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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25630/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 17 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Perugia, in data 24 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, oltre ad essere del tutto generico, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 1 della motivazione della sentenza impugnata ha correttamente desunto il dolo della ricettazione dall'accertata disponibilità da parte del prevenuto dell'assegno provento di illecito, dallo stesso utilizzato, senza aver offerto alcuna plausibile giustificazione del possesso (ex plurimis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13,06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 17 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Perugia, in data 24 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, oltre ad essere del tutto generico, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 1 della motivazione della sentenza impugnata ha correttamente desunto il dolo della ricettazione dall'accertata disponibilità da parte del prevenuto dell'assegno provento di illecito, dallo stesso utilizzato, senza aver offerto alcuna plausibile giustificazione del possesso (ex plurimis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13,06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 25630/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris