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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2020

Cassazione n. 19196/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Aosta, Passage du Folliex, 3 -ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante , rappresentatae difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA],6 -controricorrente- Avverso la sentenza n. 32 /2020 emessa Tribunale di Aosta , del 2.2.2020, depositata il 4.2.2020, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° giugno2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Buoni fruttiferi postali Il giudice di primo grado ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla corresponsione in suo favore della somma di € 3.025,50 oltre interessi e spese di giudizio.

Il predetto importo era asseritamente dovuto a fronte dell'integrale rimborso alla cointestataria [OSCURATO:PERSONA] del buono fruttifero postale serie A2 n. 842059006 del valore nominale di € 5.000 (emesso in data 2.8.2001, allorquando la Lardiello era moglie del Grisorio), rimborso avvenuto il 18.9.2006 per l'intero importo di € 6.050,99 sebbene il 24.7.2006 il Grisorio avesse chiesto il blocco del buono de quo essendo in corso il procedimento di separazione dalla moglie. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Aosta, nell'accogliere la domanda predetta per l'importo di € 3.025,50 (pari al 50% della somma di euro 6.050,99 comprensiva di capitale ed interessi a suo tempo versata alla Lardiello) oltre interessi dalla data del versamento (16.9.2006) al saldo e spese del giudizio, ha rappresentato che la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nulla aveva prodotto (nemmeno la copia del titolo) per provare l'esistenza della dedotta clausola di pari facoltà di rimborso; che la stessa aveva assunto un comportamento non conforme agli accordi contrattuali, in tal modo incorrendo nella responsabilità ex art. 1218 c.c. con conseguente diritto dell’attore al risarcimento del danno, soggetto al termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art.2946 c.c., nella specie non decorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell'atto di citazione in appello, ha addotto - come specifica censura della sentenza impugnata - l'errore circa la ritenuta mancanza di prova della dedotta clausola di pari facoltà di rimborso, laddove la stessa emergeva già d a lla richiesta di blocco del Grisorio del 24.7.2006, in cui si faceva specifico riferimento alla clausola P.F.R. (richiamata peraltro anche ne lla comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del 17.4.2007, ove era anzi riportata per esteso).

Sotto un secondo profilo, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha lamentato che il blocco non sarebbe stato comunque possibile in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e che il rimborso era avvenuto conformemente alle disposizioni dell'art. 1 comma 3 e dell'art. 5 del D.M. 19.12.2000, non potendo intervenire una modifica unilaterale delle condizioni di rimborso a seguito della richiesta di blocco del Grisorio.

Il Tribunale ha acco lto il gravame affermando, per quanto qui di interesse, c he la cointestazione del buono accompagnata dalla clausola di pari facoltà rimborso consentiva a ciascun intestatario di riscuotere l’intero importo portato dal titolo; che tale cla usola risultava riprodotta nella medesima richiesta di blocco formulata dall’odierno ricorrente; che a nulla rilevava che tale richiesta fosse stata compilata sotto dettatura dell’impiegato ; che questi , in ogni caso, si era limitato a descrivere il buono così come risultante dalle scritture delle Poste.

Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di duemotivi, illustrati da memoria . [OSCURATO:PERSONA] s.p.aresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduc e : 1.Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 2697, 1362 e 1370 c.c.

Il Tribunale sarebbe incorso in errore, avendo ritenuto, da un lato, che il buono fruttifero per cui è causa prevedesse una pari facoltà di rimborso per entrambi i cointestatari, sulla base della presenza del solo acronimo "PFR"; dall'altro, che incombeva sul ricorrente e non già su parte resistente l'onere di provare l'insussistenza di una simile pattuizione.Non avrebbe poi il Tribunale considerato che l'interpretazione del contratto suggerita dal ricorrente meglio rispondeva sia al tenore letterale delle clausole nello stesso contenuto, sia al comportamento delle parti successivo alla sua stipulazione, sia al fatto che il testo era stato unilateralmente predisposto dallacontroparte.2.– N ullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p .c., con riferimento all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

La motivazione della impugnata sentenza dovrebbe considerarsi meramente apparente, nella parte in cui il Tribunale ha affermato che l'esatto significato dell'acronimo "PFR" sarebbe inequivocabilmente “pari facoltà di rimborso”, senza fornire alcuna logica spiegazione di tale assunto. 2.1Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono inammissibili.

Esse postulano invero una diversa interpretazione degli esiti istruttori che è preclusa in sede di legittimità.

E’ indubitabile invero che attraverso le prospettate critiche il ricorrente solleciti una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo sulla correttezza e sulla coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

Né può indurre a contrario avviso la strumentale evocazione del parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.(cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass.,S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).

Quanto all’affermata violazione dell’art. 1362, questa Corte ha più volte ribadito che la censura non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo il ricorrente l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati e il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato; le censure non possono invero risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, dovendo piuttosto i rilievi contenuti in ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005;Cass., n.25728/2013; Cass., n. 12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n. 9461/2021).

A tale fine, l'estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosi altrimenti la deduzione critica in un'astratta enunciazione di principio (Cass., n.30885/2022).

3. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiarail ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 1.500 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e del ricorrente incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Aosta, Passage du Folliex, 3 -ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante , rappresentatae difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA],6 -controricorrente- Avverso la sentenza n. 32 /2020 emessa Tribunale di Aosta , del 2.2.2020, depositata il 4.2.2020, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° giugno2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Buoni fruttiferi postali Il giudice di primo grado ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla corresponsione in suo favore della somma di € 3.025,50 oltre interessi e spese di giudizio. Il predetto importo era asseritamente dovuto a fronte dell'integrale rimborso alla cointestataria [OSCURATO:PERSONA] del buono fruttifero postale serie A2 n. 842059006 del valore nominale di € 5.000 (emesso in data 2.8.2001, allorquando la Lardiello era moglie del Grisorio), rimborso avvenuto il 18.9.2006 per l'intero importo di € 6.050,99 sebbene il 24.7.2006 il Grisorio avesse chiesto il blocco del buono de quo essendo in corso il procedimento di separazione dalla moglie. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Aosta, nell'accogliere la domanda predetta per l'importo di € 3.025,50 (pari al 50% della somma di euro 6.050,99 comprensiva di capitale ed interessi a suo tempo versata alla Lardiello) oltre interessi dalla data del versamento (16.9.2006) al saldo e spese del giudizio, ha rappresentato che la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nulla aveva prodotto (nemmeno la copia del titolo) per provare l'esistenza della dedotta clausola di pari facoltà di rimborso; che la stessa aveva assunto un comportamento non conforme agli accordi contrattuali, in tal modo incorrendo nella responsabilità ex art. 1218 c.c. con conseguente diritto dell’attore al risarcimento del danno, soggetto al termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art.2946 c.c., nella specie non decorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell'atto di citazione in appello, ha addotto - come specifica censura della sentenza impugnata - l'errore circa la ritenuta mancanza di prova della dedotta clausola di pari facoltà di rimborso, laddove la stessa emergeva già d a lla richiesta di blocco del Grisorio del 24.7.2006, in cui si faceva specifico riferimento alla clausola P.F.R. (richiamata peraltro anche ne lla comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del 17.4.2007, ove era anzi riportata per esteso). Sotto un secondo profilo, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha lamentato che il blocco non sarebbe stato comunque possibile in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e che il rimborso era avvenuto conformemente alle disposizioni dell'art. 1 comma 3 e dell'art. 5 del D.M. 19.12.2000, non potendo intervenire una modifica unilaterale delle condizioni di rimborso a seguito della richiesta di blocco del Grisorio. Il Tribunale ha acco lto il gravame affermando, per quanto qui di interesse, c he la cointestazione del buono accompagnata dalla clausola di pari facoltà rimborso consentiva a ciascun intestatario di riscuotere l’intero importo portato dal titolo; che tale cla usola risultava riprodotta nella medesima richiesta di blocco formulata dall’odierno ricorrente; che a nulla rilevava che tale richiesta fosse stata compilata sotto dettatura dell’impiegato ; che questi , in ogni caso, si era limitato a descrivere il buono così come risultante dalle scritture delle Poste. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di duemotivi, illustrati da memoria . [OSCURATO:PERSONA] s.p.aresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduc e : 1.Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 2697, 1362 e 1370 c.c. Il Tribunale sarebbe incorso in errore, avendo ritenuto, da un lato, che il buono fruttifero per cui è causa prevedesse una pari facoltà di rimborso per entrambi i cointestatari, sulla base della presenza del solo acronimo "PFR"; dall'altro, che incombeva sul ricorrente e non già su parte resistente l'onere di provare l'insussistenza di una simile pattuizione.Non avrebbe poi il Tribunale considerato che l'interpretazione del contratto suggerita dal ricorrente meglio rispondeva sia al tenore letterale delle clausole nello stesso contenuto, sia al comportamento delle parti successivo alla sua stipulazione, sia al fatto che il testo era stato unilateralmente predisposto dallacontroparte.2.– N ullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p .c., con riferimento all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. La motivazione della impugnata sentenza dovrebbe considerarsi meramente apparente, nella parte in cui il Tribunale ha affermato che l'esatto significato dell'acronimo "PFR" sarebbe inequivocabilmente “pari facoltà di rimborso”, senza fornire alcuna logica spiegazione di tale assunto. 2.1Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono inammissibili. Esse postulano invero una diversa interpretazione degli esiti istruttori che è preclusa in sede di legittimità. E’ indubitabile invero che attraverso le prospettate critiche il ricorrente solleciti una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo sulla correttezza e sulla coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Né può indurre a contrario avviso la strumentale evocazione del parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.(cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass.,S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). Quanto all’affermata violazione dell’art. 1362, questa Corte ha più volte ribadito che la censura non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo il ricorrente l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati e il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato; le censure non possono invero risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, dovendo piuttosto i rilievi contenuti in ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005;Cass., n.25728/2013; Cass., n. 12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n. 9461/2021). A tale fine, l'estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosi altrimenti la deduzione critica in un'astratta enunciazione di principio (Cass., n.30885/2022). 3. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiarail ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 1.500 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e del ricorrente incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis
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