alla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La norma, come si dedurrebbe dal dato letterale («crediti non spettanti per un importo annuo superiore a ...»), imporrebbe di prendere in considerazione solo i crediti portati in compensazione maturati nel medesimo periodo di imposta, che nel caso in esame, sarebbero inferiori alla soglia di punibilità di C 50.000,00. Mentre invece i giudici di merito avrebbero preso in considerazione anche i crediti portati in compensazione nel 2012, ma maturati in anni d'imposta differenti (nello specifico 2007, 2010 e 2011). 4.2 D secondo motivo, formulato con riferimento ai contestati reati fallimentari, è relativo alla qualifica di amministratori di fatto riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti sostengono che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria sul punto, poiché, sebbene abbia accolto l'eccezione di inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese alla Guardia di Finanza il 24 febbraio 2016 dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che era stata invece rigettata dal giudice di primo grado, ha ritenuto sostanzialmente inalterato il quadro accusatorio a carico dei due imputati. Ritengono, invece, i ricorrenti che l'inutilizzabilità del verbale citato intaccherebbe l'impianto accusatorio, atteso che in esso sono riportate le dichiarazioni del coimputato relative al ruolo di amministratori di fatto rivestito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che, per il resto, gli elementi a carico di questi ultimi si ridurrebbero alle sole dichiarazioni dei dipendenti e del commercialista della società, non «esaminate alla luce del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto deleghe per operare per conto della fallita». 4.3 il terzo motivo, formulato con riferimento al delitto di indebita compensazione di crediti inesistenti per C 131.876,60 e alle due ipotesi di dichiarazione infedele attraverso indicazione di elementi passivi fittizi (l'una relativa all'anno di imposta 2012, l'altra all'anno d'imposta 2013), riguarda l'elemento soggettivo dei reati, in relazione al quale la motivazione della sentenza impugnata sarebbe mancante e/o contraddittoria. La Corte d'Appello non avrebbe motivato in ordine alla consapevolezza da parte dei ricorrenti dei reati tributari commessi esclusivamente dai due «disinibiti» consulenti (il dottor Bertoli e il dottor Musso), ai quali nel corso del tempo sarebbe stata completamente affidata la contabilità della "[OSCURATO:SOCIETA]." e che avrebbero sfruttato la fallita per proprio tornaconto personale. Tanto risulterebbe in maniera evidente da uno scambio di e-mail tra i ricorrenti e il Bartoli, dalle quali emergerebbe che sarebbe stato quest'ultimo a suggerire alla Raccagni e al [OSCURATO:PERSONA] di costituire la società "[OSCURATO:SOCIETA].", e dal fatto che il dottor Musso era stato coinvolto in un'associazione a delinquere finalizzata al compimento di svariati reati fiscali. 4.4 n quarto motivo è formulato con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta (mediante distrazione della somma di C 131.876,60), in relazione al quale i ricorrenti censurano la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione nonché dell'erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, I. fall. Secondo i ricorrenti, la motivazione sarebbe viziata perché fonda la responsabilità dei ricorrenti sulla mancata dimostrazione da parte della Difesa della destinazione a fini aziendali delle somme uscite dalle casse sociali, finendo così per invertire l'onere probatorio posto a carico delle parti; senza tener conto, peraltro, che si trattava di somme destinate al pagamento di spese correnti o di fornitori che pretendevano di essere pagati in contanti. 4.5 Con il quinto motivo, relativo alla bancarotta documentale, i ricorrenti deducono la ricorrenza dei vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, I. fall.Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello non avrebbe in alcun modo motivato in ordine all'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo specifico. In particolare, non avrebbe evidenziato alcun elemento dal quale desumere l'intento degli imputati di procurarsi un ingiusto profitto e non avrebbe tenuto conto che, dall'istruttoria, era invece emerso che questi ultimi - proprietari di un solo immobile, acquisito nel lontano 2003 - non si sarebbero arricchiti a seguito delle vicende oggetto di processo. 4.6 Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Rilevano che il mancato riconoscimento sarebbe motivato esclusivamente sulla mancanza di segni di resipiscenza dei due imputati, l'una rimasta assente e l'altro limitatosi a rendere spontanee dichiarazioni volte ad attribuire ad altri le proprie responsabilità. Motivazione quest'ultima contrastante con la giurisprudenza di legittimità che esclude che le attenuanti generiche possano negarsi sulla base del solo riferimento a comportamenti dell'imputato che costituiscono esercizio del suo diritto di difesa. La motivazione sarebbe anche contraddittoria perché al coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto analogo comportamento processuale, erano state invece riconosciute le attenuanti generiche. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 2.1. Il primo motivo - relativo al principio di correlazione tra imputazione e sentenza, che sarebbe stato violato dai giudici di merito, fondando la pronuncia di condanna anche su indebite compensazioni non operate nel periodo di tempo contestato - è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che il principio sarebbe stato violato, poiché i giudici di merito, sebbene si trovassero di fronte a una contestazione «chiusa» (fatti dal 4 settembre 2012 al 17 dicembre 2012), avrebbero fondato la pronuncia di condanna anche su ulteriori compensazioni operate sempre nel 2012, ma non nel periodo di tempo contestato in imputazione.Al riguardo, va premesso che, secondo l'autorevole insegnamento di legittimità (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione». Tanto premesso, appare evidente che, nel caso di specie, con la sentenza di condanna non vi sia stata alcuna trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto e non v'è dubbio alcuno che l'imputato, fin dall'inizio, sia stato in grado di difendersi, sapendo bene cosa gli venisse contestato: nell'imputazione, invero, veniva fatto espresso riferimento alla comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza - dalla quale risultavano specificamente tutte le operazioni in questione - e, soprattutto, veniva indicata la somma di C 88.762,43, quale importo complessivo dei crediti inesistenti portati in compensazione. L'imputato, dunque, non poteva avere alcun dubbio in ordine alle operazioni che gli venivano contestate. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile, perché con esso il ricorrente ha mosso alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti. La parte assume, sotto un primo profilo, che le somme prelevate dalle casse sociali non sarebbero state distratte, ma utilizzate per le spese correnti: pagamento di fornitori (che, in considerazione delle condizioni economiche della società, pretendevano di essere saldati in contanti); spese per il carburante e per le trasferte. Sotto altro profilo, sostiene che il fatto andrebbe riqualificato come bancarotta preferenziale, in quanto si tratterebbe di prelievi che andrebbero imputati alle attività di amministratore e di capocantiere svolte dal Raccagni. La circostanza che quest'ultimo svolgesse attività di capocantiere e quella relativa alle presunte spese per le trasferte dovrebbero essere desunte dalle dichiarazioni del dipendente [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, va evidenziato che, come risulta dalle sentenze di primo e secondo grado, la condotta distrattiva era emersa dalla lettura degli estratti dei conti della società, dai quali risultava una disposizione di pagamento di C 8.922,75, con causale prelevamento socio, nonché svariati prelevamenti per cassa in contanti e varie ricariche carte prepagate, pari a un importo complessivo di C 36.856,50. Riguardo a tali contestazioni, il Raccagni spontaneamente dichiarava che la somma di C 8.922,75 sarebbe stata un acconto relativo alla sua retribuzione quale socio lavoratore, mentre l'altra e più rilevate somma di denaro sarebbe stata destinata al pagamento di spese correnti, di trasferta e di fornitori che pretendevano il pagamento in contanti. Tali dichiarazioni sono state ampiamente analizzate dai giudici di merito che, valutandole anche in relazione alle altre risultanze istruttorie, con motivazione esaustiva e coerente, le hanno ritenute del tutto generiche, prive di indicazioni riscontrabili e in parte contraddette dai dati contabili. Orbene, il ricorrente, sotto un primo profilo, sostiene che tale apparato argomentativo sarebbe smentito dalla dichiarazione del dipendente della società, che riferiva di piccoli cantieri aperti a Milano e a Monza nonché di un ponteggio istallato a Sondrio. Dichiarazione dalla quale si dovrebbe desumere la sussistenza delle spese di trasferta e, dunque, la destinazione ad esse delle somme contestate. Sotto altro profilo, in parte smentendo quanto sostenuto dallo stesso Raccagni in sede di dichiarazioni spontanee e in parte contraddicendo quanto appena argomentato in relazione alle spese di trasferta, assume che l'intero importo prelevato costituirebbe il compenso per l'attività di capocantiere svolta dall'imputato, circostanza che dovrebbe essere desunta dalle dichiarazioni del dipendente [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, appare abbastanza evidente che il ricorrente, offrendo frammenti di elementi probatori, richiede a questo Collegio una rilettura delle intere risultanze istruttorie, che è preclusa in sede di legittimità. Va al riguardo rilevato che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorribile in cassazione vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio risultante dal processo, nei termini di una sua fotografia neutra (c.d. travisamento della prova); resta invece preclusa al giudice di legittimità una rilettura e una reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova e ancor di più dell'intera istruttoria dibattimentale (c.d. travisamento del fatto), posto che il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova è un compito che appartiene al giudice di merito (Sez. 4, n. 14372 del 1/3/2011, Rv. 250133).3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sei motivi. 3.1. Il primo motivo è articolato, a sua volta, in due diverse censure. La prima, che ricalca il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, poiché, come detto, non vi è stata alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Quest'ultima non ha operato alcuna trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto che erano ben descritti nell'imputazione, nella quale si faceva espresso riferimento alla comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza (che riportava specificamente tutte le operazioni in questione) e nella quale si indicava la somma di C 88.762,43, quale importo complessivo dei crediti inesistenti portati in compensazione. Gli imputati, dunque, non potevano avere alcun dubbio in ordine alle operazioni che gli venivano contestate. Manifestamente infondata è anche la seconda censura, che attiene alla presunta erronea applicazione dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La norma, secondo i ricorrenti, imporrebbe di prendere in considerazione solo i crediti portati in compensazione maturati nel medesimo periodo di imposta (nello specifico il 2012), che nel caso in esame, sarebbero inferiori alla soglia di punibilità di C 50.000,00. Mentre invece i giudici di merito avrebbero preso in considerazione anche i crediti portati in compensazione nel 2012, ma maturati in anni d'imposta differenti (nello specifico il 2007, il 2010 e il 2011). L'interpretazione dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 sostenuta dalla parte è manifestamente infondata, poiché non trova alcun riscontro nel dato letterale, oltre ad essere priva di qualsiasi fondamento logico. La norma, infatti, non pone alcun limite temporale ai crediti che l'imputato porta in compensazione, ma quantitativo rispetto all'anno d'imposta. Il riferimento all'annualità vale solo ai fini dell'individuazione della soglia di punibilità, ma non riguarda in alcun modo l'anno in cui sono o sarebbero maturati i crediti portati in compensazione. Sarebbe, d'altronde, illogico che l'ordinamento consentisse di portare in compensazione crediti maturati anche in anni precedenti, ma poi, nel sanzionare penalmente gli abusi di tali compensazioni, prendesse in considerazione solo i crediti fittizi riportati come maturati nel medesimo anno di imposta. Sarebbe fin troppo facile aggirare la norma penale, «creando» crediti anche di importo notevolissimo, ma riportandoli come maturati in anni precedenti. 3.2 Anche il secondo motivo, relativo alla qualifica di amministratori di fatto riconosciuta alla Raccagni e al [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. I ricorrenti sostengono che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria sul punto, poiché, sebbene abbia accolto l'eccezione di inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese alla Guardia di Finanza il 24 febbraio 2016 dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (che era stata invece rigettata dal giudice di primo grado), ha ritenuto sostanzialmente inalterato il quadro accusatorio a carico dei due imputati, che, invece, ne sarebbe rimasto fortemente pregiudicato. La parte, in sostanza, chiede una rivalutazione degli esiti dell'istruttoria dibattimentale, che, una volta privati del verbale in questione, non consentirebbero di ritenere provata la qualifica di amministratori di fatto rivestita da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Chiede, dunque, una rilettura e una reinterpretazione nel merito dell'intera istruttoria dibattimentale, che, come detto, non è consentita in sede di legittimità. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, infatti, ha un orizzonte circoscritto, essendo esso - per espressa volontà del legislatore - limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Ebbene, con specifico riferimento alla censura mossa dai ricorrenti, va solo osservato che la motivazione del provvedimento impugnato, sul punto, appare completa, coerente e logicamente argomentata. La sentenza impugnata, invero, si fa carico di rivalutare il quadro accusatorio, come risultante dall'inutilizzabilità dell'atto indicato dai ricorrenti, ritenendolo non minimante scalfito, in considerazione delle dichiarazioni rese dai dipendenti e dal commercialista della società e, soprattutto, del "memoriale" prodotto all'udienza del 13 dicembre 2017, nel quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] riproduce quasi integralmente il contenuto delle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni testimoniali dichiarato inutilizzabile. Tale complessiva rilettura non è sindacabile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 3.3 Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità estrinseca. Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello non avrebbe motivato in ordine alla consapevolezza da parte degli imputati dei reati tributari, che sarebbero stati commessi esclusivamente dai due «disinibiti» consulenti (il dottor Bertoli e il dottor Musso), ai quali nel corso del tempo sarebbe stata completamente affidata la contabilità della "[OSCURATO:SOCIETA]." e che avrebbero sfruttato la fallita per proprio tornaconto personale. Tanto si desumerebbe da uno scambio di e-mail tra i ricorrenti e il Bartoli - dalle quali emergerebbe che sarebbe stato quest'ultimo a suggerire ai ricorrenti la costituzione della società "[OSCURATO:SOCIETA]." - nonché dalla circostanza che il dottor Musso era stato coinvolto in un'associazione a delinquere finalizzata al compimento di svariati reati fiscali. Ebbene, si tratta di questioni che erano state già sollevate, nei medesimi termini, con l'atto d'appello e ampiamente affrontate nella sentenza impugnata, con la quale non sembra effettivamente confrontarsi il ricorso. La Corte d'Appello, invero, ha analizzato i messaggi di posta elettronica in questione e ha ritenuto che la circostanza che sia stato il Bertoli a suggerire ai ricorrenti di costituire una nuova società, in grado di conquistarsi un credito commerciale maggiore presso fornitori e banche (rispetto a quello goduto dalla loro precedente società, la "Da.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l."), non incide in alcun modo sulla responsabilità dei ricorrenti per i reati fiscali, commessi, peraltro, in epoca successiva alla revoca dell'incarico di consulente allo stesso Bertoli, nel frattempo sostituito dal Musso. La Corte ha rilevato che, peraltro, fino a quando era stato in carica il Bertoli, le dichiarazioni fiscali erano risultate in regola e che le operazioni illecite erano iniziate solo dopo la scelta dei due ricorrenti di revocargli l'incarico di tenuta delle scritture contabili per affidarlo al dottor Musso. Ed evidenzia come tale sostituzione avvenga proprio quando la società appare irrimediabilmente in crisi e la scelta di affidarsi a un tecnico più spregiudicato - coinvolto anche nella vicenda giudiziaria a cui fanno riferimento i ricorrenti - appare finalizzata al tentativo di far sopravvivere la società, risparmiando in maniera illecita su imposte e contributi. La Corte d'Appello, più in generale, ha escluso che la gestione contabile della società fosse stata completamente affidata ai consulenti, poiché la conoscenza da parte dei ricorrenti delle operazioni contabili e fiscali emergeva con evidenza dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] al curatore fallimentare, dalle spontanee dichiarazioni rese nel procedimento da [OSCURATO:PERSONA] nonché da quelle rese dal Bertoli. Da tali atti emergeva, peraltro, che la Raccagni (coniuge del [OSCURATO:PERSONA]) era direttamente operativa sulla contabilità, sugli incassi e sui pagamenti della società. Ebbene, i ricorrenti non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre, nei medesimi termini, le stesse questioni poste con l'atto d'appello. 3.4 D quarto motivo, formulato con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta (mediante distrazione della somma di € 131.876,60) è inammissibile, perché manifestamente infondato. I ricorrenti censurano la motivazione, perché baserebbe la responsabilità degli imputati sulla mancata dimostrazione da parte della Difesa della destinazione a fini aziendali delle somme uscite dalle casse sociali, finendo così per invertire l'onere probatorio posto a carico delle parti; senza tener conto, peraltro, che si ---7 sarebbe trattato di somme destinate al pagamento di spese correnti o di fornitori che pretendevano di essere pagati in contanti. Al riguardo, va osservato che la sentenza impugnata dà atto della prova certa dell'uscita dalle casse sociali delle somme in questione e della mancanza di qualsiasi riscontrabile indicazione da parte degli imputati in merito ai nomi dei fornitori o alle spese in questione. Appare, dunque, evidente che i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che ritiene che «In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti» (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 2715, Calvanesi). 3.5 Anche il quinto motivo, relativo alla bancarotta documentale, è inammissibile. Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello non solo non avrebbe in alcun modo motivato in ordine all'elemento soggettivo del reato, ma non avrebbe neppure tenuto conto che gli imputati non si sarebbero arricchiti a seguito delle vicende oggetto di processo; circostanza, quest'ultima, che si dovrebbe desumere dal fatto che la Raccagni e il [OSCURATO:PERSONA] sarebbero proprietari di un solo immobile, acquisito nel lontano 2003. Anche con tale motivo, i ricorrenti muovono rilievi che, pur essendo stati da loro riferiti alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza diretti a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti. Va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di Appello ha adeguatamente motivato in odine all'elemento soggettivo, desumendolo anche dall'entità delle distrazioni e dalle reiterate gravi violazioni tributarie; ponendo altresì in rilievo la correlazione tra tali violazioni e il mancato reperimento delle scritture contabili. A fronte di un apparato motivazionale esaustivo, i ricorrenti rappresentano un elemento generico (la Raccagni e il [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbero arricchiti e sarebbero proprietari solo di un immobile acquisito nel lontano 2003), senza neppure indicare da quale specifico atto desumerlo, chiedendo sulla base di esso una nuova rivalutazione di merito sull'elemento soggettivo del reato, che non è consentita in sede di legittimità. 3.6 Il sesto motivo, relativo al presunto vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato.I ricorrenti sostengono che il mancato riconoscimento delle generiche sarebbe stato motivato dalla Corte di Appello esclusivamente in base alla mancanza di segni di resipiscenza dei due imputati. La motivazione sarebbe anche contraddittoria perché al coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto analogo comportamento processuale, erano state invece riconosciute le attenuanti generiche. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di Appello ha adeguatamente motivato sul punto in questione, evidenziando che le generiche non potevano essere riconosciute in ragione della pluralità e della gravità dei reati commessi dai due imputati nonché della particolare spregiudicatezza da loro mostrata nella gestione della società. E proprio il confronto tra le loro condotte e quelle di [OSCURATO:PERSONA], ha indotto la Corte territoriale a riconoscere le generiche a quest'ultimo. La Corte territoriale, invero, ha ritenuto che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] non era assimilabile a quella degli altri due imputati, avendo egli mantenuto un ruolo meramente formale e «servente» rispetto alla sorella e al cognato. È vero poi che fa riferimento alla mancata resipiscenza dei due ricorrenti, ma lo fa solo per rispondere a quanto allegato nell'atto d'appello, dove si era sostenuto che le generiche avrebbero dovuto essere riconosciute per il comportamento processuale degli imputati. La Corte di Appello, nell'evidenziare la legittimità del comportamento processuale assunto dai due imputati, rilevava che, però, esso non poteva certo costituire un elemento da utilizzare positivamente per la concessione delle generiche. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del