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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 25605/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ARTAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ivrea del 16 febbraio 2022, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi sette di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 136, commi 1, 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza ha proposto ncorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale.

2. Successivamente è pervenuto un atto con cui il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione.

3. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem.

Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.

L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.

P. Q. ffill.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ARTAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ivrea del 16 febbraio 2022, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi sette di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 136, commi 1, 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ncorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale. 2. Successivamente è pervenuto un atto con cui il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione. 3. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00. P. Q. ffill. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25605/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris