CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 43831/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; -udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appella di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in anteriori sentenze di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. La prima sentenza, attinta dalla statuizione di revoca, era quella emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bari in data 6 maggio 2002, irrevocabile dal 26 ottobre 2002. Nel quinquennio successivo a quest'ultima data Cacucciolo aveva commesso altro delitto, sanzionato con pena detentiva, oggetto della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bari in data 16 ottobre 2006, irrevocabile dal 23 maggio 2007. La seconda sentenza, attinta dalla statuizione di revoca, era proprio quest'ultima. 2. Nell'unico motivo, illustrato da successiva memoria, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Quanto alla prima sentenza, il giudice dell'esecuzione avrebbe violato il principio di diritto sancito da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381- 01, secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione; a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio di cognizione. Tale ultimo adempimento sarebbe mancato. Quanto alla seconda sentenza, il giudice dell'esecuzione avrebbe pronunciato ultra petita, tenuto anche conto che essa non conteneva la clausola di sospensione condizionale della pena. 3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. La prima prospettazione è manifestamente infondata. Il principio di diritto, in ricorso richiamato, riguarda il caso della sospensione condizionale della pena ab origine illegittimamente concessa, ossia concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., che ne vieta, salva un'ipotesi particolare, la reiterazione. In un caso del genere, l'art. 168, terzo comma, cod. pen. abilita il giudice dell'esecuzione ad emendare l'oggettivo errore, ma le Sezioni Unite hanno coordinato tale regola con il principio d'intangibilità del giudicato, stabilendo che il rimedio in executivis possa essere esperito solo se la condanna ostativa già non risultasse dagli atti del giudizio di cognizione; diversamente, l'errore avrebbe potuto, e dovuto, essere corretto all'interno del sistema delle impugnazioni. In questa specifica prospettiva le Sezioni Unite hanno onerato il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca, del compito di acquisire gli atti del giudizio di cognizione. Il caso in esame è diverso. La sospensione condizionale, oggetto della sentenza 6 maggio 2002, irrevocabile dal 26 ottobre 2002, è stata regolarmente disposta, ma è intervenuta una causa di decadenza, integrata da un fatto sopravvenuto, idoneo a provocarla in base all'art. 168, primo comma, cod. pen.; in particolare, il condannato, nel quinquennio successivo all'irrevocabilità del titolo, ha commesso un delitto per cui gli è stata inflitta una pena detentiva (n. 1 del primo comma,trima ipotesi); pena, quest'ultima, non condizionalmente sospesa (altrimenti la revoca della sospensione antecedente sarebbe stata inibita: v. da ultimo, a contrario, Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682-01). Nel caso in esame si è di fronte, dunque, ad una fattispecie di revoca obbligatoria, e di diritto, della sospensione condizionale della pena, cui il giudice dell'esecuzione deve procedere a prescindere dal fatto che la sussistenza della causa di revoca fosse, o meno, rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione che ebbe ad accertare il delitto integrante la causa stessa; giudice, quest'ultimo, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1 n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053-01; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156-01). 6. La seconda prospettazione non è sorretta da concreto interesse. Vero è che la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bari in data 16 ottobre 2006, irrevocabile dal 23 maggio 2007, applicava pena non assoggettata a sospensione condizionale (se lo fosse stata, non si sarebbe potuto revocare la sospensione oggetto della sentenza antecedente, come già precisato). E, tuttavia, ciò implica solo che la statuizione dell'ordinanza impugnata di revoca della sospensione condizionale, nella parte relativa alla sentenza in questiOne, risulti inutiliter data, senza che ne possa derivare al ricorrente pregiudizio alcuno.7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il ConsiOere es