CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 34776/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28881/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMAalla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via CHIUSI, n. 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 3058/2020 depositata il11/02/2020. R.g. n. 28881 del 2020; Ad. 25/05/2023; estensore: [OSCURATO:SOCIETA] udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/05/2023,dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] , osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha citatoin giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, la compagnia aerea Aeroflot, lamentando lo smarrimento del bagaglio da stiva nel corso di un volo aereo multi-tratta da Aktu (Kazakistan) a Palermo, iniziato il 14/04/2017 e con scali a Mosca e a Roma, nonché chiedendo il risarcimento dei conseguentemente subitidanni patrimoniali e non patrimoniali. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (società aperta di diritto russo) siè costitu ita in giudizio deduce ndo che l’ultima tratta del volo era stata effettuatadall’Alitalia , pure evocata in giudizio . [OSCURATO:PERSONA] di p ace ha accol to la domanda nei confronti dell’Aeroflot, liquida ndo in favore del Terranova oltre millequattrocento euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente e del danno non patrimoniale. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha interposto gravame e,nel ricostituito contraddittorio delle parti , i l Tribunale di Roma ha rigettatol’appello con sentenza n. 3058 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricor so per cassazione , affidato a sei motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della Convenzione di Montreal del 28/05/1999, in riferimento all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.Si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto applicabile la detta Convenzione anche alla [OSCURATO:PERSONA], benché all’epoca della vicenda in argomentonon l’avesse ancora ratificata. R.g. n. 28881 del 2020; Ad. 25/05/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Il giudice dell’appello ha affe r ma to trovare nella specie applicazione la c.d. Convenzione di Montreal (Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999). L’assunto è erroneo. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 10178 del 17/04/2023 ( con riferimento ad evento consistito in un ritardo nel volo di rientro dalla Russia, nel gennaio dell’anno 2018, v. Cass. n. 10178 del 17/04/2023) all’Aeroflot non è applicabile né la Convenzione di Montreal del 1999(in quanto non ratificata dalla [OSCURATO:PERSONA]) né il Regolamento CE n. 261/04, non facendo la [OSCURATO:PERSONA] parte dell’UE, occorrendo fare viceversa applicazione della Convenzione di Varsavia del 1929, che all’art. 19 prevede la responsabilità del vettore per il ritardo nel trasporto dettando un limite massimo del danno risarcibile (art. 22) senza determinare tuttavia i criteri utili per la relativa liquidazione , rinviando a tal fine alla legge nazionale del vettore. Principio cui il Collegio intende fare anche nella specie applicazione, e che è stato viceversa disatteso dal giudice del gravame nell’impugnata sentenza laddove ha affermato « che nella presente controversia è applicabile la Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale fatta il 28 maggio 1999 dal momento che il luogo fi partenza e quello di destinazione del trasporto si trovano in due diversi Stati contraenti (Aktau si trova in Kazakistan, Stato che ha ratificato la Convenzione nell’agosto 2015, e Palermo si trova in Italia, stato che ha ratificato la Convenzione con legge n. 12/2004); ciò che determina appunto l’applicabilità del detto strumento convenzionale ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, dello stesso(sull’applicabilità della Convenzione di Montreal anche alla Compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA] R.g. n. 28881 del 2020; Ad. 25/05/2023; estensore: [OSCURATO:SOCIETA]., indipendentemente dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non l’abbia ratificata». All’accoglimento del 1° motivo di ricorso nei suindicati termini e limiti consegue, assorbiti gli altri motivi [ con i quali la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della Convenzione di Varsavia del 12/10/1929 (2° motivo); dell’ art. 22 della Convenzione di Varsavia del 12 /10/ 1929 ( 3° motivo ); degli artt. 1223, 1226, 2059 cod. c iv ., e dell’art. 113 c od . proc. c iv . ( 4° motivo); dell’art. 132 c od . proc. c iv. ( 5° motivo); dell’art. 2697 cod. civ. (6° motivo) ] , la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e il rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata la sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di cassazione,al Tribunale di Roma, in divers a composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consigli