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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26609/2022

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te Rep.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7039/2018 R.G., proposto Lcecs.

DA l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Matera, ove elettivamente domiciliato (ai fini delle notificazioni e delle comunicazioni, si indicano il tele[OSCURATO:TELEFONO] e l'indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata il 22 settembre 2017 n.658/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 7 luglio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata il 22 settembre 2017 n. 58/01/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e castale su compravendita immobiliare, secondo l'accertamento fattone con sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata 1'11 marzo 2007 n. 86/03/3007 (passata in giudicato), ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Matera il 12 giugno 2015 n. 279/02/2015, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto della ricorrenza dei requisiti per la definizione agevolata della controversia. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, lett. a, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, quale richiamato dall'art. 39 del D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, e 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la controversia fosse suscettibile di definizione agevolata, trattandosi dell'impugnazione di un atto meramente riscossivo (cioè, la cartella di pagamento), che era stato già preceduto dall'emanazione di un prodromico atto impositivo (cioè, l'avviso di liquidazione), rispetto al quale, peraltro, si era anche formato il giudicato tributario (con riguardo alla sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata 1'11 giugno 2007 n. 86/03/2007). [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il motivo è fondato. 1.1 L'art. 16, comma 3, lett. a, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, ai fini della «chiusura delle liti fiscali pendenti», per le quali cioè non fosse intervenuta sentenza passata in giudicato entro il 29 settembre 1992, stabiliva che si intende «per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato».

Il citato art. 16 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 è stato poi richiamato dall'art. 39 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, per regolamentare la definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti alla data del 31 dicembre 2011, per valore non superiore ad € 20.000,00, di cui l'Agenzia delle Entrate fosse parte, 1.2 Nella specie, si controverte sulla riconducibilità alla nozione di «lite pendente» della cartella di pagamento emanata in dipendenza di avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e castale su compravendita immobiliare, la cui legittimità è stata definitivamente confermata dall'accertamento fattone dal giudice tributario con sentenza passata in giudicato. 1.3 La questione è stata ben illustrata dalla circolare emessa dall'Agenzia delle Entrate il 24 ottobre 2011 n. 48/E (par. 4.2), secondo la quale l'avviso di liquidazione ed il ruolo non sono definibili in considerazione della natura di tali atti non riconducibili nella categoria degli atti impositivi in quanto finalizzati alla riscossione dei tributi e degli accessori.

«Come è noto, la cartella di pagamento, quando è preceduta da un avviso di accertamento, costituisce atto di riscossione della somma dovuta in base all'avviso stesso e non un autonomo atto impositivo; non è definibile, pertanto, la lite fiscale promossa con impugnazione della cartella preceduti dall'avviso di accertamento.

Possono essere definite, al contrario, le controversie generate da ricorsi avverso ruoli che non siano state precedute da atti impositivi presupposti e, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria.

In particolare, nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall'avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l'invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest'ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio.

In altri termini, il contribuente può avvalersi dell'articolo 39, D.L. n. 98/2011, qualora abbia impugnato il ruolo, assumendo di non aver ricevuto una valida notifica dell'avviso di accertamento.

In questo caso, la cartella costituisce il primo atto attraverso il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva, essendo in contestazione l'asserita inesistenza o nullità della notifica dell'atto impositivo, che, se confermata dal giudice, determina la declaratoria di nullità del ruolo.

Ai fini della definibilità della lite, non è necessario che nell'atto introduttivo del giudizio avverso la cartella sia stato richiesto espressamente anche l'annullamento dell'avviso di accertamento, ma è sufficiente che sia stata contestata la validità della relativa notifica, seppure al limitato fine di ottenere l'annullamento del ruolo.

Qualora, invece, l'avviso di accertamento sia stato impugnato, anche tardivamente, in quanto ritenuto irritualmente notificato e, per lo stesso motivo, sia stato proposto un distinto ricorso avverso la successiva cartella di pagamento, la lite da definire è quella concernente l'accertamento.

In conseguenza della chiusura di tale lite, si potrà richiedere pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere anche nel giudizio instaurato avverso la cartella di pagamento».

Pertanto, per l'Agenzia delle Entrate rientrano nella categoria degli atti definibili quelli che assolvono anche alla funzione di atto di accertamento, oltre che di riscossione. 1.4 In sintonia con tale esegesi, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio per cui, in tema di condono fiscale, l'istanza di definizione della lite pendente, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011 n. 111, è ammissibile anche ove abbia ad oggetto un atto della riscossione, come la cartella di pagamento che, emesso a seguito di controllo automatizzato ed in assenza di previo avviso di accertamento, rappresenta il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente, mentre detta istanza non è ammissibile se la controversia attiene all'impugnazione di una cartella successiva ad un avviso di accertamento del quale costituisce mero atto esecutivo di una pretesa impositiva ormai definitiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2018, n. 32132; Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2019, n. 3759; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2020, n. 20058; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2020, n. 20717; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, n. 3256; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8657).

Peraltro, tale conclusione ha trovato definitiva consacrazione nella recente pronunzia delle Sezioni Unite, ancorché relativa alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, con l'affermazione che l'atto impositivo" può identificarsi anche con la cartella di pagamento, allorquando, essa, come nel caso specifico del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, renda nota per la prima volta la pretesa fiscale al contribuente e non sia preceduta da un prodromico avviso di accertamento, essendo, perciò, impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni attinenti direttamente al merito della pretesa fiscale (Cass., Sez.

Un., 25 giugno 2021, n. 18298).

Peraltro, sulla scia di tale orientamento, si è espressamente ribadito che, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione (in termini: Cass., Sez. 5", 20 luglio 2021, n. 20683; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 9; Cass., Sez. 5", 25 gennaio 2022, n. 2054). 1.5 Dunque, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno dei principi enunciati, avendo erroneamente ritenuto che la lite potesse essere definita ex art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, benché l'avviso di liquidazione prodromico alla cartella di pagamento fosse stato oggetto di impugnazione ormai definita con sentenza passata in giudicato, per cui la successiva cartella di pagamento costituiva espressione definitiva ed irrevocabile della pretesa impositiva in sede di riscossione.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di rigetto del ricorso originario del contribuente.

3. Considerando il consolidamento in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale sulla nozione dell'atto impositivo ai fini della definizione agevolata, le spese dell'intero giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7039/2018 R.G., proposto Lcecs. DA l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Matera, ove elettivamente domiciliato (ai fini delle notificazioni e delle comunicazioni, si indicano il tele[OSCURATO:TELEFONO] e l'indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata il 22 settembre 2017 n.658/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 7 luglio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata il 22 settembre 2017 n. 58/01/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e castale su compravendita immobiliare, secondo l'accertamento fattone con sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata 1'11 marzo 2007 n. 86/03/3007 (passata in giudicato), ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Matera il 12 giugno 2015 n. 279/02/2015, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto della ricorrenza dei requisiti per la definizione agevolata della controversia. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, lett. a, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, quale richiamato dall'art. 39 del D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, e 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la controversia fosse suscettibile di definizione agevolata, trattandosi dell'impugnazione di un atto meramente riscossivo (cioè, la cartella di pagamento), che era stato già preceduto dall'emanazione di un prodromico atto impositivo (cioè, l'avviso di liquidazione), rispetto al quale, peraltro, si era anche formato il giudicato tributario (con riguardo alla sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata 1'11 giugno 2007 n. 86/03/2007). [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è fondato. 1.1 L'art. 16, comma 3, lett. a, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, ai fini della «chiusura delle liti fiscali pendenti», per le quali cioè non fosse intervenuta sentenza passata in giudicato entro il 29 settembre 1992, stabiliva che si intende «per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato». Il citato art. 16 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 è stato poi richiamato dall'art. 39 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, per regolamentare la definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti alla data del 31 dicembre 2011, per valore non superiore ad € 20.000,00, di cui l'Agenzia delle Entrate fosse parte, 1.2 Nella specie, si controverte sulla riconducibilità alla nozione di «lite pendente» della cartella di pagamento emanata in dipendenza di avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e castale su compravendita immobiliare, la cui legittimità è stata definitivamente confermata dall'accertamento fattone dal giudice tributario con sentenza passata in giudicato. 1.3 La questione è stata ben illustrata dalla circolare emessa dall'Agenzia delle Entrate il 24 ottobre 2011 n. 48/E (par. 4.2), secondo la quale l'avviso di liquidazione ed il ruolo non sono definibili in considerazione della natura di tali atti non riconducibili nella categoria degli atti impositivi in quanto finalizzati alla riscossione dei tributi e degli accessori. «Come è noto, la cartella di pagamento, quando è preceduta da un avviso di accertamento, costituisce atto di riscossione della somma dovuta in base all'avviso stesso e non un autonomo atto impositivo; non è definibile, pertanto, la lite fiscale promossa con impugnazione della cartella preceduti dall'avviso di accertamento. Possono essere definite, al contrario, le controversie generate da ricorsi avverso ruoli che non siano state precedute da atti impositivi presupposti e, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria. In particolare, nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall'avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l'invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest'ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio. In altri termini, il contribuente può avvalersi dell'articolo 39, D.L. n. 98/2011, qualora abbia impugnato il ruolo, assumendo di non aver ricevuto una valida notifica dell'avviso di accertamento. In questo caso, la cartella costituisce il primo atto attraverso il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva, essendo in contestazione l'asserita inesistenza o nullità della notifica dell'atto impositivo, che, se confermata dal giudice, determina la declaratoria di nullità del ruolo. Ai fini della definibilità della lite, non è necessario che nell'atto introduttivo del giudizio avverso la cartella sia stato richiesto espressamente anche l'annullamento dell'avviso di accertamento, ma è sufficiente che sia stata contestata la validità della relativa notifica, seppure al limitato fine di ottenere l'annullamento del ruolo. Qualora, invece, l'avviso di accertamento sia stato impugnato, anche tardivamente, in quanto ritenuto irritualmente notificato e, per lo stesso motivo, sia stato proposto un distinto ricorso avverso la successiva cartella di pagamento, la lite da definire è quella concernente l'accertamento. In conseguenza della chiusura di tale lite, si potrà richiedere pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere anche nel giudizio instaurato avverso la cartella di pagamento». Pertanto, per l'Agenzia delle Entrate rientrano nella categoria degli atti definibili quelli che assolvono anche alla funzione di atto di accertamento, oltre che di riscossione. 1.4 In sintonia con tale esegesi, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio per cui, in tema di condono fiscale, l'istanza di definizione della lite pendente, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011 n. 111, è ammissibile anche ove abbia ad oggetto un atto della riscossione, come la cartella di pagamento che, emesso a seguito di controllo automatizzato ed in assenza di previo avviso di accertamento, rappresenta il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente, mentre detta istanza non è ammissibile se la controversia attiene all'impugnazione di una cartella successiva ad un avviso di accertamento del quale costituisce mero atto esecutivo di una pretesa impositiva ormai definitiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2018, n. 32132; Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2019, n. 3759; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2020, n. 20058; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2020, n. 20717; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, n. 3256; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8657). Peraltro, tale conclusione ha trovato definitiva consacrazione nella recente pronunzia delle Sezioni Unite, ancorché relativa alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, con l'affermazione che l'atto impositivo" può identificarsi anche con la cartella di pagamento, allorquando, essa, come nel caso specifico del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, renda nota per la prima volta la pretesa fiscale al contribuente e non sia preceduta da un prodromico avviso di accertamento, essendo, perciò, impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni attinenti direttamente al merito della pretesa fiscale (Cass., Sez. Un., 25 giugno 2021, n. 18298). Peraltro, sulla scia di tale orientamento, si è espressamente ribadito che, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione (in termini: Cass., Sez. 5", 20 luglio 2021, n. 20683; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 9; Cass., Sez. 5", 25 gennaio 2022, n. 2054). 1.5 Dunque, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno dei principi enunciati, avendo erroneamente ritenuto che la lite potesse essere definita ex art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, benché l'avviso di liquidazione prodromico alla cartella di pagamento fosse stato oggetto di impugnazione ormai definita con sentenza passata in giudicato, per cui la successiva cartella di pagamento costituiva espressione definitiva ed irrevocabile della pretesa impositiva in sede di riscossione. 2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di rigetto del ricorso originario del contribuente. 3. Considerando il consolidamento in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale sulla nozione dell'atto impositivo ai fini della definizione agevolata, le spese dell'intero giudizio possono essere interamente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,