CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23160 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso lo studio dell ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Romavia L. Calamatta 27 int. 4; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:II.DD. e IVA -accertamento par- ziale- contraddittorio endoprocedimentale AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Dir ettore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- panian.3035/8/2016 depositata il 29 marzo 2016. Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 18 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania venivarigettato l ’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ello Vincenzo avverso la sen- tenzan.1128/2/2014 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale a sua volta accoglieva il ricorso della societ à aventead oggetto i due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA, oltre accessori rel ativi agli anni di imposta 2007 e 2008, notificato dall’Agenziadelle Entrate. 2.Con i suddetti atti impositivi venivano contesti al contribuente, oltre all’ineducibilitàdi costi derivanti da operazioni inesistenti e relativa in- detraibilità dell ’ IVA, redditi conseguiti nello svolgimento della profes- sionedi ingegnere e non dichiarati, inclusi quelli derivanti dalla ristrut- turazionedello studio adibito ad attivit à professionale, arredi ed attrez- zaturedi lavoro. Disattese le questioni preliminari, nel merito le riprese venivanoconfermate in entrambi i gradi di merito. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente, affidato a tre motivi che illustra con memoria, cui replica l’Agenziadelle entrate con controricorso. Consideratoche: 4. Il primo motivo, incardinato in relazione all ’ art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione, limitata- menteall’accertamento TFM010501363 (anno 2007), degli artt.41 bis, 43 comma 4, 67 comma 1 d.P.R. n.600/73 e 57 comma 4 d.P.R. n.633/72per aver la CTR mancato di riconoscere la violazione del prin- cipio di unicit à dell ’ accertamento, tenuto conto che l ’ avviso suddetto erastato preceduto per il medesimo anno di imposta e per le stesse ripreseda un precedente avvi so notificato al contribuente. 5.Preliminarmente, il motivo non è inammissibile per asserita carenza diautosufficienza, come eccepito in controricorso. Infatti, è stato spe- cificamentededotto in ricorso il fatto che il contribuente si duole fin dal primogrado di giudizio di aver sostenuto, con riguardo ai costi ritenuti inesistenti, che essi non costituivano elementi nuovi, venuti a cono- scenzadell’Ufficio successivamente alla notifica del primo avviso di ac- certamento.La questione è stata poi ripropost a in appello, come rico- nosciutodalla stessa CTR a p.5 della sentenza. 5.1.Tanto premesso, va richiamata in questa sede la giurisprudenza disezione secondo la quale l'avviso di accertamento parziale ex artt. 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 comma 5 d.P .R. n. 633 del 1972 nonimpedisce all'Ufficio di procedere ad un ulteriore accertamento, per ilmedesimo periodo di imposta, nei termini di decadenza previsti dalla legge.Ciò che conta è che questo sia fondato su fonti diverse da quelle postea base del p rimo o comunque su dati la cui conoscenza, da parte dell'enteimpositore, sia ad esso sopravvenuta, non gi à in applicazione degliartt. 43, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, e 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di accertamento integrativo, stante la non sovrapponibilitàdei due istituti, bens ì in applicazione del generale prin- cipio della tendenziale unicit à degli accertamenti, di cui gli strumenti previstida queste due disposizioni costituiscono deroga, altrimenti pre- giudicandosi il diritto del co ntribuente ad una difesa unitaria e com- plessiva che tale principio garantisce (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27788del 04/12/2020, Rv. 659815 - 01; per un ’ esemplificazione casi- stica,cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11057 del 12/05/2006). Dunque, l’accertamento parziale di cui all'art. 41 bis, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 pu ò essere integrato da un successivo accertamento, senza che sia necessario che vengano indicati gli elementi soprag- giunti, come prescritto per l'accertamento integrativo dall'art. 4 3 del medesimod.P.R., il quale risponde a diverse finalit à , sebbene il suc- cessivo atto non possa fondarsi su fatti gi à emersi e non contestati (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 23685 del 01/10/2018). 5.2.Erra pertanto la CTR a ritenere inconferente la nece ssit à della no- vità,intesa quale compendio di fatti diversi da quelli gi à emersi e non contestati in precedenza, non essendo sufficiente il solo fatto che il primoavviso notificato al contribuente per il medesimo anno di imposta richiamassela previsione dell ’ art. 41 bis, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973. Del principio di diritto sopra riassunto vorr à tener conto il giudicedel rinvio. 6.Sono al contrario infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso che perentrambi gli avvisi di accert amento censurano, sotto l ’ angolo della violazionedi legge di cui all ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., la decisione della CTR reiettiva dei motivi di appello circa la mancata adozionenella fattispecie di un p.v.c. e del rispetto del contraddittori o endoprocedimentale, in violazione e falsa applicazione degli artt.12 comma 7 della legge n.212 del 2000, 33 e 52 del d.P.R. n.600 del 1973,24 della l. n.4/1929, 41 comma 2 Carta dei diritti fondamentali UE. 6.1. Infatti, per consolidata interpretazione giurisprudenziale il p.v.c. nondeve necessariamente essere adottato in ogni procedimento am- ministrativoa differenza di quanto ritiene la contribuente. E ’ contrario allagiurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale sarebbe semprenecessaria la notifica di un processo verbale di constatazione anteriormentealla notifica di un avviso di accertamento. Al proposito varibadito che « In materia di garanzie del soggetto sottoposto a veri- fichefiscali, il processo verbale redatto ai sensi dell ’ art. 24 della l. n.4 del1929, deve attestare le operazioni compiute dall ’ Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all ’ acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l ’ indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all ’ art.12, comma7, della l. n.212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto ver- bale,senza che sia necessaria l ’ adozione di un ’ ulteriore verbale di con- testazionedelle violazioni successivamente riscontrate. » (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 12094 dell ’ 08/05/2019, Rv. 653852 - 01). 6.2.La CTR ha accertato che il 27.3.2012 è stato compilato e conse- gnatoalla societ à un processo verbale di accesso e richiesta documen- tazionee il punto non è controverso in sede di legittimit à . Su tale pre- supposto,la Corte ha gi à chiarito anche di recente che « Il termine di- latoriodi cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 decorre da tuttele possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di ac- cesso,verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e de- nominazioneformale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo. » (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 1497 del 23/01/2020, Rv. 656674 - 01). Correttamente dunque è stato rilasciato alla contribuente il processo verbaledi accesso e acquisizione documenti e, da tale data, sono tra- scorsii 60 giorni del termine dilatorio anteriormente alla notifica degli avvisiimpugnati, intervenuta il 4.7.2012 come riporta la stessa societ à ap.3 del ricorso. 7. In accoglimento del primo motivo, disattesi i restanti, l a sentenza impugnatava pertanto cassata con rinvio al giudice del merito, in di- versacomposizione, in relazione al profilo, oltre che per il regolame nto dellespese di lite. P.Q.M. La Corte, in accoglimento