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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40771/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdató avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17216/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione all'applicazione della reci- diva, non ravvisandosi a suo avviso alcuna maggiore pericolosità del reo in rela- zione al nuovo episodio criminoso, e comunque non avendo il giudice del gravame del merito motivato in relazione alla stessa.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla moti- vazione dell'atto impugnato.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di ritenere che correttamente il primo giudice a bbiavalorizzato i gravi precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] per reati della stessa specie di quello per cui si procede, quali ricettazione, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, furto in abitazione ed altri di diversa natura, quali danneggiamento e danneggiamento se- guito da incendio.

Nel caso in esame -ricordano i giudici di appello- l'imputato insieme al coim- putato Bartolone era arrestato in flagranza per il reato di tentato furto aggravato, commesso dopo essersi allontanato dal comune di residenza per recarsi in quello di [OSCURATO:PERSONA], in violazione degli obblighi a lui imposti con la misura di sor- veglianza speciale, disposta nei suoi confronti, come meglio descritto nel capo b) dell'imputazione.

La condotta tenuta è stata ritenuta logicamente espressione della capacità a delinquere dell'imputato.

Essa, piuttosto che essere stata contenuta dai periodi di restrizione sofferti in forza delle precedenti condanne, risulta ora aggravata, come dimostrano le modalità con le quali era compiuta l'azione criminosa in esame.

Il certificato penale dell'imputato, invero, conferma la continuità dell'attività crimi- nosa del [OSCURATO:PERSONA], il quale, malgrado la giovane età, solo per indicare le sentenze passate in giudicato più recenti, vanta condanne per ricettazione, commessa il 13.10.2016, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, com- messo il 29.08.2019; per furto in abitazione, commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed altri an- cora.

L'imputato si faceva sorprendere nell'atto di tentare la commissione di un N. 17216/2022 R.G. furto pluriaggravato insieme ad altri soggetti (fatto commesso con quattro per- sone), dimostrando così ora di organizzarsi insieme ad altri malviventi per com- piere reati contro il patrimonio ai quali è principalmente versato, per nulla preoc- cupato di essersi allontanato dal comune di residenza e di violare anche la misura della sorveglianza speciale.

La relazione intrattenuta con altri delinquenti dimostra allora -secondo quanto si legge nella sentenza impugnata- il salto di qualità nella sua carriera criminale e la sua indifferenza all'efficacia deterrente della sanzione penale e così, in defini- tiva, la sua maggiore pericolosità.

I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.

Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdató avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17216/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione all'applicazione della reci- diva, non ravvisandosi a suo avviso alcuna maggiore pericolosità del reo in rela- zione al nuovo episodio criminoso, e comunque non avendo il giudice del gravame del merito motivato in relazione alla stessa. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla moti- vazione dell'atto impugnato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di ritenere che correttamente il primo giudice a bbiavalorizzato i gravi precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] per reati della stessa specie di quello per cui si procede, quali ricettazione, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, furto in abitazione ed altri di diversa natura, quali danneggiamento e danneggiamento se- guito da incendio. Nel caso in esame -ricordano i giudici di appello- l'imputato insieme al coim- putato Bartolone era arrestato in flagranza per il reato di tentato furto aggravato, commesso dopo essersi allontanato dal comune di residenza per recarsi in quello di [OSCURATO:PERSONA], in violazione degli obblighi a lui imposti con la misura di sor- veglianza speciale, disposta nei suoi confronti, come meglio descritto nel capo b) dell'imputazione. La condotta tenuta è stata ritenuta logicamente espressione della capacità a delinquere dell'imputato. Essa, piuttosto che essere stata contenuta dai periodi di restrizione sofferti in forza delle precedenti condanne, risulta ora aggravata, come dimostrano le modalità con le quali era compiuta l'azione criminosa in esame. Il certificato penale dell'imputato, invero, conferma la continuità dell'attività crimi- nosa del [OSCURATO:PERSONA], il quale, malgrado la giovane età, solo per indicare le sentenze passate in giudicato più recenti, vanta condanne per ricettazione, commessa il 13.10.2016, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, com- messo il 29.08.2019; per furto in abitazione, commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed altri an- cora. L'imputato si faceva sorprendere nell'atto di tentare la commissione di un N. 17216/2022 R.G. furto pluriaggravato insieme ad altri soggetti (fatto commesso con quattro per- sone), dimostrando così ora di organizzarsi insieme ad altri malviventi per com- piere reati contro il patrimonio ai quali è principalmente versato, per nulla preoc- cupato di essersi allontanato dal comune di residenza e di violare anche la misura della sorveglianza speciale. La relazione intrattenuta con altri delinquenti dimostra allora -secondo quanto si legge nella sentenza impugnata- il salto di qualità nella sua carriera criminale e la sua indifferenza all'efficacia deterrente della sanzione penale e così, in defini- tiva, la sua maggiore pericolosità. I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il
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