CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10842/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro della Regione Siciliana (cod. fisc. 80012000826), in per-sona dell’Assessore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc. 80224030587, [OSCURATO:TELEFONO], PEC: ags.rm @ mailcert.avvocaturastato.it), presso icui uffici è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.[OSCURATO:SOCIETA]. - con sede legale e amministrativa in Mi-lano, [OSCURATO:PERSONA], n. 1/A, ang. via Verziere, Codice fi-scale, registro imprese e [OSCURATO:PARTITA_IVA], iscrittaall’Albo delle Banche codice ABI al n. 3158.3, capogruppo delgruppo bancario [OSCURATO:PERSONA] – Albo gruppi bancari n. 3158, ca-pitale sociale Euro 9.650.526,24 i.v. - in persona del dott. LucaScarpellini (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 75E17 H501X), in qualità di ProcuratoreSpeciale, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del con-troricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Tilla (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 75E44 F205Q)ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via ColaNumero registro generale 11169/2024Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 10842/2026Data pubblicazione 23/04/2026di Rienzo, 212.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n° 393 depo-sitata l’8 marzo 2024.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 107.734,31) ed al d.m. n° 55 del 2014, come mo-dificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Numero registro generale 11169/2024Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 10842/2026Data pubblicazione 23/04/2026Roma, 21/04/2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti