Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:533
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0738_RES
[OSCURATO:PERSONA]738/22 P
[OSCURATO:PERSONA], Inc.
e
[OSCURATO:PERSONA] LLC
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 luglio 2026
«Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei servizi di ricerca generale su Internet – Mercato dei sistemi operativi mobili intelligenti soggetti a licenza – Mercato dei portali di vendita di applicazioni online per il sistema operativo mobile [OSCURATO:PERSONA] – Decisione che constata una violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE – Restrizioni contrattuali – Vendite abbinate – Effetti preclusivi – Rilevanza del contesto – Scenario controfattuale – Concorrente altrettanto efficiente – Pagamenti subordinati alla preinstallazione esclusiva – Intralcio allo sviluppo e alla distribuzione di fork [OSCURATO:PERSONA] – Infrazione unica e continuata – Ammenda – Competenza giurisdizionale anche di merito»
Posizione dominante – Abuso – Nozione – Nozione oggettiva riguardante i comportamenti atti ad influire sulla struttura del mercato e aventi come effetto di ostacolare la conservazione o lo sviluppo della concorrenza – Obblighi incombenti all’impresa dominante – Esercizio della concorrenza fondata solo sui meriti – Criteri di valutazione – Prova di pratiche contrarie alla concorrenza basata soltanto sui meriti – Circostanze suscettibili di essere prese in considerazione – Obbligo di applicare il criterio del concorrente altrettanto efficiente – Assenza
(Art. 102 TFUE)
(v. punti 185-191, 196-199, 261-269, 389, 390)
Posizione dominante – Abuso – Effetto anticoncorrenziale – Onere della prova – Posizione dominante nel mercato mondiale (esclusa la Cina) dei portali di vendita di applicazioni [OSCURATO:PERSONA] e sui mercati nazionali dei servizi di ricerca generale su Internet – Vendita abbinata – Pratiche che favoriscono le applicazioni di ricerca e di navigazione dell'impresa in posizione dominante e che sfavoriscono i servizi di ricerca generale concorrenti – Pratiche che conferiscono un vantaggio concorrenziale significativo non compensabile dai concorrenti
(Art. 102 TFUE; accordo SEE, art. 54)
(v. punti 202-213, 222)
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo relativo allo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo
[Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 216, 221, 291, 347, 348, 367-369)
Posizione dominante – Abuso – Nozione – Nozione oggettiva riguardante i comportamenti atti ad influire sulla struttura del mercato e aventi come effetto di ostacolare la conservazione o lo sviluppo della concorrenza – Pratiche idonee ad avere effetti anticoncorrenziali sul mercato – Onere della prova a carico della [OSCURATO:PERSONA] – Necessità di dimostrare uno scenario controfattuale – Assenza – Obbligo di applicare il criterio del concorrente altrettanto efficiente – Assenza
(Art. 102 TFUE)
(v. punti 225-228, 270-278, 284, 287, 343)
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Interpretazione della motivazione di un atto amministrativo – Limiti
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 323-325, 332-335)
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento parziale di un atto del diritto dell’Unione – Annullamento parziale di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che qualifica diversi comportamenti abusivi come un'infrazione unica e continuata e che infligge un'ammenda – Annullamento della dichiarazione del carattere abusivo di una delle parti separabili dell’infrazione unica e continuata – Mancanza di incidenza sulla legittimità dell'accertamento dell’infrazione globale
(Artt. 102 e 264, comma 1, TFUE)
(v. punti 381-388)
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione – Gravità e durata dell'infrazione – Rispetto dei principi di motivazione, di proporzionalità e di parità di trattamento – Rispetto dei diritti della difesa – Rispetto del principio del ne ultra petita
(Artt. 261 e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 3, e 31)
(v. punti 398-418)
[OSCURATO:PERSONA] respinge l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. contro la sentenza con cui il Tribunale ha annullato parzialmente la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che ha inflitto alle stesse un’ammenda di circa EUR 4,343 miliardi per abuso di posizione dominante sui mercati dei servizi di ricerca generale su Internet. In tale occasione, la Corte fornisce precisazioni sulla valutazione della capacità di un comportamento di produrre effetti preclusivi ai fini della sua qualificazione come abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE e sull’esercizio della competenza estesa al merito del Tribunale.
[OSCURATO:PERSONA] è un’impresa del settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione specializzata nei prodotti e nei servizi legati a Internet. Essa è proprietaria del sistema operativo [OSCURATO:PERSONA], di cui nel luglio 2018 sarebbero stati dotati circa l’80% dei dispositivi mobili intelligenti utilizzati in Europa.
[OSCURATO:PERSONA] è anche proprietaria di applicazioni e di servizi che i costruttori di apparecchiature originali (in prosieguo: gli «OEM») e gli operatori di reti mobili (in prosieguo: i «MNO») possono installare sui dispositivi venduti agli utenti finali a condizione che abbiano previamente concluso contratti con la stessa.
A seguito di varie denunce relative a talune pratiche commerciali di [OSCURATO:PERSONA] in Internet mobile, nell’aprile 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA].
Con decisione del 18 luglio 2018 (
1
), la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di circa EUR 4,343 miliardi per aver commesso un’infrazione unica e continuata all’articolo 102 TFUE costituita dalle seguenti restrizioni contrattuali anticoncorrenziali:
–
due serie di restrizioni inserite negli accordi di distribuzione delle applicazioni mobili (in prosieguo: gli «ADAM») in forza dei quali [OSCURATO:PERSONA] imponeva agli OEM di preinstallare le sue applicazioni di ricerca generale ([OSCURATO:PERSONA]) e di navigazione (Chrome), prima di poter ottenere una licenza di utilizzo per il suo portale di vendita di applicazioni ([OSCURATO:PERSONA]);
–
le restrizioni inserite negli accordi antiframmentazione in forza dei quali gli OEM che intendevano preinstallare applicazioni [OSCURATO:PERSONA] non potevano vendere dispositivi che funzionavano su versioni di [OSCURATO:PERSONA] non approvate da [OSCURATO:PERSONA];
–
le restrizioni inserite negli accordi di ripartizione dei ricavi (in prosieguo: gli «ARR») in forza dei quali [OSCURATO:PERSONA] concedeva agli OEM e ai MNO una percentuale dei suoi introiti pubblicitari a condizione che questi ultimi avessero accettato di non preinstallare un servizio concorrente di ricerca generale su uno qualsiasi dei dispositivi rientranti in un portafoglio definito di comune accordo (in prosieguo: gli «ARR per portafoglio»).
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato tale decisione dinanzi al Tribunale. Quest’ultimo ha annullato la decisione controversa per quanto riguarda gli ARR per portafoglio. Il Tribunale ha tuttavia rilevato che l’esistenza dell’infrazione unica e continuata rimaneva accertata in relazione alle altre restrizioni. Nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, esso ha deciso di ridurre l’importo dell’ammenda a EUR 4,125 miliardi.
Giudizio della Corte
A sostegno della loro impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano in particolare al Tribunale di aver confermato la conclusione della decisione controversa secondo cui le pratiche in esame costituiscono un abuso di posizione dominante, ancorché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato che le condizioni di preinstallazione previste dagli ADAM fossero in grado di escludere concorrenti altrettanto efficienti.
In proposito, la Corte ricorda anzitutto che, per accertare il carattere abusivo di una pratica preclusiva, un’autorità garante della concorrenza deve dimostrare, da un lato, che tale pratica si basava sullo sfruttamento di mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti e, dall’altro, che essa aveva la capacità di produrre effetti preclusivi.
Per quanto riguarda la prova dello sfruttamento di mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti, è vero che, secondo una giurisprudenza costante, l’autorità garante della concorrenza può ricorrere all’analisi della capacità di un ipotetico concorrente altrettanto efficiente ma non dominante di riprodurre tale comportamento (
[OSCURATO:PERSONA]
; in prosieguo: il «test AEC»).
Tuttavia, determinati comportamenti rientrano di regola nei mezzi che si discostano dalla concorrenza basata sui meriti, senza che sia necessario ricorrere a una siffatta analisi. Ciò vale in particolare per le vendite abbinate che consistono nell’offrire un determinato prodotto, detto «principale», unicamente con un altro prodotto, detto «abbinato». Infatti, un’impresa in posizione dominante sul mercato del prodotto principale può provocare un danno ai consumatori a causa di una pratica di vendite abbinate, in quanto chiude il mercato del prodotto abbinato e, indirettamente, il mercato del prodotto principale.
Per quanto riguarda la prova che la pratica in questione aveva la capacità di produrre effetti preclusivi, spetta all’autorità garante della concorrenza dimostrare che il comportamento in esame ha come effetto concreto o potenziale di limitare la concorrenza escludendo ipotetiche imprese concorrenti dal mercato o dai mercati interessati o impedendone lo sviluppo su tali mercati.
In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’obbligo sistematico di esaminare l’efficienza dei concorrenti reali o ipotetici dell’impresa in posizione dominante. Infatti, benché tale analisi possa risultare pertinente sia per le pratiche tariffarie sia per le pratiche non tariffarie, a seconda delle circostanze, esistono situazioni in cui non è possibile o utile fondare l’esame degli effetti preclusivi su detta analisi. Ciò si verifica in particolare nel caso in cui la struttura del mercato, relativa ad esempio ad un ecosistema caratterizzato da barriere ed effetti di rete notevoli, e il comportamento di cui trattasi rendano praticamente impossibile l’ingresso, il mantenimento o anche la comparsa di un concorrente altrettanto efficiente.
La Corte aggiunge che spetta all’autorità garante della concorrenza dimostrare, fondandosi su elementi di analisi e di prova precisi e concreti, che il comportamento in esame può avere effetti preclusivi. Tale dimostrazione, che può fondarsi su griglie d’analisi diverse a seconda del tipo di comportamento in esame, deve nondimeno essere effettuata, in tutti i casi, valutando tutte le circostanze di fatto pertinenti.
Nel caso di specie, la Corte rileva che il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non si era limitata a constatare che le condizioni di preinstallazione previste dagli ADAM erano vendite abbinate idonee a restringere la concorrenza, ma che essa si era premurata di esporre concretamente, nella decisione controversa, i diversi elementi che, a suo avviso, consentivano di dimostrare la realtà degli asseriti effetti preclusivi.
Il Tribunale ha inoltre osservato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso che i comportamenti in esame avevano avuto come effetto, in particolare, di rendere più difficile, per i servizi di ricerca concorrenti, ottenere richieste di ricerca nonché introiti e informazioni necessari per consentire il miglioramento dei loro servizi, che essi avevano aumentato le barriere all’ingresso proteggendo [OSCURATO:PERSONA] dalla concorrenza degli altri servizi di ricerca e che avevano ridotto gli incentivi all’innovazione.
In tale contesto, il Tribunale non era tenuto a verificare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente dimostrato gli effetti preclusivi delle condizioni di preinstallazione previste dagli ADAM con riferimento a ipotetici concorrenti altrettanto efficienti. Infatti, i mercati rilevanti nel caso di specie rientrano nell’economia digitale, in cui variabili quali l’innovazione, l’accesso ai dati, gli aspetti multifaccia, il comportamento degli utenti o gli effetti di rete svolgono un ruolo determinante poiché tali mercati con una siffatta struttura sono caratterizzati da rilevanti barriere all’ingresso e da interazioni complesse che si influenzano e si orientano reciprocamente.
La Corte nota che proprio in tali situazioni non è possibile o utile fondare l’analisi degli effetti preclusivi sul test AEC. In tali circostanze, un comportamento che non rientra nella concorrenza basata sui meriti può rendere praticamente impossibile l’ingresso, il mantenimento o anche la comparsa di un concorrente altrettanto efficiente. Ciò è tanto più giustificato qualora il comportamento in questione non si presti ad un’analisi quantitativa basata sui prezzi.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara che non si può contestare al Tribunale di non aver annullato la decisione controversa sulla base del rilievo che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe applicato il test AEC per valutare gli effetti delle condizioni di preinstallazione previste dagli ADAM.
La Corte respinge inoltre i motivi di impugnazione secondo cui il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa, la presunzione di innocenza e il principio del
ne ultra petita
fissando l’importo dell’ammenda nell’esercizio della sua competenza estesa al merito.
A tal riguardo, la Corte ricorda che, nell’esercizio di detta competenza, il Tribunale è abilitato a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta. Esso è tuttavia tenuto a osservare determinati obblighi, tra cui l’obbligo di motivazione, il principio di parità di trattamento e il rispetto dei diritti della difesa.
Per quanto riguarda questi ultimi, la Corte sottolinea il carattere contradittorio dei procedimenti dinanzi al giudice dell’Unione, anche nel caso in cui quest’ultimo eserciti la sua competenza estesa al merito. Pertanto, in tale contesto, è vero che il Tribunale può tener conto di tutte le circostanze di fatto, ma il principio del contraddittorio implica nondimeno che le parti abbiano potuto far valere utilmente il loro punto di vista per quanto riguarda la fissazione dell’ammenda. Inoltre, il Tribunale non può prendere in considerazione alcun elemento, circostanza o criterio di cui tali parti non avrebbero potuto prevedere l’esame.
Nel caso di specie, la Corte dichiara che il Tribunale non ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti rilevando che era necessario tenere particolarmente conto, nella valutazione dell’importo dell’ammenda, dell’intensità dei comportamenti anticoncorrenziali nel corso del tempo, il che ha comportato l’individuazione di tre periodi distinti, il secondo dei quali è stato qualificato come cruciale.
Infatti, sebbene il Tribunale fosse tenuto ad esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione, non può tuttavia essergli imposto di invitare le parti a pronunciarsi sulla riforma dell’ammenda alla quale intende concretamente procedere e sui parametri precisi che, in tale prospettiva, intende adottare.
Per quanto riguarda il principio del
ne ultra petita
, la Corte ricorda che l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio. Pertanto, ad eccezione dei motivi di ordine pubblico che il giudice è tenuto a sollevare d’ufficio, spetta al ricorrente sollevare motivi contro l’atto di diritto dell’Unione da esso impugnato e produrre elementi di prova a sostegno di tali motivi. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha ridotto l’importo dell’ammenda in risposta alla domanda delle ricorrenti di annullamento o riduzione di detta ammenda, cosicché tale giudice non ha violato il principio del
ne ultra petita
.
Avendo rigettato tutti gli altri argomenti e motivi delle ricorrenti, la Corte respinge l’impugnazione nella sua interezza.
(
1
) Decisione della [OSCURATO:PERSONA] C (2018) 4761 final, del 18 luglio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.40099 – [OSCURATO:PERSONA]].