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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03267/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18371 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18371 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) Agente della Riscossione per la Provincia di Messina ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentan- te pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63S43 G377U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68H16 Z404L) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64A05 F158T) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] – Ufficio territoriale del Go- verno di Trieste – in persona del Prefetto , legale rap- presentantepro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Patti n. 22/2021,pubblicata in data 12 gennaio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 18371/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una intimazione di paga- mento notificatagli dal locale agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), per cre- diti iscritti a ruolo dalla Prefettura di Trieste, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Patti.

Il Tribunale di Pattiha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di un unico moti- vo.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente in- timato.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c..

La trattazione è stata rinviata alla data odierna in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine ai re- quisiti di specialità della procura necessaria ai fini del ricorso per cassazione.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente, va rilevata la tardività della notific a zione del controricorsodel [OSCURATO:PERSONA] (ricorso notificato in data 5 luglio 2021; controricorso notificato solo in data 26 agosto 2022, ol- tre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.).

Di tale controricorso va, quindi, dichiarata l’inammissibilità e di essonon potrà tenersi conto ai fini della decisione .

Ric. n. 18371/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 2.La procura del difensore della parte ricorrente deve consi- derarsi valida ed efficace, ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c., in conformità ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la recente Sentenza n. 36057 del 9 di- cembre 2022, secondo i quali «a seguito della riforma dell’art.83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito del- la specialità della procura, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescinde- re dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio se- parato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equi- parata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba consi- derarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impu- gnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuen- do alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti».

Nella specie, la materiale congiunzione della procura con il ri- corso per cassazione, nonché l’assenza di elementi, nel relati- vo contenuto, che escludano in modo assolutamente certo ed evidente la sua riferibilità al giudizio di cassazione, inducono, anche sulla base del principio di conservazione, a superare ogni dubbio in ordine alla sussistenza dei requisiti di specialità richiesti dall’art. 365 c.p.c..

Ciò è a dirsi anche con riguardo alla data ed al luogo del rila- scio della stessa, i quali certamente non possono ritenersi in- compatibili con l’intenzione della parte di conferire il mandato Ric. n. 18371/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 difensivo per il giudizio di legittimità, essendo, comunque, la predetta procura successiva al provvedimento impugnato e anteriore alla notifica del ricorso per cassazione.

Ciò che deve ritenersi essenziale, ai fini della validità della procura difensiva per il ricorso di legittimità, non è, infatti, la contestualità del suo rilascio rispetto al ricorso, ma la sua effettiva riferibilità a quest’ultimo, la quale non può ritenersi esclusa dalla circo- stanza che essa sia conferita in data anteriore e in luogo di- verso rispetto a quelli della definitiva formulazione del testo completo del ricorso stesso, sempre che essa sia, comunque (come nella specie), successiva alla pubblicazione della deci- sione impugnata, nonché anteriore a quella di notifica del ri- corso e faccia corpo con lo stesso, trovandosi a margine, in calce o essendo materialmente congiunta a quest’ultimo dal difensore officiato (in tal senso, si veda, specificamente: Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 36827 del 15/12/2022 , non ancora massimata, decisione che, letta congiuntamente ai principi espressi nell’arresto delle Sezioni Unite più sopra richiamato, deve ritenersi superare definitivamente l’isolato precedente contrario costituito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022, Rv. 664508 -01) . 3.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione, falsa e/o errata applicazione degli artt. 2945, comma 2 e 2943, comma 1, c.c.e del D.P.

R . n. 602 del 1973, ex art. 77 in rela- zione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.».

La società ricorrente afferma che i giudici del merito avrebbe- ro erroneamente dichiarato la prescrizione del credito oggetto dell’intimazione di pagamento, non tenendo conto degli atti interruttivi da essa documentati in giudizio.

Il ricorso è manifestamente fondato. 3.1La prescrizione risulta dichiarata in sede di merito, già dal giudice di primo grado, con sentenza confermata da quello di appello, per essere intercorsi più di cinque anni tra la notifica- Ric. n. 18371/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 zione della cartella di pagamento, avvenuta in data 12 feb- braio 2004, e la notificazione dell’intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 3 gennaio 2013.

Sono stati infatti ritenuti inidonei ai fini interruttivi gli atti a tal fine invocati e documentati dall’agente della riscossione, costituiti da una iscrizione ipotecaria, avvenuta (e comunicata) in data 23 set- tembre 2005, nonché una intimazione di pagamento notificata in data 26 novembre 2008 (oltre ad un atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare promossa contro il debi- tore, depositato in data15 giugno 2012).

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto la comunicazione di iscrizione ipotecaria priva di elementi idonei alla costituzione in mora del debitore e, comunque, ha ritenuto non regolari la comunicazione della stessa iscrizione ipotecaria e la notifica- zione dell’intimazione di pagamento del 26 novembre 2008, in quanto avvenute con consegna degli atti nelle mani della ma- dre del debitore, sebbene questi avesse documentato di non convivere con i genitori. 3.2I giudici di merito, come si desume dal ricorso (e come ef- fettivamente risulta anche dalla sentenza di primo grado, che è stata prodotta in atti), nonostante le contrarie risultanze emergenti dalle relazioni di notificazione, hanno peraltro rite- nuto dimostrata la mancata convivenza del [OSCURATO:PERSONA] con i geni- tori sulla base di una mera certificazione anagrafica (stato di famiglia, come emerge, in particolare, dalla decisione di primo grado, a pag. 3, in mancanza di alcuna diversa precisazione in proposito nella sentenza di secondo grado), senza richiedere una più consistente prova in tal senso, in difformità dall’indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità) se- condo cui « in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente me- diante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del Ric. n. 18371/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve pre- sumersi che l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest’ultimo l’onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegna- tario dell’atto» (Cass. Sez.

L , Ordinanza n. 4160 del 09/02/2022, Rv. 663872 –01). 3.3 Quanto sin qui esposto s arebbe sufficiente per la cassa- zione della decisione impugnata, dal momento che l’eventuale regolarità della notificazione dell’intimazione di pagamento del 26 novembre 2008 di per sé sarebbe sufficiente ad escludere la prescrizione, essendo intervenuta entro i cinque anni dalla originaria notificazione della cartella (avvenuta, secondo quanto esposto dallo stesso intimato nell’originaria opposizio- ne, nel febbraio 2004) e meno di cinque anni prima della noti- ficazione dell’intimazione di pagamento oggetto dell’opposizione (avvenuta nel gennaio 2013, e la cui regolari- tà non può essere in discussione nel presente giudizio, trat- tandosi dell’intimazione avverso la quale è stata proposta l’opposizione, con conseguente eventuale sanatoria per rag- giungimento dello scopo di ogni eventuale vizio di notifica).

In ogni caso, anche per completezza espositiva, è opportuno osservare che la decisione impugnata è altresì difforme dall’ulteriore indirizzo di questa Corte, cui parimenti intende darsi continuità, secondo il quale «in materia tributaria, l’iscrizione d’ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto funzionale alla riscossione coattiva dell’imposta, espli- cita la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e costituisce, quindi, ai sensi dell’art. 2943 c.c., atto interruttivo della prescrizione, ancor- ché tale iscrizione non sia stata preceduta dalla preventiva comunicazione al debitore dell’intimazione ad adempiere ex Ric. n. 18371/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973» (Cass., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 850 del 19/01/2021 , Rv. 660261 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 3346 del 08/02/2017 , Rv. 643233 – 01; alle medesime conclusioni, per quanto sopra chiarito in ordine alla regolarità della notificazione, che in concreto risulta avvenuta a manidi familiare convivente, si giungerebbe, del resto, an- che a voler seguire il più rigoroso indirizzo secondo il quale «la mera iscrizione di ipoteca, pur dimostrando l’intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è diretta al debitore e, pertanto, anche se è da quest’ultimo conoscibile, ed even- tualmente conosciuta, a seguito della consultazione dei regi- stri immobiliari, non può essere considerata un atto interrutti- vo della prescrizione, poiché l’art. 2943, comma 4, c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da “ogni atto che val- ga a costituire in mora il debitore”, implica la necessità che in- tervenga una intimazione o di una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente cono- scibile»: cfr. in tal senso, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14213 del 05/05/2022, Rv. 664962 -01). 3.4 In definitiva, la decisione impugnata va cassata affinché, in sede di rinvio, sia nuovamente valutata la idoneità degli atti invocati dalla società opposta ad interrompere il corso della prescrizione, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati. 4.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata in re- lazione, con rinvio al Tribunale di Patti , in persona di divers o magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impu- gnata, con rinvio al Tribunale di Patti, in persona di di- verso magistra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18371 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18371 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) Agente della Riscossione per la Provincia di Messina ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentan- te pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63S43 G377U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68H16 Z404L) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64A05 F158T) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] – Ufficio territoriale del Go- verno di Trieste – in persona del Prefetto , legale rap- presentantepro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Patti n. 22/2021,pubblicata in data 12 gennaio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 18371/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una intimazione di paga- mento notificatagli dal locale agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), per cre- diti iscritti a ruolo dalla Prefettura di Trieste, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada. L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Patti. Il Tribunale di Pattiha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di un unico moti- vo. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente in- timato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c.. La trattazione è stata rinviata alla data odierna in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine ai re- quisiti di specialità della procura necessaria ai fini del ricorso per cassazione. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, va rilevata la tardività della notific a zione del controricorsodel [OSCURATO:PERSONA] (ricorso notificato in data 5 luglio 2021; controricorso notificato solo in data 26 agosto 2022, ol- tre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.). Di tale controricorso va, quindi, dichiarata l’inammissibilità e di essonon potrà tenersi conto ai fini della decisione . Ric. n. 18371/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 2.La procura del difensore della parte ricorrente deve consi- derarsi valida ed efficace, ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c., in conformità ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la recente Sentenza n. 36057 del 9 di- cembre 2022, secondo i quali «a seguito della riforma dell’art.83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito del- la specialità della procura, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescinde- re dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio se- parato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equi- parata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba consi- derarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impu- gnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuen- do alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti». Nella specie, la materiale congiunzione della procura con il ri- corso per cassazione, nonché l’assenza di elementi, nel relati- vo contenuto, che escludano in modo assolutamente certo ed evidente la sua riferibilità al giudizio di cassazione, inducono, anche sulla base del principio di conservazione, a superare ogni dubbio in ordine alla sussistenza dei requisiti di specialità richiesti dall’art. 365 c.p.c.. Ciò è a dirsi anche con riguardo alla data ed al luogo del rila- scio della stessa, i quali certamente non possono ritenersi in- compatibili con l’intenzione della parte di conferire il mandato Ric. n. 18371/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 difensivo per il giudizio di legittimità, essendo, comunque, la predetta procura successiva al provvedimento impugnato e anteriore alla notifica del ricorso per cassazione. Ciò che deve ritenersi essenziale, ai fini della validità della procura difensiva per il ricorso di legittimità, non è, infatti, la contestualità del suo rilascio rispetto al ricorso, ma la sua effettiva riferibilità a quest’ultimo, la quale non può ritenersi esclusa dalla circo- stanza che essa sia conferita in data anteriore e in luogo di- verso rispetto a quelli della definitiva formulazione del testo completo del ricorso stesso, sempre che essa sia, comunque (come nella specie), successiva alla pubblicazione della deci- sione impugnata, nonché anteriore a quella di notifica del ri- corso e faccia corpo con lo stesso, trovandosi a margine, in calce o essendo materialmente congiunta a quest’ultimo dal difensore officiato (in tal senso, si veda, specificamente: Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 36827 del 15/12/2022 , non ancora massimata, decisione che, letta congiuntamente ai principi espressi nell’arresto delle Sezioni Unite più sopra richiamato, deve ritenersi superare definitivamente l’isolato precedente contrario costituito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022, Rv. 664508 -01) . 3.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione, falsa e/o errata applicazione degli artt. 2945, comma 2 e 2943, comma 1, c.c.e del D.P. R . n. 602 del 1973, ex art. 77 in rela- zione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.». La società ricorrente afferma che i giudici del merito avrebbe- ro erroneamente dichiarato la prescrizione del credito oggetto dell’intimazione di pagamento, non tenendo conto degli atti interruttivi da essa documentati in giudizio. Il ricorso è manifestamente fondato. 3.1La prescrizione risulta dichiarata in sede di merito, già dal giudice di primo grado, con sentenza confermata da quello di appello, per essere intercorsi più di cinque anni tra la notifica- Ric. n. 18371/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 zione della cartella di pagamento, avvenuta in data 12 feb- braio 2004, e la notificazione dell’intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 3 gennaio 2013. Sono stati infatti ritenuti inidonei ai fini interruttivi gli atti a tal fine invocati e documentati dall’agente della riscossione, costituiti da una iscrizione ipotecaria, avvenuta (e comunicata) in data 23 set- tembre 2005, nonché una intimazione di pagamento notificata in data 26 novembre 2008 (oltre ad un atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare promossa contro il debi- tore, depositato in data15 giugno 2012). Il tribunale, in particolare, ha ritenuto la comunicazione di iscrizione ipotecaria priva di elementi idonei alla costituzione in mora del debitore e, comunque, ha ritenuto non regolari la comunicazione della stessa iscrizione ipotecaria e la notifica- zione dell’intimazione di pagamento del 26 novembre 2008, in quanto avvenute con consegna degli atti nelle mani della ma- dre del debitore, sebbene questi avesse documentato di non convivere con i genitori. 3.2I giudici di merito, come si desume dal ricorso (e come ef- fettivamente risulta anche dalla sentenza di primo grado, che è stata prodotta in atti), nonostante le contrarie risultanze emergenti dalle relazioni di notificazione, hanno peraltro rite- nuto dimostrata la mancata convivenza del [OSCURATO:PERSONA] con i geni- tori sulla base di una mera certificazione anagrafica (stato di famiglia, come emerge, in particolare, dalla decisione di primo grado, a pag. 3, in mancanza di alcuna diversa precisazione in proposito nella sentenza di secondo grado), senza richiedere una più consistente prova in tal senso, in difformità dall’indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità) se- condo cui « in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente me- diante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del Ric. n. 18371/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve pre- sumersi che l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest’ultimo l’onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegna- tario dell’atto» (Cass. Sez. L , Ordinanza n. 4160 del 09/02/2022, Rv. 663872 –01). 3.3 Quanto sin qui esposto s arebbe sufficiente per la cassa- zione della decisione impugnata, dal momento che l’eventuale regolarità della notificazione dell’intimazione di pagamento del 26 novembre 2008 di per sé sarebbe sufficiente ad escludere la prescrizione, essendo intervenuta entro i cinque anni dalla originaria notificazione della cartella (avvenuta, secondo quanto esposto dallo stesso intimato nell’originaria opposizio- ne, nel febbraio 2004) e meno di cinque anni prima della noti- ficazione dell’intimazione di pagamento oggetto dell’opposizione (avvenuta nel gennaio 2013, e la cui regolari- tà non può essere in discussione nel presente giudizio, trat- tandosi dell’intimazione avverso la quale è stata proposta l’opposizione, con conseguente eventuale sanatoria per rag- giungimento dello scopo di ogni eventuale vizio di notifica). In ogni caso, anche per completezza espositiva, è opportuno osservare che la decisione impugnata è altresì difforme dall’ulteriore indirizzo di questa Corte, cui parimenti intende darsi continuità, secondo il quale «in materia tributaria, l’iscrizione d’ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto funzionale alla riscossione coattiva dell’imposta, espli- cita la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e costituisce, quindi, ai sensi dell’art. 2943 c.c., atto interruttivo della prescrizione, ancor- ché tale iscrizione non sia stata preceduta dalla preventiva comunicazione al debitore dell’intimazione ad adempiere ex Ric. n. 18371/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973» (Cass., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 850 del 19/01/2021 , Rv. 660261 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 3346 del 08/02/2017 , Rv. 643233 – 01; alle medesime conclusioni, per quanto sopra chiarito in ordine alla regolarità della notificazione, che in concreto risulta avvenuta a manidi familiare convivente, si giungerebbe, del resto, an- che a voler seguire il più rigoroso indirizzo secondo il quale «la mera iscrizione di ipoteca, pur dimostrando l’intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è diretta al debitore e, pertanto, anche se è da quest’ultimo conoscibile, ed even- tualmente conosciuta, a seguito della consultazione dei regi- stri immobiliari, non può essere considerata un atto interrutti- vo della prescrizione, poiché l’art. 2943, comma 4, c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da “ogni atto che val- ga a costituire in mora il debitore”, implica la necessità che in- tervenga una intimazione o di una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente cono- scibile»: cfr. in tal senso, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14213 del 05/05/2022, Rv. 664962 -01). 3.4 In definitiva, la decisione impugnata va cassata affinché, in sede di rinvio, sia nuovamente valutata la idoneità degli atti invocati dalla società opposta ad interrompere il corso della prescrizione, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati. 4.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata in re- lazione, con rinvio al Tribunale di Patti , in persona di divers o magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impu- gnata, con rinvio al Tribunale di Patti, in persona di di- verso magistra
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