CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36301/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2018 del TRIBUNALE di UDINE Eto avviso alle paE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con sentenza depositata il 25 gennaio 2019 il Tribunale di Udine aveva dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] non punibile in ordine al reato a lui ascritto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; con il primo richiedeva l'assoluzione perché il reato è privo di offensività; con il secondo motivo richiedeva l'assoluzione perché il fatto non è stato commesso; con il terzo motivo eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001. Con ordinanza del 14 ottobre 2020 la Corte d'appello di Trieste disponeva la trasmissione dell'atto d'appello in Corte di cassazione convertendolo in ricorso secondo il principio del favor impugnationis. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Gorizia, non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione del gravame. Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; il vizio non può essere sanato dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero eventualmente presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998). La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5- bis dell'art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, applicabile ratione temporís alla fattispecie. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 giullAa 2021 [OSCURATO:PERSONA]