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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 36879/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 29260-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 3/11/2021; Ric. 2021 n. 29260 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un procedimento di prevenzione cui era sottoposto dinanzi al Tribunale di Roma – [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione, proponeva istanza di ammissione al beneficio del patrocinio spese dello Stato, che con decreto del 21 dicembre 2020 era dichiarato inammissibile in quanto, anche a seguito di integrazione della originaria richiesta, non erano stati offerti elementi dai quali ricavare le fonti di reddito godute dal richiedente.

Avverso tale provvedimento l’Ortolani ha proposto opposizione assumendo che la certificazione prodotta aveva i requisiti di cui all’art. 79 del DPR n. 115/2002.

Il Tribunale di Roma, ex art. 99 del citato DPR rigettava l’opposizione ritenendo che, al fine di soddisfare i presupposti per l’ammissione al patrocinio,non fosse sufficiente indicare il reddito percepito, ma anche specificare la fonte da cui proviene, e ciò anche al fine di assicurare ex post le necessarie verifiche da parte del competente ufficio finanziario.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] del Lazio non ha svolto difese in questa fase.

Ritiene il Collegio che poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di revoca di ammissione al patrocinio a Ric. 2021 n. 29260 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -3- spese dello Stato emesso nell’ambito di un’opposizione avverso diniego di ammissione a patrocinio in un procedimento penale, ed in particolare in un procedimenti di prevenzione, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia.

Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale.

Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha confermato la legittimità del provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale.

Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n. 20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011)).

Gli atti vanno pertanto rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale.

Ric. 2021 n. 29260 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -4- PQM La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 29260-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 3/11/2021; Ric. 2021 n. 29260 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un procedimento di prevenzione cui era sottoposto dinanzi al Tribunale di Roma – [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione, proponeva istanza di ammissione al beneficio del patrocinio spese dello Stato, che con decreto del 21 dicembre 2020 era dichiarato inammissibile in quanto, anche a seguito di integrazione della originaria richiesta, non erano stati offerti elementi dai quali ricavare le fonti di reddito godute dal richiedente. Avverso tale provvedimento l’Ortolani ha proposto opposizione assumendo che la certificazione prodotta aveva i requisiti di cui all’art. 79 del DPR n. 115/2002. Il Tribunale di Roma, ex art. 99 del citato DPR rigettava l’opposizione ritenendo che, al fine di soddisfare i presupposti per l’ammissione al patrocinio,non fosse sufficiente indicare il reddito percepito, ma anche specificare la fonte da cui proviene, e ciò anche al fine di assicurare ex post le necessarie verifiche da parte del competente ufficio finanziario. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] del Lazio non ha svolto difese in questa fase. Ritiene il Collegio che poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di revoca di ammissione al patrocinio a Ric. 2021 n. 29260 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -3- spese dello Stato emesso nell’ambito di un’opposizione avverso diniego di ammissione a patrocinio in un procedimento penale, ed in particolare in un procedimenti di prevenzione, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia. Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha confermato la legittimità del provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale. Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n. 20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011)). Gli atti vanno pertanto rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale. Ric. 2021 n. 29260 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -4- PQM La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della
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