CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 36780/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 15/04/2021 della corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 aprile 2021 la Corte di appello di Genova disponeva, ad integrazione della sentenza della medesima corte, del 21 gennaio 2020, n. 301/20, che al dispositivo della stessa venisse aggiunta la proposizione " confisca di tutto quanto in sequestro". 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 130 cod. proc. pen., e i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Si osserva che la corte avrebbe fatto ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale al di fuori dei casi previsti dalla legge. In sentenza, con cui è stato disposto il proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, mancherebbe infatti ogni ragionamento sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento ablativo. L'ordinanza sarebbe illegittima anche perché la correzione sarebbe stata effettuata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di riferimento. 4. Con il secondo motivo rappresenta, alla luce in sostanza delle medesime considerazioni in precedenza esposte, l'abnormità del provvedimento impugnato ove lo stesso non fosse ritenuto nullo,. 5. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 127 commi 1,3 e 5 nonché 130 comma 2 cod. proc. pen. e i vizi di motivazione. L'ordinanza sarebbe nulla ex art. 178 cod. proc. pen. per la mancata fissazione della obbligatoria, previa camera di consiglio, ex art. 130 comma 2 cod, proc. pen. Tanto a fronte di un interesse dell'imputato a interloquire, nonostante la maturata causa estintiva del reato, peraltro dichiarata senza fissazione dell'udienza pubblica, in ordine ai presupposti della misura ablatoria contestata e sulla appartenenza dei beni confiscati, e in generale sulla applicabilità della procedura di errore materiale. 6. Con il quarto motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240 cod. pen., 6 e 7 Cedu e 1 prot. add. Cedu, oltre che i vizi di motivazione. Sarebbe mancato ogni contraddittorio sul tema della confisca, a fronte della intervenuta dichiarazione di estinzione del reato, in assenza dei termini della premessa legittimante la confisca, quale la responsabilità oggettiva e soggettiva dell'imputato, come anche sarebbe mancante la indicazione del tipo di confisca applicata, nonché dell'oggetto della stessa e della sua estensione. Neppure si sarebbe affrontato il tema della titolarità dei beni confiscati. Esisterebbe quindi una totale carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, occorre esaminare le doglianze, di cui al secondo motivo, inerenti il profilo procedurale relativo alla abnormità dell'atto, da escludere.Invero, la correzione di errori materiali incidenti su capi e punti della decisione divenuti irrevocabili è riservata, anche nel caso di impugnazione proposta in relazione ad altri capi e punti, alla competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento. (Sez. 1, n. 57818 del 04/10/2017 Rv. 271915 - 01) A maggior ragione quindi, è realizzabile la correzione, da parte del giudice che ha adottato il provvedimento, su sentenza passata in giudicato, come nel caso in esame, e, trattandosi di funzione fisiologicamente affidata a tale giudice, non emerge alcun tipo di stallo, sostanziale o processuale, idoneo a fondare il vizio dedotto. 2. Esaminando quindi, il concreto esercizio della procedura di correzione realizzata, occorre valutare il terzo motivo, che appare fondato, sotto l'assorbente profilo della violazione del contraddittorio, come denunciata. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art.178 cod. proc. pen.» (ex multiis Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230). Nel contempo, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247). Nel caso di specie, appare evidente come il provvedimento di correzione non riguardi un errore materiale privo di incidenza sul contenuto del dispositivo perché riguarda una statuizione - in disparte l'esame del primo motivo di ricorso come anche della censura sulla assenza, pur di fatto rilevabile, di ogni precisazione sul tipo di confisca e relativo oggetto -, che presuppone un giudizio sui relativi presupposti, che non può che derivare dal pieno contraddittorio e nel rispetto dei diritti della difesa, in ciò risiedendo il concreto interesse della parte a dedurre la violazione della legge processuale in questa sede e a partecipare alla procedura camerale. Consegue l'assorbimento degli altri motivi di ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021 iIl Consigliere estensore Il Presidente iuLseppe N iello a Petruz