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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 30181/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9365/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dellaPROVINCIA di TORINO e MINISTERO dell’ INTERNO, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis -resistenti - avverso il decreto del Giudice di pace di Torino n. 12345/2021 depositatoi l 22/10/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto in data 22 ottobre 2021, disponeva, in accoglimento della richiesta formulata dalla locale Questura, la proroga di ulteriori trenta giorni del periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il centro di permanenza rimpatri di Torino, stanti la non manifesta illegittimità del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Pisa ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, d. lgs. 286/1998 e la fede privilegiata attribuibile al contenuto dell’atto exart. 2700 cod. civ..

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando un unico motivo di doglianza.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino e il Ministro dell’Interno non hanno svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che:

3. Il motivo di ricorso presentato, sotto la rubrica “violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 3, D. Lgs. 286/98 – indebita limitazione dell’ambito del sindacato giurisdizionale in sede di proroga del trattenimento – mancata trasmissione degli atti del procedimento di espulsione e rifiuto dell’esame della manifesta illegittimità del procedimento di espulsione presupposto del trattenimento (Corte Cost., n. 105/01, CGUE, C-146/14 PPU)”, assume che il giudice di pace abbia disposto la proroga del trattenimento, respingendo l’argomento difensivo relativo alla mancata trasmissione degli atti del procedimento di espulsione presupposto e all’impossibilità di verificarne la manifesta illegittimità, nonostante la mancanza agli atti del decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Chieti il 25 novembre 2020 e dell’ordine di allontanamento emesso contestualmente dal [OSCURATO:PERSONA] della stessa città, la cui violazione era il presupposto logico-giuridico del decreto di espulsione emesso in seguitodal Prefetto di Pisa ex art. 14, comma 5-ter, d. lgs. 286/1998.

La decisione del giudice di pace di non prendere in esame la legalità della procedura di espulsione che costituiva il presupposto del trattenimento, della quale si era limitato ad affermare apoditticamente la legittimità, è –in tesi di parte ricorrente – frutto di un’errata interpretazione delle norme denunciate come violate, perché il sindacato del giudice chiamato alla convalida e alla proroga della misura del trattenimento non è limitato al decreto di trattenimento, ma si estende al procedimento di espulsione, quale presupposto indefettibile della misura restrittiva, con il conseguente onere della questura che richiede la convalida e/o la proroga di trasmettere al giudicante tutti gli atti del relativo procedimento, al fine di consentirne lo scrutinio di legalità.

Né valeva –aggiunge il ricorrente – il richiamo alla fede privilegiata del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pisa operato dal giudice di merito, poiché tale decreto, indicando alla base della propria adozione l’inosservanza dell’ordine di allontanamento emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di Chieti il 25 novembre 2020, poteva fornire, al più, una presunzione di esistenza dell’ordine questorile non presente agli atti del giudizio, ma non era idoneo ad escluderne l’illegittimità, dato che una simile valutazione non poteva prescindere dall’esame individuale dell’atto.

4. Il motivo non è fondato. 4.1 Il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione costituisce una misura di privazione della libertà̀ personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. 1322/2021,Cass. 27939/2019).

Cosicché, anche in ragione del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione ̀ garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità̀ amministrativa è , a questo riguardo , priva di qualsiasi potere discrezionale.

Negli stessi limiti opera anche il controllo che, in sede di convalida, deve svolgere il giudice di pace, il quale è chiamato, in particolare, a verificare la reale sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta di trattenimento (la quale ̀ possibile, a norma dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, solo “a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento”, come la “necessità … di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo”) e, ove sussistenti, l’effettiva idoneità̀delle ragioni addotte e riscontrate ad impedire l’immediata espulsione mediante accompagnamento alla frontiera.

Pertanto, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione (o, come nel caso di specie, della proroga dello stesso), alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d. lgs. 286/1998 in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia “regolare”), involge incidentalmente, ai fini della decisione da assumere, anche la «manifesta illegittimità̀» del provvedimento espulsivo (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 18404/2023, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass.24415/2015). 4.2 L’art. 20, comma 1, d.P.R. 394/1999 prevede che “ i Questi documenti, fondanti il trattenimento, costituiscono gli atti che il questore deve trasmettere al giudice di pace, a mente dell’art. 14, comma 3, T.U.I. (secondo cui “i , ai fini dello svolgimento del giudizio di convalida.

Questo onere di deposito riguarda, quindi, non il solo provvedimento di trattenimento, ma “tutti gli atti del procedimento, incluso evidentemente il provvedimento di espulsione amministrativa corredato dalle valutazioni del prefetto sulle circostanze che lo hanno indotto a ritenere che lo straniero potesse sottrarsi all'esecuzione di una semplice intimazione e lo hanno persuaso a scegliere l'accompagnamento immediato come modo di esecuzione dell'espulsione.

Un simile onere di trasmissione, entro il termine perentorio di quarantotto ore, non può avere altro significato se non quello di rendere possibile un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se il giudice della convalida potesse limitarsi ad accertare l'esistenza di un provvedimento di espulsione purchessia” (si veda, in questi espressi termini, Corte cost. 105/2001). 4.3 Il controllo del giudice, per quanto concerne l’accertamento della non manifesta illegittimità̀ del provvedimento di espulsione o respingimento che costituisce il presupposto del trattenimento, avviene poi ex actis, sulla base della verifica del contenuto degli atti che il questore è tenuto a depositare.

Non vi è dubbio che il giudicante possa ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova che egli ritenga rilevanti ai fini della propria decisione e che i suoi poteri di controllo non siano in nessun caso limitati ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa interessata (v.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 5 giugno 2014, causa C-146/14 PPU, MAHD, § 62).

Il che, tuttavia, non significa che il giudice della convalida sia in ogni caso tenuto, solo perché sollecitato da una richiesta della difesa, a compiere una qualsiasi attività di ricerca di documentazione differente da quella che il questore è tenuto a depositare in sede di convalida, perché una simile attività istruttoria non è compatibile con la necessaria sollecitudine che caratterizza questo giudizio.

È onere, invece, della difesa del migrante espulso e trattenuto, al quale tutti i provvedimenti che lo riguardano vengono comunicati nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 3, commi 2 e 3, d. lgs. 394/1999, produrre quella documentazione ulteriore (rispetto agli atti che il questore deve necessariamente depositare) che ritenga utile al fine di ampliare il novero degli elementi posti a disposizione del giudice della convalida o della proroga e suffragare le proprie tesi in ordine alla manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento a cui ha fatto seguito il trattenimento.

4.4. Nel caso di specie, il primo decreto di espulsione e il correlato ordine di allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] di Chieti del 25 novembre 2020, la cui violazione era stata il presupposto del successivo decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pisa ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, T.U.I, non rientravano nel procedimento di trattenimento oggetto di causa,né costituivano il suo immediato presupposto, ma facevano parte di un diverso procedimento, svoltosi e conclusosi in precedenza, davanti a una differente autorità amministrativa, e del tutto distinto da quello a cui fa riferimento l'art. 20, comma 1, d.P.R. 394/1999.

Dunque, non era onere della questura trasmettere tali att i in funzione della convalida, così come non era compito del giudice della convalida preoccuparsi di reperirli, rimanendo, semmai, a carico della difesa l’onere di provvedere a tale produzione, ove avesse ritenuto la stessa utile a dimostrare la «manifesta illegittimità̀» del provvedimento di respingimento.

5. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.

La mancata costituzione in questa sede delle amministrazioni intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

Non è dovuto il raddoppio del contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9365/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dellaPROVINCIA di TORINO e MINISTERO dell’ INTERNO, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis -resistenti - avverso il decreto del Giudice di pace di Torino n. 12345/2021 depositatoi l 22/10/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto in data 22 ottobre 2021, disponeva, in accoglimento della richiesta formulata dalla locale Questura, la proroga di ulteriori trenta giorni del periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il centro di permanenza rimpatri di Torino, stanti la non manifesta illegittimità del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Pisa ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, d. lgs. 286/1998 e la fede privilegiata attribuibile al contenuto dell’atto exart. 2700 cod. civ.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino e il Ministro dell’Interno non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 3. Il motivo di ricorso presentato, sotto la rubrica “violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 3, D. Lgs. 286/98 – indebita limitazione dell’ambito del sindacato giurisdizionale in sede di proroga del trattenimento – mancata trasmissione degli atti del procedimento di espulsione e rifiuto dell’esame della manifesta illegittimità del procedimento di espulsione presupposto del trattenimento (Corte Cost., n. 105/01, CGUE, C-146/14 PPU)”, assume che il giudice di pace abbia disposto la proroga del trattenimento, respingendo l’argomento difensivo relativo alla mancata trasmissione degli atti del procedimento di espulsione presupposto e all’impossibilità di verificarne la manifesta illegittimità, nonostante la mancanza agli atti del decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Chieti il 25 novembre 2020 e dell’ordine di allontanamento emesso contestualmente dal [OSCURATO:PERSONA] della stessa città, la cui violazione era il presupposto logico-giuridico del decreto di espulsione emesso in seguitodal Prefetto di Pisa ex art. 14, comma 5-ter, d. lgs. 286/1998. La decisione del giudice di pace di non prendere in esame la legalità della procedura di espulsione che costituiva il presupposto del trattenimento, della quale si era limitato ad affermare apoditticamente la legittimità, è –in tesi di parte ricorrente – frutto di un’errata interpretazione delle norme denunciate come violate, perché il sindacato del giudice chiamato alla convalida e alla proroga della misura del trattenimento non è limitato al decreto di trattenimento, ma si estende al procedimento di espulsione, quale presupposto indefettibile della misura restrittiva, con il conseguente onere della questura che richiede la convalida e/o la proroga di trasmettere al giudicante tutti gli atti del relativo procedimento, al fine di consentirne lo scrutinio di legalità. Né valeva –aggiunge il ricorrente – il richiamo alla fede privilegiata del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pisa operato dal giudice di merito, poiché tale decreto, indicando alla base della propria adozione l’inosservanza dell’ordine di allontanamento emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di Chieti il 25 novembre 2020, poteva fornire, al più, una presunzione di esistenza dell’ordine questorile non presente agli atti del giudizio, ma non era idoneo ad escluderne l’illegittimità, dato che una simile valutazione non poteva prescindere dall’esame individuale dell’atto. 4. Il motivo non è fondato. 4.1 Il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione costituisce una misura di privazione della libertà̀ personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. 1322/2021,Cass. 27939/2019). Cosicché, anche in ragione del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione ̀ garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità̀ amministrativa è , a questo riguardo , priva di qualsiasi potere discrezionale. Negli stessi limiti opera anche il controllo che, in sede di convalida, deve svolgere il giudice di pace, il quale è chiamato, in particolare, a verificare la reale sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta di trattenimento (la quale ̀ possibile, a norma dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, solo “a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento”, come la “necessità … di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo”) e, ove sussistenti, l’effettiva idoneità̀delle ragioni addotte e riscontrate ad impedire l’immediata espulsione mediante accompagnamento alla frontiera. Pertanto, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione (o, come nel caso di specie, della proroga dello stesso), alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d. lgs. 286/1998 in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia “regolare”), involge incidentalmente, ai fini della decisione da assumere, anche la «manifesta illegittimità̀» del provvedimento espulsivo (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 18404/2023, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass.24415/2015). 4.2 L’art. 20, comma 1, d.P.R. 394/1999 prevede che “ i Questi documenti, fondanti il trattenimento, costituiscono gli atti che il questore deve trasmettere al giudice di pace, a mente dell’art. 14, comma 3, T.U.I. (secondo cui “i , ai fini dello svolgimento del giudizio di convalida. Questo onere di deposito riguarda, quindi, non il solo provvedimento di trattenimento, ma “tutti gli atti del procedimento, incluso evidentemente il provvedimento di espulsione amministrativa corredato dalle valutazioni del prefetto sulle circostanze che lo hanno indotto a ritenere che lo straniero potesse sottrarsi all'esecuzione di una semplice intimazione e lo hanno persuaso a scegliere l'accompagnamento immediato come modo di esecuzione dell'espulsione. Un simile onere di trasmissione, entro il termine perentorio di quarantotto ore, non può avere altro significato se non quello di rendere possibile un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se il giudice della convalida potesse limitarsi ad accertare l'esistenza di un provvedimento di espulsione purchessia” (si veda, in questi espressi termini, Corte cost. 105/2001). 4.3 Il controllo del giudice, per quanto concerne l’accertamento della non manifesta illegittimità̀ del provvedimento di espulsione o respingimento che costituisce il presupposto del trattenimento, avviene poi ex actis, sulla base della verifica del contenuto degli atti che il questore è tenuto a depositare. Non vi è dubbio che il giudicante possa ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova che egli ritenga rilevanti ai fini della propria decisione e che i suoi poteri di controllo non siano in nessun caso limitati ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa interessata (v. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 5 giugno 2014, causa C-146/14 PPU, MAHD, § 62). Il che, tuttavia, non significa che il giudice della convalida sia in ogni caso tenuto, solo perché sollecitato da una richiesta della difesa, a compiere una qualsiasi attività di ricerca di documentazione differente da quella che il questore è tenuto a depositare in sede di convalida, perché una simile attività istruttoria non è compatibile con la necessaria sollecitudine che caratterizza questo giudizio. È onere, invece, della difesa del migrante espulso e trattenuto, al quale tutti i provvedimenti che lo riguardano vengono comunicati nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 3, commi 2 e 3, d. lgs. 394/1999, produrre quella documentazione ulteriore (rispetto agli atti che il questore deve necessariamente depositare) che ritenga utile al fine di ampliare il novero degli elementi posti a disposizione del giudice della convalida o della proroga e suffragare le proprie tesi in ordine alla manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento a cui ha fatto seguito il trattenimento. 4.4. Nel caso di specie, il primo decreto di espulsione e il correlato ordine di allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] di Chieti del 25 novembre 2020, la cui violazione era stata il presupposto del successivo decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pisa ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, T.U.I, non rientravano nel procedimento di trattenimento oggetto di causa,né costituivano il suo immediato presupposto, ma facevano parte di un diverso procedimento, svoltosi e conclusosi in precedenza, davanti a una differente autorità amministrativa, e del tutto distinto da quello a cui fa riferimento l'art. 20, comma 1, d.P.R. 394/1999. Dunque, non era onere della questura trasmettere tali att i in funzione della convalida, così come non era compito del giudice della convalida preoccuparsi di reperirli, rimanendo, semmai, a carico della difesa l’onere di provvedere a tale produzione, ove avesse ritenuto la stessa utile a dimostrare la «manifesta illegittimità̀» del provvedimento di respingimento. 5. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede delle amministrazioni intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Non è dovuto il raddoppio del contributo unific