CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44233/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, disponendo - in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore generale - l'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 31 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Bergamo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Mozzo il 17 aprile 2021, illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso totale di circa 55 grammi, suddivisa in ventitré distinti involucri termosaldati. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'Ataoui, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli art. 73, comma 5, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto contestato come di lieve entità, benché la quantità di droga detenuta dall'imputato (gravato da un unico precedente penale risalente nel tempo) fosse di modesta entità e il prevenuto, che vive in uno stato di emarginazione sociale, ha tenuto un buon comportamento processuale. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 86 d.P.R. cit. e 203 cod. pen., per avere la Corte distrettuale disposto l'applicazione della misura dell'espulsione dal territorio dello Stato, senza aver accertato l'esistenza in concreto di una pericolosità sociale dell'imputato, soggetto di giovane età, gravato da un modesto e risalente precedente, disposto ad integrarsi nel contesto socioculturale italiano. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre alla qualità e quantità della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n.38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823; conf., in seguito, Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). Di tale principio la Corte di appello di Brescia ha fatto corretta applicazione, sottolineando - con argomenti nei quali non sono riconoscibili aspetti di manifesta illogicità e che sono stati criticati dalla difesa in forma alquanto indeterminata - come non potesse considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, una condotta delittuosa caratterizzata dalla detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di droga tutt'altro che esiguo, contenente una elevata percentuale di principio attivo, confezionata in numerosi pacchetti termosaldati, dato sintomatico di una propensione all'attività di spaccio dello stupefacente. 3. Anche il secondo motivo del ricorso è privo di pregio. Questa Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire come, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (così, tra le altre, Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257). Di tale regula iuris la Corte distrettuale ha fatto buon governo rilevando - con argomenti che sono stati contrastati dalla difesa del ricorrente con ragioni esposte in termini indeterminati - come l'Ataoui dovesse essere considerato in concreto pericoloso socialmente, dunque passibile della applicazione della misura di sicurezza in questione, trattandosi di soggetto senza alcuna stabile dimora in Italia che aveva tenuto un comportamento processuale 'neutro', che, già condannato nel 2015 per un analogo reato per violazione della disciplina in maniera di stupefacenti ed espulso dal territorio dello Stato nel 2016, era stato nuovamente scoperto nella disponibilità di un cospicuo quantitativo di cocaina destinata allo spaccio appena una settimana dopo aver fatto rientro in Italia. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre